0.142.113.271

^^CS **11** 592; FF **1889** III 605 ediz. ted. 373 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Trattato d’amicizia, di domicilio e di commercio tra la Svizzera e la Repubblica dell’Equatore

Conchiuso il 22 giugno 1888<br />Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 1889[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 luglio 1889<br />Entrato in vigore il 21 ottobre 1889

(Stato 21 ottobre 1889)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica dell’Equatore,

mossi egualmente dal desiderio di conservare e raffermare i vincoli d’amicizia fra i due Paesi, come pure di dar incremento con tutti i mezzi disponibili alle relazioni commerciali fra i cittadini de’ due Stati, hanno risolto di conchiudere a questi fini un trattato ed hanno perciò nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sonosi accordati nelle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.271--1}
Fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Equatore, come pure tra gli attinenti dei due Stati, vi sarà pace e amicizia perpetua.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.271--2}
Le due Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente in materia di commercio e di navigazione, in materia consolare, come pure in materia di domicilio, e in ciò che riguarda l’esercizio delle professioni commerciali e industriali, gli stessi diritti e vantaggi che sono o fossero in avvenire accordati alla nazione più favorita. 1 favori dell’una delle due Parti contraenti accordati o che avessero in progresso di tempo ad accordarsi a Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, non potranno essere considerati come dovuti all’altra Parte sino a che non siano accordati ad uno Stato non limitrofo.

Resta convenuto che i nazionali delle due alte Parti contraenti non saranno inquietati per causa delle loro credenze religiose, purchè rispettino le leggi e gli usi stabiliti. In ogni caso, sia in questa materia, sia in quanto riguarda i cimiteri e le sepolture, essi riceveranno quel trattamento che è praticato colla nazione più favorita.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.271--3}
Le Parti contraenti si riservano il diritto, nei limiti delle loro legislazioni rispettive, di espellere o, secondo il caso, di non ammettere quelle persone che, a causa del carattere pernicioso de’ loro antecedenti o della loro condotta devono essere considerate come pericolose.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.271--4}
Se mai tra i due Paesi contraenti avesse a sorgere controversia che non potesse venir appianata amichevolmente per via di corrispondenza tra i due Governi, questi ultimi restano intesi di sottoporla al giudizio di un tribunale arbitrale di cui si obbligano a rispettare e ad eseguire lealmente la decisione.

Il Tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ognuno dei due Stati ne designerà uno scelto fuori de’ suoi nazionali e degli abitanti del paese. I due arbitri nomineranno il terzo. Ove per questa scelta non possano intendersi, il terzo arbitro sarà nominato da un Governo designato dai due arbitri, o in caso di disaccordo, dalla sorte.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.271--5}
Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Parigi al più presto possibile.

Il medesimo sarà esecutorio nei due Stati coi centesimo giorno dopo lo scambio delle ratifiche. li presente Trattato rimarrà in vigore per dieci anni contando dal giorno dello scambio delle ratifiche. Se dodici mesi avanti lo scadere di questo periodo nessuna delle due Parti contraenti avesse notificato la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il Trattato resterà obbligatorio sino allo spirare di un anno dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti contraenti l’avrà dinunziato.

Le Parti contraenti si riservano la facoltà d’introdurre in questo Trattato, di comune accordo, ogni modificazione che non fosse contraria al suo spirito o ai suoi principi e di cui fosse per esperienza dimostrata l’utilità.

*In fede di che,* i Plenipotenziari i rispettivi, con riserva delle qui sopra mentovate ratifiche, hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Parigi, il ventidue giugno mille ottocento ottantotto.

| Lardy | A. Flores |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^2]: RU **11** 209