0.142.112.491.1

CS **11** 582

# Scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina

Entrato in vigore il 13 marzo 1946

(Stato 13 marzo 1946)

Il 13 marzo 1946, il Dipartimento politico federale e la Legazione di Cina a Berna hanno proceduto ad uno scambio di note concernenti la rinuncia da parte della Svizzera ai diritti di extraterritorialità in Cina. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

## Nota svizzera {#lvl_u1}
*Traduzione* [^1]
Signor Ministro,
Abbiamo l’onore di informare l’Eccellenza Vostra che il Consiglio Federale svizzero, animato dal desiderio di rafforzare i vincoli di amicizia tradizionali che felicemente legano la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cinese, ha deciso di rinunciare ai diritti di esercitare la giurisdizione consolare in Cina, nonchè ai diritti speciali che ne derivano e propone di concludere a questo fine un accordo dei seguente tenore:
I.  È abrogata, in data odierna, la dichiarazione allegata al Trattato di amicizia concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cinese il 13 giugno 1918[^2]ed è estinto ogni diritto accordato alla Confederazione Svizzera e ai suoi cittadini in virtù di questa dichiarazione.
I cittadini svizzeri (comprese le società e le associazioni) in territorio cinese, saranno sottoposti alla giurisdizione dei tribunali della Repubblica Cinese, conformemente ai principi di diritto internazionale pubblico e alle seguenti condizioni:
1. Le ordinanze, i decreti, le decisioni e le sentenze, come pure qualsiasi altro atto emanato dai rappresentanti consolari svizzeri in Cina in virtù della giurisdizione consolare, hanno e conserveranno forza di cosa giudicata e verranno, occorrendo, dichiarati esecutori dalle Autorità cinesi. A richiesta dei querelante o dell’attore, i casi tuttora pendenti davanti al Tribunale consolare svizzero in Cina saranno trasmessi alle autorità giudiziarie cinesi, che procederanno il più rapidamente possibile alla loro soluzione, applicando, nella misura del fattibile, le disposizioni del diritto svizzero.
2. Per quanto concerne i diritti immobiliari acquisiti in territorio cinese da cittadini svizzeri (comprese le società e le associazioni) e dal Governo svizzero, si conviene che le persone cui spettano questi diritti e i titoli che ne risultano, godranno in Cina dello stesso trattamento e saranno sottoposte alle stesse disposizioni previsti per i cittadini, società e associazioni degli altri paesi che hanno concluso, a contare dall’11 gennaio 1943, con il Governo della Repubblica Cinese, un trattato comportante l’abolizione dei diritti d’extraterritorialità.
II.  Fino alla conclusione di un trattato di domicilio e di commercio fra i due paesi, i cittadini (comprese le società e le associazioni) di ciascuna delle Parti contraenti godranno in tutto il territorio dell’altra dei medesimi diritti e privilegi che sono già stati o che verranno accordati ai cittadini della nazione più favorita, particolarmente per quanto concerne il diritto di viaggiare, di prendere residenza e di esercitare un commercio, di promuovere un processo e di comparire in giudizio. Gli stessi diritti e privilegi saranno pure loro accordati in materia fiscale. La concessione di questo trattamento è subordinata alla reciprocità dei diritti e privilegi tra i due paesi contraenti: rispetto alla Cina, per questo trattamento s’intende quello risultante dai trattati conclusi dal Governo della Repubblica Cinese con altri governi a datare dall’11 gennaio 1943.
Non appena l’Eccellenza Vostra ci avrà confermato che il suo Governo accetta le proposte precitate, il Consiglio Federale considererà questo accordo perfetto ed in vigore a contare dalla data dello scambio delle presenti note.

Profittiamo dell’occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della nostra, alta considerazione.Max Petitpierre

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.112.491**