0.142.111.638

^^RU **1951** 660

Traduzione[^1]

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Conchiuso il 14 settembre 1950<br />Entrato in vigore il 14 settembre 1950

(Stato 14 settembre 1950)

##### **Art 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--1}
I cittadini dei due Stati contraenti possono varcare il confine dell’altro Stato senza visto consolare, presentando un passaporto nazionale valevole.

##### **Art 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--2}
Gli Austriaci che intendono recarsi nella Svizzera per assumervi un’occupazione devono prima procurarsi, per il tramite del loro datore di lavoro, una dichiarazione che assicuri il rilascio di un permesso di dimora per l’assunzione di un’occupazione.

##### **Art 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--3}
Gli Svizzeri che intendono recarsi in Austria per assumervi un’occupazione devono prima procurarsi, per il tramite del loro datore di lavoro, un permesso d’assunzione.

##### **Art 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--4}
I cittadini di uno dei due Stati contraenti sono assoggettati sul territorio dell’altro Stato alle prescrizioni applicabili agli stranieri in materia di dimora e di esercizio di un’attività lucrativa.

##### **Art 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--5}
Il presente accordo si applica anche alla circolazione delle persone tra il Principato dei Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

##### **Art 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638--6}
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>O. Seifert | Per il <br>Governo federale austriaco:<br>Gruber |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.