0.142.111.638.1

^^RU **1951** 662

Traduzione[^1]

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell’obbligo del visto

Conchiuso il 14 settembre 1950<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 maggio 1951<br />Entrato in vigore il 4 maggio 1951

(Stato 4 maggio 1951)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638.1--1}
I cittadini delle due Parti contraenti che si recano nel territorio dell’altro Stato, conformemente all’accordo firmato il 14 settembre 1950[^2]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco, per soggiornarvi temporaneamente, sono dispensati durante tre mesi dall’obbligo di domandare un permesso di soggiorno, semprechè non esercitino attività lucrativa alcuna.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638.1--2}
Il visto sulle tessere di frontiera e sui passaporti previsto, dall’articolo 4 della convenzione del 30 maggio 1950[^3]tra la Svizzera e l’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, non è più richiesto per i cittadini delle due Parti contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638.1--3}
Il presente accordo si applica parimente alla circolazione delle persone tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.638.1--4}
Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>O. Seifert | Per la <br>Repubblica di Austria:<br>Gruber |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.111.638**
[^3]: [RU **1950** II 749.RS  **0.631.256.916.33**  art. 17 n. (1)]