0.142.111.637

RU **1956** 667

Traduzione[^1]

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)

Conchiuso con scambio di note il 19 marzo 1956<br />Entrato in vigore il 1° maggio 1956

(Stato 1° gennaio 1979)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica d’Austria

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--1}
1. Il presente accordo si applica ai praticanti, cioè ai cittadini di uno dei due Stati, che dal loro Paese si recano nell’altro per assumere un impiego durante un tempo determinato allo scopo di perfezionare le proprie cognizioni linguistiche e professionali.
2. I praticanti devono aver conchiuso la loro formazione professionale, avere almeno 18 anni compiuti, ma non più di 30.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--2}
1. Ciascuno dei due Stati ammette annualmente fino a 150[^2]praticanti, senza poter invocare la situazione del mercato del lavoro. Le domande soprannumerarie saranno considerate con benevolenza ove la situazione del mercato del lavoro lo consenta.
2. L’autorizzazione è portata a conto del contingente dell’anno in cui essa è accordata. Non è considerata ammissione nuova nè è compresa nel contingente la proroga della pratica accordata in conformità dell’articolo 4 capoverso l.
3. Lo Stato che non ha interamente usato il proprio contingente non può ridurre il contingente dell’altro nè conteggiare per l’anno successivo il resto non usato.
4. Il contingente può essere modificato su proposta di uno dei due Stati mediante accordo stipulato al più tardi il 1° dicembre, per l’anno successivo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--3}
1. praticanti possono essere ammessi soltanto se i datori di lavoro che desiderano assumerli s’impegnano con le autorità competenti a retribuirli, ove lavorino normalmente, secondo le tariffe dei contratti collettivi di lavoro, o, in mancanza di simili contratti, secondo le altre disposizioni in materia o gli usi professionali della regione.
2. In ogni caso, i datori di lavoro devono impegnarsi a versare al praticante una retribuzione che corrisponda al suo lavoro e gli consenta di provvedere al suo mantenimento.
3. Per quel che concerne il trasferimento di risparmi, i praticanti sono equiparati agli altri lavoratori provenienti dallo stesso Stato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--4}
1. L’autorizzazione di pratica è accordata per un termine non superiore a un anno; eccezionalmente essa può essere prorogata di sei mesi.
2. Il praticante può svolgere solamente l’attività per la quale ha ricevuto l’autorizzazione.
3. Per principio, i praticanti, terminato il periodo dei loro perfezionamento, non possono rimanere nel paese dove hanno fatto pratica, per assumervi altro impiego.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--5}
1. Le norme concernenti il diritto del lavoro e la protezione dei lavoratori devono essere applicate ai praticanti allo stesso modo che ai lavoratori nazionali.
2. Quanto alle assicurazioni sociali, valgono le norme vigenti nello Stato dove il praticante lavora, in conformità delle disposizioni della Convenzione tra la Svizzera e l’Austria relativa alle assicurazioni sociali (con protocollo finale), conchiusa il 15 luglio 1950[^3].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--6}
1. I candidati svizzeri che desiderano essere ammessi come praticanti devono presentare domanda all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a Berna; i candidati austriaci, al «Bundesministerium für soziale Verwaltung», a Vienna. I candidati devono dare le indicazioni necessarie all’esame della loro domanda e precisare in particolare il nome e l’indirizzo dei loro futuro datore di lavoro, nonchè il genere d’impiego previsto.
2. L’autorità competente dello Stato d’origine, di cui al capoverso 1, trasmette le domande che essa può approvare alla corrispondente autorità dello Stato in cui avrà luogo la pratica.
3. L’autorità competente dello Stato dove avrà luogo la pratica decide in conformità all’articolo 2 capoverso 1, nei limiti del contingente annuo; se il contingente è stato superato, esamina la domanda con benevolenza.
4. Per il rimanente, si applicano anche ai praticanti le norme giuridiche concernenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita degli stranieri, vigenti in ciascuno degli Stati firmatari.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--7}
1. Le autorità competenti dei due Stati agevoleranno ai candidati la ricerca di un’occupazione idonea. Esse presteranno pure simile assistenza al praticante che, senza sua colpa, avrà perso il suo impiego prima del termine della pratica oppure l’avrà lasciato in seguito a un conflitto di lavoro.
2. Per la ricerca d’un posto di praticante i candidati austriaci fruiscono in Svizzera dell’aiuto della Commissione svizzera per lo scambio dei praticanti con l’estero, a Baden; i candidati svizzeri, in Austria, di quello del «Bundesministerium für soziale Verwaltung», a Vienna.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--8}
Le autorità competenti provvedono affinchè le domande siano rapidamente esaminate. Esse si sforzano di eliminare, nel tempo più breve, eventuali difficoltà circa l’entrata e il soggiorno dei praticanti.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--9}
1. Le autorità competenti dei due Stati prendono di comune intesa i provvedimenti necessari all’esecuzione del presente accordo.
2. Esse si informano reciprocamente delle modificazioni apportate alle norme di diritto interno disciplinanti materie che toccano la presente convenzione.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--10}
1. Il presente accordo è conchiuso mediante scambio di note; esso entrerà in vigore all’inizio del secondo mese dopo lo scambio di note e avrà effetto fino al 31 dicembre 1956.
2. Esso sarà prorogato per tacita intesa e ogni volta per un nuovo anno, purchè non sia disdetto per iscritto da una delle due Parti anteriormente al 1° luglio per la fine dell’anno.
3. In caso di disdetta, le autorizzazioni di entrata e di soggiorno concesse in virtù del presente accordo rimarranno valide per tutta la durata per la quale sono state concesse.

| Max Petitpierre | Johannes Coreth |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Nuovo contingente annuale giusta lo scambio di note del l° dic. 1978 (RU  **1979**  156).
[^3]: [RU  **1951**  809, **1966**  641.RS  **0.831.109.163.1**  art. 39]. Ora vige la conv. del 15 nov. 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale (RS  **0.831.109.163.1** ).