0.142.111.631.1

RU **1951** 657

Traduzione[^1]

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati

Conchiuso il 14 settembre 1950<br />Entrato in vigore il 14 settembre 1950

(Stato 1° novembre 1997)

In applicazione del trattato conchiuso il 7 dicembre 1875[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica per regolare i rapporti di domicilio degli attinenti dei due Stati, le cui disposizioni sono state dichiarate applicabili dal trattato conchiuso il 25 maggio 1925[^3]tra la Svizzera e l’Austria e rimangono in vigore in virtù di un accordo conchiuso tra i Governi svizzero e austriaco[^4], il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--1}
I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 1931[^5]concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.[^6]Tale permesso consente loro, senza limitazione di durata e senza condizioni, di soggiornare su tutto il territorio della Svizzera e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni riservate unicamente ai cittadini svizzeri conformemente a una prescrizione legale.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--2}
I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all’obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull’occupazione dei lavoratori stranieri.[^7]L’autorizzazione formale di scegliere e di esercitare un mestiere sarà loro concessa per una durata illimitata, conformemente all’articolo 8 capoverso (2) dell’ordinanza austriaca sui mestieri. Essi avranno in tal modo il diritto di soggiornare su tutto il territorio della Repubblica austriaca e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini austriaci. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni esclusivamente riservate ai cittadini austriaci conformemente a una prescrizione legale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--3}
I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch’essi dei diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--4}
Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l’assenza non supera ogni volta sei mesi.[^8]La durata d’assenza ammessa può essere eccezionalmente prolungata a domanda giustificata da circostanze speciali. Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono presi in considerazione per il computo del periodo di cinque anni.[^9]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--5}
Il presente accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno. La perdita di tali permessi implica la soppressione di tutti gli altri diritti e vantaggi indicati negli articoli 1 e 2.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--6}
I documenti giustificativi relativi ai diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 a 3 possono, per ragioni di controllo, essere limitati nel tempo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.631.1--7}
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e avrà effetto fintanto che non sarà stato disdetto mediante preavviso di sei mesi.

Vienna, 14 settembre 1950.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>O. Seifert | Per il <br>Governo federale austriaco:<br>Gruber |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.111.631**
[^3]: RS  **0.196.116.3**
[^4]: RS  **0.196.116.32**  (lett. B n. II 1)
[^5]: [CS **1** 117;RU  **1949**  225, **1987**  1665, **1988**  332, **1990**  1587art. 3 cpv. 2, **1991**  362n. II 111034n. III, **1995**  146, **1999**  111122532262all. n. 1, **2000**  1891n. IV 2, **2002**  685n. I 1701n. I 13988all. n. 3, **2003**  4557all. n. II 2, **2004**  1633n. I 14655n. I 1, **2005**  5685all. n. 2, **2006**  979art. 2 n. 11931art. 18 n. 12197all. n. 33459all. n. 14745all. n. 1, **2007**  359all. n. 1.RU  **2007**  5437all. n. I]. Vedi ora: l'art. 34 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS  **142.20** ).
[^6]: Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU  **1999**  1863).
[^7]: Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU  **1999**  1863).
[^8]: Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU  **1999**  1863).
[^9]: Per. 3 introdotto dal n. 5 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU  **1999**  1863).