0.132.454.23

^^RU **1953** 421; FF **1951** 608

Testo originale

# Convenzione tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso

Conchiusa il 5 aprile 1951<br />Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1951[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 18 aprile 1953<br />Entrata in vigore il 18 aprile 1953

(Stato 18 aprile 1953)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica Italiana

in considerazione dell’intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessità di permettere un rapido disbrigo delle formalità doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,

hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.23--1}
A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d’Italia del 24 luglio 1941[^2]sulla determinazione della frontiera italosvizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Dolent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso‑Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 667, è fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell’Ufficio tecnico‑erariale di Corno in data del 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.23--2}
Alla Commissione permanente per la manutenzione dei confine italosvizzero vengono assegnati i seguenti compiti:
a. controllo delle superfici da permutarsi, pareggiate non in base al valore del terreno, ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 m^2^ciascuna, cioè complessivamente di 124 m^2^.
b. incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera, nonchè modifica della documentazione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.23--3}
Le spese inerenti ai compiti menzionati all’articolo 2 saranno sopportate per metà da ciascuna delle due Parti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.23--4}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951.

| Col. de Raemy | Giuseppe Merla |
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[^1]: Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 3 ott. 1951 (RU  **1953**  413).
[^2]: RS  **0.132.454.2**
[^3]: Questo piano non é stato pubblicato nella RU.