0.132.454.221

^^RU **1976** 2029; FF **1972** II 789

Testo originale

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia

Conclusa il 23 giugno 1972<br />Approvata dall’Assemblea federale il 27 giugno 1973[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1976<br />Entrata in vigore il 5 ottobre 1976

(Stato 5 ottobre 1976)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Italiana

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente,

hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.221--1}
A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia del 24 luglio 1941[^2]per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana dei 5 aprile 1951[^3]concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, il tracciato della frontiera italo‑svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1285, conformemente al piano allegato a scala 1: 1000 che fa parte integrante della presente convenzione[^4].

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.221--2}
Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà:
a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all’articolo 1, 1° comma;
b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a.

Le spese inerenti ai lavori di cui al l° comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.221--3}
La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Graber | Per la <br>Repubblica Italiana:<br>A. Figarolo di Gropello |
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[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 27 giu. 1973 (RU  **1976**  2017).
[^2]: RS  **0.132.454.2**
[^3]: RS  **0.132.454.22**
[^4]: Il piano pubblicato nella RU (RU **1976** 2031) non è riprodotto nella presente Raccolta.