0.132.454.21

^^RU **1955** 632; FF **1953** 73

Traduzione

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione di confine nella Valle di Lei

Conchiusa il 25 novembre 1952<br />Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 1953[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 aprile 1955<br />Entrata in vigore il 23 aprile 1955

(Stato 26 giugno 1963)

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana,

in esecuzione delle disposizioni previste nel protocollo addizionale all’accordo conchiuso il 18 giugno 1949[^2]tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche dei Reno di Lei, hanno deciso di conchiudere una convenzione che modifica il confine nella Valle di Lei.

Esse hanno a tale fine designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--1}
A parziale modificazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia per la determinazione dei confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra la Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent, dei 24 luglio 1941[^3], l’Italia cede alla Svizzera, nella Valle di Lei, una parcella di terreno che misura circa 0,5 km^2^, conformemente alle indicazioni del qui allegato piano 1:25 000 che fa parte integrante della presente convenzione[^4].

La Svizzera cederà in compenso all’Italia, nella Valle di Lei, una parcella di terreno di superficie equivalente, indipendentemente dal valore del terreno permutato, conformemente alle indicazioni del piano sopra nominato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--2}
È consentito il libero transito senza sosta attraverso la parcella di terreno ceduto alla Svizzera degli agenti italiani preposti al controllo delle persone e delle cose che varcano il confine, eccettuati elementi o distaccamenti che hanno o perseguono scopi militari.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--3}
I diritti di sovranità di ciascuno Stato sulle parcelle di terreno da permutare spiegheranno i loro effetti, dopo il compimento dei lavori di costruzione della diga, alla data del collaudo definitivo[^5]com’è previsto negli atti di concessione allestiti dai due Governi conformemente all’accordo dei 18 giugno 1949.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--4}
La Commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero è incaricata:
– di eseguire i lavori tecnici concernenti la rettificazione del confine;
– di tracciare definitivamente la nuova linea di confine;
– di allestire una documentazione descrittiva di questa linea.

Le spese di terminazione, tracciamento, misurazione e documentazione concernenti la modificazione del confine sono a carico dell’impresa idroelettrica concessionaria.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--5}
La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degl’istrumenti di ratificazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.Fatto a Berna il 25 novembre 1952, in due esemplari originali in lingua francese.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Max Petitpierre | Per la <br>Repubblica Italiana:<br>Egidio Reale |
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### Protocollo addizionale alla convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione della frontiera nella Valle di Lei {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1}
I due Governi, desiderosi di salvaguardare l’economia agricola della regione colpita dalla modificazione della frontiera, come pure dalla creazione di un bacino di accumulazione nella Valle di Lei, si sono trovati d’accordo sulle seguenti clausole addizionali:

#### **I** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_I}
Resta inteso che i proprietari del tratto di territorio della Valle di Lei, che in seguito alla rettifica di confine passerà sotto la sovranità svizzera, conserveranno libero ed integrale l’esercizio del diritto di proprietà su tale territorio, secondo la legislazione elvetica.

#### **II** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_II}
La clausola contenuta all’ultimo capoverso del punto 1 dei Protocollo addizionale all’Accordo del 18 giugno 1949[^6]tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche nel Reno di Lei è pure applicabile al transito delle persone e degli animali sulla costruenda diga.

#### **III** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_III}
Il bestiame dei membri del Consorzio Alpi Valle di Lei, quello degli affittuari e quello preso in affitto dai proprietari e dagli affittuari stessi per il periodo di alpeggio, potrà recarsi ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse. Il bestiame dovrà essere ricondotto in Italia.

Per bestiame ai sensi delle presenti disposizioni si intende il bestiame della specie equina, bovina, suina e caprina, nonchè i cani da pastore.

Nessuna tassa nè deposito cauzionale sarà richiesta per il bestiame che si recherà ad alpeggiare sulle alpi grigionesi concesse e che sarà ricondotto in Italia. Si prescinde nel caso particolare dal far garantire gi’importi di dazio e delle tasse per gli animali importati temporaneamente, a patto che le Autorità comunali da dove provengono i proprietari dei bestiame si obblighino ad appoggiare le Autorità doganali svizzere nella esazione di dazi e delle tasse dovute per gli animali eventualmente rimasti in Svizzera.

Le derrate alimentari, i foraggi e i mangimi, gli oggetti per la cura del bestiame o per il trattamento dei prodotti animali, come pure il materiale da costruzione per la manutenzione dei casolari e delle stalle ed eventualmente legna da ardere importati dall’Italia, sono ammessi in franchigia di dazio, alla condizione che dette merci siano importate esclusivamente in connessione con l’esercizio delle alpi concesse in compenso reale e lassù impiegate. Le cose non utilizzate e non più utilizzabili verranno riesportate in Italia.

Le merci e gli animali non possono essere dislocati nell’altro territorio doganale svizzero senza permesso delle competenti Autorità doganali svizzere e senza aver prima soddisfatto le condizioni da esse poste. Saranno pure esenti da ogni dazio o gravame i latticini prodotti sia pure durante la permanenza sulle alpi per la conservazione e la stagionatura sia all’atto che transiteranno per l’Italia. In nessun caso saranno posti impedimenti alla esportazione in Italia dei bestiame e dei prodotti di cui al presente articolo ed agli articoli precedenti.

I conduttori di alpe dovranno tenere una lista di controllo da cui risulti chiaramente le merci ed il bestiame importato. Essa dovrà indicare tutte le merci importate sull’alpe, ed essere aggiornata per quanto riguarda il bestiame e le attrezzature dell’alpe. Questa dovrà essere tenuta aggiornata e presentata, su richiesta, alle autorità doganali svizzere.

Fatto a Berna il 25 novembre 1952, in due esemplari originali in lingua italiana.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Max Petitpierre | Per la <br>Repubblica Italiana:<br>Egidio Reale |
| --- | --- |

[^1]: RU  **1955**  630
[^2]: RS  **0.721.809.454.2**
[^3]: RS  **0.132.454.2**
[^4]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1955** 636), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^5]: Giusta lo scambio di lettere del 26 giu. 1964 (RU  **1972**  231), il collaudo definitivo ha avuto luogo 1’11 apr. 1963.
[^6]: RS  **0.721.809.454.2**