0.132.349.14

Traduzione dal testo originale francese[^1]

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la determinazione del confine nel Lago Lemano

Conchiusa il 25 febbraio 1953<br />Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 1953[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1957<br />Entrata in vigore il 10 settembre 1957

(Stato 10 settembre 1957)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di determinare il tracciato del confine nel Lago Lemano, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--1}
Il tracciato del confine nel Lago Lemano è determinato da una linea mediana e da due linee trasversali a Hermance e a St‑Gingolph.

La linea mediana è determinata teoricamente dai centri di circoli descritti tra le sponde svizzera e francese.

Per motivi pratici, siffatta linea teorica è tuttavia sostituita da una linea poligonale di sei lati, che attua il conguaglio delle superficie.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--2}
Alle linee trasversali, il confine è determinato da due perpendicolari alla linea mediana del lago tracciate dai due punti che formano il confine sulla sponda a Hermance e a St‑Gingolph.

Le due perpendicolari saranno contrassegnate nel punto in cui tagliano le due sponde mediante cippi collocati a Hermance, a Coppet, a St‑Gingolph e a Vevey.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--3}
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono rappresentate nel piano allegato, che forma parte integrante della presente convenzione.[^3]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--4}
Le spese risultanti dall’esecuzione della presente convenzione saranno ripartite in parti eguali tra i due Stati.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--5}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 25 febbraio 1953.

| de Raemy | Lobut |
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[^1]: RU **1957** 908; FF **1953** III 71 ediz. ted. e franc  Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 23 dic. 1953 (RU  **1957**  889).
[^3]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1957** 910), non è riprodotto nella presente Raccolta.