0.132.136.52

CS **11** 54; FF **1938** II 509 ediz. ted. 513 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Svizzera e il Reich germanico concernente lo spostamento del confine tra il Cantone di Turgovia e il circondario della città di Costanza

Conchiusa il 21 settembre 1938<br />Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1938[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1939<br />Entrata in vigore il 13 giugno 1939

(Stato 13 giugno 1939)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Cancelliere del Reich germanico,

animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno designato quali loro pienipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito con la convenzione tra il Cantone di Turgovia e il Granducato di Baden addì 28 marzo 1831 concernente la rettifica della frontiera presso Costanza, e con la Convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879[^3]concernente il regolamento della frontiera presso Costanza.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--1}
(1). La Svizzera cede al Reich germanico la particella della superficie totale di 27 a 79 m^2^, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con punteggiatura sui piani allegati A a C (allegato 2).
(2). Il Reich germanico cede alla Svizzera la particella della superficie totale di 27 a 79 m^2^, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con tratteggi sui piani allegati A a C (allegato 2).
(3). Il confine nella baia di Costanza fissato nell’articolo 1 della convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza sarà stabilito in conformità della descrizione data nella carta qui allegata (allegato 3).
(4). L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 a 3 fanno parte integrante della presente convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--2}
(1). 1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonchè tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il. catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati.
(2). Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia dei Reich e il Ministero dell’interno del Reich, a Berlino.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--3}
Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--4}
Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’ufficio[^4], senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--5}
I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le constatazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--6}
Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--7}
La presente convenzione è stesa in due esemplari originali.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.52--8}
La presente convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La convenzione entrerà in vigore 6 settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 21 settembre 1938.

| Häusermann | Conrad Roediger |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 n. 1 del DF del 6 dic. 1938 (RU **55** 423).
[^3]: RS  **0.132.136.51**
[^4]: Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.