0.132.136.4

CS **11** 45

Traduzione[^1]

# Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la depurazione dei confini

Conchiuso il 20/31 ottobre 1854<br />Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1854[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 dicembre 1854<br />Ratificato dal Baden il 20 gennaio 1855<br />Entrato in vigore il 20 gennaio 1855

(Stato 20 gennaio 1855)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Granducato di Baden

riconoscendo la convenienza di debitamente rettificare i limiti tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden, lungo il Cantone di Turgovia, in quanto non sono già stati fissati dalla convenzione del 28 marzo 1831, e di appianare ad un tempo con amichevoli intese le vecchie differenze intorno a certi punti di questo confine, hanno perciò nominato plenipotenziari, cioè:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, sulla base delle deliberazioni fra loro avvenute a Costanza il 9 e 10 maggio anno corrente, hanno conchiuso quanto segue, sotto riserva della ratifica degli alti loro committenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.4--I}
La metà del Reno e rispettivamente dell’Untersee è riconosciuta come linea di confine tra il territorio del Granducato di Baden e quello del Cantone svizzero di Turgovia, e ciò dal confine badese sotto Costanza sino al confine turgoviese presso l’antico convento di Paradiso.

Il confine qui designato vale segnatamente anche lungo l’antico distretto della città di Diessenhofen, non meno che tra il villaggio di Büsinga e i così detti prati di Scharren che gli stanno dirimpetto.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.4--II}
Senza pregiudizio della linea di confine fissata all’art. I, sono reciprocamente riconosciutì i seguenti punti:
a. su tutta l’estensione del Reno e dell’Untersee, nella periferia quale è più specialmente indicata all’art. 114 dell’ordinamento del 22 agosto 1774[^3]sulla pesca, gli abitanti dei comuni situati sull’una e l’altra riva del lago e dei Reno a ciò abilitati dal detto ordinamento, possono esercitare la pesca e la caccia degli uccelli, conforme alle disposizioni di qu ci l’ordinamento e sotto la polizia dell’autorità badese incaricata dell’esecuzione.
 Resta riservata una revisione di questo ordinamento sulla pesca, da farsi di comune accordo;
b. riguardo al ponte di Diessenhofen, la bassa polizia su tutto il ponte e sul suo ingresso lungo la casa del dazio è esercitata esclusivamente dalle autorità turgoviane.
 Alla città di Diessenhofen, quale proprietaria del ponte, spetta esclusivamente il diritto di farvi riparazioni, cambiamenti o costruzioni nuove, e il Governo del Granducato di Baden, avuto riguardo al diritto di sovranità spettantegli sulla metà del ponte a mano diritta, rinuncia ad ogni azione qualunque sulla proprietà o sull’effettivo di detto ponte;
c. i diritti di pesca fondati su documenti o sulla tradizione sono mutuamente riconosciuti come diritti privati.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.4--III}
Le terre dette «la Sätze o Zaunstelle» di circa 140 iugeri, dirimpetto a Diessenhofen sulla destra riva del Reno presso Gailinga, sono riconosciute come pertinenti al distretto di Gailinga. Rispetto a questo distretto sono stabilite le seguenti disposizioni eccezionali:
a. gli abitanti della Città di Diessenhofen che possedono o che acquistassero in avvenire degli stabili alla Sätze, questi saranno esenti di ogni contribuzione alle spese comunali di Gailinga, tranne quelle che si richiedono alla costruzione e manutenzione delle vie vicinali o di campagna conducenti alla Sätze, per cui la contribuzione sarà in ragione della rispettiva proprietà;
b. se un simile stabile passa dalle mani di un abitante del Comune di Diessenhofen ad un altro abitante dello stesso Comune, questa mutazione non sarà sottoposta nè all’approvazione dello Stato nè al pagamento della tassa fissata per tale approvazione; e quanto all’autorizzazione da rilasciarsi in simil caso, l’autorità comunale di Gailinga procederà sempre giusta le massime che valgono per le mutazioni tra attinenti del Granducato di Baden;
c. resta facoltativo alla Città di Diessenhofen di mettere a sue spese, in oltre alla polizia rurale esercitata dal Comune di Gailinga sui fondi della Sätze, campari speciali, che riceveranno però gli ordini dall’autorità hadese e a questa porteranno le loro denunce.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.4--IV}
Le terre dei prati di Scharren, dirimpetto a ßüsinga sulla destra del Reno, di circa 17 iugeri, sono incorporate al distretto turgoviese d’Unterschlatt. Gli abitanti del Comune di Büsinga che possiedono stabili nei prati di Scharren, godranno pei medesimi gli stessi diritti rispetto al Cantone di Turgovia e al Comune di Unterschlatt, quali sono per l’art. 111 garantiti agli abitanti della Città di Diessenhofen pei loro beni stabili alla Sätze rispetto al Granducato di Baden e al Comune di Gailinga.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.4--V}
L’esecuzione della presente Convenzione avrà luogo tostochè saranno dall’una e dall’altra parte seguite e state scambiate le riservate ratifiche.

*In fede di che,* la presente è stata stesa in doppio originale e munita della firma e del sigillo dei plenipotenziari delle due parti.Così fatto a Zurigo il 31 ottobre 1854.Così fatto a Stoccarda il 20 ottobre 1854.

| J. C. Kern<br>J. Rüttimann | F. de. Dusch |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 della Ris. del DF del 20 dic. 1854 (RU **V** 68).
[^3]: Per la pesca e per la caccia degli uccelli sul Reno e sull’Untersee vedi ora l’ordinamento della pesca nel Lago Inferiore, del 2 nov. 1977 (RS  **0.923.411** ) e la conv. del 5 giu. 1954 tra il Cantone di Turgovia e il Land Baden‑Württemberg concernente la caccia comune sull’Untersee e sul Reno (non pubblicata nella RU).