0.132.136.1

CS **11** 39; FF **1906** VI 645 ediz. ted. 627. franc.

Traduzione dal testo originale tedesco[^1]

# Trattato fra il Consiglio federale svizzero e il Governo granducale badese circa lo spostamento del confine presso Leopoldshöhe

Conchiuso il 21 dicembre 1906<br />Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1907[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 agosto 1907<br />Entrato in vigore il 23 agosto 1908

(Stato 23 agosto 1908)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Granducato di Baden,

desiderando dare alla linea di confine presso la nuova stazione di smista. mento delle strade ferrate del Granducato di Baden, presso Leopoldshöhe, un corso più confacente ai bisogni delle rispettive amministrazioni doganali e procedere, a tale scopo, allo scambio di territori di eguale estensione, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e salvo ratificazione, da parte badese anche salvo l’approvazione dell’Impero, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.1--I}
La Svizzera cede al Granducato di Baden, per essere riunito al territorio badese:

un territorio situato all’ovest della linea di confine attuale, dal termine 6 al termine 6b, tra il Comune badese di Weil e il Comune basilese di Kleinhüningen. Questo territorio si compone di porzioni dei fondi del territorio comunale di Kleinhüningen, sezione B, catasto n. 408^4^(amministrazione badese delle strade ferrate) e n. 402 (beni dei poveri di Kleinhüningen), di una superficie totale di 39 a 47 mq. La linea che delimita questo territorio piega dal confine attuale in direzione sud‑ovest a 16,17 m al nord dell’attuale termine 6, all’intersecazione della linea di confine coi limite della proprietà della strada ferrata, segue il limite di questa proprietà fino al punto dove incontra l’orlo esterno settentrionale della strada di Neuhaus, di là costeggia questa strada in direzione est fino all’orlo occidentale della strada maestra Friburgo‑Basilea, poi attraversa la strada e va a raggiungere in linea retta il termine 6b del vecchio confine.

Questa linea, che si trova attualmente su territorio svizzero, costituirà d’ora innanzi il confine dei due Paesi.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.1--II}
Il Granducato di Baden cede alla Svizzera, per essere riunito al territorio svizzero:

un territorio situato all’est della linea di confine attuale, termini da 6c a 8, fra i detti Comuni, composto di una porzione del fondo n. 7 939 del catasto di Weil (proprietà di Otterbach), di una superficie totale di 39 a 47 mq. La linea che delimita questo territorio piega dal confine attuale a 30,51 m al sud dei termine 6c, all’intersecazione della linea di confine coll’orlo del sentiero privato che mena alla proprietà di Otterbach, di là va a raggiungere, in direzione sudovest e in linea retta, un punto che si trova non lungi dall’angolo nord‑est del fabbricato di economia rurale della proprietà di Otterbach e sul prolungamento della linea retta dal termine 9 al termine 8, a una distanza di 146 m da quest’ultimo termine; a partire dal punto così descritto, la nuova linea di confine coincide colla detta linea di prolungamento, in modo che, al termine 8, raggiunge di nuovo la vecchia linea di confine.

Questa linea, che si trova attualmente su territorio badese, costituirà d’ora innanzi il confine tra i due Paesi.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.1--III}
La proprietà della porzione della strada maestra Friburgo‑Basilea che passa sotto la sovranità badese col territorio descritto nell’articolo I, spetta allo Stato badese. Questo assume il mantenimento di questa porzione della strada.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.1--IV}
Il Governo badese provvederà affinché sul territorio che passa sotto la sovranità badese, l’allineamento indicato sulla pianta qui annessa[^3]per la strada maestra Friburgo‑Basilea e per la strada di Neuhaus, e in particolare la curva ivi prevista alla parcella n. 402, siano conservati fintanto che ciò sembri necessario nell’interesse della vigilanza doganale svizzera.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.1--V}
Il presente Trattato entrerà in vigore dopo esser stato ratificato dal Consiglio federale svizzero e da Sua Altezza Reale il Granduca di Baden e dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Impero di Germania.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato, nonché il disegno che ne fa parte integrante[^4], e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto, in due esemplari.Berna, 21 dicembre 1906.

| L. Forrer | Heintze |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **24** 781
[^3]: Non pubblicato nella RU.
[^4]: Non pubblicato nella RU.