946.216

# Ordinanza concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001

del 21 settembre 2001 (Stato 1° agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 4 della legge federale del 25 giugno 1982[^1]<br />sulle misure economiche esterne;<br />in esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Obbligo d’informazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--1}
1. Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo.[^3]
2. L’obbligo di informazione concerne le merci seguenti:
a. caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1100[^4];
b. caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200;
c. caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100;
d. caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200;
e. estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210;
f. preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.

##### **Art. 2** Comunicazione e trasmissione delle cifre globali svizzere {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--2}
1. Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell’economia (Seco).[^5]
2. Il Seco comunica tali cifre all’Organizzazione internazionale del caffè (OIC).

##### **Art. 3** Disposizioni penali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--3}
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo gli articoli 7 e 8 della legge.

##### **Art. 4** Vigilanza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--4}
Il Seco vigila sull’attività svolta da réservesuisse nell’ambito della presente ordinanza.

##### **Art. 5** Diritto previgente: abrogazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--5}
L’ordinanza del 14 settembre 1994[^6]concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 1994 è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.216--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.

[^1]: RS  **946.201**
[^2]: RS  **0.916.117.1**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS  **531.12** ).
[^4]: RS  **632.10** allegato
[^5]: Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS  **531.12** ).
[^6]: [RU  **1994**  3123, **1995**  4932art. 3 n. 20, **2000**  187art. 21 n. 17]