817.45

# Ordinanza sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito

(OCDAE)

dell’8 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35 e 37 della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992[^1](LDerr),

ordina:

##### **Art. 1** Controllo ufficiale delle derrate alimentari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--1}
Per il controllo ufficiale delle derrate alimentari negli impianti fissi, segnatamente in caserme, accantonamenti della truppa e altri stazionamenti utilizzati dall’esercito muniti di cucine installate in permanenza nonché in magazzini dell’amministrazione militare, sono competenti le autorità cantonali d’esecuzione.

##### **Art. 2** Controllo in occasione di macellazioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--2}
1. Se una sezione di macellai è impiegata in macelli autorizzati nel senso dell’articolo 16 capoverso 1 LDerr, all’autorità cantonale competente è consentito di conferire la responsabilità dell’ispezione degli animali da macello e delle carni, per la durata dell’impiego di truppa o di parti di quest’ultimo, all’ufficiale veterinario.
2. …[^2]
3. L’ufficiale veterinario deve in ogni caso soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 16 novembre 2011[^3]concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico oppure poter dimostrare di possedere le conoscenze tecniche richieste.[^4]
4. …[^5]

##### **Art. 3** Controllo autonomo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--3}
1. L’esercito provvede al controllo autonomo.
2. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) regola il controllo autonomo in un’ordinanza.
3. Il Servizio veterinario dellʼesercito (S vet Es) allestisce un rapporto annuale sullʼesecuzione del controllo autonomo a destinazione dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).[^6]

##### **Art. 4** Analisi di laboratorio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--4}
1. Il S vet Es designa i laboratori che analizzano i campioni per il controllo autonomo.
2. Il S vet Es può gestire un proprio laboratorio.

##### **Art. 5** Comunicazione delle località e delle date d’occupazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--5}
1. Il S vet Es allestisce un elenco delle località e delle date dʼoccupazione conosciute, nonché dei proprietari delle cucine e dei magazzini negli impianti non classificati, occupati dalla truppa o dallʼamministrazione militare lʼanno successivo, e dei proprietari dei macelli negli impianti non classificati utilizzati lʼanno successivo e lo invia allʼUSAV e agli organi cantonali dʼesecuzione alla fine di novembre di ogni anno.[^7]
2. …[^8]
3. Il S vet Es fornisce informazioni sulle località e sulle date d’occupazione agli organi cantonali d’esecuzione.

##### **Art. 6** Controllo delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--6}
1. I Cantoni designano una o più persone per i controlli delle derrate alimentari negli impianti militari con accesso limitato. Il DDPS sottopone tali persone ai controlli di sicurezza secondo l’ordinanza del 15 aprile 1992[^9]relativa ai controlli di sicurezza nell’amministrazione federale.
2. Le persone controllate dal punto di vista della sicurezza ricevono l’autorizzazione di accedere agli impianti militari secondo l’ordinanza del 2 maggio 1990[^10]concernente la protezione delle opere militari.

##### **Art. 7** Provvedimenti {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--7}
1. I provvedimenti nel senso degli articoli 28–31 LDerr sono ordinati dalle autorità cantonali d’esecuzione.
2. Se la causa di un provvedimento è nell’ambito di competenza della Confederazione Svizzera o dell’esercito, la decisione è inviata:
a. alla Confederazione Svizzera, rappresentata dal S vet Es, nel caso di provvedimenti secondo gli articoli 28–30 LDerr. Una copia della decisione deve essere consegnata al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente;
b. al comandante di truppa o al comandante di piazza d’armi competente, nel caso di ammonimenti secondo l’articolo 31 capoverso 2 LDerr.
3. Le autorità cantonali dʼesecuzione informano lʼUSAV e il S vet Es sul risultato del controllo delle derrate alimentari e sui provvedimenti ordinati secondo gli articoli 28‒31 LDerr.[^11]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--8}

##### **Art. 9** Esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--9}
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché essa non preveda l’esecuzione da parte dei Cantoni.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--817.45--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

[^1]: RS  **817.0**
[^2]: Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  5493).
[^3]: RS  **916.402**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 2 all’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^5]: Abrogato dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  5493).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).
[^8]: Abrogato dal n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).
[^9]: [RU  **1992**  1022, **1996**  150.RU  **1999**  655art. 23 lett. a]
[^10]: RS  **510.518.1**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).