814.812.38

# Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti

(OASPR)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^1]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

## **Sezione 1:** Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio {#sec_1}
##### **Art. 1** Necessità dell’autorizzazione speciale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--1}
1. Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale.
1bis. L’autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d’applicazione:
a. impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;
b. altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.[^2]
2. Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione.[^3]

##### **Art. 2** Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--2}
1. L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1^bis^lettera a è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 2. L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1^bis^lettera b è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 3.[^4]
2. Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

## **Sezione 2:** Esame tecnico {#sec_2}
##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--3}
1. L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
2. L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

## **Sezione 3:** Qualifiche equivalenti {#sec_3}
##### **Art. 4** Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--4}
1. Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
2. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)[^5]decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3. Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4. Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

##### **Art. 5** Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--5}
1. Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.
2. Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

##### **Art. 6** Autorizzazioni speciali equiparate {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--6}
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

## **Sezione 4:** Compiti degli organi competenti {#sec_4}
##### **Art. 7** Enti responsabili {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--7}
1. Gli enti responsabili per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:
a. nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1^bis^lettera a, l’Unione professionale svizzera dell’automobile;
b. nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1^bis^lettera b, l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.
2. Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:
a. designano gli organi d’esame e vigilano su di essi;
b. coordinano gli esami tecnici;
c. tengono una statistica degli esami;
d. redigono un rapporto annuale destinato all’UFAM;
e. offrono, all’occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.

##### **Art. 8** Organi d’esame {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--8}
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
b. offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
c. designano gli esaminatori;
d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
e. notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

##### **Art. 9** UFAM {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--9}
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
b.[^6] esercita la vigilanza sugli enti responsabili;
c.[^7] tiene un elenco degli organi d’esame designati dagli enti responsabili;
d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
f. definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

##### **Art. 10** Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--10}
1. Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:
a. l’UFAM;
b. l’Ufficio federale della sanità pubblica;
c.[^8] la Segreteria di Stato dell’economia;
d. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
e. l’Ufficio federale del consumo;
f. le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
g. l’Associazione svizzera della tecnica del freddo;
h.[^9] l’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore;
i. l’Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
j.[^10] scienceindustries;
k. l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
l.[^11] l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
m.[^12] l’Associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-schweiz);
n.[^13] l’Unione professionale svizzera dell’automobile.
2. L’UFAM presiede la commissione.
3. La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

## **Sezione 5:** Tasse, emolumenti {#sec_5}
##### **Art. 11** {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--11}
1. Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2. Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 2005[^14]sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

## **Sezione 6:** … {#sec_6}
##### **Art. 12** {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--12}

## **Sezione 7:** Entrata in vigore {#sec_7}
##### **Art. 13** {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1)
### Capacità e conoscenze necessarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1}
Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

#### **1** Capacità e conoscenze generali {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_1}
##### **1.1** Fondamenti di ecologia e tossicologia {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_1/lvl_1_1}
1.1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
    – biotopo e biocenosi
    – specie e individuo
    – cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici
1.1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l’uomo legati ai prodotti refrigeranti:
    – impoverimento dello strato di ozono
    – riscaldamento dell’atmosfera terrestre
    – inquinamento delle acque
1.1.3 Saper spiegare i concetti e i termini tossicologici:
    – vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
    – effetto tossico dei prodotti refrigeranti sull’uomo e relativi sintomi
    – termini:*locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione*

##### **1.2** Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_1/lvl_1_2}
1.2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti
1.2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti
1.2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

##### **1.3** Misure di protezione dell’ambiente e della salute {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_1/lvl_1_3}
1.3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono
1.3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell’uomo e dell’ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti
1.3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
1.3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell’ambiente
1.3.5 Saper valutare la pericolosità delle sostanze per l’uomo e l’ambiente sulla base di etichette, foglietti illustrativi e schede di sicurezza e seguire le misure di protezione prescritte
1.3.6 Saper identificare e mettere in pratica le misure di precauzione per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti durante lo stoccaggio, la preparazione, la manutenzione e le attività successive
1.3.7 Saper confrontare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti

#### **2** Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_2}
##### **2.1** Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_2/lvl_2_1}
2.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
2.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e gli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
2.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante per lo smaltimento

##### **2.2** Uso appropriato di impianti di refrigerazione in veicoli stradali, macchine agricole o edili {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_2/lvl_2_2}
2.2.1 Saper spiegare il funzionamento degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
2.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi
2.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
2.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica
2.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

#### **3** Capacità e conoscenze per il campo d’applicazione degli altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_3}
##### **3.1** Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_3/lvl_3_1}
3.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d’impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
3.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere e apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
3.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante ai fini dello smaltimento

##### **3.2** Uso appropriato di apparecchi e impianti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-1/lvl_3/lvl_3_2}
3.2.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
3.2.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi
3.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
3.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica
3.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)
### Regolamento concernente gli esami tecnici {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2}
#### **1** Oggetto {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_1}
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.

#### **2** Svolgimento {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_2}
Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.

#### **2bis** Portata dell’esame {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_2_bis}
^1^L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

^2^L’esame si limita alla parte teorica se il candidato detiene un diploma conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame. L’UFAM pubblica un elenco dei diplomi pertinenti[^15].

#### **3** Periodicità e lingua {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_3}
L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

#### **4** Bandi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_4}
L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

#### **5** Iscrizione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_5}
^1^Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

^2^La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

#### **6** Tassa {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_6}
^1^L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a dipendenza dell’onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

^2^In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

#### **7** Forma e durata {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_7}
^1^La parte teorica dell’esame può essere scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

^2^La durata minima dell’intero esame è di 90 minuti e quella massima di otto ore.

#### **8** Mezzi ausiliari ammessi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_8}
L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.

#### **9** Svolgimento degli esami orali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_9}
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

#### **10** Valutazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_10}
^1^Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

^2^L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

^3^Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

#### **11** Esclusione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_11}
^1^L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

^2^In tal caso l’esame è considerato non superato.

#### **12** Rilascio dell’autorizzazione speciale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_12}
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.

#### **13** Diritto di consultazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--814.812.38--annex-2/lvl_13}
^1^La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

^2^L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

[^1]: RS  **814.81**
[^2]: Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^13]: Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  27).
[^14]: RS  **813.153.1**
[^15]: La lista dei diplomi conforme ai requisiti della parte pratica dell’esame è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM:www.ufam.admin.ch> Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali.