642.132

# Ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

del 31 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 190 a 195 e 199 della legge federale del 14 dicembre 1990[^1]<br />sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

##### **Art. 1** Organi speciali d’inchiesta {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--1}
1. Sotto la sorveglianza del Dipartimento federale delle finanze, l’Amministrazione federale delle contribuzioni costituisce organi d’inchiesta, suddivisi in gruppi, incaricati dei provvedimenti speciali d’inchiesta di cui agli articoli 190 a 195 LIFD.
2. Gli interrogatori a verbale, le ispezioni oculari e i provvedimenti coattivi sono affidati a funzionari debitamente istruiti a tal fine.

##### **Art. 2** Compito degli organi speciali d’inchiesta, presupposti per l’inchiesta {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--2}
1. Se esistono sospetti di gravi infrazioni fiscali, gli organi speciali svolgono inchieste previa autorizzazione del capo del Dipartimento federale delle finanze.
2. L’autorizzazione menziona i motivi che giustificano i sospetti e i nomi delle persone note all’inizio dell’inchiesta contro le quali quest’ultima deve essere condotta.

##### **Art. 3** Inchiesta; collaborazione dei Cantoni e dei Comuni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--3}
1. Le inchieste sono preparate ed effettuate in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.
2. Le autorità cantonali e comunali assistono gli organi speciali d’inchiesta; segnatamente, i funzionari inquirenti possono richiedere l’aiuto della polizia se incontrano resistenza in un’operazione d’inchiesta che ricade nelle loro attribuzioni ufficiali.

##### **Art. 4** Chiusura dell’inchiesta; spese, indennità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--4}
1. Il rapporto degli organi speciali d’inchiesta è trasmesso simultaneamente all’imputato o agli imputati e alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate dal procedimento. Se esiste una base legale, il rapporto sarà pure notificato agli altri organi della Confederazione i cui diritti fiscali sono lesi.
2. Qualora, in mancanza di infrazioni, l’inchiesta venisse abbandonata, bisognerà esaminare se devono essere addossate spese all’imputato o agli imputati (art. 183 cpv. 4 LIFD). Su richiesta dell’imputato gli si assegnerà, se del caso, l’indennità giusta gli articoli 99 e 100 della legge federale sul diritto penale amministrativo[^2](DPA); la richiesta deve essere fatta valere entro un anno dalla notificazione dell’abbandono del procedimento.

##### **Art. 5** Domanda di proseguire il procedimento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--5}
Se il procedimento rischia di essere prescritto prima della chiusura dell’inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 183 e 184 LIFD) o, se esiste il sospetto di un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).

##### **Art. 6** Reclami contro operazioni d’inchiesta {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--6}
1. Gli articoli 26 a 28 DPA si applicano ai reclami contro operazioni d’inchiesta degli organi speciali.
2. Per le decisioni su reclamo giusta l’articolo 27 DPA, è riscossa una tassa di decisione conformemente ai disposti dell’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 1974[^3]sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--642.132--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: RS  **313.0**
[^3]: RS  **313.32**