642.116.2

# Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta

(Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)[^1]

del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Amministrazione federale delle contribuzioni,

visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990[^2]sull’imposta federale diretta (LIFD);<br />vista l’ordinanza del 24 agosto 1992[^3]concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,

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##### **Art. 1** Costi deducibili {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.116.2--1}
1. Sono deducibili in particolare i seguenti costi:
a. spese di manutenzione:
        1. le spese di riparazione o rinnovo che non determinano un aumento del valore dell’immobile,
        2. i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione (art. 7121 del Codice civile svizzero del 10 dic. 1907[^4]) di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune,
        3. le spese di gestione: le tasse ricorrenti per l’eliminazione dei rifiuti (non però le tasse da pagare secondo il principio del «chi inquina paga»), la depurazione delle acque, l’illuminazione e la pulizia delle strade; i costi di manutenzione delle strade; le imposte immobiliari con valore di imposte reali; le indennità versate al portinaio; i costi dei locali comuni, dell’ascensore, ecc., nella misura in cui è il proprietario a doversele accollare;
b. premi d’assicurazione:
 i premi d’assicurazione sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell’acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile);
c. costi d’amministrazione:
 spese per porto, telefono, inserzioni, moduli, riscossioni, processi, indennità versate all’amministratore dell’immobile ecc. (soltanto le spese effettive e senza le indennità per il lavoro del proprietario stesso).
2. Non sono deducibili in particolare i seguenti costi di manutenzione:
a.[^5] …
b. i contributi unici versati dal proprietario del fondo per strade, marciapiedi, soglie e canalizzazioni, le tasse di allacciamento per canalizzazioni, depurazione delle acque, erogazione di acqua, gas e elettricità, antenne televisive e collettive ecc.;
c. i costi di riscaldamento e di produzione di acqua calda direttamente collegati con la gestione dell’impianto di riscaldamento o di produzione centralizzata dell’acqua calda, segnatamente i costi energetici;
d. in linea di massima, i canoni d’acqua.
3. I canoni d’acqua sono tuttavia deducibili allorché gravano la cosa locata, ma non sono accollati ai locatari.

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.116.2--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFC del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  1519).
[^2]: RS  **642.11**
[^3]: RS  **642.116**
[^4]: RS  **210**
[^5]: Abrogata dal n. I dell’O dell’AFC del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU  **2009**  1519).