412.109.3

# Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)[^1]

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^2]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;<br />visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002[^3]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011[^4]sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,[^5]

ordina:

##### **Art. 1** Riscossione degli emolumenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--1}
1. La SEFRI[^6]riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.
2. I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:
a. riconoscimento di diplomi esteri;
b. conversione di titoli.

##### **Art. 2** Deroghe alla riscossione degli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--2}
Non sono riscossi emolumenti per:
a. le decisioni riguardanti i contributi federali;
b. l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
d. l’approvazione di corsi intercantonali;
e. …[^7]

##### **Art. 3** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--3}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^8]sugli emolumenti (OgeEm).

##### **Art. 4** Calcolo degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--4}
1. Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.
2. La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
3. Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.
4. Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.
5. Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:
a. per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.
6. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^9]può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

##### **Art. 4a** Emolumenti per l’esame svizzero di maturità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--4_a}
Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 2010[^10]sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

##### **Art. 5** Modifica del diritto vigente {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--5}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

(art. 5)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--412.109.3--annex-1}
…[^11]

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti),  in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  3631).
[^2]: RS  **172.010**
[^3]: RS  **412.10**
[^4]: RS  **414.20**
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4569).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^7]: Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  3631).
[^8]: RS  **172.041.1**
[^9]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^10]: RS  **172.044.13**
[^11]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2006**  2639.