194.11

# Ordinanza concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

(Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)

del 12 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009) (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000[^1]concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),

ordina:

##### **Art. 1** Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--1}
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).
2. I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:
a. promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;
b. chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;
c. creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.
3. Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.
4. Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

##### **Art. 2** Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--2}
Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

##### **Art. 3** Strategia {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--3}
Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.

##### **Art. 4** Coordinamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--4}
1. Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.
2. A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.

##### **Art. 5** Strumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--5}
Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:
a. allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;
b. invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;
c. collabora con i media dei Paesi esteri;
d. organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;
e. si avvale di eventi e piattaforme importanti.

##### **Art. 6** Sostegno finanziario {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--6}
1. Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:
a. hanno per oggetto tematico la Svizzera;
b. diffondono i messaggi di base di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge; e
c. giovano a interessi di politica estera della Svizzera.
2. Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

##### **Art. 7** Diritto previgente: abrogazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--7}
L’ordinanza del 25 ottobre 2000[^2]concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.

##### **Art. 8** Modifica del diritto vigente {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--8}
.[^3]

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

[^1]: RS  **194.1**
[^2]: [RU  **2000**  2613]
[^3]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  6419.