172.222.15

# Ordinanza concernente l’assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 2006[^1]su PUBLICA (legge su PUBLICA),

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.15--1}
1. Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:
a. questa è particolarmente vicina alla Confederazione;
b. il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e
c. la Confederazione ha interesse che continui a esistere.
2. Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:
a. che sono state da essa fondate o cofondate;
b. alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio
c. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure
d. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.
3. Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.15--2}
L’ordinanza del 29 agosto 2001[^2]concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.222.15--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

[^1]: RS  **172.222.1**
[^2]: [RU  **2001**  3044, **2007**  4381]