172.010.31

# Legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

(LIPI)

del 24 marzo 1995 (Stato 1° luglio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1994[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Organizzazione e compiti {#sec_1}
##### **Art. 1** Organizzazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--1}
1. L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)[^4]è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
2. L’IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.
3. L’IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.

##### **Art. 2** Compiti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--2}
1. L’IPI adempie i seguenti compiti:
a.[^5] cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
c. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
d. rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
e. collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
f. partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale;
g. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
2. Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.[^6]
3. L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.
3bis. Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.[^7]
4. Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.

## **Sezione 2:** Organi e personale {#sec_2}
##### **Art. 3** Organi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--3}
1. Gli organi dell’IPI sono:
a. il Consiglio d’Istituto;
b. il direttore;
c. l’organo di revisione.
2. Essi vengono designati dal Consiglio federale.

##### **Art. 4** Consiglio d’Istituto {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--4}
1. Il Consiglio d’Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.
2. Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’IPI.
3. Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.[^8]
4. Determina la composizione della direzione.
5. L’articolo 6*a* capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000[^9]sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.[^10]

##### **Art. 5** Direttore {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--5}
1. Nell’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l’articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.
2. Il direttore, a capo della direzione, fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto annuale sull’attività dell’IPI.

##### **Art. 6** Organo di revisione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--6}
L’organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio d’Istituto.

##### **Art. 7** Gestione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--7}
1. La direzione è responsabile della gestione dell’IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d’Istituto.
2. Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo.

##### **Art. 8** Personale {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--8}
1. L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
2. Nell’assunzione del personale l’IPI gode di ampie competenze.
3. Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d’Istituto. L’articolo 6*a* capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000[^11]sul personale federale si applica per analogia.[^12]

## **Sezione 3:** Vigilanza {#sec_3}
##### **Art. 9** {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--9}
1. L’IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.
2. Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento sull’amministrazione.

## **Sezione 4:** Pianificazione e finanziamento {#sec_4}
##### **Art. 10** Pianificazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--10}
La pianificazione dell’IPI per quanto riguarda l’esercizio e l’evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:
a. il piano direttivo;
b. una pianificazione quadriennale permanente;
c. il preventivo annuale.

##### **Art. 11** Tesoreria {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--11}
1. L’IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.
2. La Confederazione accorda all’IPI prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità.
3. L’IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato.

##### **Art. 12** Mezzi d’esercizio {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--12}
I mezzi d’esercizio dell’IPI sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

##### **Art. 13** Tasse per attività in virtù della sovranità {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--13}
1. L’IPI riscuote tasse per:
a. il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell’ambito del diritto dei beni immateriali;
b. la tenuta e l’edizione di registri;
c. il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;
d. le pubblicazioni prescritte legalmente; e
e. altri atti d’esecuzione previsti dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale.[^13]
2. …[^14]
3. Il regolamento delle tasse dell’IPI sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

##### **Art. 14** Rimunerazioni per prestazioni di servizi {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--14}
Le rimunerazioni per prestazioni di servizi dell’IPI sono fissate secondo il mercato; l’IPI rende note, di volta in volta, le tariffe valide.

##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--15}

##### **Art. 16** Riserve {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--16}
1. L’utile dell’IPI viene utilizzato per costituire le riserve.
2. Le riserve servono all’IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell’IPI.

##### **Art. 17** Esenzione fiscale {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--17}
1. L’IPI gode dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
2. È salvo il diritto federale in materia di:
a. imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all’articolo 14;
b. imposta preventiva e tasse di bollo.

## **Sezione 5:** Referendum ed entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 18** {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--18}

##### **Art. 19** … {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--19}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:[^15]1° gennaio 1996<br />art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995<br />art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

### Modificazione di altri atti legislativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.31--annex-1}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

…[^16]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2015**  3631;FF  **2009**  7425).
[^3]: FF  **1994**  III 873
[^4]: Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2015**  3631;FF  **2009**  7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal  1° lug. 2002 (RU  **2002**  1456;FF  **2000**  2432).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  5427;FF  **2005**  659).
[^7]: Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  3631;FF  **2009**  7425).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  5427;FF  **2005**  659).
[^9]: RS  **172.220.1**
[^10]: Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004  (RU  **2004**  297;FF  **2002**  66886705).
[^11]: RS  **172.220.1**
[^12]: Per. introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre  condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli  organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal  1° feb. 2004 (RU  **2004**  297;FF  **2002**  66886705).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  313;FF  **2023**  1184).
[^14]: Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU  **2005**  5427;FF  **2005**  659).
[^15]: DCF del 25 ott. 1995.
[^16]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **1995**  5050.