Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2026: Custodia di beni crittografici

FINMA: Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2026: Custodia di beni crittograficich-finma12 janv. 2026

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Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2026 Custodia di beni crittografici

12 gennaio 2026

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Indice

1 Introduzione 3

2 Rischi della custodia di beni crittografici 3

3 Trattamento prudenziale 4

3.1 Custodia di beni crittografici come valori depositati da parte di una banca svizzera 4

3.2 Requisiti in relazione alla gestione patrimoniale individuale 5

3.3 Gestione di patrimoni collettivi secondo la LICol 7

3.4 Offerta di prodotti struttura secondo la LSerFi o di ETP in criptovalute 7

4 Avvertenze sui rischi dei beni crittografici per gli investitori 8

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1 Introduzione

Con la presente comunicazione sulla vigilanza la FINMA intende informare sui rischi correlati alla custodia di beni crittografici. Inoltre precisa quali requi- siti la custodia di beni crittografici deve adempiere per limitare i rischi di cu- stodia nell'ottica della protezione dei clienti e degli investitori.

La FINMA riscontra un interesse crescente sul mercato finanziario svizzero per i beni crittografici e i relativi servizi. L'accresciuta domanda del mercato di servizi di negoziazione, investimento e custodia di beni crittografici ha por- tato a un evidente ampliamento della gamma di servizi offerti dagli istituti as- soggettati alla vigilanza della FINMA, in particolare banche, società di inter- mediazione mobiliare, gestori di patrimoni collettivi e gestori patrimoniali (di seguito «istituti»).

Con l'entrata in vigore dell'atto mantello per le tecnologie di registro distri- buito (TRD), è stata introdotta in Svizzera un'ampia protezione in caso di fal- limento per i beni crittografici custoditi presso terzi (art. 37d in combinato di- sposto con l'art. 16 n. 1bis della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 [LBCR; RS 952.0], art. 242a della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'ese- cuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Parallelamente, il quadro norma- tivo continua a evolvere anche in altre giurisdizioni. Di conseguenza, la FINMA è stata ripetutamente interpellata, per esempio in merito ai requisiti normativi che i depositari esteri devono osservare.

2 Rischi della custodia di beni crittografici

Le tecnologie di registro distribuito (TRD) presentano caratteristiche innova- tive e specifiche. I beni sono custoditi «nella blockchain», di conseguenza sono esposti a rischi operativi, tra cui i cyber-attacchi, e al pericolo di una protezione non sufficientemente accurata delle chiavi private (private key). Questi rischi devono essere adeguatamente affrontati quando vengono of- ferti servizi finanziari correlati ai beni crittografici.

Sul fronte operativo, sono essenziali la creazione e il mantenimento di un'in- frastruttura tecnica per la quale occorre il relativo know-how. Se il deposita- rio è un terzo, si configurano rischi di controparte laddove non sia garantita la rivendicabilità dei beni crittografici in caso di un suo fallimento. Possono peraltro porsi questioni giuridiche complesse se il depositario si trova all'estero. Si viene inoltre a creare una dipendenza dal terzo in questione, in particolare dalla sua infrastruttura tecnica, pertanto è richiesta un'attenta se- lezione. Il rischio aumenta in misura considerevole se il depositario terzo non è a sua volta sottoposto a vigilanza prudenziale né è tenuto a osservare norme in materia di diritto di vigilanza nella custodia. Dall'attività di vigilanza

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della FINMA emerge che in passato questi rischi non sono stati tenuti sem- pre nella debita considerazione da parte degli istituti assoggettati.

3 Trattamento prudenziale

3.1 Custodia di beni crittografici come valori depositati da parte di una banca svizzera

Gli istituti finanziari svizzeri possono offrire ai propri clienti la custodia e la negoziazione di beni crittografici in un contesto resistente al fallimento (art. 37d in combinato disposto con l'art. 16 n. 1bis LBCR, art. 242a LEF). Nella sua Comunicazione sulla vigilanza 08/2023 «Staking»1 (cap. 3.1), la FINMA ha illustrato graficamente il trattamento prudenziale dei servizi di cu- stodia di beni crittografici come segue:

Trattamento secondo il diritto in materia di fallimento (art. 242a cpv. 2 LEF):

Custodia individuale

Sì

Custodia collettiva con quote dei clienti chiaramente indicate

Obbligo di mettere a disposizione del cliente i beni crittografici in ogni momento

Rivendicazione in caso di fallimento del depositario

Sì

Custodia collettiva senza quote dei clienti chiaramente indicate

No

Nessuna rivendicazione

Trattamento ai sensi del diritto bancario (artt. 1a e 1b LBCR in combinato di- sposto con gli artt. 5 e 5a OBCR):

Custodia individuale

Si

Obbligo di mettere a disposizione del cliente i beni crittografici in ogni momento

Nessun obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto bancario (però assoggettamento alla LRD)

Custodia collettiva con quote dei clienti chiaramente indicate

Si

Autorizzazione fintech

No

Custodia collettiva senza quote dei clienti chiaramente indicate

Autorizzazione bancaria

1 Comunicazione sulla vigilanza 08/2023 «Staking» del 20 dicembre 2023, consultabile nel sito www.finma.ch > Documentazione > Comunicazioni FINMA sulla vigilanza.

Registrazione contabile e requisiti prudenziali:

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Custodia individuale

Si

Nessuna iscrizione a bilancio Nessuna prescrizione relativa ai fondi propri (eccezione art. 4%%xies LBCR)

Custodia collettiva con quote dei clienti chiaramente indicate

Obbligo di mettere a disposizione del cliente i beni crittografici in ogni momento

Si

Custodia collettiva senza quote dei clienti chiaramente indicate

No

Iscrizione a bilancio e prescrizioni relative ai fondi propri

Una banca svizzera che custodisce i beni crittografici dei suoi clienti come valori depositati rivendicabili secondo l'art. 37d in combinato disposto con l'art. 16 n. 1bis LBCR non deve in linea di principio depositare fondi propri a copertura di tali valori (fatto salvo l'art. 4 sexies LBCR). In caso di delega della custodia a terzi all'estero, tale esenzione si applica per analogia, a condi- zione che siano rispettati requisiti equivalenti, ossia se anche il depositario terzo estero è sottoposto a vigilanza prudenziale e la legislazione estera ga- rantisce la protezione in caso di fallimento per i beni crittografici custoditi.

3.2 Requisiti in relazione alla gestione patrimoniale individuale

Secondo l'art. 24 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti fi- nanziari (OIsFi; RS 954.11), gli istituti che operano nella gestione patrimo- niale individuale garantiscono che i valori patrimoniali loro affidati per la ge- stione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca se- condo la LBCR, una società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo la legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

I beni crittografici, in particolare le criptovalute come bitcoin o ether, regi- strano un utilizzo crescente nella gestione patrimoniale individuale, pertanto sono sempre più presenti nei portafogli dei clienti e quindi devono essere custoditi in modo sicuro. Come menzionato precedentemente, con l'atto mantello del 2021 per le TRD il legislatore ha introdotto un'ampia protezione in caso di fallimento per i beni crittografici custoditi presso terzi. Da allora, alcuni (ulteriori) sviluppi normativi avvenuti anche in altre giurisdizioni, per

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esempio la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)2 dell'Unione euro- pea, hanno creato le basi per un adeguato sistema di custodia di beni critto- grafici. Di conseguenza, esiste già all'estero un crescente numero di deposi- tari idonei di beni crittografici con protezione in caso di fallimento.

Questi sviluppi non possono essere ignorati nella selezione scrupolosa di un depositario secondo l'art. 24 cpv. 1 OlsFi. La custodia appropriata di beni crittografici gestiti presuppone che essi siano custoditi da istituti sottoposti a vigilanza prudenziale, tra l'altro dotati di sufficienti infrastrutture tecniche e del necessario know-how. Inoltre, i beni crittografici custoditi devono essere rivendicabili in caso di fallimento del depositario. Per la custodia all'estero occorre assicurare che l'istituto depositario sia sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera. Ciò implica che la legislazione estera preveda una protezione in caso di fallimento equivalente al diritto svizzero per i beni crittografici.

Incombe agli istituti provvedere a una custodia appropriata dei beni crittogra- fici dei clienti in conformità ai requisiti suesposti. Le situazioni di custodia che non adempiono i requisiti normativi devono essere adeguate nell'inte- resse della tutela dei clienti.

Le situazioni di custodia esistenti in cui a) i depositari esteri di beni crittogra- fici sono sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente, ma senza una protezione equivalente in caso di fallimento, oppure b) i depositari svizzeri sono sottoposti alla vigilanza di un OAD, nelle quali è garantita la protezione in caso di fallimento (art. 242a LEF), ma manca la vigilanza prudenziale, sono ammesse in via eccezionale, a condizione che il gestore patrimoniale (cumulativamente):

· possa dimostrare di avere informato in modo esauriente i clienti in merito agli elevati rischi di custodia presso l'attuale fornitore di servizi di custo- dia, in particolare in caso di fallimento;

· possa dimostrare che i clienti sono stati indirizzati ad altri fornitori di ser- vizi di custodia appropriati per beni crittografici in Svizzera e all'estero;

· documenti il consenso scritto del cliente al coinvolgimento o al manteni- mento di un fornitore di servizi di custodia non adeguato ai sensi di quanto suesposto.

La garanzia di una custodia di beni crittografici appropriata e nell'interesse dei clienti secondo l'art. 24 cpv. 1 OlsFi non può essere elusa ricorrendo a costrutti con prodotti esteri, poiché deve essere assicurata la più ampia tu- tela dei clienti. Un istituto svizzero che agisce in qualità di sponsor o gestore, per esempio, di un investimento collettivo di capitale estero che investe in beni crittografici e li colloca nei portafogli dei suoi clienti è dunque tenuto a

2 Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

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rispettare gli stessi principi in relazione alla custodia accurata del patrimonio del fondo a tutela dei clienti.

3.3 Gestione di investimenti collettivi di capitale secondo la LI- Col

La custodia del patrimonio di investimenti collettivi di capitale è retta dalla legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31), secondo cui essa incombe imperativamente a una banca sviz- zera (banca depositaria, art. 72 cpv. 1 LICol). Secondo l'art. 73 cpv. 2 LICol, la banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dell'investi- mento collettivo di capitale a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Gli in- vestitori devono essere informati dei rischi connessi a tale trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base conformemente al titolo terzo della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1).

Gli investimenti diretti in beni crittografici che sono parte di un'investimento collettivo di capitale svizzero sono dunque da custodire in linea di principio presso una banca depositaria svizzera. È possibile delegare la custodia a un depositario terzo purché questi sia sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente ed esistano al riguardo norme equivalenti di protezione in caso di fallimento per i beni crittografici.

3.4 Offerta di prodotti strutturati secondo la LSerFi o di ETP in criptovalute

L'offerta di prodotti strutturati a clienti privati che non hanno una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti è discipli- nata dall'art. 70 LSerFi. L'offerta di un prodotto strutturato emesso da una società veicolo è consentita, a condizione che i prodotti siano offerti da isti- tuti sottoposti a vigilanza prudenziale secondo l'art. 70 cpv. 2 LSerFi ed esi- sta un'assicurazione giuridicamente vincolante di un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale secondo l'art. 70 cpv. 1 LSerFi per gli ob- blighi di prestazione dell'emittente o venga messa a disposizione a favore degli investitori una garanzia reale giuridicamente vincolante (cfr. art. 70 cpv. 2 LSerFi; art. 96 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11).

Anche con l'offerta di prodotti strutturati nel settore delle cripto-attività pos- sono insorgere rischi relativi alla custodia dei beni crittografici sottostanti che fungono da garanzia. La FINMA ha già evidenziato questi rischi in relazione ai cosiddetti cripto-ETP nei suoi due rapporti di gestione del 2022 e del 20233. Una garanzia «reale» secondo l'art. 96 OSerFi presuppone, per i beni

3 Rapporto di gestione della FINMA del 2023, pag. 67; cfr. anche rapporto di gestione della FINMA del 2022, pag. 19 e seg.

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crittografici, la tutela giuridica in caso di fallimento del depositario della ga- ranzia.

Le due borse svizzere hanno già emanato regole specifiche per l'approva- zione di cripto-ETP e la relativa garanzia nei loro regolamenti4.

4 Avvertenze sui rischi dei beni crittografici per gli investitori

I beni crittografici, per esempio le cosiddette criptovalute, non sono di per sé investimenti sicuri, anche se sono adeguatamente custoditi in conformità ai suesposti requisiti. Spesso si tratta di investimenti rischiosi e molto specula- tivi, esposti a un'elevata volatilità. Prima di concludere operazioni di questo tipo, gli investitori dovrebbero dunque essere consapevoli che non sono da escludere perdite elevate.

4 Cfr. SIX Swiss Exchange SA, Règlement complémentaire de cotation des Exchange Traded Pro- ducts, artt. 12a-15; BX Swiss SA, Zusatzreglement für die Kotierung von Exchange Traded Pro- ducts, artt. 6-9.

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