0.946.297.761Bilateral International Treaty21 oct. 1941
0.946.297.761
CS 14 660
Traduzione*1*
Conchiuso il 4 marzo 1938
Ratificazioni scambiate il 6 ottobre 1941
Entrato in vigore il 21 ottobre 1941
(Stato 21 ottobre 1941)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay,
animati dal comune desiderio di sviluppare gli scambi commerciali tra i due paesi, hanno convenuto di conchiudere un Accordo commerciale con un Protocollo addizionale, e hanno nominato a questo fine i loro plenipotenziari e cioè:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Le alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita, per tutto quanto concerne i dazi e le tasse accessorie, il modo di riscuotere dette tasse, come pure le norme, le formalità e gli onori a cui potrebbero essere soggette le operazioni di sdoganamento.
Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari di ciascuna delle Parti contraenti, non saranno in alcun caso sottoposti, per quanto concerne i rapporti suddetti, a tasse, imposte od oneri altri o più elevati, nè a norme o formalità altre o più onerose di quelli a cui sono o saranno soggetti i prodotti della stessa natura originari d’un terzo paese qualsiasi.
Parimente, i prodotti naturali o fabbricati esportati dal territorio di ciascuna delle Parti contraenti, a destinazione del territorio dell’altra Parte, non saranno in alcun caso soggetti, per quanto concerne gli stessi rapporti, a tasse, imposte od oneri altri o più elevati, nè a norme o formalità altre o più elevate di quelli a cui sono; o saranno soggetti gli stessi prodotti destinati al territorio di un altro paese qualsiasi.
Qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità che sia stato o sarà concesso in avvenire da una delle Parti contraenti, nella materia di cui si tratta, ai prodotti naturali o fabbricati originari d’un altro paese qualsiasi o destinati al territorio di un altro paese qualsiasi, sarà immediatamente e senza compenso, concesso ai prodotti della stessa natura originari dell’altra Parte contraente o destinati al territorio di detta Parte.
Sono tuttavia eccettuati dagli impegni formulati nel presente Accordo, i privilegi attualmente concessi o che potrebbero essere concessi ulteriormente dalla Svizzera alla Germania, all’Austria, alla Francia e all’Italia, e quelli concessi dall’Uruguay all’Argentina, alla Bolivia, al Brasile ed al Paraguay per facilitare il traffico di frontiera, come pure quelli risultanti da un’unione doganale già conchiusa o che potrebbe essere conchiusa più tardi da una delle Parti contraenti.
Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratificazioni, che avrà luogo a Berna.
L’Accordo è conchiuso per la durata di un anno a contare dal giorno in cui entrerà in vigore.
Esso sarà prorogato, mediante tacita intesa, fino a quando che, con un preavviso di tre mesi, l’una delle Parti contraenti avrà significato all’altra il suo desiderio di disdirlo.
In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare, in francese e in spagnuolo, i due testi facendo parimente stato, nella città di Montevideo, il quattro marzo millenovecentotrentotto.(Seguono le firme)
Le alte Parti contraenti convengono di dichiarare che l’Accordo vigente, concernente il regolamento dei pagamenti commerciali, conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell’Uruguay, fa parte integrante del presente Accordo commerciale.Fatto in doppio esemplare, in francese e in spagnuolo, i due testi facendo parimente stato, nella città di Montevideo, il quattro marzo millenovecentotrentotto.(Seguono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
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