0.946.297.411Bilateral International Treaty28 août 1954
0.946.297.411
RU 1954 640
Traduzione*1*
Conchiuso il 24 novembre 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19542
Entrato in vigore il 28 agosto 1954
(Stato 1° maggio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Cecoslovacca,
animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno convenuto di conchiudere un nuovo trattato di commercio.
A questo scopo, essi hanno designato come loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente un trattamento benevolo per tutto ciò che concerne il commercio tra i due Paesi. Esse prenderanno, entro i limiti della loro legislazione in materia, ogni misura atta ad agevolare e a intensificare i reciproci scambi di merci e di servizi.
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti e le tasse doganali, il loro modo di riscossione come pure le norme, le formalità e gli oneri ai quali le operazioni di sdoganamento, di trasbordo e di deposito delle merci sono sottoposte o potrebbero essere sottoposte ulteriormente.
I prodotti agricoli e industriali provenienti dal territorio di una Parte contraente non saranno sottoposti, alla loro entrata sul territorio dell’altra Parte contraente, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, oppure a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelli ai quali sono sottoposti o potrebbero essere sottoposti ulteriormente i medesimi prodotti agricoli e industriali provenienti da qualsiasi terzo Stato.
Nello stesso modo, i prodotti agricoli e industriali provenienti dal territorio di una Parte contraente non saranno sottoposti, all’atto della loro esportazione a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, oppure a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelli ai quali sono sottoposti o potrebbero essere sottoposti ulteriormente i medesimi prodotti agricoli e industriali esportati a destinazione di qualsiasi terzo Stato.
I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori che sono concessi o potrebbero essere concessi ulteriormente da una Parte contraente, circa le materie previste negli articoli 2 e 3 qui sopra, per i prodotti agricoli e industriali provenienti da qualsiasi terzo Stato o destinati a essere esportati in qualsiasi terzo Stato saranno concessi immediatamente e gratuitamente per gli stessi prodotti provenienti dal territorio o destinati a essere esportati nel territorio dell’altra Parte contraente.
I prodotti agricoli e industriali provenienti dal territorio di una Parte contraente non saranno sottoposti dopo la loro importazione sul territorio dell’altra Parte contraente, a imposte o tasse interne diverse o più elevate di quelle che sono riscosse o potrebbero essere riscosse ulteriormente sugli stessi prodotti agricoli e industriali provenienti da qualsiasi terzo Stato.
Sono esclusi dalle disposizioni degli articoli dal 2 al 5 qui sopra i favori che sono concessi o potrebbero essere concessi ulteriormente da una Parte contraente a Stati limitrofi per agevolare il traffico di confine come pure i favori derivanti da un’unione doganale conchiusa o che potrebbe essere conchiusa in avvenire da una Parte contraente.
Nessuna delle due Parti contraenti esigerà fatture consolari all’atto dell’importazione di merci provenienti dal territorio dell’altra Parte contraente.
Le Parti contraenti non domanderanno in generale certificati d’origine per l’importazione delle merci provenienti dal territorio dell’altra Parte contraente.
Le Parti contraenti non domanderanno che le merci importate dal territorio dell’altra Parte contraente siano munite di marchi d’origine.
Ciascuna Parte contraente esenterà dal dazio d’importazione sul suo territorio i campioni di merci d’ogni genere provenienti dal territorio dell’altra Parte contraente, semprechè il loro valore sia minimo e i campioni possano servire esclusivamente a permettere le ordinazioni delle merci del genere rappresentato dai campioni. Le autorità doganali del territorio d’importazione potranno esigere che, per fruire dell’esenzione dal dazio l’importazione, i campioni siano resi inutilizzabili come merci mediante marcatura, lacerazione, perforazione o in altro modo, senza che essi perdano la qualità di campioni.
Semprechè le prescrizioni in materia d’importazione o di esportazione provvisorie siano osservate, le Parti contraenti concederanno l’esenzione dal dazio e dalle tasse d’entrata e di uscita per:
Se le merci spedite dal territorio di una Parte contraente a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente sono ritornate al mittente originario o sono rispedite a sua domanda perchè non sono state accettate dal destinatario oppure il contratto di vendita, di commissione o di consegna non è stato eseguito o è stato rotto oppure le merci non sono state vendute, le Parti contraenti rinunceranno, all’atto della riesportazione, a riscuotere il dazio d’esportazione e restituiranno il dazio d’importazione già pagato o rinunceranno, se il dazio fosse soltanto dovuto, a esigerne il pagamento, semprechè la riesportazione abbia luogo entro il termine di tre mesi a contare dall’importazione e le merci non abbiano subito modificazione alcuna.
Le Parti contraenti prenderanno, entro i limiti della loro legislazione in materia, le misure atte a promuovere il traffico ferroviario, stradale, aereo e per via d’acqua tra i due Paesi.
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne l’ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto in transito.
Le persone giuridiche, comprese le aziende per il commercio con l’estero, come pure le società commerciali e i cittadini delle due Parti contraenti avranno libero accesso ai tribunali dell’altra Parte contraente, sia come attori sia come convenuti.
Le persone giuridiche, comprese le aziende per il commercio con l’estero, come pure le società commerciali costituite conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti e aventi la loro sede sul suo territorio saranno parimente riconosciute come tali sul territorio dell’altra Parte contraente.
Il sequestro dei beni della Confederazione Svizzera nella Repubblica Cecoslovacca e il sequestro dei beni della Repubblica Cecoslovacca nella Confederazione Svizzera potranno essere ordinati soltanto per crediti di diritto privato che siano in stretto rapporto con il Paese nel quale i beni di cui si tratta sono situati.
Siffatto stretto rapporto esisterà segnatamente quando a un credito sarà applicabile il diritto del Paese che entra in considerazione, quando esso dovrà essere eseguito in questo Paese oppure dipenderà da un rapporto di diritto che vi sia nato o debba ivi spiegare i suoi effetti oppure un foro giudiziario sia stato convenuto in questo Paese per tale credito.
Se un creditore farà valere il suo titolo contro persone giuridiche di uno dei due Paesi, in particolare contro le sue aziende statali, la sua banca di Stato, le sue aziende nazionalizzate, le sue aziende nazionali o le sue aziende per il commercio con l’estero, soltanto i beni appartenenti in proprio a tali persone giuridiche, per quanto siano situati nell’altro Paese, potranno formare oggetto di un sequestro, esclusi i beni dello Stato di cui si tratta, della sua banca di Stato, o di una terza persona giuridica.
Il presente Trattato è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che detto Principato sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale3.
Il presente Trattato sostituisce il trattato di commercio tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca del 16 febbraio 19274ed è concluso per la durata di cinque anni.
Esso sarà ratificato il più presto possibile ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione, che avrà luogo a Praga.
Se nessuna Parte contraente comunica per iscritto all’altra, tre mesi prima della scadenza del Trattato, che essa intende rinunciare allo stesso, il presente Trattato resterà in vigore fino a quando sia disdetto, con il preavviso di sei mesi, dall’una o dall’altra Parte contraente.
In fede di che, i Plenipotenziari designati a questo scopo hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 24 novembre 1953, in due originali, nelle lingue francese e ceca, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Troendle | Per il Presidente dalla Repubblica Cecoslovacca: Hubac |
|---|
All’atto della firma del Trattato di commercio conchiuso in data di oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto quanto segue:I consolidamenti e i diritti convenzionali svizzeri e cecoslovacchi, stabiliti nel Trattato di commercio tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca conchiusi il 16 febbraio 19275e nei cinque protocolli addizionali, continueranno ad essere applicabili fino a quando una delle parti contraenti avrà notificato all’altra, con il preavviso di un mese, la sua intenzione di non più applicarli.Il presente protocollo finale è parte integrante del Trattato di commercio conchiuso in data di oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca.Fatto a Berna, il 24 novembre 1953, in due originali, nelle lingue francese e ceca, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Troendle | Per il Presidente dalla Repubblica Cecoslovacca: Hubac |
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