0.946.294.541Bilateral International Treaty20 févr. 1923
0.946.294.541
CS 14 484; FF 1923 151
Traduzione*1*
Conchiuso il 27 gennaio 1923
Approvato dall’Assemblea federale l’8 febbraio 19232
Ratificazioni scambiate il 18 marzo 1924
Entrato in vigore il 20 febbraio 1923
(Stato 31 dicembre 1983)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
animati da ugual desiderio di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare le relazioni commerciali fra i due paesi, hanno risolto di conchiudere un nuovo Trattato, e hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente, in quel che concome l’importazione, l’esportazione e il transito, i diritti e il trattamento della nazione più favorita.
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, per conseguenza, a far partecipe gratuitamente ed immediatamente l’altra Parte, di tutti i privilegi e agevolezze che nei riguardi precitati essa abbia concesso o sia per concedere a una terza Potenza, segnatamente per quanto riguarda l’ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi fissati o no nel presente Trattato, i depositi di dogana (compreso il trattamento concernente l’entrata, l’uscita e la conservazione delle merci nei porti franchi, punti franchi o magazzini generali), le tasse interne, le formalità e lo sdoganamento, come pure le imposte di fabbricazione o di consumo riscosse per conto dello Stato, delle province, dei cantoni e dei comuni.
Sono però eccettuate le agevolezze già accordate o che potessero essere accordate in avvenire ad altri Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, come pure quelle risultanti da un’unione doganale già conclusa o che potesse essere conclusa in avvenire da una delle Parti contraenti.
Le Parti contraenti si obbligano a non intralciare il commercio reciproco con divieti o restrizioni, quali si siano, d’importazione, d’esportazione o di transito3.
Si potrà fare eccezione a questa regola nei casi seguenti:
I dazi d’entrata in Italia per i prodotti d’origine e provenienza svizzera, nominati nell’allegato A al presente Trattato, e i dazi d’entrata in Svizzera per i prodotti d’origine e provenienza italiana, nominati nell’allegato C, non potranno superare le aliquote indicate nei detti allegati.
Parimente, i dazi di uscita non potranno superare, negli scambi fra i due paesi, le aliquote indicate negli allegati B e D.
Se l’una delle Parti contraenti colpisce i prodotti di un terzo paese con dazi più alti di quelli applicabili ai medesimi prodotti originari dell’altra Parte, da cui provengono, o se sottopone le merci di un terzo paese a divieti o restrizioni d’importazione non applicabili alle medesime merci dell’altra Parte contraente, le è data facoltà, qualora le circostanze lo richiedessero, di far dipendere l’applicazione dei dazi più ridotti ai prodotti provenienti dall’altra Parte o la loro ammissione all’entrata, dalla presentazione di certificati d’origine, rilasciati dalle autorità che saranno, a questo scopo, designate d’accordo fra i due Governi.
La tassa per il rilascio dei certificati d’origine o per il visto consolare, che potrà essere chiesto dal paese d’importazione, non potrà superare un franco per ogni certificato o documento.4
Ove sorga dubbio sull’origine d’una merce o sull’esattezza d’un certificato d’origine, qualsiasi esame o inchiesta che, a domanda dell’autorità competente del paese d’importazione, sia necessario sul territorio del paese d’esportazione, sarà eseguito per cura degli organi designati all’uopo dal Governo di quest’ultimo, d’accordo coll’autorità competente del paese d’importazione.
Ove l’una o l’altra delle Parti contraenti faccia dipendere la libertà d’importazione d’una categoria qualunque di merci dall’adempimento di condizioni speciali per ciò che concerne la loro composizione, il loro grado di purezza o proprietà analoghe, il Governo della Parte che avrà adottato queste misure darà notizia al Governo dell’altra Parte di tutto le prescrizioni a ciò relative, come pure delle istruzioni di carattere generale. Ove ne sia il caso, i due Governi esamineranno, di comune accordo, se le formalità di controllo alla frontiera per verificare l’adempimento delle condizioni di cui sopra possano essere semplificate con certificati stesi in buona e debita forma dalle autorità competenti del paese esportatore. Anche nel caso in cui sia stata ammessa la produzione di questi certificati, il paese importatore si riserva il diritto di semplificare l’esattezza e di accertare l’identità della merce. Gli accordi di questo genere non limiteranno in nulla le investigazioni che vengono fatte dagli organi doganali per la classificazione delle merci.
Le merci d’ogni genere, in transito, saranno reciprocamente affrancate da qualsiasi diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito esse debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.
Le Parti contraenti s’impegnano inoltre di non sottoporre il transito a formalità o altri provvedimenti che fossero di tal natura da difficoltarlo.
In caso di sdoganamento di merci voluminose e pesanti, tassate a peso lordo, che siano caricate su vagoni sciolte (senza recipienti) e vi siano fissate mediante armature o altri impianti applicati sui vagoni in modo permanente o provvisorio, il dazio sarà riscosso senza tener conto del peso delle armature o impianti, purchè questi non abbiano evidentemente altro scopo che quello di adattare il vagone al trasporto di questa specie di merci e di tenervele ben ferme durante il viaggio. In tal caso, le armature o gl’impianti saranno considerati come parti integranti dei vagoni e ne seguiranno il trattamento.
Qualora però le armature o gli impianti applicati sui vagoni in modo provvisorio siano di natura tale da non escludere la possibilità di farne un uso qualunque dopo la loro separazione dai vagoni, gli uffici doganali avranno la facoltà di esigere una cauzione per l’ammontare del dazio a cui essi sarebbero sottoposti, se fossero importati separatamente.
Le imposte che gravano su la produzione, la preparazione o il consumo d’un articolo qualunque, non possono essere più alte o più onerose per gli articoli importati dall’uno dei due paesi nell’altro di quello che siano per i prodotti indigeni.
Questa disposizione non si applica nè alle merci che formano oggetto di un monopolio di Stato, nè alle materie prime proprie alla loro fabbricazione.
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a non accordare premi di esportazione per nessun articolo e sotto nessun titolo o forma, senza il consenso dell’altra Parte.
Tuttavia, i dazi che gravano sulle materie adoperate nella produzione o nella preparazione di merci indigene, come pure le tasse interne che gravano sulla produzione o sulla preparazione delle medesime merci o delle materie adoperate nella loro fabbricazione, possono essere restituiti, in tutto o in parte, all’atto dell’esportazione delle merci che sono state fabbricate con le materie sottoposte ai detti dazi o tasse, o per le quali sono state pagate le tasse suddette.
I prodotti che formano oggetto di monopolî di Stato, come pure le materie proprie alla fabbricazione di prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia dei monopoli, essere sottoposti a una tassa di entrata complementare, anche nel caso che i prodotti o le materie similari indigene non vi fossero sottoposte.
Questa tassa sarà rimborsata se, nel termine prescritto, si fornisca la prova che le materie tassate sono state adoperate in modo da escludere la fabbricazione d’un articolo monopolizzato.
Per i prodotti gravati nell’interno del paese d’una tassa di fabbricazione o d’altro genere, o fabbricati con materie sottoposte a una tale tassa, le Parti contraenti si riservano la facoltà di assoggettarli a diritti equivalenti agli oneri fiscali interni.
Nel caso in cui l’Italia introducesse il controllo obbligatorio per i lavori d’oro, d’argento e di platino (articoli di minuteria, oreficeria, gioielleria, orologi e casse d’orologi, ecc.) gli articoli di questa specie importati dalla Svizzera non pagheranno tasse più elevate che gli oggetti di fabbricazione italiana, e le formalità di controllo saranno il più possibile semplificate.
Le Parti contraenti s’impegnano a mantenere, negli accessi principali delle strade che collegano i due Stati, degli uffici di confine debitamente e sufficientemente autorizzati alla riscossione dei dazi doganali ed alle operazioni relative al transito sulle strade che saranno riconosciute come vie di transito.
Le formalità per le operazioni doganali, necessarie a qualsiasi genere di traffico, saranno da una parte e dall’altra semplificate e accelerate il più che sia possibile.
Verso obbligo di riesportazione o di reimportazione nel termine di sei mesi e della prova d’identità, sono ammessi reciprocamente in franchigia di qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita i veicoli d’ogni genere (compresi i velocipedi e i motocicli) e le bestie da soma, che passano la frontiera trasportando dall’uno dei due paesi nell’altro persone o merci. Alle stesse condizioni è concessa l’ammissione temporanea delle mute e degli accessori che si trovano sui detti veicoli per l’uso consueto durante il trasporto.
I mezzi di trasporto indicati qui sopra e che conducono persone o merci dall’uno dei paesi nell’altro hanno diritto alla franchigia prevista, anche se portano nel loro viaggio di ritorno un nuovo carico e senza riguardo al luogo dove questo nuovo carico è stato preso.
Resta inoltre inteso che le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai carri d’ogni genere e cassoni per il trasporto di mobili e masserizie, senza distinzione se questi veicoli passano la frontiera su strada o per ferrovia.
Verso obbligo di riesportazione o di reimportazione nel termine di dodici mesi e della prova d’identità, è stipulata reciprocamente la franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e di uscita:
La franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita è pure stipulata reciprocamente, verso obbligo di riesportazione o di reimportazione nel termine di sei mesi e della prova d’identità, per i sacchi, le casse, le botti (di legno, ferro, arenaria o altra materia), le damigiane, le ceste e altri simili recipienti, segnati e che abbiano già servito, importati vuoti per essere riesportati pieni, o reimportati vuoti per essere esportati pieni.
Agli uffici doganali indicati nella disposizione addizionale dell’art. 15 devono essere conferite le competenze necessarie per autorizzare, di loro propria autorità e senza alcun ritardo, l’importazione temporanea degli oggetti enumerati nel presente articolo.
Qualora delle merci spedite dall’uno dei due paesi nell’altro e che si trovano ancora in dogana fossero respinte dai loro destinatari o dovessero essere rispedite per altre cause allo speditore primitivo, nelle stesse condizioni in cui sono arrivate, sarà concessa la riesportazione senza pagamento o con rimborso dei dazi d’entrata, anche se la dogana abbia già fatto la sua visita e se i dazi siano stati pagati.
Pur potendo fruire dei vantaggi maggiori che derivassero dal trattamento della nazione più favorita, i negozianti, i fabbricanti ed altri produttori dell’uno dei due paesi, come pure i commessi viaggiatori, avranno il diritto, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità del loro paese e osservando le formalità prescritte nel territorio dell’altro paese, di fare in questo paese gli acquisti per il loro commercio, fabbricazione o altra impresa e di cercarvi ordinazioni presso persone o ditte che rivendono o adoperano le merci offerte nella loro professione o industria, senza essere per ciò sottoposti a nessun dazio o tassa. Potranno portare con sè campioni o modelli, ma non merci, salvo nei casi nei quali ciò è permesso ai viaggiatori di commercio nazionali.
La tessera di legittimazione indicata nel capoverso primo del presente articolo dovrà essere stabilita secondo il modello contenuto nell’allegato E del presente Trattato5. A presentazione di questa tessera rilasciata dall’uno dei due paesi, sarà rilasciata nell’altro paese una nuova tessera che permetta ai viaggiatori di commercio di eseguirvi le loro operazioni di vendita e d’acquisto in conformità del capoverso primo del presente articolo.
Per ciò che concerne le industrie ambulanti, il commercio girovago e la ricerca d’ordinazioni presso persone che non esercitano nè industria, nè commercio, le disposizioni di cui sopra non sono applicabili e le Parti contraenti si riservano a questo proposito l’intera libertà della loro legislazione.
Pur garantendosi anche a questo riguardo il trattamento della nazione più favorita, e salve le eccezioni e restrizioni stabilite dalle disposizioni dei due paesi, le due Parti contraenti dichiarano di riconoscere reciprocamente a tutte le società anonime, cooperative o altre, commerciali, industriali, agricole o finanziarie (compresi gli istituti pubblici e privati d’assicurazione), costituite e autorizzate secondo le leggi dell’uno dei due paesi, la facoltà di stabilirsi sul territorio dell’altro paese o dei suoi possedimenti, di fondarvi succursali e di esercitarvi la loro attività economica, nonchè tutti i loro diritti, e di stare in giudizio come attore o come convenuto, alla sola condizione di conformarsi alle leggi (comprese le leggi finanziarie) del detto Stato e de’ suoi possedimenti.
Ove sorgano contestazioni circa l’interpretazione del presente Trattato, compresi gli allegati da A a F, e l’una delle Parti contraenti domandi che esse siano sottoposte alla decisione di un tribunale d’arbitri, l’altra Parte dovrà annuirvi, anche riguardo alla questione pregiudiziale se la contestazione si riferisca all’interpretazione del Trattato. La decisione degli arbitri avrà forza obbligatoria6.
Il presente Trattato entrerà in vigore il 20 febbraio 1923 e le ratificazioni ad esso relative saranno scambiate a Berna, adempite che siano dall’una e dall’altra delle Parti le formalità stabilite dalle rispettive legislazioni.
Esso è concluso per la durata d’un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Ove, però, non sia disdetto sei mesi prima che spiri questo termine, esso sarà tacitamente prolungato per una durata indeterminata e sarà allora denunciabile in ogni tempo restando esecutorio durante sei mesi a contare dal giorno della disdetta.
In fede di che, i plenipotenziari l’hanno firmato e munito dei loro sigilli.Fatto a Zurigo, in doppio esemplare, il ventisette gennaio millenovecentoventitrè.(Seguono le firme)
Gli Allegati da A a D (RU 40, pagg. 120 e sgg.), con tutti gli accordi complementari di natura tariffale che vi si riferiscono, ossia: Protocollo 24 settembre 1927 [RU 43 495. RU 1950 801 cpv. 1] Protocollo addizionale 31 maggio 1929 [RU 45 296. RU 1950 801 cpv. 1] Protocollo addizionale 8 luglio 1931 [RU 48 297. RU 1950 801 cpv. 1] Scambio di note 13 gennaio/22 giugno 1932 [RU 48 444. RU 1950 801. cpv. 1] e Protocollo addizionale 20 giugno 1936 [RU 57 1077 RU 1950 801 cpv. 1, RS 0.631.146.21 no7] – (eccettuate le disposizioni concernenti l’art. 6 del Trattato, riprodotte a pag. 487),ancora in vigore il 1° gennaio 1948, sono stati abrogati e sostituiti dall’Aggiunta 14 luglio 1950 al Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923 [RU 1950 801, 1951 1327, 1958 240. RS 0.632.294.541 art. 1].L’Allegato E conteneva il modello della tessera di legittimazione per viaggiatori di commercio, sostituito da quello previsto all’art. 10 della Convenzione internazionale 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali (RS 0.631.121.1 ), della quale fanno parte la Svizzera e l’Italia.
Ad art. 2
Resta inteso che le Parti contraenti, allo scopo di portare a effetto il più presto, in tutta la sua integrità, il principio stabilito dall’art. 2, cpv. 1, del Trattato di commercio concluso oggi, non manterranno e non emaneranno alcun divieto o limitazione d’importazione o di esportazione, a meno che ciò non sia assolutamente necessario e solo pel tanto che dureranno le circostanze eccezionali che lo richiedono.
Ad art. 3
Le Parti contraenti si riservano reciprocamente il diritto di riscuotere in oro i dazi di entrata e di uscita, pur garantendosi per questo rispetto il trattamento della nazione più favorita. Tuttavia, qualora l’una o l’altra delle Parti contraenti esigesse il pagamento in oro, i dazi potranno essere pagati con carta moneta dello Stato che li riscuote, con l’aggio corrispondente all’eventuale deprezzamento di detta moneta.
Ad art. 15
Resta inteso che gli uffici doganali italiani di Chiasso‑Stazione, Ponte-Chiasso, Luino e Domodossola, nonchè gli uffici doganali svizzeri corrispondenti di ChiassoStazione, Chiasso‑Strada, Luino e Briga saranno forniti delle competenze necessarie per compiere lo sdoganamento di tutte le specie di merci e in ogni genere di traffico, nonchè per eseguire tutte le operazioni di natura fiscale concernenti le operazioni di dogana. Restano tuttavia riservate le disposizioni della Convenzione 24 marzo 19067che regola il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola.
Sarà pure provveduto che tutte le disposizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di polizia possano essere eseguite dagli organi competenti presso gli uffici nominati.
Resta inoltre inteso che gli uffici doganali di ciascuna delle Parti contraenti forniranno al pubblico dell’altra Parte qualunque schiarimento potesse esser loro chiesto sulla classificazione di questo o quell’articolo speciale.
Ad art. 23
Rispetto alla composizione e alla procedura del Tribunale arbitrale, resta convenuto quanto segue:
Dal testo originale francese. ↩
RU 40 107 ↩
Vedi anche le disposizioni addizionali (Allegato F). ↩
Questo capoverso è monementaneamente sospeso dallo scambio di lettere del 16 dicembre 1983 fra la Svizzera e l’Italia concernente la tassa per il rilascio dei certificati di origine (RS 0.946.294.541.2 ). ↩
L’Allegato E è stato abrogato e sostituito dalla tessera di legittimazione prevista all’art. 10 della Convenzione internazionale 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganaliRS 0.631.121.1 , della quale fanno parte la Svizzera e l’Italia. ↩
Vedi anche il Trattato di conciliazione e regolamento giudiziario 20 settembre 1924 tra la Svizzera e l’Italia [RS 0.193.414.54 ]. ↩
RS 0.631.252.945.44 ↩
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