0.946.291.981Bilateral International Treaty1 août 1936
0.946.291.981
CS 14 382
Traduzione*1*
Scambio di note 24 luglio 1936
Entrato in vigore il l° agosto 1936
(Stato 1° agosto 1936)
Nota svizzera
Signor Ministro di Stato,
Ho l’onore di informare Vostra Eccellenza che il Consiglio federale svizzero, avendo, come il Governo degli Stati Uniti del Brasile, riconosciuto che convenga ai due paesi di continuare per qualche tempo ancora i negoziati attuali allo scopo di conchiudere un trattato di commercio definitivo tra la Svizzera e il Brasile, e non desiderando produrre, dopo il 31 del mese corrente, una soluzione di continuità nelle relazioni commerciali tra i due paesi, mi ha autorizzato a confermare che esso accetta, fino alla conclusione del trattato indicato sopra, di mantenere queste relazioni commerciali nel regime attuale, e di regolarle con un Accordo provvisorio sulle basi seguenti:
La Svizzera, e il Brasile continuano ad accordarsi reciprocamente il trattamento doganale incondizionato e illimitato della nazione più favorita, pur restando eccettuati i favori accordati ai paesi limitrofi e quelli risultanti da un’unione doganale.
Le alte Parti contraenti convengono di non modificare il trattamento reciproco della nazione più favorita, che esse accordano attualmente l’una all’altra, per tutto quanto concerne le imposizioni e le tasse interne e il pagamento reciproco dei crediti presenti e futuri, provenienti dai loro scambi commerciali.
Per tutta la durata del presente Accordo, l’importazione di prodotti brasiliani soggetti a contingentamento in Svizzera sarà permessa almeno entro i limiti dei contingenti annuali fissati nell’allegato A2.
Nel caso in cui una delle alte Parti contraenti dovesse stabilire una limitazione qualsiasi, diretta o indiretta, di importazione di un articolo non soggetto attualmente a limitazione e interessante l’altro paese contraente, quest’ultimo avrà il diritto di denunciare il presente Accordo.
Nel caso in cui una delle alte Parti contraenti adottasse o modificasse, in un dominio qualsiasi, una misura, o un procedimento, o una pratica qualsiasi che, pur non essendo contraria alle stipulazioni del presente Accordo, fosse considerata dall’altra Parte come dovente aver l’effetto di rendere nullo o di pregiudicare uno qualsiasi degli scopi perseguiti dall’Accordo, la Parte che avrà preso o modificato una siffatta misura, o procedimento, o pratica prenderà in considerazione le osservazioni o proposte scritte che l’altra Parte potesse farle allo scopo di giungere a un regolamento, soddisfacente per le due Parti, della questione. Se, per quanto concerne dette osservazioni o proposte, non fosse raggiunto un accordo nel termine di trenta giorni a decorrere dalla loro comunicazione, la Parte che le avrà fatte avrà facoltà di disdire il presente Accordo mediante preavviso di trenta giorni.
Il presente Accordo provvisorio entra in vigore il 1° agosto 1936 e proroga con ciò il regime dell’Accordo commerciale conchiuso tra la Svizzera e il Brasile con scambio di note il 29 ottobre 1931, e resterà in vigore fino alla conclusione di un trattato di commercio definitivo tra i due paesi. Esso potrà tuttavia essere disdetto in qualsiasi tempo mediante preavviso di trenta giorni.
Voglia, Signor Ministro di Stato, gradire i sensi della mia più distinta considerazione.
(Segue la firma)
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