0.946.291.722Bilateral International Treaty1 avr. 1957
0.946.291.722
RU 1957 539
Traduzione*1*
Conchiuso il 21 giugno 1957
Entrato in vigore provvisoria il 1° aprile 1957
(Stato 1° aprile 1993)
Il Governo della Confederazione Svizzera, da una parte,
e il Governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno del Belgio, sia in suo nome sia, in virtù di accordi esistenti, in nome del Governo del Gran Ducato del Lussemburgo – questi Governi agendo in comune, in virtù del Protocollo concernente la politica commerciale conchiuso fra essi il 9 dicembre 1953 – dall’altra parte,
animati dal desiderio di promuovere, per quanto possibile, gli scambi commerciali tra i loro territori,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Le Parti contraenti applicano ai prodotti originari dei loro rispettivi territori tutte le misure concernenti la liberazione degli scambi, prese o da prendere conformemente alle decisioni dell’Organizzazione europea di cooperazione economica.
Agli effetti del presente accordo, sono considerati prodotti svizzeri i prodotti originari della Svizzera. Sono considerati prodotti olandesi, prodotti belgi e prodotti lussemburghesi i prodotti originari del Regno dei Paesi Bassi e dell’Unione economica belgo-lussemburghese, del Congo belga e del Ruanda Urundi.
Nell’ambito della loro politica commerciale, le Parti contraenti si impegnano a rilasciare permessi di importazione, conformemente all’evoluzione delle correnti tradizionali, per i prodotti non liberati presso l’Organizzazione europea di cooperazione economica né sottoposti a un contingentamento globale.
Se le autorità della Confederazione Svizzera o delle altre Parti contraenti decidessero di ritirare alcuni articoli dalla lista delle liberazioni ora in vigore, le autorità delle Parti contraenti si consulteranno immediatamente per prendere i provvedimenti atti ad assicurare una parte equa alle importazioni della o delle Parti contraenti che avessero preso la decisione, tenuto conto delle tradizionali correnti commerciali.
Il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i territori delle Parti contraenti avviene conformemente alle disposizioni dell’accordo per la creazione di un’Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 19 settembre 19502e degli accordi di pagamento in vigore fra la Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi e fra la Svizzera e l’Unione economica belgo-lussemburghese.
È istituita una commissione mista composta di rappresentanti dei Governi interessati. Essa sorveglia l’applicazione del presente accordo.
Essa ha, inoltre, la facoltà di sottomettere ai Governi delle Parti contraenti qualsiasi proposta atta a promuovere i reciproci scambi commerciali. La commissione si riunisce a domanda di una delle Parti contraenti.
Il presente accordo sarà applicabile pure al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato di Unione doganale3.
L’applicazione del presente accordo al Surinam e alle Antille olandesi è subordinata all’approvazione dei Governi di questi territori, che sarà considerata tacitamente concessa, se il Governo olandese, entro tre mesi dalla firma del presente accordo, non avrà notificato il contrario al Governo svizzero.
Sono abrogati l’accordo commerciale, conchiuso a Berna il 1° dicembre 1952, tra il Governo svizzero e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, con i suoi allegati, e il Protocollo concernente lo scambio delle merci, conchiuso a Berna il 26 ottobre 1949 tra la Svizzera e l’Unione economica belgo-lussemburghese, con i suoi allegati.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Esso è valevole per la durata di un anno, dal 1oaprile 1957. Sarà considerato tacitamente rinnovato di un anno, ove non sia disdetto da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.
Il rinnovo del presente accordo per quanto concerne il Surinam e le Antille olandesi avviene conformemente alle disposizioni dell’articolo VIII.
Ove gli obblighi derivanti dalla Convenzione istitutiva della Comunità economica europea e concernenti lo stabilimento progressivo di una politica commerciale comune lo richiedessero, saranno aperti, nel più breve tempo possibile, negoziati intesi a recare al presente accordo tutte le modificazioni utili.
Ove gli obblighi derivanti dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio lo richiedessero, saranno aperti, nel più breve tempo possibili, negoziati intesi a recare al presente accordo tutte le modificazioni utili.
Il presente accordo prende fine immediatamente e di pieno diritto, qualora l’Accordo per creazione di un’Unione europea dei pagamenti, firmato a Parigi il 19 settembre 19504, cessasse di esistere o fosse temporaneamente o definitivamente inapplicabile per la Svizzera, i Paesi Bassi o l’Unione economica belgo-lussemburghese, e qualora non fosse istituito un regime atto a garantire alle Parti contraenti soddisfacenti possibilità di regolamento dei pagamenti.
Fatto a Berna, in tre esemplari, in lingua francese, il 21 giugno 1957.
| Per la Confederazione Svizzera: E. Stopper | Per il Regno dei Paesi Bassi: Snouck Hurgronje Per l’Unione economica belgo-lussemburghese: P.A. Forthomme |
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