0.946.291.541Bilateral International Treaty26 nov. 1957
0.946.291.541
RU 1958 42
Traduzione*1*
Conchiuso il 25 novembre 1957
Entrato in vigore il 26 novembre 1957
(Stato 26 novembre 1957)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Argentina,
animati dal desiderio di sviluppare il più possibile le relazioni economiche fra i due Paesi e considerato i principi del regime multilaterale di scambi e di pagamenti, enunciati nella Nota accettata a Parigi il 30 maggio 1956, hanno deciso di firmare un accordo di commercio e di pagamenti e, a tale scopo, i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati,
hanno convenuto quanto segue:
Le alte Parti contraenti, fondandosi sul principio del trattamento della nazione più favorita, s’impegnano ad accordarsi reciprocamente tutte le agevolezze compatibili con le loro rispettive legislazioni, in materia di diritti doganali, tasse, imposte e oneri fiscali, come pure di richieste e formalità amministrative circa l’importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione, sui loro rispettivi territori, dei prodotti naturali o manufatti originari dei territori dell’altra Parte contraente.
Le autorità svizzere e le autorità argentine adottano, nell’ambito delle loro normali competenze in materia e dei trattati vigenti, le misure e le disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle denominazioni d’origine e di qualità applicabili esclusivamente a prodotti di ciascuno dei due Paesi. Di conseguenza, esse reprimeranno, mediante adeguate sanzioni, la circolazione e la vendita di merci, fabbricate sul proprio territorio o in Paesi terzi, che portassero designazioni non corrispondenti all’origine, alla qualità o al tipo della merce.
Le esportazioni argentine pagabili in franchi svizzeri fruiscono in Argentina di un trattamento non meno favorevole, sotto qualsiasi aspetto di quello concesso alle esportazioni pagabili nella moneta di altri Paesi partecipanti al sistema multilaterale dei pagamenti con l’Argentina, in altre monete trasferibili, in dollari degli Stati Uniti o in altre monete liberamente convertibili.
Le importazioni in Argentina pagabili in franchi svizzeri fruiscono, per quanto concerne il cambio, di un trattamento non meno favorevole che quello riservato alle importazioni pagabili nella moneta di altri Paesi partecipanti al sistema multilaterale dei pagamenti con l’Argentina, in altre monete trasferibili, in dollari degli Stati Uniti o in altre monete liberamente convertibili.
Le importazioni in Argentina pagabili in franchi svizzeri fruiscono inoltre, per quanto concerne il rilascio di permessi d’importazione e l’assegnazione di divise, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle importazioni pagabili nella moneta di altri Paesi partecipanti al sistema multilaterale o in altre monete trasferibili.
Le autorità svizzere non adotteranno, per quanto concerne le importazioni e le esportazioni dirette fra la Svizzera e l’Argentina, misure interne, dalle quali potessero derivare, nella pratica, variazioni della parità del franco svizzero con le monete indicate all’articolo 3 e, di conseguenza, modificazioni nella formazione dei prezzi delle merci argentine o svizzere.
Le autorità svizzera accordano all’importazione dei prodotti argentini un trattamento il più possibile liberale. Esse, nei limiti delle possibilità, applicheranno ai prodotti argentini le norme di liberazione in vigore nei confronti dei Paesi membri dell’OECE o di altri Paesi terzi.
Per agevolare il commercio di transito fra la Svizzera e l’Argentina, le autorità argentine permettono l’importazione di merci dei Paesi membri del sistema multilaterale, indipendentemente se essa avvenga direttamente dal Paese d’origine o attraverso un altro Paese membro del sistema multilaterale. Quelle autorità permettono pure l’esportazione di merci argentine, indipendentemente se destinate all’uso nel Paese acquirente o alla rivendita in un altro Paese del sistema multilaterale. A loro volta, le autorità svizzere permettono l’importazione di merci argentine, indipendentemente se essa avvenga direttamente dall’Argentina o attraverso un altro Paese membro del sistema multilaterale. Quelle autorità permettono pure l’esportazione delle merci svizzere acquistate da un altro Paese membro del sistema multilaterale per essere rivendute in Argentina.
Le autorità svizzere e argentine si riservano il diritto di esigere per le merci da importare certificati di origine forniti dai Paesi produttori.
Per garantire il funzionamento del servizio dei pagamenti fra la Svizzera e l’Argentina, sono aperti, presso la Banca nazionale svizzera e le banche svizzere accette, conti Argentina M, in franchi svizzeri, a nome del Banco Central de la República Argentina e delle banche argentine accette.
I conti Argentina M possono essere accreditati:
Gli averi in conti Argentina M possono essere usati:
I trasferimenti previsti negli articoli 10, lettera b, e 11, lettera b, sono effettuati fra banche accette nell’ambito del servizio disciplinato dei pagamenti fra la Svizzera e i Paesi che sono contemporaneamente membri del sistema multilaterale con l’Argentina e dell’Unione europea dei pagamenti.
Il traffico dei pagamenti, nella misura di cui le disposizioni svizzere e argentine lo ammettono, può pure effettuarsi fuori dei conti Argentina M, nella moneta d’un Paese membro del sistema multilaterale, in quanto questa moneta possa essere oggetto di uno sconto per il tramite dell’Unione europea di pagamenti, o in moneta liberamente convertibile.
Il corso del mercato ufficiale del franco svizzero applicato dal Banco Central de la Repubblica Argentina è stabilito, o
Per le operazioni incluse nel mercato libero argentino, la quotazione del franco svizzero è determinata dal libero giuoco dell’offerta e della domanda, conformemente alle disposizioni argentine vigenti.
L’Ufficio svizzero di compensazione e il Banco Central de la República Argentina prenderanno, di comune intesa, le misure tecniche necessarie all’esecuzione del presente capo.
Qualora le condizioni degli scambi commerciali e del regime dei pagamenti, le quali hanno servito di fondamento al presente accordo, fossero sostanzialmente modificate, ciascuna delle Parti contraenti potrebbe domandare all’altra l’apertura immediata di negoziati intesi ad adeguare il presente accordo alle nuove condizioni.
Se le parti contraenti, entro due mesi dalla richiesta di nuovi negoziati, non si saranno intese, l’accordo potrà essere disdetto per la fine del mese seguente.
Il presente accordo sarà parimente applicabile al principato del Liechtenstein, finché questo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.2
Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna Parte contraente e lo scambio degli strumenti di ratificazione sarà effettuato il più presto possibile a Berna.
Senza pregiudizio per la sua ratificazione, il presente accordo sarà messo provvisoriamente in vigore il giorno seguente la sua firma. Mediante un preavviso di tre mesi, ciascuna Parte contraente lo potrà disdire in qualsiasi tempo, ma al più presto un anno dopo l’entrata in vigore.
In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti firmano quattro esemplari del presente accordo, due in lingua spagnuola e due in lingua francese, ugualmente validi, a Buenos Aires, il 25 novembre millenovecentocinquantasette.
| Per il Consiglio federale svizzero: Edwin Stopper Ministro plenipotenziario e delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali | Per il Governo argentino: Alfonso de Laferrere Ministro degli affari esteri e del culto Adalbert Krieger Vasena Ministro delle finanze Julio Cesar Cueto Rua Ministro del commercio e dell’industria |
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