0.946.291.364Multilateral International Treaty31 déc. 1953
0.946.291.364
RU 1954 3; FF 1953 II 177 ediz. ted. 1953 II 173 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso a Londra il 27 febbraio 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 19532
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1953
(Stato 31 dicembre 1953)
I Governi degli Stati Uniti d’America, del Belgio, del Canada, di Ceylon, della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Grecia, dell’Iran, dell’Irlanda, dell’Italia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, della Norvegia, del Pakistan, della Svezia, della Svizzera, dell’Unione Sudafricana e della Jugoslavia,
da una parte
e
il Governo della Repubblica federale di Germania, dall’altra,
animati dal desiderio di rimuovere gli ostacoli che impediscono di stabilire relazioni economiche normali tra la Repubblica federale di Germania e gli altri paesi e di contribuire in tal modo allo sviluppo di una comunità prospera di nazioni;
considerando che da circa vent’anni i pagamenti relativi ai debiti esterni germanici non sono in generale più stati eseguiti conformemente alle stipulazioni dei contratti; che dal 1939 al 1945 lo stato di guerra ha impedito qualsiasi pagamento a conto di un gran numero di questi debiti; che dal 1945 siffatti pagamenti sono stati in generale sospesi e che la Repubblica federale di Germania desidera mettere fine a questa situazione:
considerando che gli Stati Uniti d’America, la Francia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord hanno prestato alla Germania, dopo l’8 maggio 1945, un’assistenza economica che ha notevolmente contribuito alla ricostruzione dell’economica germanica, favorendo una ripresa dei pagamenti a conto dei debiti esterni germanici;
considerando che il 6 marzo 1951 uno scambio di lettere (il cui testo è riprodotto nell’Appendice A al presente Accordo) ha avuto luogo tra i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da una parte e il Governo della Repubblica federale di Germania dall’altra, e che tale scambio di lettere costituisce la base sulla quale sono stati convenuti il presente Accordo concernente il regolamento dei debiti esterni germanici (con i suoi allegati) e gli accordi relativi al regolamento dei debiti derivanti dall’assistenza economica prestata alla Germania;
considerando che i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica francese e dal Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord hanno istituito una commissione, chiamata Commissione tripartita dei debiti germanici, allo scopo di preparare e di elaborare con il Governo della Repubblica federale di Germania, con altri Governi interessati e con rappresentanti dei creditori e dei debitori un piano di regolamento generale e metodico dei debiti esterni germanici;
considerando che detta Commissione ha comunicato ai rappresentanti del Governo della Repubblica federale di Germania che i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord erano disposti a consentire notevoli concessioni circa la priorità dei loro crediti concernenti l’assistenza economica del dopoguerra rispetto a tutti gli altri crediti verso la Germania e i suoi cittadini nonchè l’importo totale di tali crediti, alla condizione che fossero regolati in modo equo e soddisfacente i debiti esterni d’anteguerra della Germania;
considerando che un regolamento siffatto dei debiti esterni germanici può essere attuato soltanto mediante un piano generale unico che tenga conto del rapporto tra gl’interessi dei vari creditori, della natura delle diverse categorie di crediti e della situazione generale della Repubblica federale di Germania;
considerando che per il conseguimento di questo scopo una conferenza internazionale dei debiti esterni germanici, alla quale hanno partecipato rappresentanti di governi interessati come pure dei creditori e dei debitori, ha avuto luogo a Londra dal 28 febbraio all’ 8 agosto 1952;
considerando che detti rappresentanti hanno approvato delle raccomandazioni circa le modalità e la procedura di regolamento (il cui testo è riprodotto negli Allegati da I a VI al presente Accordo), che dette raccomandazioni sono state unite al rapporto della Conferenza dei debiti esterni germanici (il cui testo è riprodotto nell’Appendice B al presente Accordo), e che il presente Accordo s’ispira ai principi e tende a d attuare gli scopi esposti nel rapporto stesso;
considerando che i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sono del parere che tali raccomandazioni costituiscono un piano equo e soddisfacente di regolamento dei debiti esterni germanici e hanno per conseguenza in data d’oggi firmato con il Governo della Repubblica federale di Germania degli accordi bilaterali sul regolamento dei debiti derivanti dall’assistenza economica prestata da questi tre Governi dopo la guerra, accordi che definiscono i loro diritti e le loro priorità, modificati, concernenti siffatti debiti,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Le Parti contraenti considerano che le disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati sono adeguate alla situazione generale della Repubblica federale di Germania e che esse sono inoltre eque e soddisfacenti per gl’interessi che entrano in considerazione. Esse approvano le modalità e le procedure di regolamento contenute negli allegati al presente Accordo.
La Repubblica federale di Germania emanerà le leggi e prenderà le misure amministrative necessarie per l’esecuzione del presente Accordo e dei suoi allegati e modificherà o abrogherà le leggi e le misure amministrative incompatibili con le loro disposizioni.
Per quanto il contesto non esiga un’interpretazione diversa, nel presente Accordo e nei suoi allegati IX e X:
La Repubblica federale di Germania
La Repubblica federale di Germania autorizza il pagamento degli obblighi pecuniari esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e autorizza, se è il caso, il loro trasferimento entro un termine adeguato in virtù delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, per quanto si tratti:
e con la riserva che gli obblighi stessi adempiano le condizioni previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 4.
La Repubblica federale di Germania non deve permettere e gli Stati creditori non devono cercare di ottenere dalla Repubblica federale, nè nell’adempimento delle modalità stabilite conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati nè in qualsiasi altro modo, una discriminazione o un trattamento preferenziale tra le diverse categorie di debiti o secondo le valute che devono servire al pagamento dei debiti o in altro modo. Le differenze di trattamento delle diverse categorie di debiti risultanti dal regolamento in base alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati non sono considerate una discriminazione o un trattamento preferenziale.
I trasferimenti per il pagamento d’interessi e di quote d’ammortamento eseguiti conformemente al presente Accordo sono trattati come pagamenti correnti e devono essere previsti, se è il caso, negli accordi commerciali o di pagamento, bilaterali o plurilaterali, conchiusi tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati creditori.
La Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie per assicurare che, fino all’adempimento o all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo e dai suoi allegati, nessun pagamento sia eseguito a conto di debiti che, pur adempiendo le condizioni previste nei numeri 1 e 2 dell’articolo 4, sono dovuti a un Governo che non è quello di uno Stato creditore o a una persona che non è residente in uno Stato creditore e neppure ne possiede l’attinenza, e che sono o erano pagabili in valuta non germanica. La presente disposizione non è applicabile ai debiti consistenti in cartevalori negoziabili, per quanto siano pagabili in uno Stato creditore.
Per il regolamento e il pagamento di un debito in valuta non germanica su base aurea o con una clausola-oro, l’importo da pagare deve, per quanto gli allegati al presente Accordo non prevedano esplicitamente una disposizione diversa, essere determinato come segue:
(i) il controvalore in dollari degli Stati Uniti dell’importo nominale dovuto è computato in base al corso del cambio in vigore il giorno in cui l’obbligazione è nata oppure, per i debiti obbligazionari, alla data d’emissione delle obbligazioni;
(ii) la somma in dollari in tal modo ottenuta è convertita nella valuta nella quale il debito deve essere pagato conformemente all’articolo 11, in base al corso del cambio tra il dollaro degli Stati Uniti e questa valuta in vigore il giorno in cui l’importo da pagare è esigibile; tuttavia, se tale corso del cambio fosse meno favorevole per il creditore che il corso del cambio delle due monete in vigore il 1° agosto 1952, la conversione sarà fatta in base a quest’ultimo corso del cambio.
Quando nel presente Accordo e nei suoi allegati è previsto che un importo dev’essere computato in base a un corso del cambio, questo sarà, riservati i casi contemplati nell’Allegato III e nell’articolo 8 dell’Allegato IV al presente Accordo:
Potranno fruire delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati nonchè ricevere pagamenti conformemente agli stessi soltanto i creditori che, trattandosi di debiti obbligazionari il cui regolamento dipende da una offerta di regolamento, avranno accettato siffatta offerta oppure, trattandosi di altri debiti, avranno accettato la fissazione per i debiti di cui si tratta di condizioni di pagamento e altre conformemente alle disposizioni che entrano in considerazione.
a. Nel caso di debiti obbligazionari il cui regolamento dipende da un’offerta di regolamento, l’accettazione dell’offerta nel senso del numero 1 del presente articolo avrà luogo mediante la presentazione delle vecchie obbligazioni o delle vecchie cedole: (i) per il cambio, se nuove obbligazioni o nuove cedole sono state emesse, oppure (ii) per l’apposizione di un bollo, se le modalità di regolamento devono essere impresse sulle vecchie obbligazioni o sulle vecchie cedole. b. Al portatore di un’obbligazione contemplata nell’Allegato II al presente Accordo per la quale è stata fatta un’offerta di regolamento è assegnato un termine di almeno 5 anni a contare dalla data dell’offerta per accettarla. Il debitore dovrà prorogare il termine, quando siano fatti valere dei motivi gravi.
Nel caso di debiti diversi da quelli previsti nel numero 2 a del presente articolo, il creditore sarà considerato, in difetto di una disposizione precisa in merito in un allegato al presente Accordo, aver accettato il regolamento nel senso del numero 1 del presente articolo se esprimerà chiaramente in un modo qualsiasi la sua accettazione.
Le procedure di regolamento previste nel presente Accordo e nei suoi allegati applicabili fanno norma per un debitore soltanto qualora egli abbia presentato una proposta di regolamento, una notificazione d’accessione o una dichiarazione di partecipazione per quanto riguarda il suo debito conformemente alle disposizioni dell’allegato applicabile del presente Accordo. Le disposizioni dell’articolo 17 del presente Accordo non sono toccate dalla presente disposizione.
Nell’esecuzione delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Accordo, la Repubblica federale di Germania può tener conto delle disposizioni dei numeri da 1 a 4 del presente articolo.
Se il debitore ha estinto il suo debito conformemente al presente Accordo e ai suoi allegati, egli è considerato aver parimente adempiuto le altre obbligazioni risultanti dal suo debito come esso esisteva prima del regolamento, per quanto siffatte obbligazioni non siano già state estinte mediante accordo.
La Repubblica federale di Germania concederà al creditore il diritto, entro i limiti del presente Accordo e dei suoi allegati, di far riconoscere dai tribunali e dalle autorità germaniche:
Il diritto previsto nel numero 1 del presente articolo non sarà concesso al creditore se al momento in cui questi vuol far valere detto diritto la contestazione è di competenza esclusiva, secondo le disposizioni del relativo contratto oppure del presente Accordo e dei suoi allegati, di un tribunale in uno Stato creditore o di un’istanza arbitrale. Se la competenza esclusiva è prevista nel contratto, il debitore e il creditore possono rinunciare all’applicazione della corrispondente disposizione di comune intesa; in questo caso, il creditore fruisce del diritto contemplato nel numero 1 del presente articolo.
a. Indipendentemente dal fatto che vi sia o no reciprocità tra la Repubblica federale di Germania e lo Stato nel quale la decisione è stata presa, la Repubblica federale di Germania concederà il diritto al creditore, semprechè siano adempiute le condizioni applicabili dei numeri 1 e 4 del presente articolo, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici l’esecuzione delle decisioni giudiziarie o arbitrali definitive, per quanto esse siano state prese: (i) in uno Stato creditore dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; (ii) in uno Stato creditore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, se il debitore non contesta il debito determinato nella decisione. b. Nelle altre procedure concernenti debiti che siano stati oggetto di una decisione definitiva presa da un tribunale o da un’istanza arbitrale in uno Stato creditore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, i tribunali germanici considereranno accertati i fatti sui quali la decisione di cui si tratta è fondata, eccetto che il debitore fornisca prove del contrario. In tale caso, il creditore può a sua volta fornire una controprova e fare riferimento segnatamente ai documenti di prova della procedura precedente. L’importo di un obbligo pecuniario non dipendente da contratto, determinato con decisione di un tribunale germanico in una procedura conforme al presente numero, è considerato liquido, ai fini del numero 1 a dell’articolo 4 del presente Accordo, alla data della decisione giudiziaria o arbitrale definitiva pronunciata nello Stato creditore. c. La Repubblica federale di Germania concederà il diritto al creditore, semprechè siano adempiute le condizioni applicabili del numero 1 del presente articolo, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e arbitrali definitive relative a un debito pronunciale sul territorio della Germania prima dell’8 maggio 1945 o sul territorio dell’area monetaria del marco germanico (Ovest) dopo l’ 8 maggio 1945.
I tribunali germanici possono rifiutare di riconoscere e di eseguire, conformemente al numero 3 del presente articolo, la decisione di un tribunale estero o di un’istanza arbitrale (eccettuate le istanze arbitrali istituite in applicazione delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati):
La Repubblica federale di Germania concederà alle associazioni di titolari di cartevalori (Bondholders’ Councils) o associazioni affini indicate nell’Allegato I e alle rappresentanze di creditori indicate nell’articolo VIII dell’Allegato II al presente Accordo il diritto di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici che fissino le condizioni dell’offerta di regolamento quando il debitore – esclusa la Repubblica federale di Germania – non ha presentato, per un debito obbligazionario esistente, una proposta di regolamento conformemente alle disposizioni applicabili degli Allegati I e II al presente Accordo.
La Repubblica federale di Germania concederà al creditore il diritto, entro i limiti del presente Accordo e dei suoi allegati, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici che i suoi crediti verso una persona residente nell’area monetaria del marco germanico (Est) siano pagati sugli averi di questa persona nell’area monetaria del marco germanico (Ovest), semprechè i crediti di cui si tratta derivino da obbligazioni conformi, salvo per la residenza del debitore, alle condizioni dell’articolo 4 del presente Accordo. Il diritto al trasferimento delle somme ricevute dal creditore sarà soggetto alle disposizioni in materia di divise vigenti nell’area monetaria del marco germanico (Ovest).
saranno sottoposti per approvazione ai Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da parte della Repubblica federale di Germania (se è il caso dopo l’approvazione da parte di quest’ultima). 2. Ciascun accordo entrerà in vigore e sarà trattato sotto tutti gli aspetti come un allegato al presente Accordo quando sarà stato approvato da detti Governi. Tutte le Parti contraenti ne saranno informate dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord.
Le disposizioni del presente Accordo non escludono i pagamenti a conto dei debiti del Reich o per incarico di uffici o di persone agenti per conto del Reich che consistono in arretrati di quote o di servizi prestati nell’ambito di un accordo internazionale plurilaterale o degli statuti di un’organizzazione internazionale. A domanda dei creditori interessati, il Governo della Repubblica federale di Germania parteciperà a negoziati diretti concernenti siffatti debiti.
Per «Allegato III» al presente Accordo s’intende parimente qualsiasi accordo che possa essere conchiuso dopo la data del presente Accordo allo scopo di rinnovare le disposizioni contenute in detto allegato. Siffatti accordi potranno modificare le disposizioni dell’Allegato III ma dovranno avere per fine di ristabilire condizioni normali per il finanziamento del commercio estero della Repubblica federale di Germania, conformemente agli scopi generali del presente Accordo.
All’atto della riunificazione della Germania, le Parti Contraenti sottoporranno il presente Accordo a una revisione, allo scopo esclusivo di:
Nessuna disposizione del presente Accordo tocca la validità di altri accordi concernenti il regolamento di obbligazioni, che la Repubblica federale di Germania ha conchiuso prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Qualora disposizioni del presente Accordo non concordino con quelle di uno dei suoi allegati, le disposizioni dell’Accordo saranno determinanti.
Se un creditore e un debitore hanno convenuto, conformemente al numero 5 dell’articolo 17 dell’Allegato IV al presente Accordo, di sottoporre una contestazione a un tribunale arbitrale, essi devono designare un arbitro ciascuno entro 30 giorni da quello dell’intesa. Trattandosi di più creditori o di più debitori, l’arbitro sarà designato congiuntamente da tali creditori o debitori. Se un arbitro non è designato entro il termine prescritto, le altre parti nella contestazione possono domandare alla Camera internazionale di commercio che procedura alla nomina. Entro i trenta giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri designano un terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente. Se il presidente non è designato entro questo termine, ciascuna parte può domandare alla Camera internazionale di commercio che proceda alla nomina.
a. Il creditore che si appella a un tribunale arbitrale in applicazione del numero 2 dell’articolo 11 dell’Allegato IV al presente Accordo deve, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del tribunale germanico: (i) notificare l’appello al tribunale germanico che ha pronunciato la sentenza; (ii) comunicare al debitore il nome dell’arbitro che egli ha designato per il tribunale arbitrale. b. Con il ricevimento della notificazione previsto nella lettera a (i) del presente numero, qualsiasi procedura davanti ai tribunali germanici circa la sentenza dev’essere considerata chiusa, con il risultato che la sentenza non spiega più effetto alcuno quanto al debito che forma oggetto dell’appello. c. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista nella lettera a (ii) del presente numero, il debitore deve comunicare al creditore il nome dell’arbitro che egli ha designato per il tribunale arbitrale. Se il debitore non provvede alla comunicazione nel termine prescritto, il creditore può domandare alla Camera internazionale di commercio che nomini l’arbitro. Un terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente, è nominato conformemente alla procedura prevista nel numero 1 del presente articolo. d. I tribunali arbitrali chiamati a decidere un appello conformemente al numero 2 dell’articolo 11 dell’Allegato IV al presente Accordo: (i) si riuniscono sul territorio della Repubblica federale di Germania, eccetto che le parti nella procedura convengano diversamente; (ii) applicano le norme fissate nel numero 1 dell’articolo 11 dell’Allegato IV al presente Accordo; (iii) trattano l’appello come una nuova contestazione. e. Se durante una procedura d’appello promossa davanti a un tribunale arbitrale conformemente al numero 2 dell’articolo 11 dell’Allegato IV al presente Accordo una questione è rinviata alla Commissione mista in virtù del numero 2b dell’articolo 31 del presente Accordo, il tribunale arbitrale sospende immediatamente la procedura fintanto che la Commissione mista abbia pronunciato una decisione definitiva circa la questione che le è stata sottoposta. Quando la decisione è stata presa, il tribunale arbitrale riprende la procedura e prende le misure necessarie affinchè la decisione sia eseguita.
Nelle loro decisioni concernenti l’interpretazione dell’Allegato IV al presente Accordo, i tribunali arbitrali sono vincolati dalle decisioni applicabili della Commissione mista.
In caso di vacanza per causa di morte, di malattia, di dimissioni o di mancata esecuzione della sua funzione da parte di un membro del tribunale arbitrale, sarà provveduto alla sostituzione, entro il termine di 30 giorni da quello in cui la vacanza ha avuto inizio, secondo la stessa procedura della nomina iniziale.
I tribunali arbitrali possono statuire sulla ripartizione delle spese di procedura, compresi gli onorari dei mandatari legali; in caso di appello nel senso del numero 2 del presente articolo, essi possono parimente decidere a quale parte debbano essere addossate le spese della procedura davanti al tribunale germanico o ripartire le stesse tra le parti. In mancanza di una decisione, ciascuna parte nella procedura paga le sue spese proprie. Le spese del tribunale arbitrale e, se è il caso, le spese della procedura davanti al tribunale germanico sono ripartite in ragione di meta per parte tra i creditori e i debitori.
Un caso pendente davanti a un tribunale arbitrale può essere ritirato soltanto con il consenso di tutte le parti nella procedura.
I tribunali arbitrali emanano le loro norme proprie di procedura entro i limiti del presente articolo e dell’articolo 17 dell’Allegato IV al presente Accordo. Qualora la procedura non sia stata in tal modo disciplinata, è applicabile il codice d’arbitrato della Camera internazionale di commercio.
Le decisioni dei tribunali arbitrali sono definitive e vincolanti per le parti nella procedura.
Il Tribunale arbitrale e le altre istanze arbitrali istituite in virtù del presente Accordo e dei suoi allegati non possono statuire sulle questioni espressamente regolate in un piano approvato oppure in un’ordinanza o in un regolamento emanati, conformemente alle leggi dell’Alta Commissione Alleata N. 27 (riorganizzazione delle industrie carbonifere e siderurgiche germaniche) e N. 35 (dispersione degli averi dell’I.G. Farbenindustrie A.G.), dall’Alta Commissione Alleata, da un servizio da essa dichiarato competente in merito, o da qualsiasi altro ufficio che assuma le competenze dell’Alta Commissione Alleata in questo campo. Qualora una questione sia stata in tal modo regolata, il creditore e il debitore, le autorità alleate e la Commissione di revisione applicheranno le disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati. Prima dell’approvazione di un piano o di un regolamento concernente una questione che dia luogo a una contestazione circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, la contestazione di cui si tratta dovrà essere sottoposta per decisione al Tribunale o all’istanza arbitrale competente in virtù del presente Accordo e dei suoi allegati. Le disposizioni che precedono non toccano la competenza del Tribunale e delle altre istanze arbitrali istituite in applicazione del presente Accordo e dei suoi allegati circa le questioni che non fossero espressamente regolate in un piano approvato oppure in un’ordinanza o in un regolamento emanati nel modo indicato più sopra, o che dipendessero da eventi posteriori all’entrata in vigore del piano, dell’ordinanza o del regolamento.
Allo scopo di garantire l’esecuzione durevole ed effettiva del presente Accordo e dei suoi allegati a soddisfazione di tutte le parti interessate, è convenuto quanto segue, salvi restando gli obblighi assunti dalla Repubblica federale di Germania:
(Nota. – I titoli dati agli articoli dell’Accordo sono intesi esclusivamente ad agevolare i riferimenti e non devono in nessun caso essere considerati come un elemento d’interpretazione dell’Accordo).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, al quale sono uniti gli Allegati da I a X.Fatto a Londra, il ventisette febbraio millenovecentocinquantatre, in tre testi originali, nelle lingue francese, inglese e tedesca, i quali fanno parimente fede e saranno depositati negli archivi del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.I seguenti Stati hanno firmato l’Accordo il 27 febbraio 1953: Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia.
Nota. Il testo riprodotto qui appresso è quello dell’Allegato 3 al Rapporto della Conferenza dei Debiti Esterni Germanici, con le modificazioni necessarie ad assicurare la concordanza dei testi nelle tre lingue. Gli Accordi supplementari conchiusi tra le parti, in virtù del presento Allegato, dopo la chiusura della Conferenza, sono inseriti qui die seguito come Sotto Allegati I A, I B, I C, I D e I E.
Il Governo della Repubblica Federale di Germania, chiamato qui di seguito «Governo Federale», s’impegna a offrire ai portatori il versamento e il trasferimento dei seguenti importi:
1.Prestito esterno 7 % 1924 (Prestito Dawes)
2.Prestito internazionale 5½ % 1930 (Prestito Young)
Qualora le aliquote di cambio in vigore il 1° agosto 1952 tra due o più monete d’emissione subissero in seguito una modificazione uguale o superiore al 5%, i versamenti esigibili dopo questa data, pur continuando a essere eseguiti nella moneta del paese d’emissione, saranno calcolati in base alla divisa meno deprezzata in confronto all’aliquota di cambio in vigore il 1° agosto 1952, poi riconvertiti nella moneta d’emissione in base all’aliquota di cambio in vigore al momento della scadenza del pagamento.
f. Salvo per quanto concerne le stipulazioni che precedono, le condizioni dei contratti iniziali del Prestito saranno mantenute sotto ogni rapporto.
g. Tutte le spese inerenti all’esecuzione delle modificazioni apportate ai contratti iniziali andranno a carico del Governo Federale.
3.Prestito esterno 6 % 1930 (Prestito della Società Svedese dei fiammiferi).
4.Obbligazioni della Konversionskasse
Il Governo Federale s’impegna a eseguire i seguenti versamenti concernenti le obbligazioni e gli Scrips emessi dalla Konversionskasse:
5.** Certi debiti in divise straniere, di un importo di poca entità, della Reichsbahn e della Reichspost, che non siano i debiti di cui all’Allegato IV, formeranno oggetto di trattative tra il Governo della Repubblica Federale e i creditori.
6.Debiti in Reichsmark del Reich, della Reichsbahn, della Reichspost e della Prussia
Rispondendo alla richiesta dei rappresentanti dei creditori, il Governo Federale s’impegnerà:
il presente impegno si applica anche a tutti i debiti in Reichsmark del Reich, della Reichsbahn e della Reichspost, siano essi rappresentati o no da obbligazioni (Buoni del Tesoro, Obbligazioni degli Ablösungsanleihen, ecc.);
d. il Governo Federale s’impegna inoltre a estendere lo stesso trattamento al futuro servizio delle obbligazioni in Reichsmark della Prussia.
7.** I debitori interessati verseranno, affinchè siano trasferiti dal Governo Federale, gl’importi seguenti:
8. Procedura da seguire nell’esecuzione delle presenti proposte
a. Secondo le possibilità pratiche o gli usi dei vari mercati sui quali le obbligazioni erano state emesse in origine, le condizioni previste nelle proposte potranno essere riprodotte, mediante stampigliatura, sulle obbligazioni esistenti, ovvero potranno essere emesse nuove obbligazioni in sostituzione dei titoli in circolazione e gli arretrati d’interesse potranno formare oggetto di nuove obbligazioni o di Scrips. Le obbligazioni stampigliate o le obbligazioni nuove saranno conformi all’uso consuetudinario del mercato. I debitori incaricheranno, a loro spese, gl’istituti bancari idonei di eseguire le modalità della proposta. Essi dovranno parimente soddisfare a loro spese a tutte le condizioni poste dalle autorità pubbliche e dalle borse-valori per assicurare al massimo la negoziabilità delle obbligazioni. Condizioni dell’offerta b. L’offerta sarà fatta nei vari paesi interessati secondo le condizioni che potranno essere convenute con le Associazioni di portatori o di organizzazioni del genere. Essa resterà aperta all’accettazione dei portatori durante un periodo minimo di 5 anni. Di fronte a motivi ragionevoli, i debitori dovranno prolungare tale periodo. Riserva dei diritti dei creditori c. Se un debitore non soddisfasse gli obblighi assunti nei limiti del presente Accordo, i creditori avranno la facoltà di riprendere l’esercizio dei diritti loro conferiti dal contratto iniziale. Spese degli agenti pagatori e dei Trustees d. In avvenire, le commissioni e le spese degli agenti pagatori e gli onorari e le spese dei Trustees, saranno pagati o rimborsati e trasferiti. Altre spese e. I rappresentanti dei creditori si riservano il diritto di ottenere dai loro debitori rispettivi il rimborso di tutte le spese che hanno fatto in occasione della Conferenza di Londra, e la presentazione da parte di un debitore di un’offerta in virtù del presente Accordo sarà considerata come un’accettazione del presente articolo da parte del debitore interessato. Nessuna disposizione del presente testo potrebbe impedire a un rappresentante di creditori di esporre ragionevoli spese addizionali e di farsele rimborsare dai portatori o dai creditori, conformemente alla prassi seguita o a qualsiasi altra procedura. Validazione f. Il Governo Federale s’impegna a fare tutto il possibile per istaurare, in base alla Legge germanica di validazione approvata dal Parlamento e che sta per essere promulgata, una procedura appropriata per la validazione dei valori mobiliari germanici stilati in divise straniere, che sarà messa in vigore nei vari paesi creditori non appena possibile, ma in ogni modo entro il 1° febbraio 1953 al più tardi. Nessun pagamento sarà eseguito sulla scorta di un’obbligazione o di una cedola soggetta a validazione in virtù della procedura germanica fino a quando questo obbligazione o questa cedola non sia stata validata conformemente a tale procedura.
9. Le Associazioni interessate di portatori o le organizzazioni analoghe raccomanderanno ai portatori di accettare le presenti modalità di regolamento.
10.Mixed Claims Bonds
La Delegazione germanica per i debiti esterni, da una parte, e i rappresentanti del Comitato di Tutela dei Beneficiari americani di decisioni de la Mixed Claims Commission («American Awardholders Committee concerning Mixed Claims Bonds»), dall’altra, hanno convenuto quanto segue:
La Repubblica Federale di Germania proporrà al Governo degli Stati Uniti d’America e l’«Awardholders Committee» raccomanderà al Governo degli Stati Uniti e ai privati beneficiari delle decisioni della Mixed Claims Commission il regolamento, alle seguenti condizioni, dell’obbligo contratto dalla Repubblica Federale di Germania verso gli Stati Uniti per conto dei cittadini americani al beneficio dei quali la Germania aveva emesso nel 1930 le obbligazioni «Mixed Claims» di cui sono attualmente sospesi i pagamenti:
Per ciascuno dei primi 5 anni: $ 3 000 000
Per ciascuno dei 5 anni seguenti: $ 3 700 000
Per ciascuno dei 16 anni seguenti: $ 4 000 000
Queste annualità saranno versate in dollari americani correnti al Governo degli Stati Uniti che le ripartirà fra i beneficiari. 2. Le annualità non pagate alla scadenza frutteranno un interesse annuo del 3¾ % a contare dalla data della scadenza fino a quella del pagamento. 3. Obbligazioni stilate in dollari che vengono a scadenza alle date previste e per gl’importi indicati saranno emesse per materializzare gli obblighi della Repubblica Federale. Al momento della loro emissione, un numero proporzionato di vecchie obbligazioni Mixed Claims sarà annullato e rimandato alla Repubblica Federale. 4. Le modalità del regolamento saranno riprese in un Accordo bilaterale tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America. 5. L’applicazione integrale del presente Accordo da parte della Repubblica Federale e di qualsiasi altro Governo che dovesse succederle, e il versamento degl’importi dovuti in virtù del presente Accordo costituiranno esecuzione, da parte della Repubblica Federale o del Governo che dovesse succederle, e regolamento integrale dei loro obblighi conformemente all’Accordo del 23 giugno 1930 e dei Buoni emessi in applicazione di esse, in esecuzione delle decisioni prese dalla Mixed Claims Commission germano-americana, a beneficio di cittadini degli Stati Uniti, indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria delle lettere del 23 ottobre 1950 e del 6 marzo 1951, scambiate tra il Cancelliere Adenauer e gli Alti Commissari Alleati in Germania, o del Memoriale del dicembre 1951 della Commissione Tripartita.
11.Crediti sorti per decisione del Tribunale Misto greco-germanico
Uno scambio d’opinioni preliminare ha avuto luogo tra le Delegazioni greca e germanica per quanto concerne i crediti privati, sorti per decisione del Tribunale Misto greco-germanico dopo la prima guerra mondiale. Tale scambio d’opinioni sarà seguito da più ampie discussioni il cui risultato sarà sanzionato, in caso d’approvazione, dall’Accordo Intergovernativo.
Sono raccomandate le seguenti modalità di regolamento:
12.Credito Lee Higginson
13.Crediti della Banca dei Pagamenti Internazionali
Il testo integrale della convenzione figura qui appresso in Allegato I A.
14.Versamenti alla Konversionskasse
15.Responsabilità dei debiti del Governo austriaco
I creditori non sono ancora potuti giungere a un regolamento di tale questione la quale formerà prossimamente oggetto di nuove trattative.
16.Convenzione tra il Belgio e la Repubblica Federale di Germania*5*
Il 4 agosto 1952 è stato steso un disegno di convenzione tra il Belgio e la Repubblica Federale di Germania.
Il Governo della Repubblica Federale di Germania, rappresentata dai Ministri federali delle Finanze e dell’Economia, quest’ultimi rappresentati nella persona del signor Hermann J. Abs, e
La Banca dei Pagamenti Internazionali a Basilea, rappresentata dal signor Roger Auboin, Direttore Generale e Supplente del Presidente, conchiudono la seguente convenzione per quanto concerne gli attuali collocamenti della Banca dei pagamenti Internazionali in Germania:
Basilea, 9 gennaio 1953
| Abs | R. Auboin Direttore generale, Supplente del Presidente |
|---|
Convenzione tra il Belgio e la Repubblica federale di Germania concernente il Regolamento dei Crediti belgi risultanti dalle Annualità previste dall’Accordo germano-belga del 13 luglio 1929.
Il Belgio da una parte, e la Repubblica federale di Germania dall’altra,
hanno convenuto, conformemente alle trattative che hanno avuto luogo a Londra in occasione della Conferenza Internazionale dei debiti esterni germanici, di conchiudere la seguente Convenzione:
| RM | |
|---|---|
| Il Governo della Repubblica federale di Germania riconosce che una somma di era iscritta, il 10 maggio 1940, a credito del Governo belga per le annualità previste dall’Accordo germano-belga del 13 luglio 1929, e versate alla Konversionskasse fino al 15 novembre 1939. | 107 856 835.65 |
| D’altra parte, non sono state versate alla Konversionskasse, e sono tuttora dovute al Governo belga: | |
| a. Le frazioni mensili di annualità scadute tra il 15 dicembre 1939 e il 10 maggio 1940, ossia | 10 833 333.33 |
| b. Le frazioni mensili di annualità scadute tra il 10 maggio 1940 e l’8 maggio 1945, ossia | 105 908 333.34 |
| Complessivamente | 224 598 502.32 |
Nell’intento di fissare mediante transazione il regolamento del debito qui sopra indicato, il Governo della Repubblica federale di Germania s’impegna a versare, e il Governo belga accetta di ricevere, una somma globale equivalente a quaranta milioni (40) di Deutsche Mark, pagabili in quindici (15) annualità che scadono il 1° luglio di ogni anno dal 1953 al 1967, e cioè:
5 annualità, dal 1953 al 1957, dell’importo di DM 2 milioni ciascuna, 10 annualità, dal 1958 al 1967, dell’importo di DM 3 milioni ciascuna.
Tali versamenti saranno accettati dal Governo belga come regolamento finale e definitivo dei crediti belgi di cui si tratta entro l’8 maggio 1945.
Ciascuna delle annualità sopra nominate sarà rappresentata da una obbligazione della Repubblica federale di Germania, stilata in Deutschemark, e sarà trasferita in moneta belga al corso medio ufficiale della Bank deutscher Länder in vigore la vigilia della scadenza dell’obbligazione.
Le obbligazioni saranno rilasciate al Governo belga il 1° aprile 1953 al più tardi.
Le obbligazioni non pagate alla data di scadenza frutteranno un interesse annuo del 3% a profitto del Governo belga.
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bruxelles.
La Convenzione entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione.
La presente Convenzione è redatta in lingua francese e tedesca; i due testi fanno parimente fede.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, a tale scopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Bonn, il 23 dicembre 1952, in due testi originali, in lingua francese e tedesca.
| Per il Belgio: F. Muuls | Per la Repubblica federale di Germania: Abs |
|---|
Delegazione germanica per
i debiti esterni
243–18 Del 38–2151/52
Al signor Presidente
della Commissione Tripartita
per i debiti germanici,
29, Chesham Place
London, S. W. 1
Conc.: Scambio dei titoli dei prestiti esterni della Prussia 1926 e 1927
Londra, 20 novembre 1952
Signor Presidente,
Riferendomi allo scambio di note tra il Cancelliere Federale e gli Alti Commissari Alleati in Germania, ho l’onore di confermarLe che la dichiarazione fatta dalla Delegazione germanica alla Conferenza dei Debiti, riunita a Londra il 12 marzo 1952, secondo la quale la Repubblica Federale di Germania è pronta ad assumere di fronte ai creditori la responsabilità dei Prestiti esterni della Prussia 6½ % 1926 e 6 % 1927, significa che i debiti inerenti a questi prestiti devono essere trattati come obbligazioni del Reich germanico nel senso dello scambio di note del 6 marzo 1951, di cui risponde la Repubblica federale. In seguito a tale dichiarazione della Delegazione germanica, l’autorità legislativa della Repubblica federale di Germania ha incluso la disposizione seguente nella Legge di validazione dei valori mobiliari germanici esterni del 25 agosto 1952 – Bundesgesetzblatt I, N. 35, pagina 553: «§ 74 Obbligazioni in divise straniere del Reich germanico e dell’ex Land di Prussia
Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.
Hermann J. Abs
Al Presidente della Commissione Tripartita per i Debiti esterni germanici,
29, Chesham Place London, S. W. 1
Londra, 19 novembre 1952
29, Chesham Place, S. W. 1
Signor Presidente,
Abbiamo l’onore di comunicarLe che la Delegazione germanica per i debiti esterni e il Comitato britannico dei creditori a lunga e a media scadenza della Germania (British Commitee of Long-term and Medium-term Creditors of Germany) hanno convenuto le seguenti modalità per la conversione e il regolamento dei debiti obbligazionari esterni in marchi oro dei comuni germanici:
La preghiamo di voler approvare l’accordo qui sopra riprodotto e di inserire il testo della presente nota nell’Allegato 1 all’Accordo sui Debiti.
Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della nostra alta considerazione.
| Hermann J. Abs Presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni | O. Niemeyer Presidente del Comitato per le Trattative A della Conferenza dei debiti esterni germanici |
|---|
Delegazione germanica per
i Debiti Esterni.
243–18 Del 38–1934/52A Sir Otto Niemeyer,
c/o Council of Foreign Bondholders
17, Moorgate
London, E.C.2Londra, 14 novembre 1952. Pregiatissimo Sir Otto,Ho l’onore di riassumere come segue l’accordo raggiunto durante le nostre discussioni del 20 ottobre e 14 novembre 1952:In esecuzione dell’obbligo assunto nel paragrafo 14 dell’Allegato 3 al Rapporto finale della Conferenza, il Governo della Repubblica Federale di Germania è pronto a regolare nel modo seguente i debiti della «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» risultanti da versamenti fatti da debitori nel territorio della Sarre e in Austria, Francia, Lussemburgo e Belgio nella misura in cui i creditori non hanno ricevuto versamenti in moneta non germanica, o beneficiato di altre contropartite.
1.Arretrati d’interessi
Il riscatto delle cedole presentate avverrà alle seguenti condizioni: a. Pagamenti eseguiti da debitori delterritorio della Sarre: l’importo totale; pagamenti eseguiti da debitori di Francia, Lussemburgo e Belgio: il 60% dei pagamenti dei debitori; i riscatti avverranno durante gli anni dal 1953 al 1957, nel modo seguente: cedole scadute entro la fine del 1941, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1953; cedole scadute nel 1942, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1954; cedole scadue nel 1943, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1955; cedole scadute nel 1944, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1956; cedole scadute nel 1945, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1957; b. Pagamenti eseguiti dai debitori d’Austria: il 60% dei pagamenti; i riscatti avverranno durante gli anni dal 1953 al 1957, nel modo seguente: cedole scadute nel 1938, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1953; cedole scadute tra il 1° gennaio 1939 e il 30 giugno 1940, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1954; cedole scadute tra il 1° luglio 1940 e il 31 dicembre 1941 alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1955; cedole scadute tra il 1° gennaio 1942 e il 30 giugno 1943, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1956; cedole scadute tra il 1° luglio 1943 e l’8 maggio 1945, alla data di scadenza della prima cedola posteriore al 31 marzo 1957.
2.Ammortamento
L’ammortamento dell’importo totale da determinare sarà eseguito sia mediante riscatto delle obbligazioni, sia mediante pagamento in contanti alle condizioni seguenti:
L’ammortamento sarà fatto in cinque annualità eguali, la prima il 1° luglio 1953, le altre il 1° luglio di ciascuno dei 4 anni seguenti.
Qualora il Governo della Repubblica Federale di Germania non potesse ottenere per il 1° luglio 1953 un prospetto generale dell’importo totale degli ammortamenti da eseguire, esso potrà cominciare i pagamenti 3 mesi dopo questa data al più tardi.
Il pagamento sarà eseguito in contanti, restando applicabilimutatis mutandis, le norme della Sezione I che precede, in 5 annualità eguali, la prima al 1° luglio 1953, le altre al 1° luglio di ciascuno dei 4 anni seguenti.
Qualora il Governo della Repubblica Federale di Germania non potesse ottenere per il 1° luglio 1953 un prospetto generale dell’importo totale dei pagamenti da eseguire, esso potrà cominciare i pagamenti 3 mesi dopo questa data al più tardi.
Allo scopo di poter conoscere l’importo totale degl’impegni di cui si tratta, il Governo della Repubblica Federale di Germania domanderà ai creditori e ai debitori, mediante avviso pubblico, di notificare alle «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» tutti i crediti non ancora regolati d’una parte, tutti i pagamenti fatti alla Konversionskasse dall’altra, e di sottoporre alla Konversionskasse tutti i documenti giustificativi esistenti. La «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» a Berlino sarà incaricata di registrare i debiti che devono essere presi in considerazione.
Il Governo della Repubblica Federale di Germania potrà, a sua scelta, pagare entro un termine più breve determinati debiti obbligazionari o altri debiti di lieve entità.
Le sarei grato se volesse confermarmi che la proposta che precede costituisce una esposizione esatta dell’Accordo da noi raggiunto e può, per conseguenza, formare oggetto dello scambio di note previsto.
Con l’espressione della mia distinta considerazione, mi dico
Suo
Hermann J. ABS
Council of Foreign Bondholders,
17, Moorgate,
London, E. C. 2
18 novembre 1952.
Pregiatissimo Signor Abs,
La ringrazio della Sua lettera del 14 novembre concernente il regolamento dei versamenti alla Konversionskasse, a cui si riferisce il paragrafo 14 c del Rapporto del Comitato A6.
Resta inteso che le parole che figurano in capo alla pagina 27sono le seguenti: «bis zum Ende des Jahres 1941» e che «Am ersten auf dem 31. März folgenden Kupontermin» designa la prima data di scadenza della cedola posteriore al 31 marzo.
Fatta riserva di quanto precede, sono d’accordo con la Sua nota.
| Con i sensi della mia perfetta stima O. Niemayer Presidente del Comitato di Negoziazione «B» della Conferenza per i debiti esterni germanici |
|---|
Nota: Il testo riprodotto qui appresso è quello dell’Allegato 4 al Rapporto della Conferenza dei Debiti Esterni germanici, con le modificazioni necessarie ad assicurare la concordanza dei testi nelle tre lingue. Un accordo supplementare conchiuso tra le parti, in virtù del presente Allegato, dopo la chiusura della Conferenza, è inserito qui di seguito come Sotto Allegato II A.
Il presente Accordo fissa le condizioni e le procedure applicabili al regolamento dei debiti definiti nell’Articolo III che segue. Per se stesso, non modifica le condizioni dei debiti di cui si tratta. È al contrario previsto che saranno conchiusi nuovi contratti tra i debitori germanici e i loro rispettivi creditori, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Nei nuovi contratti saranno riprese le condizioni dei contratti esistenti, salvo nella misura in cui questi ultimi saranno modificati da intese convenute tra creditore e debitore nei limiti del presente Accordo.
Nell’ambito del presente Accordo, le espressioni qui appresso dovranno, purchè il loro contesto non esiga un’altra interpretazione, essere intese come segue:
Contratto iniziale – il contratto conchiuso all’epoca dell’emissione del prestito.
Contratto esistente – il contratto iniziale, purchè tale contratto non sia stato oggetto di una o più conversioni effettive, nel qual caso l’espressione «contratto esistente» deve intendersi per il contratto risultante dall’ultima conversione effettiva.
Conversione effettiva – qualsiasi modificazione delle condizioni di un contratto di prestito è considerata come conversione effettiva se questa ha luogo prima del 9 giugno 1933 escluso o se ha avuto luogo dopo questa data per tener conto dell’insolvibilità sopravvenuta o imminente del debitore o in seguito a libere trattative, con la riserva che:
Creditore – qualsiasi rappresentante di creditori designato in applicazione delle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo.
Germania – il territorio situato entro i confini del Reich germanico come erano il 1° gennaio 1937.
Risiedere sul territorio di – Avere la propria residenza abituale (mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz) su questo territorio; le persone giuridiche sono considerate avere la propria residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale di Germania o di Berlino (Ovest) quando sono iscritte nel Registro di Commercio di questo territorio.
I rappresentanti dei creditori si riservano il diritto che questi ultimi hanno di usare tutti i mezzi di ricorso che potessero essere loro offerti per ottenere la modificazione di un regolamento che considerano pregiudizievole per i loro interessi e di natura tale da creare una discriminazione tra le varie categorie di creditori.
Resta inteso che la Banca continua a essere responsabile verso i creditori di debiti garantiti da averi situati nella Germania Orientale, e che risponderà del servizio di questi debiti non appena potrà disporre nuovamente dei suoi averi.
Gli stessi principi dovranno essere applicati a parecchie altre istituzioni analoghe. 6. Allorquando il caso del Prestito germanico della Potassa sarà trattato nell’ambito di qualsiasi altro Piano di regolamento elaborato in applicazione del presente Accordo, le speciali caratteristiche di tale prestito dovranno essere prese in considerazione.
1.CapitaleIl capitale dei debiti dovuti non subirà alcuna riduzione. 2.Debiti in monete estere comportanti una clausola oroa. Dollaro oro e franco svizzero oro. I debiti stilati in dollari oro o franchi svizzeri oro saranno calcolati in ragione di un dollaro corrente per un dollaro oro e di un franco svizzero corrente per un franco svizzero oro, e i nuovi contratti saranno stilati, secondo il caso, in dollari correnti o in franchi svizzeri correnti. b. Altre divise con clausola oro. Per gli altri debiti con clausola oro (ad eccezione dei debiti in moneta tedesca con clausola oro – vedi paragrafo 3 qui appresso) le somme dovute saranno pagabili soltanto nella moneta del paese nel quale il debito è stato contratto o emesso (tale moneta è designata qui appresso come «moneta d’emissione»). L’importo dovuto sarà calcolato al controvalore, sulla base dell’aliquota di cambio in vigore all’epoca della scadenza, delle somma in dollari americani ottenuta convertendo in dollari americani l’importo dell’obligazione, espresse nella moneta d’emissione. L’importo in moneta d’emissione in tal modo ottenuto non potrà tuttavia essere inferiore a quello che sarebbe stato calcolandolo in base all’aliquota di cambio in vigore il 1° agosto 1952. 3.Debiti in moneta germanica comportante una clausola oroa. È ammesso il principio che i debiti finanziari o ipotecari di questo genere, stilati in marchi oro o in Reichsmark con una clausola oro, che abbiano un carattere specificamente esterno, dovranno essere convertiti in Deutschemark all’aliquota di 1 marco oro – o di un Reichsmark con clausola oro – per 1 Deutschemark. b. La definizione dei criteri applicabili per decidere del carattere specificamente estero dei debiti qui sopra menzionati, formerà oggetto di trattative ulteriori8. Le due parti riservano la loro posizione per quanto concerne la determinazione dei casi nei quali potrà essere applicata la massima in tal modo enunciata, come pure le modalità della sua applicazione. Spetterà alla Delegazione germanica decidere in qual modo la soluzione che sarà trovata potrà essere inserita nel quadro delle leggi germaniche sulla riforma monetaria e sulla perequazione degli oneri sorti dalla guerra o dal dopoguerra. c. Le trattative previste nel capoverso che precede tra una Delegazione germanica e i rappresentanti dei creditori avranno luogo il 31 ottobre 1952 al più tardi. Arretrati d’interessiCon riserva delle disposizioni del paragrafo 6 qui appresso, i due terzi degl’interessi non ancora pagati al 1° gennaio 1953 saranno consolidati, e il rimanente terzo sarà annullato. Gl’interessi consolidati si aggiungeranno all’importo del capitale impagato per costituire il nuovo capitale. Nuova aliquota d’interesseCon riserva delle disposizioni del paragrafo 6 qui appresso, gl’interessi cominceranno di nuovo a decorrere dal 1° gennaio 1953, qualunque sia la data alla quale il nuovo contratto sarà conchiuso in applicazione del presente Accordo. L’aliquota di questi interessi sarà del 75 % dell’aliquota d’interesse prevista nel contratto esistente. Tuttavia tale nuova aliquota corrente d’interesse non dovrà superare il 5¼ % per i debiti obbligazionari e il 6 % per i debiti non obbligazionari, nè essere inferiore al 4%, purchè l’aliquota prevista nel contratto esistente non sia già inferiore a questa percentuale, nel qual caso tale aliquota sarà mantenuta. Aliquota d’interesse nei casi di conversione effettivaQuando il debito avrà formato oggetto di una conversione effettiva, il debitore dovrà, a sua scelta,
Modalità di pagamento degl’interessiGl’interessi che si riferiscono al periodo decorrente dal 1° gennaio 1953 saranno pagabili in due versamenti semestrali al minimo. Si procederà agli adeguamenti necessari in tutti i casi in cui, per il fatto che il nuovo contratto è stato conchiuso soltanto dopo il 1° gennaio 1954, non potrà ragionevolmente essere chiesto al debitore di pagare immediatamente l’intero importo degl’interessi scaduti tra il 1° gennaio 1953 e la data della conclusione del nuovo contratto.
Modalità d’ammortamentoa. Si procederà all’ammortamento mediante annualità eguali, dal 1958 al 1962, all’1 % del nuovo importo in capitale e, a contare dal 1962 fino alla data della scadenza finale, al 2 % di questo nuovo importo in capitale. Dopo il 1958, l’annualità d’ammortamento sarà aumentata dell’importo annuo degl’interessi della frazione del debito già ammortizzata durante gli anni precedenti, esclusa tuttavia la frazione ammortizzata nelle condizioni previste dal capoverso d qui appresso.
b. L’ammortamento sarà fatto ogni anno il giorno della scadenza del primo versamento d’interesse dell’anno corrente. Nel caso in cui il 1° gennaio 1958 non coincidesse con la data di scadenza del primo versamento d’interessi, la prima annualità d’ammortamento coprirà il periodo dal 1° gennaio 1957 alla data di scadenza del primo versamento d’interesse. La stessa norma vale per quando l’annualità sarà portata al 2 %.
c. Tutti i versamenti inerenti l’ammortamento saranno destinati alla riduzione del nuovo importo in capitale. In caso di prestiti obbligazionari, l’annualità d’ammortamento sarà utilizzata per il riscatto alla pari o al valore nominale di obbligazioni designate mediante sorteggio, salvo convenzione contraria tra il debitore e i suoi creditori.
d. Fino a quando il servizio sarà proseguito conformemente alle disposizioni del nuovo contratto, il debitore potrà procedere ad ammortamenti suppletivi con mezzi a sua scelta e, segnatamente, mediante riscatto in borsa o mediante acquisto di obbligazioni a tutt’altre condizioni. Durata dei prestitiI nuovi contratti prevederanno il rimborso totale dei prestiti entro un termine compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 25 anni a contare dal 1° gennaio 1953. La nuova data di scadenza dovrà essere fissata mediante intesa tra il debitore e i suoi creditori. Entro tali limiti, il debitore dovrà proporre la data di rimborso più prossima possibile, tenendo conto della particolare situazione.
È previsto che un termine di rimborso compreso tra i 10 e i 15 anni e che potrà, in certi casi eccezionali andare fino a 20 anni, sarà accordato ai debitori dell’industria, alle banche e alle istituzioni religiose. I servizi pubblici e le industrie di materie prime potranno tuttavia portare il termine a 20 anni, senza però superare i 25 anni in nessun caso. Se si tratta di debiti obbligazionari, il termine normale di rimborso sarà di 10 anni. Rimborso dei debiti di lieve entitàIn tutti i casi in cui il rimanente importo dovuto su un debito è di pochissima o lieve entità proporzionatamente all’importo iniziale del prestito, potranno essere conchiusi accordi per il rimborso anticipato e la liquidazione definitiva dell’importo totale del debito e degli arretrati d’interesse, senza che sia tenuto conto delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo. Casi in cui il debitore si trova in difficile situazione finanziariaIn tutti i casi in cui circostanze straordinarie influiscono sulla situazione finanziaria di un singolo debitore – compresa, per esempio, la perdita di elementi attivi situati in Germania, ma fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania o di Berlino Ovest – tanto da rendere materialmente o praticamente impossibile a questo debitore la proposta di un nuovo contratto conformemente alle modalità previste nel presente Accordo, nulla si opporrà a che il debitore interessato conchiuda con i suoi creditori un accordo che comporti gli adeguamenti che potrebbero essere necessari, tenuto conto delle circostanze particolari al suo caso singolo. GaranzieFatta riserva delle disposizioni legislative applicabili, le disposizioni degli esistenti contratti relative ai privilegi, garanzie collaterali e d’altra natura, costituiti nell’interesse dei creditori, continueranno a restare in vigore. Tuttavia, nella misura in cui la garanzia prevista nel contratto esistente non corrispondesse più per sua natura o per suo valore al nuovo importo in capitale del debito o non rispondesse più alla situazione esistente al momento della conclusione del nuovo contratto, il debitore potrà proporre di modificarne la natura o il valore. La nuova garanzia proposta dal debitore dovrà tuttavia essere sufficiente ed accettabile da parte del creditore.
Nella misura in cui la garanzia sarà stata diminuita o sensibilmente modificata, il debitore dovrà procedere agli adeguamenti necessari per dare ai suoi creditori una protezione almeno equivalente a quella di cui godevano da principio.
Il creditore potrà esigere, e il debitore dovrà fornire, ragionevoli garanzie, o prevedere altre clausole di garanzia accettabili da parte del creditore. Fondi di riserva e d’ammortamentoPoichè l’ammortamento avrà inizio soltanto nel 1958 e all’aliquota relativamente bassa dell’1 % che soltanto nel 1964 sarà portata al 2 %, i debitori dovranno cercare di raggiungere una situazione finanziaria abbastanza solida con le disponibilità liquide sufficienti per soddisfare i loro obblighi al momento della scadenza dei prestiti. Per conseguenza, essere trattate e convenute disposizioni suppletive tra creditori e debitori; tali disposizioni potrebbero prevedere la costituzione di fondi di riserva o ammortamenti alimentati dal versamento di una annualità calcolata sulla base di una certa percentuale dell’utile netto prima di qualsiasi versamento di dividendi, ovvero secondo altre modalità da convenire. Forniture di divise straniereIl debitore prenderà le misure imposte dalla legge germanica per procurarsi le divise straniere necessarie al completo adempimento dei suoi obblighi derivanti dal nuovo contratto. Mora del debitoreIn caso di mora del debitore, indipendentemente dalle sanzioni previste dal nuovo contratto, il creditore avrà diritto, per la durata della mora, a interessi calcolati in base all’aliquota prevista nel contratto esistente. Modificazione delle condizioni di regolamentoNessuna disposizione del presente Accordo vieta al debitore di ottenere, con l’assenso dei suoi creditori, modalità di regolamento più favorevoli per il debitore che non quelle previste dal presente Accordo. Profitto da parte dei debitori delle concessioni fatte dai creditoriI creditori sono del parere che il beneficio delle concessioni da essi consentite nell’ambito del presente Accordo sia a profitto dei debitori.
Rimborso in moneta germanicaOgni debitore potrà, a domanda di uno qualsiasi dei suoi creditori, prendere le disposizioni necessarie per il rimborso parziale o totale di un debito in moneta germanica.
Cessione di creditiOltre che nel caso di obbligazioni, il creditore potrà cedere il suo credito o una frazione importante di esso a un’altra persona che risieda abitualmente fuori dalla Repubblica federale di Germania o di Berlino Ovest, a condizione che:
Cessione di debitiLe Autorità germaniche per il controllo dei cambi esamineranno con benevolenza tutte le domande intese all’assunzione di un debito esistente da parte di un nuovo debitore germanico e alla sostituzione di una vecchia garanzia con una garanzia nuova.
1.** Le disposizioni dei singoli contratti da conchiudere tra creditori individuali e loro creditori, e i particolari tecnici ad essi relativi, dovranno essere compresi nell’offerta di regolamento fatta dal debitore germanico.
2.** Tutte le proposte di accordi, contratti, atti o allegati dovranno essere approvate, per quanto concerne la forma e il contenuto, da un consulente giuridico dei creditori, qualora questi lo desiderino.
3.** Ogni creditore dovrà, prima del 30 giugno 1953 ed entro sei mesi a contare dalla data alla quale avrà stabilito la sua residenza nella Repubblica Federale di Germania o a Berlino Ovest, preparare e sottoporre al suo creditore un’offerta particolareggiata di regolamento. Il creditore potrà domandare al suo debitore, e quest’ultimo dovrà accettare, di trattare con lui su qualsiasi punto particolare dell’offerta.
4.** Per «creditore», nel senso dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si dovrà intendere, in caso di prestiti obbligazionari, qualsiasi rappresentante dei creditori designato conformemente alle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo.
5.** In caso di prestiti obbligazionari, secondo le possibilità pratiche o gli usi dei vari mercati cui erano state emesse le obbligazioni, le modalità di regolamento potranno essere riprodotte mediante stampigliatura sulle obbligazioni esistenti, oppure obbligazioni nuove potranno essere consegnate in cambio dei titoli in circolazione; per quanto concerne gli arretrati d’interessi, essi potranno formare oggetto di nuove obbligazioni o di titoli da poter scambiare con obbligazioni. Le obbligazioni stampigliate o le nuove obbligazioni saranno conformi all’uso abituale del mercato. I debitori incaricheranno, a loro spese, gl’istituti bancari appropriati dell’esecuzione del regolamento. In pari tempo, essi dovranno soddisfare, a loro spese, a tutte le condizioni poste dalle autorità pubbliche e dalle borse valori per assicurare la negoziabilità dei titoli.
I Comitati o le organizzazioni i cui delegati hanno partecipato alla Conferenza dei debiti Esterni germanici come rappresentanti dei vari gruppi nazionali di creditori interessati al presente Accordo (comitati e organizzazioni che saranno chiamati qui di seguito «Comitati di Creditori») designeranno, come rappresentanti dei creditori, con riserva del diritto d’approvazione da parte dei loro Governi rispettivi, le persone o le organizzazioni, secondo quanto sarà necessario per facilitare l’elaborazione dei regolamenti speciali tra debitori e creditori individuali nell’ambito del presente Accordo. Essi potranno agire da sè in tale qualità. In ciascun caso speciale potrà essere designato un sol rappresentante o una sola organizzazione rappresentativa, purchè i Comitati di Creditori non reputino necessario, per la completa tutela dei diritti dei portatori delle varie serie di un prestito emesso da un debitore speciale, la designazione di un rappresentante o di un’organizzazione rappresentativa per ogni serie al massimo. Il debitore germanico ha il diritto di chiedere ai Comitati di Creditori che designino questi rappresentanti. Il fatto di aver partecipato alla Conferenza dei debiti Esterni non potrebbe impedire a chiunque di partecipare, in qualsiasi qualità, alle trattative intavolate in applicazione del presente Accordo.
CompetenzaPer facilitare i regolamenti tra debitori individuali e creditori sarà designato un Comitato arbitrale e di mediazione il quale agirà come mediatore e arbitro tra il debitore e i suoi creditori in caso di mancato accordo tra di essi sulle modalità dell’offerta del regolamento che dev’essere fatta. Ciascuna delle parti ha il diritto di portare davanti al Comitato una questione che forma oggetto di contestazione.
La decisione del Comitato sarà obbligatoria per ambo le parti. Il debitore sarà tenuto a proporre ai suoi creditori le modalità di regolamento esposte in tale decisione. Il creditore sarà tenuto ad accettarle9, o nel caso di un prestito obbligazionario per il regolamento del quale i portatori sono rappresentati conformemente alle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo, il rappresentante dei creditori sarà tenuto a raccomandarne l’accettazione al portatore.
Quando un rappresentante dei creditori sarà stato designato in applicazione dell’Articolo VIII del presente Accordo, il diritto dei creditori conformemente al presente Articolo sarà esercitato da detto rappresentante.
CostituzioneIl Comitato sarà costituito da quattro membri nominati dai creditori e da quattro membri nominati dai debitori. Il Comitato potrà, a domanda della maggioranza dei suoi membri, eleggere un membro in più per l’esame di una determinata questione. Il Presidente del Comitato sarà eletto fra i rappresentanti dei creditori. Il primo Presidente in carica sarà il rappresentante americano. Per ciascun membro potrà essere designato un supplente. Ciascun membro del Comitato, compreso il Presidente, disporrà di un voto.
Designazione dei membriI membri del Comitato saranno designati come segue:
ProceduraIl Comitato potrà costituire i Sottocomitati che gli sembrassero necessari per l’esame di un determinato caso e designare membri temporanei a far parte di questi Sottocomitati.
La procedura da seguire nella presentazione delle contestazioni, i luoghi e le date delle udienze, la forma delle notificazioni e tutte le altre questioni inerenti al funzionamento del Comitato o dei suoi Sottocomitati saranno fissati dal Comitato. SpeseI membri del Comitato, compresi i membri temporanei, saranno rimborsati di tutte le spese di viaggio o altri sborsi fatti nell’adempimento della loro missione; essi riceveranno inoltre, per il tempo passato nell’esercizio delle loro funzioni, degli onorari il cui importo sarà stabilito dal Comitato.
Spese e sborsi esposti dal Comitato o dai suoi membri, compresi i membri temporanei, in occasione di una determinata contestazione, saranno a carico del debitore germanico che è parte nella contestazione. Tuttavia, nei casi in cui il Comitato o il suo Sottocomitato competente riconoscerà che il ricorso al Comitato è stato fatto da un creditore in mala fede o avventato, le spese e gli sborsi saranno addossati a questo creditore nella misura fissata dal Comitato o dal Sottocomitato.
Tutte le altre spese del Comitato e dei suoi membri, comprese le indennità a questi ultimi per il tempo consacrato ai lavori del Comitato, saranno rimborsate dai debitori, sia mediante ripartizione sia altrimenti.
1.** I creditori di cui al presente Accordo rimborseranno tutte le spese esposte, in occasione della Conferenza dei Debiti Esterni o dell’esecuzione del presente Accordo, da ciascun membro del Comitato di Creditori.
2.** Le spese esposte dai creditori in occasione delle trattative intavolate tra un debitore e i suoi creditori, conformemente alle disposizioni dell’Articolo VII del presente Accordo, saranno a carico del debitore di cui si tratta. Queste spese saranno rimborsate, in caso di debiti non obbligatori, ai creditori e, in caso di debiti obbligazionari, ai rappresentanti dei creditori designati conformemente alle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo.
3.** Per «spese» nel senso dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, s’intendono anche i versamenti di adeguati onorari per servizi prestati. Qualsiasi contestazione sull’equità delle spese rimborsabili in applicazione del presente articolo potrà essere portata davanti il Comitato Arbitrale e di Mediazione.
4.** I versamenti previsti dal presente Articolo non vietano ai rappresentanti dei creditori di esporre e perseguire il rimborso di spese suppletive presso i portatori di obbligazioni o i creditori.
Nessun versamento potrà essere eseguito, in esecuzione delle condizioni di un’offerta di regolamento fatta in applicazione del presente Accordo, prima della data d’entrata in vigore del previsto Accordo Intergovernativo sui debiti esterni germanici.
I debitori dovranno tuttavia preparare senz’indugio le offerte di regolamento, presentarle ai loro creditori conformemente alle disposizioni dell’Articolo VII del presente Accordo, procedere alle trattative che fossero necessarie e, in modo generale, prendere disposizioni adeguate per accelerare la preparazione delle nuove offerte previste dal presente Accordo.
Alla Commissione Tripartita
dei Debiti Germanici,
29, Chesham Place
Londra, S. W. 1
12. November 1952.
Pregiati Signori
È stata richiamata la nostra attenzione su un malinteso sorto quanto al senso del secondo capoverso del paragrafo 1 dell’Articolo IX dell’Allegato II al Rapporto della Conferenza dei Debiti esterni germanici. Questo capoverso è del seguente tenore: «. La decisione del Comitato sarà obbligatoria per ambo le parti. Il debitore sarà tenuto a offrire ai suoi creditori le modalità di regolamento esposte in tale decisione. Il creditore sarà tenuto ad accettarle o, nel caso di un prestito obbligatorio per il regolamento del quale i portatori sono rappresentati conformemente alle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo, il rappresentante dei creditori sarà tenuto a raccomandarne l’accettazione al portatore. .»
Sono le parole in corsivo (ad accettarle) che hanno fatto sorgere il malinteso. Per precisarne la corretta interpretazione sarebbe opportuno sostituirle con la seguente espressione: «a riconoscere che queste modalità sono in armonia con le disposizioni del presente Accordo».
Saremmo grati alla Commissione Tripartita di voler prendere nota che il senso da attribuire al secondo capoverso del paragrafo 1 dell’Articolo IX dell’Allegato IV è quello risultante dalla redazione qui appresso: «La decisione del Comitato sarà obbligatoria per ambo le parti. Il debitore sarà tenuto a offrire ai suoi creditori le modalità di regolamento esposte in tale decisione. Il creditore sarà tenuto a riconoscere che queste modalità sono in armonia con le disposizioni del presente Accordo o, nel caso di un prestito obbligazionario per il regolamento del quale i portatori sono rappresentati conformemente alle disposizioni dell’Articolo VIII del presente Accordo, il rappresentante dei creditori sarà tenuto a raccomandarne l’accettazione al portatore».
Con l’espressione della più alta considerazione
| N. Leggett Presidente del Comitato di Negoziazione B alla Conferenza dei Debiti esterni germanici Hermann J. Abs Presidente della Delegazione germanica per i Debiti esterni |
|---|
Nota: Il testo riprodotto qui appresso è quello dell’Allegato 5 al Rapporto della Conferenza dei Debiti Esterni Germanici. Gli accordi supplementari conchiusi tra le parti, in virtù del presente Allegato, dopo la chiusura della Conferenza, formano oggetto di un Sotto Allegato III A.
Il presente Accordo è conchiuso tra un comitato rappresentativo delle aziende bancarie, commerciali e industriali situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e nei settori occidentali di Berlino (Questo Comitato è chiamato qui di seguito «Comitato germanico». Tale espressione dovrà essere intesa per qualsiasi istituzione o organismo che potesse succedere a detto Comitato nell’esercizio di una qualunque delle funzioni che gli incombono nell’ambito del presente Accordo), la Bank Deutscher Länder (Tale espressione dovrà essere intesa per qualsiasi istituzione od organismo che potesse succedere a detta Banca in una qualunque delle funzioni che le incombono nell’ambito del presente Accordo) e quelli fra i Comitati seguenti (Designati collettivamente qui di seguito con l’espressione «I Comitati bancari stranieri») che diventassero parte a detto Accordo, e cioè i comitati rappresentativi delle aziende bancarie che esercitano la loro attività negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito e in Svizzera, rispettivamente.
Dopo aver considerato:
1. Che un Accordo per mantenere i crediti bancari a breve scadenza concessi alla Germania, entrato in vigore il 17 settembre 1931, è stato conchiuso dai creditori stranieri in risposta alla domanda della Conferenza delle Sette Potenze riunite a Londra nel luglio del 1931 che invitava «i creditori bancari stranieri della Germania a prendere di concerto misure intese a mantenere il volume dei crediti già da loro concessi alla Germania» e in base alla dichiarazione di detta Conferenza secondo la quale «per assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria della Germania, essenziale per gl’interessati del mondo intero», i Governi interessati «erano disposti a cooperare, nei limiti dei loro mezzi, alla restaurazione della fiducia»;
2. Che questi crediti bancari a breve scadenza sono stati mantenuti per una serie d’Accordi annuali successivi di cui l’ultimo in data (chiamato qui di seguito «Accordo del 1939») che avrebbe dovuto spirare il 31 maggio 1940, che è stato, in seguito allo scoppiare delle ostilità tra la Germania da una parte e il Regno Unito e i suoi allegati dall’altra, disdetto il 4 settembre 1939, mediante notificazione fatta in nome dei Comitati rappresentanti i creditori bancari residenti negli Stati Uniti e in Inghilterra, conformemente alle disposizioni di detto Accordo;
3. Che in seguito alla disdetta dell’Accordo del 1939, certi accordi sono stati conchiusi nel 1939 e nel 1940 tra il Comitato dei Creditori Americani e le parti germaniche interessate allo scopo di mantenere (con certe limitazioni e modificazioni) quei crediti bancari a breve scadenza che erano stati concessi da creditori bancari stranieri residenti negli Stati Uniti; il secondo di questi Accordi essendo, il 31 maggio 1941, giunto a scadenza;
4. Che in seguito alla disdetta dell’Accordo del 1939, certi altri Accordi sono stati conchiusi tra il Comitato dei Creditori Svizzeri e le parti germaniche interessate allo scopo di mantenere (con certe limitazioni e modificazioni) quei crediti bancari a breve scadenza che erano stati concessi da creditori bancari stranieri residenti nella Svizzera; tutti questi Accordi essendo, di poi, giunti a scadenza;
5. Che, conformemente alle disposizioni dell’ultimo dei precedenti Accordi applicabili, ciascun debito risultante alla Germania da detti crediti bancari a breve scadenza è giunto a scadenza al momento in cui è scaduto l’Accordo che lo concerneva, con gli effetti ivi stipulati, e che tutti questi debiti (compresi quelli risultanti da crediti che hanno sostituito i crediti a breve scadenza inizialmente contemplati da uno o parecchi dei precedenti Accordi) sono in tal modo divenuti esigibili e pagabili da parte dei loro rispettivi debitori (con gli interessi e i loro altri oneri scaduti o prossimi a scadere) nelle monete straniere corrispondenti; che questi debiti rimangono esigibili e pagabili alle stesse condizioni, salvo che nella misura in cui sono stati ridotti o estinti nel frattempo da versamenti o rimborsi in divise straniere o in moneta germanica. Nessuna disposizione è stata presa fin qui che permetta il rimborso del saldo di questi debiti nelle monete in cui furono stilati;
6. Che gl’istituti bancari, commerciali e industriali situati sul territorio della Repubblica Federale di Germania hanno, per il tramite del Comitato germanico, pregato i loro creditori bancari stranieri di conchiudere un nuovo Accordo inteso a regolare il rimborso dei debiti a breve scadenza non ancora pagati e a istituire i mezzi per restaurare le condizioni normali di finanziamento del commercio esterno della Repubblica Federale di Germania; che per rispondere a tale preghiera sono state elaborate disposizioni appropriate e inserite nel presente Accordo e che i Comitati Bancari Stranieri hanno deciso di raccomandare ai Creditori Bancari Stranieri, nei loro paesi rispettivi, di aderire a detto Accordo;
7. Che il presente Accordo è stato firmato dai Comitati Bancari Stranieri alle condizioni seguenti; il Governo Federale di Germania e altre autorità appropriate10promulgheranno e manterranno, fino a quando rimarrà in vigore l’Accordo, i testi legislativi o i regolamenti necessari per rendere effettive queste disposizioni; non sarà promulgato alcun testo legislativo o regolamento che tocchi in modo considerevole gli obblighi previsti dal presente Accordo; i testi legislativi promulgati e mantenuti avranno segnatamente per effetto di garantire: (i) che gl’istituti bancari, commerciali o industriali situati nella Repubblica Federale di Germania non faranno alcuna discriminazione, per quanto concerne il rimborso o il rilascio di garanzie, tra i loro creditori bancari stranieri, abbiano essi acceduto o no al presente Accordo; (ii) che gl’istituti bancari, commerciali o industriali situati nella Repubblica Federale di Germania non faranno alcuna discriminazione, per quanto concerne il rilascio di garanzie, tra i loro creditori nella Repubblica Federale e i loro creditori bancari stranieri, abbiano essi acceduto o no al presente Accordo11; (iii) che saranno resi impossibili i movimenti non autorizzati di capitali12; (iv) 13che tutti gl’istituti bancari, commerciali e industriali situati nella Repubblica Federale di Germania debitori di un debito sotto una forma qualsiasi contemplata dal presente Accordo, accederanno all’Accordo stesso.
Per le presenti è convenuto quanto segue:
I. Definizione
Per le presenti è convenuto quanto segue:
Purchè il contesto non esiga un’altra interpretazione, le espressioni qui appresso hanno, nel presente Accordo, il significato seguente:
Per «Crediti a breve scadenza» s’intendono: (i) Tutte le accettazioni, i depositi a termine, le anticipazioni in denaro e i crediti sotto qualsiasi altra forma, risultanti da accordi speciali, stilati in moneta non germanica, per i quali un Creditore Bancario Straniero ha acceduto all’ultimo degli accordi precedenti applicabile e che alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo non sono ancora stati regolati; non s’intendono invece i debiti risultanti da crediti bancari a breve scadenza concessi a istituti bancari, commerciali o industriali situati in un paese qualsiasi fuori dei confini dello Stato germanico come furono definiti al 31 dicembre 1937, purchè un banchiere, un istituto bancario o un’azienda o società commerciale o industriale che abbia la residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale di Germania (secondo la definizione datale nel presente Accordo) non sia responsabile di tale debito (sia all’origine, sia per successione, sia ancora per avallo, girata o garanzia); (ii) Qualsiasi altra accettazione, deposito a scadenza, anticipazione in denaro e credito bancario sotto qualsiasi altra forma, stilato in moneta non germanica e non ancora rimborsato alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e risultante da accordi speciali di crediti conchiusi, conformemente alle disposizioni di uno degli Accordi precedenti, sia in sostituzione di un credito a breve scadenza precedentemente soggetto a questi accordi o a uno qualsiasi di essi, sia come investimento di saldi creditizi registrati nell’ambito di precedenti accordi o di uno qualsiasi di essi; (iii) Tutti i crediti relativi agli arretrati d’interessi dei debiti contemplati nei paragrafi (i) e (ii) del presente articolo fino alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo compresa, quando il Creditore Bancario Straniero avrà esercitato o sarà stato abilitato a esercitarla in loro confronte, l’opzione prevista dall’Articolo IIA del presente Accordo, scegliendo la soluzione esposta nel capoverso (i) di detto articolo. (iv) Tutti gli altri crediti relativi ai crediti bancari di qualsiasi forma concessi a titolo di ricommercializzazione di un credito a breve scadenza conformemente alla definizione data nei capoversi da (i) a (iii) del presente articolo e alle disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo.
Per «Debitore germanico» s’intende: (i) Qualsiasi banchiere o istituto bancario, azienda o società commerciale o industriale che abbia la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale di Germania e sia debitore di un credito a breve scadenza. Non s’intendono invece le loro succursali, i loro uffici o filiali all’estero, restando inteso tuttavia che, mediante notificazione ad una qualsiasi di queste aziende o società commerciali o industriali germaniche, sarà possibile accedere al presente Accordo in virtù dei crediti concessi alle succursali, agli uffici, alle filiali all’estero di tali aziende o società, in ogni caso in cui questa possibilità esisteva nell’ambito di uno qualsiasi dei precedenti Accordi. Una volta avvenuta tale accessione, i crediti di cui si tratta saranno considerati, sotto tutti i rapporti, per l’applicazione del presente Accordo, come crediti a breve scadenza concessi all’azienda o società principale in Germania; (ii) Qualsiasi successore (nel senso indicato qui appresso) di un banchiere o di un istituto bancario, di un azienda o società commerciale, nel modo sopra indicato; (iii) Qualsiasi Debitore Pubblico Germanico, secondo la definizione data nell’Accordo di Credito dei Debitori Pubblici Germanici del 1932.
Per «Debitore Bancario Germanico» s’intende qualsiasi Debitore Germanico la cui attività principale è costituita da operazioni bancarie.
Per «Debitore Commerciale o Industriale Germanico» s’intende qualsiasi Debitore Germanico che non sia nè Debitore Bancario Germanico nè Debitore Pubblico Germanico nel senso sopra indicato.
Per «Successore» s’intende: (i) Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale di Germania e divenuta debitrice, in virtù di un credito a breve scadenza attribuitogli in seguito a morte, liquidazione, riorganizzazione o fallimento di un Debitore Germanico o già Debitore Germanico qualunque; (ii) Qualsiasi società che abbia la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale di Germania e di cui la totalità o la maggior parte dell’attivo iniziale proviene da un Debitore Germanico o già Debitore Germanico e che, in seguito all’applicazione della legge o per un altro motivo qualunque, è diventata debitrice in virtù di un credito a breve scadenza.
Per «Debitore Bancario Straniero» s’intende qualsiasi banchiere o istituto bancario o qualsiasi azienda o società che abbia la sua residenza abituale sul territorio di uno dei paesi citati nel Preambolo al presente Accordo, che detenga un credito in virtù di un credito a breve scadenza e abbia acceduto incondizionatamente al presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 22 dell’Accordo stesso.
Per «Repubblica Federale» s’intende il territorio della Repubblica Federale di Germania e dei Settori Occidentali di Berlino, com’era alla data del presente Accordo14.
Per «Germania» s’intende la Repubblica Federale com’è definita nel capoverso che precede.
Per «estero» s’intende qualsiasi paese oltre i confini dello Stato Germanico, conformemente alla definizione del 31 dicembre 1937.
Per «azienda» s’intendono le persone private che procedono a operazioni commerciali sia sotto il loro nome sia sotto quello di una ditta o di un’azienda qualsiasi.
Per «insolvibilità» di un Debitore Germanico s’intende la situazione in cui si trova, per mancanza di disponibilità liquida non temporanea, il debitore impossibilitato di pagare la totalità dei suoi debiti al momento della loro scadenza.
Per «accordi precedenti» s’intendono gli Accordi di Credito dei Debitori Pubblici Germanici conchiusi tra il 1932 e il 1938, gli Accordi di Standstill germano-americani conchiusi tra il 1939 e il 1940 e gli Accordi relativi ai crediti a breve scadenza consentiti dai creditori bancari in Svizzera e conosciuti con il nome di «Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 und 1944».
Per «Valore nominale» dei crediti a breve scadenza non ancora rimborsati fino a oggi, s’intende l’importo totale di questi crediti, secondo le ultime informazioni di cui dispongono i rispettivi Comitati Bancari Stranieri, espresso, per i bisogni dei calcoli, in moneta germanica sulla base dell’aliquota media ufficiale in vigore nella Repubblica Federale di Germania il primo giorno feriale che precede il giorno del calcolo.
2. Durata dell’Accordo*15*
1. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente Accordo entrano in vigore nel 1952 e avranno effetto per un periodo di dodici mesi civili a contare da questa data, purchè non sia disdetto anticipatamente dai Comitati Bancari Stranieri in uno qualunque dei seguenti casi: (i) Se una moratoria è dichiarata sul territorio della Repubblica Federale in confronte di una obbligazione qualsiasi tra quelle a cui si riferisce il presente Accordo dei Debitori Germanici verso i Creditori Bancari Stranieri; (ii) Se, in avvenire decisioni internazionali o provvedimenti governativi di carattere finanziario, politico o economico creano una situazione di natura tale da compromettere gravemente, secondo il parere della maggioranza dei Comitati Bancari Stranieri, l’applicazione del presente Accordo; (iii) Se i Comitati Bancari Stranieri, dopo aver richiamato l’attenzione del Comitato germanico sulla questione, reputano che una qualsiasi delle condizioni poste dal paragrafo 7 dell’Esposizione dei motivi del presente Accordo non è stata osservata.
2. Questa disdetta non potrebbe ledere i diritti e gli obblighi acquisiti in virtù del presente Accordo prima della data della disdetta stessa. Affinchè quest’ultima abbia effetto dovrà essere notificata mediante lettera, telegramma o radiotelegramma (specificando la data a cui la disdetta avrà effetto), firmato a nome della maggioranza dei Comitati Bancari Stranieri e indirizzato alla Banca dei Pagamenti Internazionali e al Comitato Germanico. Tuttavia, il fatto di non notificarla al Comitato Germanico non potrebbe in nessun modo invalidare la disdetta.
3. La dichiarazione sul territorio della Repubblica Federale di una moratoria straniera generale, sotto qualsiasi forma, comporterà senz’altro la disdetta del presente Accordo.
3. Mantenimento dei Crediti, ecc.
1. Per tutta la durata del presente Accordo, i diritti di qualsiasi Creditore Bancario Straniero al rimborso dei crediti a breve scadenza in virtù dei quali avrà acceduto al presente Accordo, saranno sospesi fino alla data in cui cessa di aver effetto il presente Accordo, riservato tuttavia il diritto di ciascun Creditore Bancario Straniero ai rimborsi anticipati concessi o autorizzati conformemente ad una disposizione qualsiasi del presente Accordo. Accedendo a detto Accordo, i Debitori Germanici accettano che i crediti a breve scadenza per i quali hanno proceduto all’accessione siano dovuti e pagabili integralmente, allo spirare del presente Accordo, nella moneta estera corrispondente, con riserva delle riduzioni che potessero essere state fatte prima della data in cui cessa di aver effetto l’Accordo, conformemente a una disposizione qualsiasi dell’Accordo stesso.
2. Nè l’esecuzione del presente Accordo nè alcuna delle sue disposizioni potrebbe ledere i diritti o estinguere gli obblighi di un Creditore Bancario Straniero e del suo Debitore Germanico relativi a un credito a breve scadenza e risultante: (i) Da qualsiasi azione od omissione di un Debitore Germanico al beneficio di un Credito Bancario Straniero durante il periodo compreso tra lo spirare dell’ultimo degli Accordi precedenti, applicabile al credito a breve scadenza di cui si tratta e l’entrata in vigore del presente Accordo, o (ii) Dall’esercizio da parte del Creditore Bancario Straniero, durante il periodo menzionato nel capoverso che precede, di tutti i diritti o poteri conferitigli.
Accedendo al presente Accordo in virtù di un credito qualunque a breve scadenza, il Creditore Bancario Straniero sarà considerata come se avesse ratificato e confermato qualsiasi provvedimento preso a suo favore dal suo Debitore Germanico nel senso previsto dal capoverso (i) che precede e questa ratificazione avrà effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di cui si tratta.
3. La ratificazione prevista al paragrafo che precede non si applica ai versamenti eseguiti in moneta germanica dal Debitore Germanico, purchè tali versamenti non siano stati fatti al conto o per conto di un creditore Bancario Straniero e con il suo consenso formale.
4. Per quanto concerne i crediti a breve scadenza o la frazione dei crediti a breve scadenza per i quali un Debitore Bancario Germanico era tenuto, conformemente al paragrafo (1) dell’Articolo 7 dell’Accordo del 1939 (o di disposizioni corrispondenti di un Accordo qualsiasi precedente) a ottenere dal suo cliente una «eigene Wechsel» o una lettera di garanzia, tale Creditore Germanico procurerà, dal momento della sua accessione all’Accordo, al Creditore Bancario Straniero, una nuova «eigene Wechsel» o (a scelta del Creditore Bancario Straniero) una nuova lettera di garanzia la cui data risalga, al più presto, al giorno della data del presente Accordo. Esso la terrà a disposizione del Creditore Bancario Straniero o gliela farà pervenire conformemente alle prescrizioni del paragrafo già menzionato (o delle disposizioni corrispondenti). Tale lettera di garanzia conterrà l’impegno del cliente di rimborsare il Debitore Bancario Germanico nella forma e nella misura da esso desiderate nel caso in cui detto Debitore Bancario rimborsasse di propria volontà, in moneta germanica, il credito o la frazione di credito a breve scadenza di cui si tratta, conformemente all’Articolo 10 del presente Accordo.
5. Ogni Debitore Bancario Germanico o Debitore Commerciale o Industriale Germanico è tenuto a garantire la copertura, al momento del cambio, di qualsiasi effetto accettato per suo conto da un Creditore Bancario Straniero.
6. Ogni Creditore Bancario Straniero di un credito a breve scadenza stilato in una moneta che non sia quella del suo paese, può, verso notificazione scritta fatta al suo Debitore Germanico in un momento qualsiasi del periodo di validità del presente Accordo, convertire questo credito nella moneta del suo proprio paese. Tale conversione sarà immediatamente eseguita nei libri del Creditore Bancario Straniero e del Debitore Germanico, e l’importo nella nuova moneta del credito a breve scadenza sarà calcolato in base ai corsi medi ufficiali dei cambi tra la moneta germanica e la moneta nella quale il debito era stato stilato all’origine, da una parte, e tra la moneta germanica e la nuova moneta, dall’altra, servendosi dei corsi quotati nella Repubblica Federale il giorno della notificazione di cui si tratta.
4. Riduzione del debito (Clausola temporaneamente senza effetto)
Ogni Creditore Bancario Straniero ha diritto di esigere, allo spirare di un termine di tre mesi a contare dalla data del presente Accordo e, in seguito, per tutta la durata dell’Accordo stesso, dopo ogni trimestre civile, il rimborso definitivo del … per cento dell’importo totale dei crediti a breve scadenza che gli erano dovuti dai suoi Debitori Germanici al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo e per i quali ha acceduto all’Accordo stesso. Questo rimborso sarà eseguito nella moneta del paese del Creditore Bancario Straniero che entra in considerazione, il quale potrà esercitare il suo diritto globale al rimborso del … per cento dell’importo totale dei propri crediti a breve scadenza, rispetto ai crediti che gli sono dovuti da uno o da parecchi dei suoi Debitori Germanici, secondo quanto potrà decidere. Il Creditore Bancario Straniero potrà far valere i suoi diritti al rimborso per uno qualsiasi dei debiti dovuti da un singolo Debitore Germanico.
(Nota – Per la determinazione delle modalità di pagamento potranno rendersi necessarie disposizioni addizionali).
5. Ricommercializzazione
1. La Bank deutscher Länder notificherà periodicamente ai Creditori Bancari Stranieri che una certa percentuale (designata qui di seguito con il nome di «percentuale specificata») del totale complessivo dei crediti a breve scadenza di ciascun Creditore Bancario Straniero, non rimborsati alla data del presente Accordo, può essere ricommercializzata.
2. Ogni creditore Bancario Straniero potrà, nei tre mesi che seguono detta notificazione, intendersi con banche o altre aziende situate sul territorio della Repubblica federale (siano già esse Debitori Germanici conformemente alla definizione che ne è stata data nel presente Accordo, ovvero suscettibili di divenirlo), allo scopo di aprire nuove linee di credito («substituted lines») nei limiti della percentuale specificata del totale complessivo di questi crediti a breve scadenza, come è detto nel paragrafo che precede.
3. Dal momento della conclusione di questa convenzione, il Creditore Bancario Straniero notificherà alla Bank deutscher Länder il suo proposito di aprire la nuova linea di credito corrispondente in cambio del rimborso definitivo di un importo equivalente di certi crediti, o di una frazione di certi crediti a breve scadenza (chiamati qui di seguito «il debito designato») dovuti da un singolo Debitore Germanico (chiamato qui di seguito «il Debitore designato») e specificati dal Creditore Bancario Straniero. Purchè la nuova linea di credito non sia aperta a una banca germanica accetta per le operazioni commerciali con l’estero (Aussenhandelsbank), la Bank deutscher Länder potrà rifiutare il suo accordo alla convenzione se non ha la certezza, con sua piena soddisfazione, che il nuovo debitore è veramente in grado di far uso adeguato della nuova linea di credito.
4. Purchè la Bank deutscher Länder non disapprovi la convenzione di ricommercializzazione, nelle condizioni previste al paragrafo che precede, il Creditore Bancario Straniero intimerà al Debitore designato il rimborso del debito designato e questo Debitore dovrà prendere senz’indugio, per il tramite della Bank deutscher Länder, le disposizioni necessarie per eseguire il rimborso in divise straniere. Non appena intervenuto tale rimborso, la nuova linea di credito sarà disponibile per utilizzazione.
5. Ogni creditore Bancario Straniero che abbia ricevuto, per un debito designato, garanzie in forma di pegno, dovrà notificare al Debitore designato che è pronto, in caso di rimborso parziale e in cambio di tale rimborso, a liberare una frazione proporzionata di pegno purchè quest’ultimo possa essere diviso e purchè la convenzione tra le parti non disponga altrimenti. In mancanza di questa notificazione, il Creditore Bancario Straniero non potrà esigere il rimborso del debito di cui si tratta.
6. Nei limiti in cui un Creditore Bancario Straniero che ha aperto o che ha partecipato all’apertura di un credito in conto aggiunto, secondo la definizione datane dall’Articolo 7 dell’Accordo di Credito Germanico del 1931, ha il diritto (conformemente agli accordi ancora in vigore che disciplinano i diritti rispettivi delle parti a questo credito) di chiedere un rimborso separato della sua partecipazione, egli non potrà esigere il rimborso di un credito verso un Debitore Industriale o Commerciale Germanico senza esigere nello stesso tempo il rimborso di almeno una frazione corrispondente del debito del Debitore Bancario Germanico verso il conto aggiunto, a condizione che questo Debitore Bancario Germanico abbia acceduto al presente Accordo.
7. Nessun Sindacato potrà, come tale, esigere uno qualsiasi dei diritti conferiti a un Creditore Bancario Straniero nell’ambito del presente articolo. Il presente paragrafo non potrebbe ledere l’eventuale diritto dei membri di un Sindacato in seguito al loro ritiro da questo sindacato, o in seguito alla conclusione di un accordo con il sindacato stesso di esigere individualmente il rimborso del debito designato conformemente al presente articolo.
8. Le nuove linee di credito saranno disponibili soltanto mediante effetti cambiari destinati a finanziare le operazioni commerciali tra la Repubblica Federale e gli altri paesi e non soltanto a creare risorse in divise straniere o a finanziare operazioni suscettibili di essere finanziate in modo più adeguate mediante crediti interni. Tuttavia, nessun Creditore Bancario Straniero sarà tenuto ad accettare un effetto destinato a finanziare una operazione che attualmente non è autorizzata o che è disapprovata dalle autorità del paese creditore straniero di cui si tratta ovvero che le Banche di questo paese non hanno l’abitudine di finanziare mediante un credito d’accettazione. Se esistono dubbi sull’idoneità di un effetto a soddisfare le condizioni qui sopra enunciate, la questione sarà risolta mediante accordo tra il Comitato Bancario Straniero interessato e il Comitato Germanico. Tutti gli effetti in circolazione in un momento qualsiasi saranno coperti alla loro scadenza dal Debitore germanico in contanti e nella moneta del credito, e la linea di credito ridivenuta in tal modo disponibile potrà essere nuovamente utilizzata soltanto alle condizioni previste dal presente paragrafo. Per quanto concerne il rimborso in contanti più sopra menzionato, qualsiasi Debitore Germanico potrà utilizzare il ricavo di un nuovo effetto a condizione: (i) Che il nuovo effetto sia stato presentato al Credito Bancario Straniero possibilmente una settimana, ma almeno quattro giorni feriali prima della scadenza del vecchio effetto e che sia destinato a coprire quest’ultimo; (ii) Che il nuovo effetto soddisfi alle condizioni poste nel presente paragrafo; e (iii) Che il Creditore Bancario Straniero abbia accettato il nuovo effetto prima della scadenza del vecchio effetto.
Se il Creditore Bancario Straniero non accetta il nuovo effetto in tal modo presentato, facendo valere che non soddisfa alle condizioni poste nel presente paragrafo, il Debitore Germanico sarà tenuto a versare i fondi in contanti necessari per coprire puntualmente il vecchio effetto alla data della scadenza. In tal caso il Debitore Germanico potrà, per il tramite del Comitato Germanico, rivolgersi al Comitato Bancario Straniero interessato e se quest’ultimo conviene che il nuovo effetto adempie effettivamente le condizioni poste dal presente paragrafo, il Creditore Bancario Straniero sarà tenuto ad accettarlo.
9. Nel caso in cui un Creditore Bancario Straniero non avesse, entro tre mesi dall’annuncio di una percentuale specificata qualsiasi, fatto valere tutti i suoi diritti alla ricommercializzazione o parte di essi, egli sarà escluso da ogni operazione a questo riguardo. (Il presente paragrafo non potrebbe tuttavia ledere i diritti del Creditore Bancario Straniero ad altre operazioni di ricommercializzazione in seguito a ulteriori notificazioni di percentuali specificate).
10. La Bank deutscher Länder farà tutto il possibile affinchè un certo volume di affari appropriati sia disponibile ai fini della ricommercializzazione.
11. Al Creditore Bancario Straniero che ha aperto una nuova linea di credito e al Debitore che ne è messo al beneficio, saranno applicabili, per quanto concerne questa nuova linea di credito, tutte le disposizioni del presente Accordo. Gli atti d’accessione all’Accordo saranno scambiati non appena il Creditore Bancario Straniero sarà stato rimborsato del debito designato corrispondente.
12. Se la Bank deutscher Länder reputa che la nuova linea di credito non è sufficientemente utilizzata nell’interesse dell’economia germanica, può chiedere al Creditore Bancario Straniero di mettere la frazione della linea di credito non ancora utilizzata a disposizione di un’altra banca, istituto bancario, azienda o società commerciale o industriale situati nella Repubblica Federale (che abbia già qualità di Debitore Germanico o che sia suscettibile di diventarlo), scelti dal Creditore Bancario Straniero e ammessi alla Bank deutscher Länder. In tal caso, una frazione equivalente della nuova linea di credito antecedentemente aperta sarà soppressa e una nuova linea di credito, d’equivalente importo sarà aperta per sostituirla. Al Creditore Bancario Straniero e al nuovo Debitore Germanico saranno applicabili, per quanto concerne questa nuova linea di credito, tutte le disposizioni del presente Accordo e le formule d’accessione che ad esso si riferiscono potranno allora essere scambiate. Se il Creditore Bancario Straniero non designa un nuovo Debitore Germanico soddisfacente per la Bank deutscher Länder, questa può proporre un nuovo Debitore Germanico; se il Creditore Bancario Straniero rifiuta di accettarlo, la Bank deutscher Länder potrà domandare al Comitato germanico e al Comitato Bancario Straniero interessato di decidere di comune accordo se il rifiuto è ragionevolmente giustificato. In caso di disaccordo dei due Comitati su questo punto, la questione può essere sottoposta al Comitato Arbitrale.
6. Garanzie
Egli dovrà parimente fornire ai suoi Creditori Bancari Stranieri, a domanda generale o singola, dichiarazioni del modello convenuto tra il Comitato Germanico e i Comitati Bancari Stranieri, allestito al 30 giugno e al 31 dicembre, in cui sono indicati: (i) la valutazione in per cento della frazione garantita di uno qualsiasi dei crediti a breve scadenza menzionati alla lettera a del presente capoverso; (ii) l’importo totale dei crediti a breve scadenza dovuto dal Debitore Bancario Germanico al Creditore Bancario Straniero destinatario della dichiarazione; (iii) la stima della quota proporzionale spettante al Creditore Bancario Straniero delle garanzie menzionate sotto (i), e, (iv) la distinta delle garanzie in tal modo detenute, compresa la specificazione della loro natura e la misura nella quale sono state costituite rispetto agli obblighi di certi clienti speciali.
2. In caso di crediti a breve scadenza per conto di Debitori Commerciali o Industriali Germanici, il Debitore Commerciale o Industriale Germanico fornirà al Creditore Bancario Straniero garanzie collaterali:
3. Ogni Debitore Germanico dovrà, a domanda di uno qualsiasi dei suoi Creditori Bancari Stranieri, comunicargli senz’indugio copia dell’ultimo bilancio verificato dai commissari periti, come pure tutte le informazioni particolareggiate sulla sua situazione finanziaria che il Creditore Bancario Straniero potesse ragionevolmente esigere.
4. Ogni Creditore Bancario Straniero potrà, d’intesa con la Bank deutscher Länder, procedere alla liquidazione, fuori della Repubblica Federale, delle garanzie esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e costituite agli effetti di un credito a breve scadenza. Il ricavo netto di questa liquidazione (dopo deduzione di tutte le spese cagionate dall’operazione) sarà destinato alla riduzione o all’estinzione definitiva del credito a breve scadenza corrispondente; tuttavia, il Creditore Bancario Straniero sarà tenuto ad assicurarsi le migliori condizioni di liquidazione ragionevolmente compatibili con gl’interessi del Debitore Germanico.
7. Trasferimento di un credito a breve scadenza
Ogni Creditore Bancario Straniero ha diritto di trasferire integralmente o parzialmente un credito a breve scadenza: (i) a un altro Creditore Bancario Straniero o (ii) a qualsiasi altra persona fisica o giuridica accetta al Comitato Bancario Straniero del paese del Creditore che cede il credito e al Comitato Germanico, a condizione:
Dopo avvenuto il trasferimento e quando i necessari atti d’accessione sono stati scambiati, il cessionario acquista gli stessi diritti e contrae gli stessi obblighi del primo creditore rispetto al credito o alla frazione di credito a breve scadenza in tal modo trasferito.
8. Sostituzione di Debitori
Ogni Creditore Bancario Straniero può, in qualsiasi momento, durante la validità del presente Accordo, e con il gradimento del Debitore Germanico (il quale dovrà in precedenza ottenere il consenso della Bank deutscher Länder), prendere le disposizioni necessarie per il trasferimento a un’altra banca, istituto bancario, azienda, società commerciale o industriale situati in territorio della Repubblica Federale (che abbia già qualità di Debitore Germanico o sia suscettibile di diventarlo) il debito relativo a un credito a breve scadenza (che non sostituisca una nuova linea di credito secondo la definizione dell’Articolo 5 che precede) dovuto da un Debitore Germanico. Dopo avvenuto il trasferimento, al Creditore Bancario Straniero e al nuovo Debitore Germanico saranno applicabili tutte le disposizioni del presente Accordo per quanto concerne il credito di cui si tratta, e saranno scambiati i relativi strumenti di accessione.
9. Apertura di nuovi crediti
1. Qualora, durante la validità del presente Accordo, un Creditore Bancario straniero metta a disposizione dell’economia germanica nuove facilitazioni di credito in divise straniere, concedendo a una banca, istituto bancario, azienda, società commerciale o industriale germanica qualsiasi una linea di credito addizionale (che non costituisca una «nuova linea di credito» nel senso della definizione data dall’articolo 5 che precede) in moneta non germanica, allo scopo di finanziare le operazioni commerciali tra la Repubblica Federale e altri paesi, l’utilizzazione iniziale e qualsiasi altra utilizzazione ulteriore di un credito di tale natura darà al Creditore Bancario Straniero il diritto di ottenere il rimborso, alle condizioni poste dal presente Articolo, di un importo equivalente al 3% del credito utilizzato, per ciascun trimestre di utilizzazione effettiva. Alle linee di credito addizionali di cui si tratta non saranno applicabili le disposizioni del presente Accordo.
2. Per «utilizzazione» nel senso del presente Articolo s’intende anche l’accettazione di un effetto cambiario, l’assegnazione di una anticipazione in contanti e, in caso di credito confermato, l’apertura di tale credito.
3. Il Creditore Bancario Straniero potrà esercitare i suoi diritti al rimborso verso tutti i crediti o parte di essi a breve scadenza che gli sono dovuti o verso quelli dei suoi Debitori Germanici che potrà designare.
4. Il Creditore Bancario Straniero potrà, dal momento dell’utilizzazione dei crediti, notificare al Debitore o ai Debitori Germanici interessati i crediti o le frazioni di credito a breve scadenza sui quali si propone di esercitare il diritto al rimborso qui sopra menzionato. Il Creditore Bancario Straniero presenterà in pari tempo alla Banca deutscher Länder copia di questa notificazione come pure le informazioni particolareggiate concernenti la linea di credito addizionale e la sua utilizzazione. Ciascun Debitore Germanico prenderà, non appena possibile, le disposizioni necessarie per il rimborso definitivo in divise straniere dell’importo specificato nella notificazione comunicatagli dal Creditore.
5. Le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 dell’Articolo 5 che precede sono considerate come incorporate mutatis mutandis nel presente Articolo.
6. Qualora un Debitore Germanico non si conformasse entro un termine adeguato alla notificazione di rimborso, il Creditore Bancario Straniero potrebbe far valere tutti i diritti o parte di essi al rimborso di cui si tratta in confronto di altri crediti a breve scadenza, conformemente alle condizioni convenute qui sopra.
10. Rimborso in Moneta Germanica
1. Ogni Debitore Germanico potrà, a domanda del suo Creditore Bancario Straniero, prendere disposizioni per rimborsare in moneta germanica, conformemente alle condizioni di conversione previste qui sopra, tutto un credito singolo a breve scadenza o parte di esso, nella misura in cui questo Debitore Germanico avrebbe potuto, al 24 maggio 1952, aver volontariamente eseguito tale rimborso in virtù dell’Istruzione N. 50, 6, del 26 giugno 1950 trasmessa dalla Commissione Alleata della Banca alla Bank deutscher Länder.
2. La conversione in moneta germanica dell’importo stilato in divise straniere sarà eseguita in base all’aliquota media ufficiale quotata nella Repubblica Federale il giorno feriale che precede quello del versamento effettivo in moneta germanica.
3. Ciascun versamento di questo genere costituirà, dal momento dell’accettazione del Credito Bancario Straniero, un rimborso definitivo dell’importo in divise del credito a breve scadenza di cui si tratta, o di una frazione di questo credito, secondo l’aliquota di conversione prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.
4. I saldi in moneta germanica risultanti dai rimborsi di crediti a breve scadenza eseguiti in virtù del presente Articolo o dell’Articolo 11 A, potranno essere usati e trasferiti conformemente alle disposizioni delle leggi, ordinanze, istruzioni e licenze alleate (ivi comprese le licenze generali e speciali rilasciate dalla Bank deutscher Länder) vigenti sul territorio della Repubblica Federale il 21 maggio 1952, o conformemente alle altre autorizzazioni rilasciate dalla Bank deutscher Länder. Tuttavia, la Bank deutscher Länder non potrà in nessun caso prendere disposizioni regolamentari concernenti il trasferimento e l’utilizzazione dei saldi in moneta germanica, interessati i Creditori Bancari Stranieri, che siano più sfavorevoli per i Creditori o abbiano per effetto di limitare i loro diritti più di quanto non facciano le leggi, ordinanze, istruzioni e licenze menzionate qui sopra.
11. Commissioni e Interessi
A contare dalla data del presente Accordo, tutte le commissioni e le spese di sconto conformi agli usi bancari, come pure le tasse di bollo sulle lettere di cambio, saranno pagate anticipatamente e l’interesse sarà versato mensilmente nella moneta in cui è mantenuto il credito di cui si tratta. Crediti e interessi non dovrebbero possibilmente superare un importo ragionevole, tenuto conto delle circostanze; le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere a proposito di tale importo tra il Creditore Bancario Straniero e il Debitore Germanico, potranno essere sottoposte alle loro Banche Centrali rispettive.
11A. Interessi arretrati
Per ciascun credito a breve scadenza, sarà calcolato un interesse annuo del 4 % durante il periodo compreso tra la data dell’ultimo pagamento d’interessi al Creditore Bancario Straniero, o la data alla quale è venuto a spirare l’ultimo degli Accordi precedentemente applicabili, se tale data è posteriore, e la data del presente Accordo. Questi interessi saranno, a scelta del Creditore Bancario Straniero che entra in considerazione: (i) Sia calcolati alla data del presente Accordo e aggiunti al capitale del credito a breve scadenza di cui si tratta, e considerati come parte integrante di quest’ultimo per quanto concerne l’accessione al presente Accordo e tutti gli altri fini previsti dall’Accordo stesso; (ii) Sia differiti, nel qual caso essi diventeranno esigibili nella moneta straniera di cui si tratta al momento in cui verrà a spirare il presente Accordo, con la riserva tuttavia che il Creditore Bancario Straniero potrà, in ogni momento, prima di quella data, ricevere in moneta germanica, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 10 che precede, tutti gl’interessi differiti o parte di essi, convertiti in base all’aliquota media ufficiale quotata sul territorio della Repubblica Federale il giorno feriale che precede quello del pagamento effettivo.
Nella notificazione della sua accessione al presente Accordo indirizzata al suo Debitore Germanico, ogni Creditore Bancario Straniero gli notificherà in pari tempo l’opzione che egli ha scelto di esercitare; in mancanza di tale notificazione, si presumerà che il Creditore abbia scelto la soluzione prevista al capoverso (i).
12. Ripartizione Proporzionale dei Versamenti e delle Garanzie da parte delle Banche Germaniche
1. Qualora un debitore Germanico che abbia dei debiti contemporaneamente verso un Creditore Bancario Straniero e un Debitore Bancario Germanico, diventasse insolvibile o sollecitasse un concordato o un accordo di tale natura con l’insieme o alcuni dei suoi creditori, o fosse dichiarato fallito, durante la validità del presente Accordo o nei tre mesi che seguono la data a cui è venuto a spirare, il Debitore Bancario Germanico ripartirà proporzionatamente col Creditore Bancario Straniero l’importo di tutti i versamenti che il Debitore Germanico avrà potuto eseguire nelle mani del Debitore Bancario Germanico in qualsiasi momento durante i quattro mesi che avranno preceduto questi fatti. Il Debitore Bancario Germanico procederà parimente alla ripartizione di tutte le garanzie (compresi i pegni) che saranno state prestate dal Debitore Germanico in un momento qualsiasi durante la validità del presente Accordo.
2. Il curatore del fallimento (Konkursverwalter) o i funzionari germanici incaricati dell’esecuzione del concordato o dell’accordo di cui si tratta, come pure il Debitore Bancario Germanico, dovranno fornire a tutti i Creditori Bancari Stranieri interessati informazioni complete su tutti i versamenti eseguiti e sulle garanzie prestate, come è indicato qui sopra.
13. Mantenimento della responsabilità dei garanti, ecc.
1. Nessun garante, girante o avallante, residente sul territorio della Repubblica Federale potrà essere liberato dagli obblighi che ha assunto rispetto un credito a breve scadenza in virtù della sua garanzia, della sua girata, o del suo avallo, per il fatto dell’aggiornamento di tutto questo credito o di parte di esso o di modificazioni della sua forma (comprese le modificazioni previste nell’Art. 19 qui di seguito), in applicazione o in conseguenza del presente Accordo. Nessun Debitore residente nella Repubblica Federale e responsabile interamente o condizionatamente di un credito a breve scadenza sarà considerato come liberato dai suoi obblighi per il fatto del rimborso parziale del credito eseguito da terzi o della modificazione della forma di tutto questo credito a breve scadenza o di parte di esso, in applicazione o in conseguenza del presente Accordo. Se l’obbligo del Debitore Germanico è garantito da un avallante o da un garante che risiede fuori del territorio della Repubblica Federale e che non accetta l’aggiornamento o la modificazione della forma di tale obbligo, il Debitore Germanico non potrà pretendere di essere messo al beneficio delle disposizioni del presente Accordo.
2. Se un membro di un’associazione di persone che ha qualità di Debitore Bancario Germanico o di Debitore Commerciale o Industriale Germanico cessa di far parte di tale associazione durante la validità del presente Accordo, sia per causa di morte, sia per altri motivi, tutti gli obblighi risultanti da un credito a breve scadenza mantenuti nei limiti del presente Accordo saranno considerati come esistenti alla data in cui l’interessato ha cessato di appartenere all’associazione di persone di cui si tratta; l’interessato o, in caso di morte, la sua successione, sarà, nella misura in cui è responsabile di quegli obblighi dell’associazione di persone esistenti al momento in cui ha cessato di appartenere alla società, responsabile di tutti gli obblighi risultanti dal mantenimento del credito a breve scadenza di cui si tratta, nei limiti del presente Accordo.
14. Fallimento, Insolvibilità, Violazione dell’Accordo; Effetti del Decadimento per un Debitore Germanico
1. Qualora, in un momento qualsiasi della validità del presente Accordo, un Debitore Germanico fosse dichiarato fallito o diventasse insolvibile, egli perderà immediatamente i suoi diritti ai benefici e privilegi previsti dall’Accordo stesso. Se, durante la validità dell’Accordo, un Creditore Bancario Straniero dichiara che un debitore Germanico è divenuto insolvibile e se questa dichiarazione è contestata, ciascuna delle parti avrà il diritto di adire la Commissione arbitrale perchè decida. Nell’attesa che la Commissione abbia deciso la questione, il Creditore Bancario Straniero dovrà astenersi da qualsiasi provvedimento contro il Debitore Germanico.
2. Qualora, in un momento qualsiasi della validità del presente Accordo, un Debitore Germanico si rivolga al tribunale competente per ottenere un concordato (Vergleichsverfahren) o qualsiasi altro accordo di tale natura con l’insieme o alcuni dei suoi creditori, ciascun Creditore Bancario Straniero di questo Debitore potrà, prima che il concordato o l’accordo sia confermato dal tribunale competente, notificare al Debitore interessato che disdice l’Accordo per quanto concerne le loro mutue relazioni. Dal momento in cui è fatta questa notificazione, il debitore cesserà di fruire dei benefici e dei privilegi previsti dal presente Accordo.
3. Qualora, in un momento qualsiasi della validità del presente Accordo, un Creditore Bancario Straniero dichiara che un Debitore Germanico ha violato una disposizione del presente Accordo e non ha rimediato agli effetti di tale violazione entro due settimane dalla notificazione ufficiale fatta dal Creditore Bancario Straniero, quest’ultimo potrà sottoporre la contestazione alla Commissione arbitrale perchè decida. In tal caso, nell’attesa che la Commissione abbia deciso la questione, qualsiasi parte al presente Accordo dovrà astendersi dal prendere provvedimenti in materia. Se la Commissione arbitrale si pronuncia contro il Debitore e se quest’ultimo non vi si conforma entro due settimane dall’intervento, il Debitore Germanico cesserà immediatamente di fruire dei benefici e dei privilegi previsti dal presente Accordo per quanto concerne il credito a breve scadenza tenuto a sua disposizione dal Creditore Bancario Straniero.
4. Quando in virtù delle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo un Debitore Germanico non può più fruire dei benefici e dei privilegi previsti dal presente Accordo, i suoi debiti diventano immediatamente esigibili e pagabili, tanto rispetto all’insieme dei Creditori Bancari Stranieri quando il suo decadimento è dovuto a fallimento, insolvibilità o introduzione di una domanda di concordato (Vergleichsverfahren) o di altri accordi di tale natura con l’insieme o alcuni dei suoi creditori, quanto rispetto al o ai Creditori Bancari Stranieri interessati qualora il decadimento sia dovuto alla violazione delle disposizioni del presente Accordo. In tal caso, nulla impedirà al o ai Creditori Bancari Stranieri interessati di far perseguire ed eseguire tutti i loro crediti verso il Debitore Germanico, segnatamente mediante le vie di ricorso loro aperte quando risiedono in modo permanente sul territorio della Repubblica Federale.
5. Il decadimento di un Debitore Germanico dai benefici del presente Accordo non potrebbe ledere i diritti spettanti a una parte qualsiasi al momento di tale decadimento, e segnatamente i diritti che il suo Creditore Bancario Straniero potrebbe avere verso la Deutsche Golddiskontbank rispetto a qualsiasi garanzia di crediti a breve scadenza di cui il Debitore era responsabile.
6. Quando un Debitore Germanico cessa, in un momento qualsiasi di godere i benefici e i privilegi previsti dal presente Accordo in seguito a una notificazione fatta nelle condizioni previste nel paragrafo 2 del presente Articolo, ad eccezione del caso di concordato (Vergleichsverfahren), le disposizioni dell’Articolo 16 qui di seguito non saranno applicabili agli obblighi che questo Debitore ha contratto in virtù del debito di cui si tratta.
15. Mantenimento dei Crediti per più lunghi periodi
Ogni Creditore Bancario Straniero può intendersi con il suo Debitore Germanico per mantenere tutti i suoi crediti a breve scadenza o parte di essi durante un periodo più lungo di quello previsto nell’Articolo 2 del presente Accordo, o per sostituire questi crediti con altri crediti che saranno mantenuti per un periodo più lungo di quello previsto da detto Articolo. Non appena intervenuto un tale accordo, il o i crediti a breve scadenza così prorogati o sostituiti cesseranno di essere sottoposti alle disposizioni del presente Accordo purchè la Bank deutscher Länder vi consenta.
16. Forniture di Divise Straniere
La Bank deutscher Länder s’impegna a tenere costantemente a disposizione, per tutta la durata del presente Accordo, le divise straniere necessarie per permettere ai Debitori Germanici di adempire gli obblighi in divise che hanno assunto in applicazione o in conseguenza del presente Accordo.
17. Comitato consultivo
1. Allo scopo di permettere consultazioni periodiche con il Comitato Germanico e la Bank deutscher Länder, di tenere informati i Comitati Bancari Stranieri sulle questioni che sorgeranno durante la validità del presente Accordo e di adempire altre funzioni compatibili con le disposizioni dell’Accordo stesso e che gli sarebbero affidate sia dall’Accordo sia dai Comitati Bancari Stranieri, il Presidente del Comitato Misto dei Rappresentanti dei Comitati Bancari Stranieri potrà convocare in ogni momento un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei Comitati Bancari Stranieri. Il Presidente sarà tenuto a convocare il Comitato consultivo quando il Comitato Germanico o uno dei Comitati Bancari Stranieri lo domanda. Ogni Comitato Bancario Straniero che abbia firmato il presente Accordo avrà il diritto di designare un delegato. Qualsiasi riunione fissata in virtù del presente Articolo potrà essere disdetta o differita mediante notificazione del Presidente del Comitato Misto sopra menzionato.
2. Fatta riserva delle disposizioni che seguono, tutte le decisioni saranno prese mediante voto espresso dai delegati presenti e rappresentanti una maggioranza dei Comitati Bancari Stranieri, a condizione che questa maggioranza rappresenti almeno il 50%, in valore nominale, dei crediti a breve scadenza che in quel momento non fossero ancora rimborsati.
3. Il Comitato in tal modo nominato potrà, con voto unanime dei delegati presenti e con il gradimento del Comitato Germanico, interpretare ed emendare periodicamente il testo del presente Accordo, a condizione che non vi sia apportato emendamento tale da ledere sostanzialmente i diritti conferiti alle parti dal presente Accordo. Quando il Comitato di cui si tratta e il Comitato Germanico avranno deciso che un emendamento non lede sostanzialmente tali diritti, la decisione diventerà obbligatoria per tutte le parti al presente Accordo e per coloro che vi avranno aderito.
4. Qualora, in un momento qualsiasi, le leggi vigenti sul territorio della Repubblica Federale autorizzassero un Creditore Bancario Straniero a chiedere il rimborso in moneta germanica di tutto un credito a breve scadenza, o di parte di esso, il Comitato Consultivo potrà, con voto unanime dei suoi delegati durante una riunione (o, in mancanza di riunione ufficiale, mediante accordo scritto di tutti i suoi delegati), modificare gli Articoli 10 e 11 A del presente Accordo in modo da rendere obbligatorio per il debitore il rimborso in moneta germanica previsto da tali articoli, nella misura in cui un Creditore Bancario Straniero ne fa domanda, fatta riserva tuttavia delle limitazioni che, in quel momento, fossero ancora in vigore sul territorio della Repubblica Federale per quanto concerne i rimborsi. Qualsiasi modificazione di tale natura sarà obbligatoria per tutte le parti al presente Accordo e per coloro che vi avranno aderito.
18. Investimenti eseguiti nell’ambito degli Accordi precedenti
A contare dalla data del presente Accordo, gl’interessi e gli altri redditi concernenti investimenti eseguiti con i Saldi Creditori Registrati, in applicazione dell’Articolo 10 di uno qualsiasi degli Accordi precedenti, godranno del trattamento previsto dall’Articolo 10,5 g dell’Accordo del 1939, alla condizione che le aliquote di trasferimento di questi interessi e di altri redditi non superino quelle d’interesse attualmente pagabili, per i crediti a breve scadenza, ai Creditori Bancari Stranieri dello stesso paese creditore.
19. Scadenza dei crediti
Tutti i debiti corrispondenti ai crediti a breve scadenza contemplati nel presente Accordo verranno a scadenza al momento in cui il presente Accordo cesserà di aver effetto o sarà denunciato e il loro importo sarà immediatamente esigibile e rimborsabile. Inoltre, al momento in cui l’Accordo cesserà di aver effetto o sarà denunciato, i Creditori Bancari Stranieri avranno il diritto di addebitare i conti dei Debitori Germanici dell’importo di tutti gli effetti accettati per conto di questi Debitori anche se la data della loro scadenza fosse posteriore; tuttavia, in quest’ultimo caso, nessun interesse potrà essere computato prima di tale scadenza. In caso di debiti confermati, i Creditori Bancari Stranieri avranno il diritto di addebitare come un obbligo effettivo l’importo di tutti gli effetti tratti prima della data in cui cessa di avere effetto il presente Accordo, anche se a tale data questi effetti non sono stati presentati per l’accettazione, e come un obbligo condizionale il saldo inutilizzato di qualsiasi credito confermato; tuttavia, non potrà essere computato alcun interesse fino a quando gli effetti non saranno giunti a scadenza e i fondi non saranno stati effettivamente anticipati dai Creditori Bancari Stranieri in virtù di questi crediti.
20. Arbitrato
1. In caso di contestazione tra i Creditori Bancari Stranieri da una parte, e i Debitori Germanici16o la Bank deutscher Länder dall’altra, per quanto concerne l’interpretazione dell’Accordo o di una questione che ne deriva, la contestazione sarà sottoposta a una Commissione Arbitrale istituita conformemente alle disposizioni del presente Articolo.
2. La Commissione Arbitrale sarà composta nel modo seguente:
3. Il regolamento della Commissione Arbitrale dovrà contenere, tra altro, le clausole seguenti:
21. Spese
Le spese generali e quelle concernenti la preparazione, la firma e l’esecuzione del presente Accordo, comprese tutte le spese di carattere giuridico e le altre spese esposte dai Comitati Bancari Stranieri prima della firma (ma posteriormente al 1onovembre 1950) e durante la validità del presente Accordo, saranno messe a carico dei Debitori Germanici. Il Comitato Germanico prenderà le disposizioni necessarie per il rimborso di queste spese, sborsi e rimunerazioni.
22. Accessione all’Accordo
1. Per accedere al presente Accordo ciascun Creditore Bancario Straniero notificherà al suo o ai suoi Debitori Germanici, entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, che è pronto ad accedervi. Questa notificazione (che specificherà i crediti a breve scadenza dovuti dal o dai Debitori Germanici interessati per i quali avviene l’accessione) sarà fatta per iscritto, in doppio esemplare, su un modulo tipo che potrà essere ottenuto presso i Comitati Bancari Stranieri in ciascun paese interessato. Entro quattro giorni dal ricevimento di una comunicazione d’accessione da parte di uno qualsiasi di questi creditori Bancari Stranieri, il Debitore Germanico dovrà mandargli una lettera che conferma la sua accessione17. Questa lettera sarà stesa su un modulo tipo che potrà essere ottenuto presso la Bank deutscher Länder o presso qualsiasi Landeszentralbank18. Ogni Creditore Bancario Straniero potrà notificare la sua accessione mediante telegramma, con riserva di confermarla ulteriormente conformemente alla procedura qui sopra descritta.
2. Ogni Creditore Bancario Straniero che abbia precedentemente fatto parte di un sindacato sostituito allo scopo di assegnare un credito a breve scadenza, avrà il diritto di accedere al presente Accordo in virtù della sua partecipazione.
3. Dal momento della sua accessione, il Creditore Bancario Straniero e il Debitore Germanico diventeranno parte del presente Accordo in virtù dei crediti a breve scadenza specificati nelle lettere d’adesione, e assumeranno, per questo fatto, i diritti e gli obblighi che incombono rispettivamente ai Creditori Bancari Stranieri e ai Debitori Germanici in virtù del presente Accordo.
4. Ogni Comitato Bancario Straniero potrà, d’intesa con il Comitato Germanico, prolungare il termine durante il quale uno o parecchi Creditori Bancari Stranieri del suo paese potranno accedere al presente Accordo. Tuttavia, quando una persona o un’associazione di persone o di capitali, stabilita sul territorio della Repubblica Federale, è divenuta, in seguito a successione o sostituzione, debitrice di tutto o di una parte di un credito a breve scadenza, o quando saranno stati scambiati nuovi strumenti d’accessione in applicazione degli articoli 5, 7 o 8, l’accessione in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta potrà, senza l’intesa prevista qui sopra, avvenire entro un termine adeguato a contare dal giorno della successione o della sostituzione.
5. Quando un credito o una frazione di credito a breve scadenza è stato concesso a un Debitore Bancario che non ha la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale o quando il Creditore Bancario Straniero non potrà più trovarlo o identificarlo e se un cliente di questo Debitore Bancario, che abbia la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale è parimente responsabile di questo credito o di questa frazione di credito, tale cliente è tenuto (se il Creditore Bancario Straniero ne fa domanda) ad accedere al presente Accordo in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta al quale sono quindi applicabili le disposizioni del presente Accordo come se il credito o la frazione di credito fosse stato concesso direttamente in origine a questo cliente.
6. Quando un credito o una frazione di credito a breve scadenza è stato concesso a un Debitore Commerciale o Industriale che non ha la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica Federale o quando il Creditore Bancario Straniero non potrà più trovarlo o identificarlo e se una persona che abbia la sua residenza sul territorio della Repubblica Federale è parimente responsabile di questo credito o di questa frazione di credito in qualità di garante o di avallante, questa persona è tenuta (se il Creditore Bancario Straniero ne fa domanda) ad accedere al presente Accordo in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta al quale sono quindi applicabili le disposizioni del presente Accordo come se il credito o la frazione di credito fosse stato concesso direttamente in origine a questa persona.
7. Quando un’azienda bancaria, commerciale o industriale subentra o è subentrata al debitore primitivo di un credito o di una frazione di credito a breve scadenza, in applicazione o conformemente alla legge germanica (segnatamente al Regolamento d’applicazione N. 35 della Legge N. 63 sulla Riforma monetaria e alla Legge sugli istituti di credito promulgata il 29 marzo 1952) il Creditore Bancario Straniero potrà accedere al presente Accordo in confronto di quest’azienda in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta, e l’azienda interessata dovrà confermare la propria accessione conformemente alla procedura e con gli effetti previsti dal presente Accordo. Le presenti disposizioni sono pure applicabili in caso di subingresso mediante sostituzione di un credito o di una frazione di credito, ogni qualvolta una tale sostituzione avviene conformemente alla legislazione attualmente vigente nella Repubblica Federale (segnatamente all’articolo 7 (3) della Legge sugl’istituti di credito del 29 marzo 1952). Non appena il Debitore Germanico subentrante ha acceduto al presente Accordo in virtù di un credito o di una frazione di credito a breve scadenza, cessa immediatamente di aver effetto l’accessione del Debitore Germanico al quale si è sostituito, purchè il presente Accordo non disponga altrimenti.
8. Quando, in applicazione della legislazione attualmente vigente nella Repubblica Federale (segnatamente del Regolamento d’applicazione N. 35 della Legge N. 63 sulla Riforma monetaria o della legge sugli istituti di credito promulgata il 29 marzo 1952), uno o parecchi istituti bancari subentranti diventano o sono diventati responsabili, unitamente al Debitore Bancario Germanico iniziale, di un credito o di una frazione di credito a breve scadenza, questo o questi istituti accedono parimente al presente Accordo (fatta riserva della disposizioni dei due paragrafi seguenti) in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta. Tuttavia, in tal caso, l’accessione del Debitore Bancario Germanico iniziale manterrà il suo valore e continuerà a produrre i suoi effetti.
9. Quando un credito o una frazione di credito a breve scadenza è stato accordato a un Debitore Bancario Germanico e un cliente di quest’ultimo che abbia la residenza abituale fuori della Repubblica Federale è parimente responsabile di questo credito o frazione di credito, nè il Debitore Bancario Germanico, nè alcun istituto bancario solidale sono tenuti a prendere, in virtù del credito o della frazione di credito di cui si tratta, alcuno dei provvedimenti previsti dal presente Accordo (eccettuato quanto concerne la loro adesione che dev’essere eseguita e che costituisce un riconoscimento dell’esistenza e dell’importo del credito o della frazione di credito che entra in considerazione), salvo nella misura in cui il Creditore Bancario Straniero sarebbe stato, in mancanza del presente Accordo, autorizzato dalla Legge germanica a perseguire il rimborso del suo credito sul territorio della Repubblica Federale.
10. Quando un credito a breve scadenza risulta da un’anticipazione in contanti non convertita in credito d’accettazione e quando il Creditore Bancario Straniero può (per il fatto della legislazione attualmente vigente sul territorio della Repubblica Federale e segnatamente del Regolamento d’applicazione N. 35 della Legge N. 36 sulla Riforma monetaria o dell’articolo 7, 2 della Legge sugli istituti di credito promulgata il 29 marzo 1952) ottenere soltanto un rimborso parziale sul territorio della Repubblica Federale, nè il Debitore Bancario Germanico nè alcun istituto bancario solidale sono tenuti a prendere alcuno dei provvedimenti previsti dal presente Accordo in virtù della frazione di credito di cui il Creditore Bancario Straniero non può attualmente perseguire il rimborso (eccettuato quanto concerne la loro adesione che dev’essere eseguita e che costituisce un riconoscimento dell’esistenza e dell’importo della frazione di cui si tratta) fino a quando il creditore sarà stato, in mancanza del presente Accordo, autorizzato dalla Legge germanica a perseguire il rimborso del suo credito sul territorio della Repubblica Federale.
23. Deutsche Golddiskontobank
1. Nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe limitare gli obblighi della Deutsche Golddiskontobank o i diritti dei Creditori Bancari Stranieri verso quest’istituto, poichè i suoi obblighi e i suoi diritti sono stati enunciati o compresi nell’ultimo dei precedenti Accordi applicabile a ciascuno dei singoli crediti a breve scadenza. L’Articolo 23 dell’Accordo del 1939 deve essere considerato come compreso nel presente Accordo (con effetto a contare dalla data dell’entrata in vigore di quest’ultimo), purchè:
2. Per il fatto di aver firmato il presente Accordo, il liquidatore della Deutsche Golddiskontobank è considerato come se abbia accettato le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo e come se abbia dato a ciascuno dei Creditori Bancari Stranieri parte dell’ presente Accordo in virtù di un credito o di una frazione di credito a breve scadenza anteriormente garantiti dalla Deutsche Golddiskontobank, l’assicurazione che, nella misura in cui questi crediti o frazioni di credito non sono ancora stati rimborsati o soddisfatti, la responsabilità per la garanzia prestata mantiene tutto il suo valore e continua a produrre i suoi effetti.
24. Versamenti di altre Origini
Qualora, in seguito alla sua accessione al presente Accordo, un Creditore Bancario Straniero accetta da un terzo, in virtù di un debito qualsiasi di un debitore residente entro i confini dello Stato germanico come erano definiti al 31 dicembre 1937, un versamento qualunque ch’egli sarebbe tenuto, sia in applicazione della legge sia per un altro motivo, o per sua propria decisione, ad utilizzare per la riduzione dei crediti a breve scadenza coperti dal presente Accordo, questo Creditore Bancario Straniero deve destinare tali importi al rimborso definitivo del debito corrispondente al credito o ai crediti a breve scadenza (se ne esistono) agli effetti dei quali detti importi gli sono stati versati. Tuttavia, qualora il versamento non sia stato eseguito agli effetti di uno o di parecchi crediti a breve scadenza specificatamente designati, il Creditore Bancario Straniero deve destinare l’importo ricevuto alla riduzione del o dei debiti a breve scadenza a sua scelta, purchè non detenga altri crediti che rispondono alla definizione che precede (e che non presentano il carattere di crediti a breve scadenza) alla cui riduzione egli avrebbe legalmente diritto e per procedere alla quale egli sceglierebbe di utilizzare detto versamento. Il Creditore Bancario Straniero notificherà immediatamente al o ai Debitori Germanici interessati e al Comitato Germanico, come pure al suo rispettivo Comitato Bancario Straniero, la destinazione del versamento alla riduzione del o dei crediti a breve scadenza di cui si tratta, non appena vi avrà proceduto; e il debito corrispondente al credito o ai crediti a breve scadenza all’estinzione dei quali è stato destinato questo versamento sarà per conseguenza definitivamente rimborsato.
25. Firma e Titolo abbreviato dell’Accordo
1. Le copie originali del presente Accordo, firmate dal Comitato Germanico, dalla Bank deutscher Länder e dai Comitati Bancari Stranieri interessati saranno trasmesse, per il tramite delle banche centrali, alla Banca dei Pagamenti Internazionali che le terrà in deposito per conto delle parti interessate.
2. Il presente Accordo potrà essere chiamato «Accordo di Credito Germanico del 1952».
26. Notificazioni
Tutte le notificazioni scritte, di carattere ufficiale od ufficioso, richieste dalle disposizioni del presente Accordo, saranno considerate come debitamente fatte quando sono state mandate per posta, per telegrafo o per radiotelegrafo (porto pagato) o consegnate, sia a un indirizzo dato dalla parte destinataria della notificazione, sia in mancanza di un tale indirizzo, al domicilio commerciale abituale della parte interessata.
27. (soppresso).
28. Titolo degli Articoli
I titoli dei vari articoli del presente Accordo sono stati dati soltanto per facilitare le eventuali referenze e non già allo scopo di stabilirne l’interpretazione.
29. Firme necessarie
Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato firmato dal Comitato Germanico e dalla Bank deutscher Länder e dopo che sarà stato firmato e, dato il caso, ratificato, dai Comitati Bancari Stranieri rappresentanti dei Creditori Bancari Stranieri i cui crediti a breve scadenza costituiscono, in valore nominale, il 75 % dell’importo dei crediti a breve scadenza non rimborsati.
Comitato americano dei creditori di Standstill della Germania Comitato bancario britannico per gli gli Affari germanici Comitato bancario svizzero per l’Accordo di Credito germanico
Accordo di credito germanico del 1952
Signori,
Conformemente alle dichiarazioni fatte dalla Commissione Tripartita dei Debiti Germanici in nome dei Governi rappresentati nel suo seno e dalla Delegazione germanica per i Debiti esterni in nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, questi Governi sono disposti a prendere i provvedimenti amministrativi appropriati in Germania allo scopo di permettere l’entrata in vigore dell’Accordo di credito germanico del 1952 (che costituisce l’Allegato III all’Accordo sui Debiti esterni germanici, e che è chiamato qui di seguito «Accordo del 1952») dopo avvenuta la ratificazione dell’Accordo sui Debiti esterni germanici da parte della Repubblica Federale di Germania, restando precisato che i pagamenti in divise straniere previste dall’Accordo del 1952, che non siano quelli risultanti normalmente dall’applicazione del suo Articolo 5, saranno differiti fino alla data alla quale entrerà in vigore l’Accordo sui debiti esterni germanici (chiamato qui di seguito «Accordo Intergovernamentale»), conformemente alle disposizioni del suo Articolo 35.
Parimente, le formule d’accessione da scambiarsi condizionalmente tra creditori e debitori in virtù dell’Accordo del 1952, accennano, tra l’altro, all’aggiornamento previsto qui sopra dei pagamenti in divise dovute conformemente a detto Accordo. I debitori convengono che, non appena l’Accordo del 1952 sarà completamente applicabile in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo Intergovernativo, essi verseranno senz’induigo ai loro creditori tutti i pagamenti in divise straniere in virtù dell’Accordo del 1952 che saranno stati nel frattempo aggiornati.
Confermiamo con la presente che l’Accordo del 1952 entrerà in vigore quando le condizioni previste nel suo Articolo 29 saranno state adempite e quando l’Accordo Intergovernativo sarà stato ratificato dalla Repubblica Federale di Germania, ma che esso cesserà di aver effetto se non sarà compreso nell’Accordo Intergovernativo al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo. Per conseguenza, la data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 1952 nel senso del suo Articolo 2 deve essere quella in cui le condizioni previste dall’articolo 29 di detto Accordo saranno state adempite e l’Accordo Intergovernativo sarà stato ratificato dalla Repubblica Federale di Germania.
Confermiamo inoltre che se l’Accordo del 1952 è compreso nel detto Accordo Intergovernativo al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo in applicazione del suo Articolo 35, noi faremo, ciascuno da parte nostra, tutto quanto è in nostro potere per permettere un versamento rapido ai creditori di tutti i pagamenti in divise risultanti dall’applicazione dell’Accordo del 1952 che saranno stati aggiornati nel frattempo.
Confermiamo che, conformemente all’intesa intervenuta fra le parti all’Accordo del 1952, gli emendamenti seguenti dovranno essere apportati al testo dell’Accordo che figura nell’Allegato 5 al Rapporto finale della Conferenza dei debiti esterni germanici e che questi emendamenti dovranno essere inseriti nell’istrumento che sarà firmato.
Paragrafo 7 del Preambolo. – Sostituire le parole «il Governo della Repubblica Federale e le altre Autorità idonee» con le parole «le pubbliche Autorità competenti della Repubblica Federale di Germania e di Berlino (Ovest) –
Aggiungere la parola «e» alla fine del capoverso (ii).
Far precedere al capoverso (iv) le parole «Le pubbliche Autorità competenti della Repubblica Federale di Germania e di Berlino (Ovest) vigileranno nella massima misura possibile
(iv) a che . ecc.»
Articolo 1. – Definizioni. Nella definizione di « Repubblica Federale » aggiungere in fine le parole «Questa definizione è intesa a identificare il territorio di cui si tratta e non già a definire la competenza governativa».
Articolo 20. – Arbitrato. Nel paragrafo 1, inserire dopo le parole «Debitori germanici» le parole «che hanno acceduto al presente Accordo».
Articolo 22. – Accessione all’Accordo. Nel paragrafo 1, alla fine della terza frase, sopprimere le parole «che conferma la sua accessione» e sostituire con le parole «con la quale conferma la sua accessione al presente Accordo e dichiara (se il creditore ne fa domanda) che accederà a qualsiasi accordo di rinnovazione o di estensione che potesse essere firmato dal comitato germanico e dalla Bank deutscher Länder ».
Il Comitato germanico sottoscritto accetta con la presente, conformemente al paragrafo 22 (4) dell’Accordo del 1952, che i vostri Comitati prolunghino il termine durante il quale uno o parecchi creditori bancari stranieri dei vostri rispettivi paesi avranno la possibilità di accedere all’Accordo del 1952, in modo da permetterne l’accessione durante un termine di due mesi a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo Intergovernativo.
Vogliate gradire, Signori, l’espressione della nostra alta considerazione.
Schlussformel.
Firmato per il comitato germanico dei Debiti di Standstill e in suo nome. Firmato per la Bank deutscher Länder e in suo nome.
Al
Comitato germanico per i Debiti di Standstill e Alla Bank deutscher Länder.
Accordo di credito germanico nel 1952
Signori,
Ci pregiamo accusare ricevimento della vostra lettera concernente l’intesa intervenuta per l’entrata in vigore dell’Accordo citato qui sopra e l’aggiornamento temporaneo del versamento ai creditori dei pagamenti in divise previsto nell’Accordo di cui si tratta, che non siano quelli risultanti dall’applicazione normale del suo articolo 5, e confermiamo con la presente la nostra accettazione delle modalità e condizioni esposte nella vostra lettera.
Segnatamente confermiamo la nostra intesa sui punti seguenti:
La presente lettera potrà essere firmata in parecchi esemplari che costituiranno insieme un solo e unico istrumento.
Firmato dal Comitato americano dei creditori di Standstill di Germania e in suo nome. Firmato dal Comitato bancario britannico per gli Affari germanici e in suo nome. Firmato dal comitato bancario svizzero per l’Accordo di credito germanico e in suo nome.
(Nota – Il testo che segue è quello dell’Allegato 6 al Rapporto della Conferenza dei Debiti esterni germanici, con le modificazioni necessarie per assicurare la concordanza dei testi nelle tre lingue.)
Il seguente regolamento si applica ai crediti qui appresso:
Crediti pecuniari inerenti a scambi internazionali di merci e di servizi, e crediti pecuniari di carattere analogo, scaduti prima dell’8 maggio 1945 in confronto di debitori privati e pubblici (vecchi crediti commerciali).
Si tratta segnatamente di:
I crediti che, pur non essendo menzionati espressamente nelle categorie da 1 a 9 che precedono, appartengono tuttavia in modo inequivocabile alla categoria dei crediti inerenti a scambi internazionali di merci e di servizi disciplinati dal presente Articolo, devono essere classificati nei capoversi corrispondenti.
Crediti finanziari qui appresso, compresi gl’interessi non ancora pagati, sorti prima dell’8 maggio 1945, in confronto di debitori privati:
I debiti fondiari in franchi svizzeri («Schweizer Frankengrundschulden») di cui agli accordi germano-svizzeri del 6 dicembre 1920 e del 25 marzo 1923, formano oggetto dell’Allegato A al presente documento.
Redditi anteriori all’8 maggio 1945 a favore di creditori stranieri di investimenti nella Repubblica Federale di Germania o a Berlino (Ovest), per quanto non siano contemplati nell’Accordo sui debiti esterni germanici o in un altro Allegato a detto Accordo.
Si tratta segnatamente di:
Crediti pecuniari, sorti prima dell’8 maggio 1945 che non sono contemplati nè in altri Allegati all’Accordo sui debiti esterni germanici nè negli Articoli da 1 a 3 della presente proposta di regolamento, ma appartengono, per il loro carattere alla presente proposta di regolamento.
EccezioniFino a nuovo ordine, sono esclusi dalla presente proposta di regolamento i crediti verso la Città di Berlino e i servizi pubblici situati sul suo territorio e controllati da Berlino.
La definizione dei criteri per decidere del carattere specificamente straniero dei crediti qui sopra menzionati, formerà oggetto di trattative ulteriori19. Le parti interesse si riservano di prendere posizione per quanto concerne la determinazione dei casi ai quali potrà essere applicato il principio in tal modo stabilito, come pure per quanto concerne le sue modalità di applicazione. Spetterà alla Delegazione germanica decidere in qual modo la soluzione trovata potrà essere inserita tra le leggi germaniche sulla riforma monetaria e sulla perequazione degli oneri sorti durante la guerra o nel dopoguerra.
Le trattative previste qui sopra tra una Delegazione germanica e rappresentanti di creditori dovranno aver luogo prima del 31 ottobre 1952 al più tardi.
La norma seguente si applicherà mutatis mutandis al regolamento dei crediti qui appresso: I debiti stilati in dollari oro o in franchi svizzeri oro saranno calcolati in ragione di un dollaro corrente per un dollaro oro e di un franco svizzero corrente per un franco svizzero oro e i nuovi contratti saranno stilati, secondo i casi, in dollari correnti o in franchi svizzeri correnti. Per gli altri debiti con clausola oro (ad eccezione dei debiti in moneta germanica con clausola oro che formano oggetto dell’Articolo 6, paragrafo 2), le somme dovute saranno pagabili soltanto nella moneta del paese nel quale il debito è stato contratto od emesso (tale moneta è designata qui di seguito come «moneta d’emissione»). L’importo dovuto sarà calcolato come controvalore, sulla base dell’aliquota di cambio vigente al momento della scadenza, della somma in dollari americani ottenuti convertendo in dollari americani l’importo dell’obbligazione, espresso nella moneta d’emissione, in base all’aliquota vigente al momento del contratto o dell’emissione. L’importo in moneta d’emissione in tal modo ottenuto non potrà tuttavia essere inferiore a quello che sarebbe stato in base all’aliquota di cambio vigente al 1° agosto 1952.
I crediti in moneta straniera saranno valutati in Deutschemark in base alle parità notificate al Fondo Monetario Internazionale vigenti il giorno che precede quello del pagamento. Se non è fissata nessuna parità, la conversione avrà luogo in base al corso medio della Bank deutscher Länder, in vigore la vigilia del pagamento.
I. La Delegazione germanica era del parere che il debitore germanico fosse definitivamente liberato dal suo debito a concorrenza dei suoi pagamenti alla Konversionskasse. I rappresentanti dei creditori, invece, erano del parere che tali versamenti alla Konversionskasse non fossero, di massima, riconosciuti dalla legge del loro paese come liberatori per il debitore germanico.
Nell’intento di por fine a sterili discussioni giuridiche, le due parti si sono intese per cercare una soluzione pratica intesa a regolare, senza inutili formalità, le domande dei creditori.
Pur mantenendo le loro posizioni giuridiche, la Delegazione germanica e i rappresentanti dei creditori stranieri hanno dunque convenuto quanto segue:
Nel caso di valori mobiliari soggetti alla legge di validazione dei valori mobiliari germanici emessi all’estero, il presente regolamento è applicabile soltanto alle obbligazioni e alle cedole validate conformemente alle prescrizioni di detta legge e di un accordo qualsiasi conchiuso in applicazione della legge stessa con un paese in cui sono stati emessi i valori mobiliari di cui si tratta, o in virtù di una sentenza dichiaratoria (Feststellungsbescheide) emessa a favore del creditore in esecuzione di detta legge.
II. – Con riserva delle disposizioni generali del paragrafo I che precede:
Durante le trattative, le parti hanno esaminato la questione dei versamenti dei debitori germanici alla Deutscher Verrechnungskasse che non sono stati seguiti da un pagamento al creditore.
Vista la diversità dei contratti che restano ancora da liquidare tra la Germania e gli altri paesi, creditori e debitori sono del parere che le questioni non ancora messe in chiaro dovranno essere regolate mediante trattative tra i Governi della Repubblica Federale di Germania e degli stati interessati.
Se e nella misura in cui la situazione finanziaria di un debitore è stata gravemente compressa dalla guerra, dalle ripercussioni della guerra o da altre circostanze eccezionali, in modo che non può essergli chiesto di fronte ai suoi obblighi alle condizioni ed entro i termini previsti nella presente proposta di regolamento, questo debitore deve poter ottenere facilitazioni eque e conformi all’eccezionalità della situazione. Tali facilitazioni devono corrispondere alle concessioni di cui il debitore ha già potuto profittare o potrebbe profittare, per gli stessi motivi, in confronto di un creditore germanico in virtù della legge germanica e segnatamente della legislazione sull’aiuto ai debitori (Vertragshilfsrecht).
Se il creditore e il debitore non giungono a un’intesa, la questione sarà decisa dal Tribunale germanico competente. Il creditore potrà impugnare, a sua scelta, la decisione di prima istanza, sia ricorrendo in virtù della Legge germanica, sia rivolgendosi, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di prima istanza, al Tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni dell’articolo 17. La decisione del Tribunale vincola ambo le parti.
I servizi germanici competenti rilasceranno l’autorizzazione di cessione quando saranno adempite le condizioni da a a c. Essi esamineranno inoltre con benevolenza le domande fondate di un creditore straniero per la cessione parziale del suo credito.
La cessione del credito conferisce al nuovo creditore i diritti e i doveri del creditore iniziale. Se il nuovo creditore domanda al debitore un rimborso in Deutschemark, i regolamenti che disciplinano gli «averi bloccati originali» si applicano a questi averi bloccati dopo un termine di 3 mesi a contare dalla cessione. 2. La cessione dei crediti per i quali il creditore può esigere il pagamento soltanto in Deutschemark, è soggetta alle disposizioni vigenti al momento che entra in considerazione nella Repubblica Federale e a Berlino (Ovest) per l’utilizzazione e la cessione di tali crediti (Articolo 19).
Se il creditore non è stato soddisfatto mediante esecuzione forzata, egli può revocare la sua dichiarazione di adesione.
Il rilascio dell’autorizzazione del Controllo dei cambi non costituisce una decisione sull’esistenza e sull’importo del credito. 4. Se il creditore chiede il pagamento in Deutschemark, egli deve, in confronto del debitore, dichiarare per iscritto che accetta il pagamento in Deutschemark a regolamento del suo credito. 5. Se il creditore può chiedere e infatti chiede il trasferimento, il debitore deve prendere tutti i provvedimenti richiesti dalla legislazione germanica vigente sul controllo dei cambi per procurarsi i mezzi necessari di pagamento in divise straniere.
Purchè la presente proposta di regolamento non contenga espresse disposizioni contrarie, le contestazioni tra creditori e debitori su l’esistenza e l’importo di crediti saranno decise dal Tribunale o dal tribunale arbitrale convenuto tra le parti che è competente secondo il rapporto giuridico esistente.
Una Commissione Mista è istituita per la composizione delle contestazioni che potessero sorgere circa l’interpretazione del presente regolamento. Tale commissione comprenderà un numero eguale di rappresentanti dei paesi creditori e di rappresentanti del Governo della Repubblica Federale di Germania, come pure un Presidente.
Si raccomanda che alla Commissione sia conferita la competenza per decidere questioni d’importanza fondamentale concernenti l’interpretazione del presente regolamento sottopostale dai Governi.
Se un Governo reputa che un caso sottoposto all’apprezzamento del Tribunale arbitrale (Articolo 17) ponga una questione d’importanza fondamentale, si raccomanda ch’esso possa chiedere al Tribunale arbitrale il rinvio della contestazione alla commissione Mista. Eguale diritto dovrebbe essere conferito al Tribunale arbitrale.
Il Tribunale arbitrale previsto dall’Articolo 11 sarà composto di un arbitro nominato dal creditore e di un arbitro nominato dal debitore. Questi due arbitri designeranno un Presidente. Se non giungessero a intendersi su questa scelta, chiederanno al Presidente della Camera Internazionale di Commercio di procedere alla designazione.
Gli arbitri dovranno essere idonei all’esercizio nel loro paese delle funzioni di giudice; questa condizione non è posta al Presidente.
Il Tribunale arbitrale stabilisce da sè la propria procedura. Esso decide parimente quale delle due parti deve pagare le spese.
La Delegazione germanica raccomanderà al Governo Federale di vigilare sull’equo regolamento delle spese qualora le parti non siano in grado di anticiparle o di pagarle.
Il Tribunale arbitrale potrà, a domanda comune delle parti, decidere su altre contestazioni tra creditore e debitore.
Nel corso delle trattative intergovernative per la messa in vigore delle raccomandazioni della Conferenza dei debiti esterni germanici, dovranno essere convenute disposizioni particolareggiate per quanto concerne il Tribunale arbitrale previsto dal presente articolo.
Per «pagamento in Deutschemark» nel senso del presente regolamento s’intende il pagamento in moneta germanica a un conto che il creditore straniero possiede o fa aprire al suo nome presso un istituto finanziario nel territorio della Repubblica Federale di Germania o di Berlino (Ovest). Questo conto sarà sottoposto al disciplinamento germanico di controllo dei cambi attualmente in vigore.
La disposizione che precede non esclude il rilascio di autorizzazioni speciali per altre modalità di pagamento.
Il creditore straniero in possesso di tale avere manterrà il diritto di utilizzarlo segnatamente in investimenti a lunga scadenza nell’economia germanica. 3. Le Autorità germaniche competenti prenderanno i provvedimenti intesi a prevenire qualsiasi evasione illegale degli averi in moneta germanica od abuso pregiudizievole all’economia germanica e all’insieme dei creditori. Le utilizzazioni permesse in virtù di un’autorizzazione generale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, potranno, agli effetti del controllo, essere sottoposte a un’autorizzazione individuale, senza che le possibilità generali d’utilizzazione siano, per questo fatto, limitate. 4. Le Autorità germaniche competenti faranno in modo di prevedere possibilità di utilizzazione degli averi bloccati in Deutschemark, nella misura compatibile con la situazione dei cambi. Esse avranno lo scopo di semplificare il più possibile la procedura di rilascio delle autorizzazioni. 5. In previsione della discussione di questioni generali in relazione con l’utilizzazione degli averi in Deutschemark, il Governo Federale costituirà una Commissione consultiva composta su una base paritetica di rappresentanti dei principali paesi creditori da una parte e della Repubblica Federale dall’altra.
Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento come tale non modifica i crediti ai quali è applicabile.
La decisione concernente la moneta nella quale devono essere regolati i crediti con clausola d’opzione di cambio (senza clausola oro) sarà presa mediante accordi tra i Governi.
I creditori sono del parere che il beneficio delle concessioni da loro consentite nell’ambito del presente regolamento debba essere a profitto dei debitori.
Le disposizioni concernenti la moneta nella quale un credito pecuniario dev’essere regolato saranno prese mediante accordi tra i Governi.
Il presente regolamento non si applica alle obbligazioni e alle cedole la cui validazione è chiesta in virtù della Legge di validazione dei valori mobiliari germanici del 19 agosto 1949 (Wirtschaftsgesetzbl. 1949, pagina 295) e della Legge di validazione dei valori mobiliari germanici emessi all’estero, dell’agosto 1952, fino a quando queste obbligazioni o cedole non saranno stati validati conformemente alle disposizioni di dette leggi o di qualsiasi altro accordo conchiuso, per quanto concerne l’applicazione delle leggi stesse, con il paese in cui i valori sono stati emessi.
Spetterà alle autorità germaniche competenti esaminare con benevolenza, nei singoli casi degni d’interesse, la possibilità di accelerare il trasferimento. 2. Il creditore può esigere in qualsiasi momento che il debitore paghi in Deutschemark, entro un termine di 3 mesi a contare dal giorno della domanda, il saldo non ancora trasferito all’estero.
Queste prestazioni formano già o potranno formare oggetto di trattative e di accordi bilaterali. Si raccomanda di comprendere in questi accordi le prestazioni arretrate.
Questi crediti e debiti potranno essere regolati soltanto conformemente agli accordi bilaterali applicabili.
2. In mancanza di tali accordi bilaterali concernenti le assicurazioni dirette o se non ne sono stati conchiusi prima del 31 marzo 1953, i crediti di assicurati stranieri verso compagnie d’assicurazione nella Repubblica Federale di Germania e a Berlino (Ovest) saranno regolati conformemente alle disposizioni seguenti:
aa. Se il contratto d’assicurazione concerne beni situati nella Repubblica Federale di Germania o a Berlino (Ovest), il pagamento avrà luogo in Deutschemark conformemente alle disposizioni del controllo dei cambi vigente nella Repubblica Federale e a Berlino (Ovest).
bb. I crediti derivanti da altri contratti d’assicurazione contro danni, infortuni e responsabilità saranno regolati conformemente alle disposizioni dell’Articolo 31.
c. Per i crediti derivanti da contratti d’assicurazione di qualsiasi natura che comportano, il pagamento in rendite, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 28.
Le disposizioni particolari del paragrafo 2 saranno regolate nell’Accordo Intergovernativo.
1.Interessi arretratiSe un credito frutta interessi, gl’interessi arretrati fino al 31 dicembre 1952 sono calcolati a interesse semplice, alle aliquote seguenti:
L’importo ridotto degl’interessi arretrati sarà aggiunto al capitale del credito. 2.Interessi futuriPer il periodo dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1957 non è dovuto interesse alcuno.
Se sul credito sono dovuti interessi per il periodo anteriore al 1° gennaio 1953, l’importo non ancora ammortizzato del credito al 1° gennaio 1958 o dopo, frutta interesse a contare da questa data. L’aliquota d’interesse è del 75 % dell’interesse dovuto.
La nuova aliquota d’interesse non dovrà tuttavia essere inferiore al 4% nè superiore al 6 % l’anno. Se l’aliquota d’interesse era fin qui uguale o inferiore al 4 %, tale aliquota rimarrà immutata. Gl’interessi devono essere trasferiti alla fine di ogni anno, contemporaneamente all’ammortamento. 3.Deposito specialea. Quando, nel caso di un credito contemplato nell’Articolo 1, capoversi da 1 a 7, il creditore prova che il suo credito è minacciato, egli può esigere dal debitore, invece del pagamento conformemente agli Articoli 26, 27, 28 o 31, il versamento a un conto di deposito in Deutschemark aperto in suo nome presso un istituto da designarsi dalle autorità germaniche competenti.
Se il debitore, dopo tale domanda invoca la clausola relativa al caso in cui il debitore si trova in difficile situazione finanziaria (Articolo 11) egli sarà tenuto a dar seguito alla domanda di versamento fatta dal creditore soltanto nel caso in cui il beneficio della clausola di cui si tratta gli sarà stato definitivamente negato.
b. Il debitore può versare l’importo di un debito appartenente a una delle categorie enumerate nel capoverso a che precede, a un tale conto di deposito in favore del suo creditore, se può essere provato che: aa. Il debitore è l’erede o l’esecutore testamentario del debitore originale e che la successione dev’essere ripartita; o bb. Il debitore è una società e che essa è in liquidazione; o cc. Il curatore del fallimento o l’amministrazione della liquidazione giudiziaria procede a una liquidazione.
c. Il versamento fatto a un conto di deposito, conformemente alle disposizioni che precedono, libera il debitore dal suo debito. In tal caso, il creditore è al beneficio delle condizioni di trasferimento come se l’importo versato al conto di deposito (compresi gl’interessi, se l’istituto che tiene il conto di deposito ne corrisponde) fosse ancora nelle mani del debitore.
d. Il creditore ha il diritto di esigere in qualsiasi momento che l’importo versato a un conto di deposito speciale sia girato al suo conto in Deutschemark (Articolo 18.) 4.Crediti di lieve entitàQualora il credito sia di lieve entità, i Servizi germanici competenti esamineranno con benevolenza le domande degl’interessati intese ad un trasferimento accelerato. 5.Pagamenti per forniture di merci e prestazioni di servizi per i quali il creditore prova che il versamento al suo conto è stato eseguito senza il suo consenso.Quando un creditore prova che un versamento al suo conto bancario o postale, per forniture di merci o prestazioni di servizio (Articolo 1), ha avuto luogo senza il suo consenso, egli mantiene, malgrado l’avvenuto versamento a un conto di tale natura, il diritto di vedere questo versamento trattato conformemente al Capo C.
I crediti in capitale stilati in moneta germanica, compresi quelli in marchi oro o in Reichsmark con clausola oro che non hanno carattere specificamente straniero (Articolo 6), potranno continuare ad essere pagati alle condizioni convenute, tanto per quanto concerne l’interesse quanto per ciò che concerne l’ammortamento, conformemente alle disposizioni del controllo dei cambi vigenti nella Repubblica Federale di Germania e a Berlino (Ovest) al momento del pagamento. Secondo le disposizioni attualmente in vigore, il pagamento può aver luogo soltanto in Germania.
I crediti in capitale stilati in moneta straniera e quelli in marchi oro o in Reichsmark con clausola oro, ma che hanno un carattere specificamente straniero (Articolo 6) saranno regolati come segue:
Il pagamento è fatto in Deutschemark conformemente alle disposizioni di controllo dei cambi vigenti nella Repubblica Federale di Germania e a Berlino (Ovest).
Questi crediti sono regolati conformemente alle disposizioni applicabili alla categoria di crediti alla quale essi appartengono o con la quale presentano, dato il loro carattere, maggiore analogia. Nei casi dubbi, sarà tenuto conto delle disposizioni generalmente contenute negli accordi di pagamento.
(Nota: Il testo che segue è quello dell’Allegato 6 A al Rapporto della Conferenza dei debiti esteri germanici.)
In esecuzione della dichiarazione del 20 marzo 1952 sottoposta dai rappresentanti dei creditori e dei debitori alla Conferenza dei Debiti germanici di Londra, il 10 e l’11 giugno 1952 ebbero luogo delle trattative a Friburgo in Brisgovia, trattative che non condussero tuttavia a una conclusione. La Conferenza di Londra ne fu informata con una dichiarazione dell’ 11 giugno 1952.
La continuazione delle trattative non ha fin qui potuto aver luogo per varie circostanze. Le parti le riprenderanno tuttavia il più presto possibile, con la partecipazione dell’Ufficio Fiduciario (Vertrauensstelle). La Delegazione germanica ne comunicherà i risultati alla Conferenza di Londra, prima dell’Accordo Intergovernativo sul regolamento dei debiti esterni germanici.
La Delegazione svizzera rimanda ancora una volta all’«Esposto concernente i debiti fondiari stilati in franchi svizzeri» presentato alla Conferenza in seguito alle dichiarazioni della Delegazione svizzera alla seconda seduta plenaria del 29 febbraio 1952 (vedi GD/V/Comitato delle trattative D/Doc. 3, del 13 marzo 1952). Essa riserva per conseguenza il suo atteggiamento ulteriore che dipenderà dal risultato delle trattative bilaterali.
La Delegazione germanica è invece del parere che i debiti finanziari stilati in franchi svizzeri debbano essere compresi nell’ambito della Conferenza di Londra sul regolamento dei debiti esterni germanici e che debbano essere regolati conformemente alle norme stabilite dal Comitato di trattative D.
Le due parti hanno convenuto che il tribunale arbitrale da nominare nei limiti del regolamento dei debiti trattati dal Comitato D non deve essere competente per i debiti fondiari svizzeri stilati in franchi svizzeri, ma che i casi di cui si tratta debbano essere sottoposti all’Ufficio Fiduciario istituito conformemente agli accordi intergovernativi germano-svizzeri.
Londra, 25 luglio 1952
| Paul Leverkuehn | Koenig |
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(Nota: Il testo che segue è quello dell’Allegato 7 al Rapporto della Conferenza dei debiti esterni germanici).
I. La Delegazione germanica considerava che il debitore germanico fosse definitivamente liberato dal suo debito fino a concorrenza dei suoi versamenti alla Konversionskasse. I rappresentanti dei creditori, invece, erano del parere che tali versamenti alla Konversionskasse non dovessero essere riconosciuti, di massima, dalla legge del loro paese come liberatori per il debitore germanico.
Nell’intento di far cessare sterili discussioni giuridiche, le due parti si sono intese per cercare una soluzione pratica tale da regolare, senza formalità inutili, le domande dei creditori.
Pur mantenendo le loro posizioni giuridiche, la Delegazione germanica e i rappresentanti dei creditori stranieri hanno dunque convenuto quanto segue:
II. Riservate le disposizioni generali del paragrafo I che precede:
(Nota: Il testo che segue è quello dell’Allegato 7 al Rapporto della Conferenza dei debiti esterni germanici.)
Gli accordi particolareggiati seguenti sono stati convenuti per quanto concerne l’utilizzazione degli averi bloccati in Germania:
Delegazione germanica
per i debiti esterni.
243–18 Del 39–2177/52.
Signor Presidente della Commissione Tripartita
dei Debiti germanici,
29, Chesham Place,
London, S. W. 1.
Londra, 21 novembre 1952
Signor Presidente,
Le trattative per addivenire a una definizione dei criteri applicabili nella decisione del carattere specificamente straniero delle obbligazioni in marchi oro, in Reichsmark con clausola oro o in Reichsmark con opzione oro, trattative previste dall’Articolo V, paragrafo 3, dell’Allegato 4 e dell’Articolo 6 dell’Allegato 6 al Rapporto finale della Conferenza dei debiti di Londra e menzionate nella nota comune di Sir Otto Niemeyer e del signor Hermann J. Abs alla Commissione Tripartita dei Debiti germanici, hanno avuto luogo a Londra dal 21 ottobre al 21 novembre 1952 tra la Delegazione germanica per i debiti esterni e una Delegazione di rappresentanti dei creditori britannici, americani, svizzeri e olandesi.
Abbiamo il piacere di comunicarvi che il 21 novembre 1952 queste trattative hanno condotto a un’intesa consegnata in un Accordo firmato in data d’oggi. Al momento della firma di detto Accordo, i Presidenti delle due Delegazioni hanno scambiato quattro note, che portano la data del 21 novembre 1952 e che hanno per oggetto di chiarire varie questioni sollevate dall’Accordo. Queste lettere sono le seguenti:
Ci pregiamo sottoporvi una copia del testo dell’Accordo in inglese e in tedesco e i quattro scambi di note parimente in inglese e in tedesco, chiedendovi di volerle approvare non appena possibile. Ci premerebbe che l’Accordo come pure i quattro scambi di note fossero annessi agli Allegati I, II e IV dell’Accordo sui debiti.
Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della nostra alta considerazione.
| Hermann J. Abs Presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni | N. Leggett Presidente del Comitato per le Trattative «B» della Conferenza dei debiti esterni germanici |
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(Nota:
Accordo
sulle obbligazioni in Marchi oro o in Reichsmark con clausola oro che hanno carattere specificamente straniero
Londra, 21 novembre 1952
Conformemente alle riserve formulate nell’Articolo V, paragrafo 3, dell’Allegato 4, e nell’Articolo 6 del Rapporto finale della Conferenza dei debiti di Londra, e alla lettera comune indirizzata dal Presidente della Delegazione germanica, signor Hermann J. Abs. e da Sir Otto Niemeyer alla Commissione Tripartita dei Debiti germanici, il 19 novembre 1952, a proposito dei prestiti in marchi oro delle Municipalità germaniche, è deciso quanto segue:
I. – Si riconosce che i diritti e i crediti enumerati qui di seguito hanno carattere specificamente straniero nel senso delle disposizioni che precedono:
Qualsiasi parte di un prestito differente dalle altre sia per la sua designazione speciale sia perchè soggetta in Germania a un regime speciale in materia fiscale o per quanto concerne la sua quotazione, sarà parimente considerata come un prestito nel senso dei paragrafi a o b seguenti, purchè le obbligazioni di questa parte del prestito non siano state ufficialmente quotate in una borsa germanica avanti il 1° settembre 1939.
Un prestito o un credito sarà parimente considerato come contratto in paese straniero se il debitore sapeva, al momento in cui il debito è stato contratto, che il creditore germanico, agendo in virtù di un contratto di «Trusteeship» era soltanto il mandatario di un prestatore straniero. Un prestito o un credito contratto presso il mandatario straniero di un prestatore germanico non sarà considerato come contratto in paese straniero.
II. – Fra i crediti e i diritti menzionati nel paragrafo I non sono compresi i crediti di compagnie d’assicurazione e di istituti di credito stranieri che, conformemente alla legge germanica, sono tenuti ad allestire un bilancio di conversione, a condizione che i crediti vi siano stati portati all’attivo.
III.20– Nel caso di garanzie immobiliari (ipoteche, privilegi e garanzie fondiarie, «Grund- und Rentenschulden») costituite al 20 giugno 1948 allo scopo di garantire certi crediti personali di creditori stranieri e specificati nel contratto, la conversione iniziale continuerà, con riserva delle disposizioni previste qui di seguito, ad essere applicata conformemente alle disposizioni della Legge di conversione monetaria e della 40aOrdinanza d’applicazione di questa Legge. Quando una garanzie reale immobiliare è stata, conformemente a queste disposizioni, convertita a una aliquota che non sia quella di 1 Deutschemark per 1 Reichsmark, essa sarà ricostituita a favore del creditore in forma di garanzia reale immobiliare che abbia un valore nominale uguale a quello della garanzia esistente il 20 giugno 1948 (fatta deduzione delle riduzioni posteriori a questa data) e che abbia lo stesso grado della garanzia anteriore per quanto non porti pregiudizio ai diritti reali che potrebbero aver acquisito i terzi sui beni immobiliari di cui si tratta nel periodo tra il 21 giugno 1948 e il 15 luglio 1952. Nella misura in cui tali diritti fossero acquisiti da terzi durante questo periodo, sono applicabili le norme seguenti, i cui particolari saranno regolati dalla Legge germanica:
È convenuto che norme analoghe, tenuto conto degli adeguamenti resi necessari dalle caratteristiche particolari della legislazione locale, saranno applicati a Berlino (Ovest), restando intesi che i diritti esistenti dei creditori o i diritti previsti a loro favore dalle modalità che precedono, non potranno essere ridotti.
IV. – In tutti i casi, il riconoscimento del carattere specificamente straniero è subordinato alla condizione che il 1° gennaio 1945 il credito appartenesse già a una persona che, in quel tempo possedeva la qualità di cittadino di un paese creditore o che, senza essere cittadino germanico, risiedeva in un paese creditore. Quando un credito o un pegno reale immobiliare garantiva un credito che apparteneva, a quel tempo, a un mandatario, sarà tenuto conto non della persona del mandatario ma della persona del mandante. Le persone giuridiche saranno considerate aver qualità per possedere la cittadinanza del paese secondo le leggi del quale sono state costituite.
V. – I rappresentanti dei creditori hanno chiesto che i crediti di creditori stranieri verso debitori secondari (conformemente alla definizione dell’Articolo 15, paragrafo 8, della Legge di conversione, modificata dalla Legge N. 46 dell’Alta Commissione Alleata [Amtsblatt 1951 N. 46, pagina 756], ma senza la limitazione dell’applicazione ai cittadini degli Stati Uniti), ivi comprese le garanzie reali costituite da questi debitori secondari siano, in caso di crediti stilati in marchi oro, in Reichsmark con clausola oro o in Reichsmark con una opzione oro, considerati come se avessero carattere specificamente straniero e convertiti all’aliquota di 1 marco oro o di 1 Reichsmark con clausola oro per 1 Deutschemark. La Delegazione germanica ha risposto a questa domanda che tali crediti e garanzie reali immobiliari dovrebbero essere considerati dal punto di vista della garanzia che il debitore primario germanico dovrebbe proporre nell’offerta da fare in applicazione del Regolamento dei debiti di Londra.
È stato deciso che tale questione sarà lasciata in sospeso nell’attesa che sia chiarita quella della garanzia delle obbligazioni dei debitori primari individuali. I rappresentanti dei creditori si sono tuttavia riservati il diritto di esigere il regolamento definitivo dell’obbligo del debitore secondario all’aliquota di 1 marco oro, 1 Reichsmark con una clausola oro o 1 Reichsmark con una opzione oro per 1 Deutschemark, per il caso in cui non fosse sufficiente la garanzia offerta da un debitore primario germanico.
| Hermann J. Abs Presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni | N. Leggett Presidente del Comitato per le Trattative «B» della Conferenza dei debiti esterni germanici |
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Al Presidente
della Commissione tripartita
dei Debiti germanici
29 Chesham Place
Londra
Londra, 9 febbraio 1953.
Signor Presidente,
Allegati alla nostra lettera del 21 novembre 1952 erano quattro scambi di note destinati a chiarire varie questioni concernenti l’Accordo del 21 novembre 1952 sulle obbligazioni stilate in marchi oro o in Reichsmark con clausola oro che hanno carattere specificamente straniero.
Nell’intento di semplificare le cose, è stato suggerito che questi quattro scambi di note potrebbero essere fusi in un sol documento da allegare all’Accordo del 21 novembre 1952. Abbiamo convenuto il testo di tale documento e ci pregiamo trasmettervelo con la presente, nel tenore inglese e tedesco, pregandovi di volerlo allegare all’Accordo di cui si tratta.
Vogliate gradire, signor Presidente, l’espressione della nostra alta considerazione.
| Hermann J. Abs Presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni | N. Leggett Presidente del Comitato per le Trattative «B» della Conferenza dei debiti esterni germanici |
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Allegato
all’Accordo del 21 novembre 1952 sulle obbligazioni in Marchi oro o in Reichsmark con clausola oro che hanno carattere specificamente straniero
Le disposizioni seguenti costituiscono un Allegato all’Accordo del 21 novembre 1952:
1. È confermato che gl’importi esigibili, in applicazione degli Allegati 3 e 4 al Rapporto della Conferenza dei debiti esterni germanici, per quanto concerne i crediti stilati in marchi oro, in Reichsmark con clausola oro o in Reichsmark con opzione oro saranno trattati, nei trasferimenti, come se l’importo fosse stato pagabile in moneta non germanica in un paese straniero, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 11, paragrafo 1 a del disegno di Accordo Intergovernativo sui debiti esterni germanici.
2. È convenuto che l’esistenza di un contratto di mandato («trusteeship») nel senso dell’ultimo capoverso del paragrafo I 2 dell’Accordo del 21 novembre 1952, può essere provato non soltanto mediante presentazione di un contratto scritto o di note relative al «trusteeship», ma anche dal trattamento applicato in passato al prestatore straniero, nella sua qualità di creditore, da parte delle autorità germaniche competenti in materia di controllo dei cambi.
3. È convenuto che la conversione è definitiva per tutte le ipoteche (cioè per tutti i «Grundpfandrechte») che garantiscono crediti stilati in moneta non germanica e convertite, conformemente all’Articolo I, paragrafo 2, capoversi 1, 2 e 5 della 40aordinanza d’applicazione della legge di conversione monetaria, all’aliquota di 1 Deutschemark per 1 Reichsmark, 1 Reichsmark con clausola oro e un Reichsmark con opzione oro. Per tale ragione, l’Accordo del 21 novembre 1952 non contiene disposizioni su questo punto speciale.
4. Conformemente al paragrafo V dell’Accordo del 21 novembre 1952, i creditori si sono riservati il diritto di esigere il regolamento definitivo della conversione dei loro crediti verso debitori secondari (e delle garanzie reali immobiliari per essi prestate) all’aliquota di 1 Deutschemark per 1 marco oro, 1 Reichsmark con clausola oro o 1 Reichsmark con opzione oro, quando la garanzia offerta dal debitore primario germanico nella sua offerta di regolamento non sembrasse sufficiente al creditore. A tale scopo, il Presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni, signor Hermann J. Abs, cercherà di esercitare la sua influenza sui debitori primari di cui si tratta per indurli a fare senz’indugio ai loro creditori stranieri offerte di regolamento tali che la loro accettazione non metterà in nessun caso il creditore in una situazione meno favorevole di quella che gli è attualmente fatta dalla 40aOrdinanza d’applicazione della Legge di conversione monetaria. Qualora tali offerte siano formulate ed accettate, v’è da prevedere i creditori ritireranno la riserva posta nel paragrafo V per quanto concerne la conversione dei loro crediti verso debitori secondari.
Quantunque tale riserva concerna unicamente i creditori a cui sono applicabili la 40aOrdinanza d’esecuzione della legge di conversione monetaria e l’Articolo 15 della Legge stessa (modificata dalla Legge numero 46), cioè i cittadini dei paesi membri delle Nazioni Unite, resta inteso che, conformemente ai principi di indiscriminazione e di parità di trattamento tra tutti i creditori, questa riserva si applicherà parimente ai crediti verso debitori secondari delle persone che non sono cittadini di paesi membri delle Nazioni Unite.
Nessuna disposizione del paragrafo 2 dell’Articolo 5 dell’Accordo sui debiti esterni germanici potrà essere interpretata come lesiva per diritti fissati dalla legislazione vigente nella Repubblica Federale di Germania o previsti da un accordo conchiuso tra la Repubblica Federale Germanica e una o più Parti all’Accordo sui debiti esterni germanici prima della firma di questo ultimo Accordo.
Tutti i membri del Tribunale devono avere i requisti necessari per essere nominati nei loro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.
I membri del Tribunale non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.
L’assemblea plenaria deve comprendere:
2. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume i poteri e ne esercita le funzioni.
La sede del Tribunale sarà in territorio della Repubblica Federale di Germania, in una località designata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.
Nell’interpretazione dell’Accordo e dei suoi Allegati, il Tribunale applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.
l’altra metà è ripartita in quote eguali tra gli altri Governi che hanno diritto di nominare membri permanenti. 2. Gli onorari e le indennità di ciascuno degli altri membri del Tribunale sono a carico del Governo che ne ha fatto la nomina. Qualora un membro fosse nominato da parecchi Governi, queste spese saranno ripartite in quote eguali tra i governi di cui si tratta. 3. I fondi necessari per le altre spese del Tribunale saranno messi a disposizione dalla Repubblica Federale di Germania. 4. Le questioni amministrative che interessano il Tribunale, la messa a disposizione dei locali, la nomina del personale e la loro rimunerazione saranno disciplinate mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.
Il Tribunale fisserà le norme della sua procedura nell’ambito della presente Carta e dell’Accordo.
I membri permanenti della Commissione saranno sottoposti, per quanto concerne la durata e il rinnovamento del loro mandato, la nomina dei loro successori o dei loro supplenti, l’esercizio delle loro funzioni dopo le dimissioni o lo spirare del mandato, e la revoca, alle norme previste per i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, in applicazione dell’Articolo 2 della Carta di detto Tribunale (Allegato IX all’Accordo).
Art. 3
Tutti i membri della Commissione devono avere i requisiti necessari per essere nominati nei oro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.
I membri della Commissione non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.
Tutte le istanze sottoposte alla Commissione sono esaminate da tre membri permanenti della Commissione e, in caso di nomina di membri supplementari per l’esame di una determinata istanza, da questi membri supplementari. Per l’esame di un’istanza seggono i seguenti membri della Commissione:
(i) Sia il Governo di un paese creditore che ha diritto di nominare un membro permanente,
(ii) Sia una persona che abbia qualità di cittadino o di residente di questo paese,
il membro permanente nominato dal Governo di questo paese siede per l’istanza di cui si tratta. Quando parecchi membri permanenti hanno diritto d’invocare la disposizione che precede, il Presidente della Commissione designa quello fra essi che deve sedere per l’istanza stessa.
La sede della Commissione è quella del Tribunale Arbitrale.
Nell’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo la Commissione applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.
La commissione fisserà le norme della sua procedura nell’ambito della presente Carta e dell’Accordo.
Bonn, 6 marzo 1951. Signor Alto CommissarioIn risposta alla vostra lettera del 23 ottobre 1950, ho l’onore di comunicarvi quanto segue:
La Repubblica Federale conferma con la presente di rispondere dei debiti esterni contratti prima della guerra dal Reich germanico, compresi i debiti di altre entità da dichiararsi ulteriormente come obblighi del Reich, come pure degl’interessi e degli altri oneri gravanti i titoli emessi dal Governo austriaco nella misura in cui tali interessi e oneri erano esigibili dopo il 12 marzo 1938 e prima dell’ 8 maggio 1945.
Il Governo Federale comprende che, al momento della determinazione delle modalità e dell’importo dei pagamenti da eseguire dalla Repubblica Federale in virtù di questi obblighi, sarà tenuto conto della sua situazione generale e segnatamente degli effetti della limitazione della sua competenza territoriale e della sua capacità di pagamento.
Il Governo Federale dichiara riconoscere di massima i debiti provenienti dall’aiuto economico prestato alla Germania dopo 1’8 maggio 1945, per quanto tali debiti non siano già riconosciuti dall’Accordo di cooperazione economica conchiuso il 15 settembre 1949 tra la Repubblica Federale e gli Stati Uniti e in virtù degli obblighi assunti dalla Repubblica Federale conformemente all’articolo 133 della Legge Fondamentale (Costituzione). Il Governo Federale è disposto a dare agli obblighi risultanti dall’aiuto economico la priorità su tutti gli altri crediti esterni verso la Germania e i suoi cittadini.
Il Governo Federale giudica opportuno regolare le questioni concernenti il riconoscimento e il disciplinamento di questi debiti mediante accordi bilaterali con i Governi degli Stati che hanno contributo a prestare l’aiuto economico, prendendo come modello l’Accordo del 15 dicembre 1949 conchiuso con il Governo degli Stati Uniti. Considera come pacifico che questi accordi conterranno una clausola d’arbitrato in caso di contestazioni. Il Governo Federale è pronto ad intavolare senz’indugio trattative con i Governi interessati per quanto concerne la conclusione di detti accordi.
Il Governo Federale esprime il desiderio di riprendere il pagamento del debito esterno germanico. Comprende che vi è un’intesa fra di esso e i Governi degli Stati Uniti d’America, della Francia e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord su quanto segue:
«Nell’interesse di una ripresa di normali relazioni economiche fra la Repubblica Federale e gli altri paesi appare opportuno elaborare senz’indugio un piano di pagamenti per il regolamento dei crediti pubblici e privati esistenti verso la Germania e i suoi cittadini.
I Governi interessati, compresa la Repubblica Federale, i creditori e i debitori, devono partecipare all’elaborazione di un tale piano.
Il piano di pagamenti deve trattare segnatamente i erediti il cui regolamento può contribuire a rendere normali i rapporti economici e finanziari tra la Repubblica Federale e gli altri paesi. Esso terrà conto della situazione economica generale della Repubblica Federale e, in modo particolare, dell’aumento degli oneri e della diminuzione della sua consistenza economica. L’effetto generale del piano non dev’essere quello di spezzare l’equilibrio economico germanico con spiacevoli ripercussioni sulla situazione finanziaria interna, nè di colpire oltremodo le risorse germaniche in divise, presenti e future. Il piano non deve neppure aumentare notevolmente gli oneri finanziari sopportati da una Potenza occupante qualsiasi.
I Governi interessati potranno, per tutte le questioni risultanti dalle trattative concernenti il piano di pagamenti o la capacità di pagamento, chiedere il parere di periti.
I risultati conseguiti durante le trattative devono formare oggetto di accordi. Resta inteso che il piano avrà carattere puramente provvisorio e che sarà soggetto a revisione non appena sarà raggiunta l’unità germanica e divenuto possibile un regolamento di pace definitivo.»
Vogliate gradire, signor Alto Commissario, l’espressione della mia massima considerazione.
Adenauer
6 marzo 1951.
Signor Cancelliere,
In risposta alla vostra lettera del 6 marzo 1951, concernente i debiti germanici, abbiamo l’onore, a nome dei Governi degli Stati Uniti d’America, della Francia e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, di prendere atto degl’impegni assunti dal Governo Federale per quanto concerne la responsabilità della Repubblica Federale per i debiti esterni contratti prima della guerra dal Reich germanico e per il debito derivante dall’assistenza economica prestata alla Germania dai tre Governi dopo 1’8 maggio 1945.
Per quanto concerne la priorità conferita agli obblighi derivanti dall’assistenza economica del dopoguerra, siamo autorizzati a dichiarare che i tre Governi non si propongono di esercitarla in modo da ostacolare il regolamento dei crediti stranieri risultanti d’operazioni commerciali posteriori all’8 maggio 1945 e segnatamente la ripresa economica della Repubblica Federale.
Per quanto concerne l’inserzione di una clausola d’arbitrato negli accordi concernenti i debiti derivanti dall’assistenza economica del dopoguerra, i tre Governi saranno disposti, nel trattare questi accordi, ad esaminare se è opportuno prevederla per le questioni atte ad essere utilmente regolate con una tale procedura.
Abbiamo parimente l’onore di confermare, a nome dei tre Governi, l’interpretazione del Governo Federale, nel senso del paragrafo 2 dell’Articolo I e dell’Articolo III della lettera di Vostra Eccellenza. I nostri Governi stanno attualmente elaborando proposte per giungere a un dispositivo di regolamento; è previsto di farvi partecipare i creditori stranieri, i debitori germanici e i Governi interessati, compreso il Governo Federale.
Queste proposte mirano a un regolamento comune e ordinato dei crediti d’anteguerra verso la Germania e debitori germanici, come pure dei debiti derivanti dall’assistenza economica del dopoguerra; tale regolamento dovrà garantire un trattamento equo e giusto di tutti gl’interessi di cui si tratta, compresi quelli del Governo Federale. É previsto d’incorporare l’intesa cui si giungerà in un accordo plurilaterale; gli accordi bilaterali che fossero creduti necessari saranno conchiusi nell’ambito del piano di regolamento. Non appena pronte le loro proposte, i tre Governi le comunicheranno al Governo Federale e agli altri Governi interessati; essi discuteranno insieme proposte e procedura da seguire in materia.
Abbiamo l’onore di comunicare che i nostri tre Governi considerano che la lettera di Vostra Eccellenza di cui è parola più sopra, come pure la presente lettera come atti che registrano l’accordo tra i Governi degli Stati Uniti d’America, della Francia e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord d’una parte e il Governo della Repubblica Federale dall’altra, sulle questioni concernenti i debiti germanici contemplati in queste lettere. Le letttere sono state redatte in frances, in inglese e in tedesco, ciascun testo facendo egualmente fede.
| John J. McCloy Per il Governo degli Stati Uniti d’America | A. François-Poncet Per il Governo della Repubblica Francese | Ivone Kirkpatrick Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord |
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(senza i suoi allegati)Londra, febbraio–agosto 1952
1. La Conferenza Internazionale dei Debiti esterni germanici è stata convocata dai Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America allo scopo di elaborare un accordo generale per il regolamento dei debiti esterni germanici. La Conferenza sottopone ai Governi dei paesi partecipanti il presente Rapporto che descrive i suoi lavori e contiene le sue raccomandazioni per il regolamento di tali debiti. La Conferenza suggerisce di mettere a disposizione degli altri governi interessati alcuni esemplari del presente Rapporto.
2. Prima di convocare la Conferenza, i Governi della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Federale di Germania avevano conchiuso, in data del 6 marzo 1951, un accordo con il quale quest’ultimo Governo ha confermato di rispondere dei debiti esterni contratti dal Reich prima della guerra, ha riconosciuto di massima i debiti provenienti dall’aiuto economico prestato alla Germania dopo la guerra dai Tre Governi e ha espresso il desiderio di riprendere il pagamento del debito esterno germanico conformemente alle disposizioni di un piano che sarà elaborato da tutte le parti interessate. Lo scambio di note concernenti la registrazione di quest’Accordo è riprodotto nell’Allegato 1.
3. Nel maggio 1951, i Tre Governi hanno istituito la Commissione Tripartita dei debiti germanici incaricata di rappresentarli nelle trattative concernenti il regolamento dei debiti esterni germanici e di organizzare i lavori della Conferenza. I Tre Governi erano rappresentati nella Commissione Tripartita dal signor François-Didier Gregh (Francia), da Sir George Rendel (Regno Unito), e dall’Ambasciatore Warren Lee Piersen (Stati Uniti). I loro supplenti erano il signor René Sergent, sostituito più tardi dal signor A. Rodocanachi e dal signor H. Davost (Francia), Sir David Waley (Regno Unito), e il Ministro J. W. Gunter (Stati Uniti).
4. Nel giugno e luglio 1951, la Commissione ha proceduto a consultazioni preliminari con la Delegazione germanica per i debiti esterni nominata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, e con i rappresentanti di alcuni tra i principali paesi creditori. La Delegazione germanica era presieduta dal signor Hermann J. Abs, mentre il Signor Kriege funzionava da supplente.
5. Nel dicembre del 1951, la Commissione Tripartita ha fatto conoscere alla Delegazione germanica gl’importi e le modalità di pagamento che i Tre Governi erano disposti ad accettare a regolamento totale dei loro crediti in virtù dell’assistenza economica del dopoguerra, a condizione che si giunga a un regolamento soddisfacente ed equo dei debiti germanici d’anteguerra. Durante la conferenza, gli Stati Uniti hanno offerto, inoltre, di differire durante cinque anni la copertura del capitale del loro credito e hanno per conseguenza modificato la loro offerta del dicembre 1951. Gl’importi e le modalità di pagamento proposti sono indicati nell’Allegato 2 al presente Rapporto21.
6. La Conferenza ha tenuto la sua prima seduta plenaria a Lancaster House, Londra, il 28 febbraio 1952. I Governi della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti erano rappresentati dalla Commissione tripartita dei debiti germanici. I creditori privati di questi tre paesi erano rappresentati da delegazioni distinte; ventidue paesi creditori avevano mandato delegazioni composte di rappresentanti del Governo e, in numerosi casi, di rappresentanti dei creditori privati; tre paesi avevano mandato osservatori: la Banca dei regolamenti internazionali era rappresentata nella sua qualità particolare di creditore; la delegazione della Repubblica Federale di Germania comprendeva rappresentanti del Governo e rappresentanti dei debitori privati.
7. Conformemente alle decisioni della Conferenza, sono stati istituiti gli organi seguenti:
8. Il Comitato Direttivo aveva istituito quattro Comitati per le trattative, incaricati rispettivamente delle seguenti categorie di debiti:
Comitato A: Debiti del Reich e di altre autorità pubbliche,
Comitato B: Altri debiti a media e a lunga scadenza,
Comitato C: Debiti di Standstill,
Comitato D: Debiti commerciali e debiti diversi.
Ciascun Comitato comprendeva rappresentanti dei creditori e dei debitori, come pure osservatori della Commissione Tripartita. Parecchi Sottocomitati sono stati costituiti dai Comitati per le trattative, incaricati di occuparsi di certe categorie speciali di debiti.
9. Il Comitato Direttivo ha pure istituito un Comitato delle statistiche incaricato di assistere la Conferenza nei suoi lavori.
10. La Conferenza si è riunita dal 28 febbraio all’8 agosto 1952, con una sospensione dal 5 aprile al 19 maggio allo scopo di permettere le necessarie consultazioni.
11. Nello svolgimento dei suoi lavori, la Conferenza si è fondata sui fatti, le norme e gli obiettivi seguenti:
(i) tener conto della situazione economica generale della Repubblica Federale e degli effetti della limitazione della sua competenza territoriale; non turbare l’economia germanica con inopportune ripercussioni sulla situazione finanziaria interna, nè esaurire indebitamente le fonti attuali o future della Germania in divise, e neppure aumentare notevolmente gli oneri finanziari di uno qualsiasi dei Tre Governi;
(ii) prevedere un regolamento generale e metodico e assicurare il trattamento giusto ed equo di tutti gl’interessi in causa;
(iii) comportare disposizioni in previsione dell’intervento di provvedimenti appropriati in occasione della riunificazione della Germania.
c. Il piano doveva favorire il ripristino di relazioni finanziarie e commerciali normali tra la Repubblica Federale e gli altri paesi; a tale scopo, doveva:
(i) far cessare lo stato di carenza della Germania mediante un regolamento appropriato dei debiti scaduti o prossimi a scadere e degli arretrati d’interessi;
(ii) giungere ad uno stato di fatto che permetta la ripresa delle relazioni normali tra creditori e debitori;
(iii) Presentarsi in modo da contribuire alla restaurazione del credito internazionale della Germania mediante il ritorno della fiducia nella sua stabilità finanziaria e nel rispetto dei suoi obblighi di contraente un prestito, fornendo in pari tempo una garanzia ragionevole che la Germania non tornerà a mancare ai suoi impegni;
(iv) non ostacolare il Governo Federale, e per quanto possibile metterlo in grado di osservare in fine gli obblighi che i Membri del Fondo Monetario Internazionale e dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica hanno contratto per quanto concerne il trasferimento dei pagamenti correnti, compresi gl’interessi e le rendite degl’investimenti.
12.Debiti del Reich e debiti di altre autorità pubbliche. Le raccomandazioni per il regolamento dei debiti di questa categoria formano oggetto dell’Allegato 3.
13.Altri debiti a media e a lunga scadenza. Le raccomandazioni per il regolamento dei debiti di questa categoria formano oggetto dell’Allegato 4.
14.Debiti Standstill. Le raccomandazioni per il regolamento dei debiti di questa categoria formano oggetto dell’Allegato 5. La Conferenza ha convenuto che queste raccomandazioni dovrebbero essere poste in vigore il più presto possibile.
15.Debiti commerciali e debiti diversi. Le raccomandazioni per il regolamento dei debiti di questa categoria formano oggetto dell’Allegato 6.
16. La Conferenza ha esaminato i problemi sollevati da certi debiti che, per la loro natura speciale, non possono formare oggetto di un regolamento completo e definitivo durante la Conferenza. Sono stati elaborati piani per risolvere questi problemi durante trattative ulteriori tra i rappresentanti degl’interessi di cui si tratta. A tale proposito sono state inserite disposizioni adeguate negli Allegati al presente Rapporto. Le trattative di cui si tratta saranno fondate sui principi e le direttive della Conferenza, e le raccomandazioni che ne risulteranno, qualora fossero approvate, saranno sanzionate dall’Accordo Intergovernativo.
17. Le modalità proposte per il regolamento dei debiti germanici di anteguerra sono state elaborate durante approfondite trattative tra i rappresentanti dei creditori e dei debitori. Essi si conformano anche nel maggior modo possibile e quelle dei contratti esistenti.
18. Come appare dagli Allegati dal 3 al 6, soltanto in casi speciali e qualora le condizioni di regolamento raccomandate contengano disposizioni giustificative, potrà essere eseguito il rimborso in divise durante il periodo iniziale di 5 anni del capitale di un debito qualsiasi tra quelli a cui si riferiscono le raccomandazioni.
19. Negli Accordi sono state previste disposizioni adeguate per i casi in cui i debitori si trovassero in cattiva situazione finanziaria.
Qualora un debitore di parecchi prestiti stranieri si trovasse nell’impossibilità di far fronte ai suoi obblighi, qualsiasi trattativa fra tale debitore e i suoi creditori dovrebbe essere condotta in modo da garantire identica protezione degl’interessi di tutti i creditori di questi prestiti.
20. Il regolamento dei debiti della Città di Berlino o dei servizi pubblici che le appartengono o che controlla, situati a Berlino stessa, è per il momento differito. Tuttavia, i debitori privati residenti nel settore occidentale di Berlino dovranno essere trattati alla stregua delle persone residenti sul territorio della Repubblica Federale.
21. L’Accordo Intergovernativo indicato nel paragrafo 38 dovrebbe prevedere la ripresa da parte del Governo Federale del trasferimento dei versamenti d’interessi e ammortamenti conformemente al piano di regolamento e fare tutto il possibile per assicurare questi trasferimenti.
La Conferenza ha riconosciuto la norma che il trasferimento dei versamenti previsti dal piano di regolamento implicherebbe la creazione e il mantenimento di una situazione della bilancia dei pagamenti tale che questi versamenti, come gli altri versamenti concernenti le operazioni correnti, possano essere finanziati mediante gli apporti in divise provenienti dalle operazioni visibili e invisibili, senza prelevamento, che non sia temporaneo, dalle riserve monetarie. A tale proposito converrebbe considerare che la conversione delle monete non è ancora ristabilita. La Conferenza ha per conseguenza riconosciuto che la creazione e il mantenimento di questa situazione della bilancia dei pagamenti sarebbero facilitati dalla continuazione della cooperazione internazionale intesa ad istaurare un sistema di politica commerciale liberale, a dare incremento al commercio mondiale e a propugnare il ritorno alla libera conversione delle monete. Essa raccomanda a tutti gl’interessati di tenere debitamente conto delle norme enunciate nel presente paragrafo.
Nel preparare l’Accordo Intergovernativo sarebbe opportuno studiare l’elaborazione di disposizioni destinate a garantire l’esecuzione del piano di regolamento a soddisfazione di tutte le parti interessate: tra queste disposizioni dovrebbero essere previste quelle applicabili nel caso in cui la Repubblica Federale, malgrado tutti gli sforzi, trovasse difficoltà nello adempimento degli obblighi che le incombono nell’ambito del piano.
22. I trasferimenti degl’interessi e dei versamenti d’ammortamento esigibili in applicazione del piano di regolamento, dovrebbero essere trattati come pagamenti correnti e, in casi appropriati, compresi negli accordi concernenti il commercio e i pagamenti tra la Repubblica Federale e uno qualsiasi dei paesi creditori, siano tali accordi bilaterali o plurilaterali.
23. Nell’esecuzione delle modalità convenute, nessuna discriminazione o trattamento preferenziale dovrebbe essere autorizzato dalla Repubblica Federale nè sollecitato dai paesi creditori, fra le diverse categorie di debiti o secondo la moneta nella quale sono esigibili, o per qualsiasi altro aspetto.
24. Il Governo della Repubblica Federale dovrebbe prendere i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per mettere in vigore il piano, segnatamente i provvedimenti atti a conferire ai creditori il diritto di adire i tribunali germanici per il ricupero dei propri crediti.
25. I regolamenti previsti dal presente Rapporto si fondano su una offerta fatta o da fare dal debitore ai creditori. Questa offerta, anche se raccomandata dai rappresentanti dei creditori o se è risultato di un arbitrato (purchè non sia stato specificamente decretato che la decisione arbitrale vincola i creditori individuali), potrà respinta dal creditore, nel qual caso quest’ultimo non potrà invocare il beneficio del piano di regolamento. Il Governo Federale avrà il diritto di tener conto di questa situazione quando metterà in esecuzione le disposizioni del paragrafo 24.
26. L’Accordo Intergovernativo dovrebbe dichiarare che qualora una offerta accettata nel caso in cui il vincolo giuridico esistente tra il debitore e il creditore sarà stato oggetto di una modificazione o in cui un nuovo contratto sarà stato conchiuso fra di loro in applicazione del piano di regolamento, il debitore, dal momento in cui avrà adempito integralmente gli obblighi che gl’incombono a tale titolo, sarà considerato come se abbia eseguito integralmente e definitivamente tanto gli obblighi risultanti dal nuovo vincolo giuridico quanto quelli risultanti dal vincolo giuridico anteriore.
27. I termini di prescrizione non potranno trascorrere in confronto dei crediti di cui al presente regolamento per tutto il periodo durante il quale le somme dovute in virtù dei contratti iniziali hanno cessato di essere a disposizione dei creditori e fino alla data alla quale le somme dovute saranno disponibili in applicazione del presente piano di regolamento.
Inoltre, la prescrizione non potrà essere invocata in confronto dei portatori stranieri di valori mobiliari interni (compresi i vaglia cambiari e le cambiali) prima dello spirare di un termine minimo di un anno a contare dalla data alla quale potrà di nuovo essere eseguito il trasferimento in divise straniere degl’interessi o dei dividendi relativi a questi valori mobiliari.
Il Governo Federale prenderà i provvedimenti necessari per garantire il rispetto di questa norma.
28. Certuni contratti di prestito contengono una clausola di opzione di cambio che permette al creditore che ne fa domanda di ottenere il versamento delle somme dovutegli in una moneta che non sia quella del paese in cui è stato emesso il prestito. Certi altri contratti possono contenere disposizioni analoghe. I Governi interessati devono discutere in tempo tale questione per poter giungere a un’intesa prima della conclusione dell’Accordo Intergovernativo.
Indipendentemente da qualsiasi altro accordo che potesse essere conchiuso circa la moneta nella quale il pagamento dev’essere fatto, le clausole d’opzione di cambio dovrebbero, qualora il contratto preveda il versamento di un importo fisso nella moneta d’opzione, essere considerate valide in quanto clausole di garanzia di cambio; ogni portatore di un prestito che contiene una clausola d’opzione di cambio, sarebbe, per esempio, in diritto di ricevere, nella moneta del paese in cui il prestito è stato emesso, il controvalore in base all’aliquota di cambio vigente il giorno della scadenza del pagamento, dell’importo che sarebbe stato pagato nella moneta d’opzione, se quest’ultima fosse stata esercitata.
29. Nell’ambito dei regolamenti previsti nelle raccomandazioni, saranno applicate le modalità seguenti, salvo disposizione contraria (segnatamente nel caso del prestito Young): I debiti stilati in dollari oro o in franchi svizzeri oro saranno calcolati in ragione di un dollaro corrente per ogni dollaro oro e di un franco svizzero corrente per ogni franco svizzero oro, e i nuovi contratti saranno stilati, secondo il caso, in dollari correnti o in franchi svizzeri correnti. Per gli altri debiti con clausola oro (eccettuati i debiti in moneta germanica con clausola oro che formano oggetto degli Allegati 4 e 6) le somme dovute saranno pagabili soltanto nella moneta del paese in cui il prestito è stato contratto o emesso (questa moneta è designata qui di seguito con l’espressione «moneta d’emissione»). L’importo dovuto sarà calcolato al controvalore, in base all’aliquota di cambio vigente il giorno della scadenza della somma in dollari americani ottenuta mediante conversione in dollari americani dell’importo dell’obbligazione espresso nella moneta d’emissione, in base all’aliquota vigente all’epoca del contratto o dell’emissione. L’importo in moneta d’emissione così ottenuto non potrà tuttavia essere inferiore a quello che sarebbe stato se calcolato in base all’aliquota di cambio vigente il 1° agosto 1952.
30. Per quanto concerne la clausola oro in generale, la Commissione Tripartita ha fatto sapere alla Conferenza che, fra gli accordi convenuti allo scopo di rendere possibile un regolamento generale del problema dei debiti germanici, i Governi della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti avevano deciso che, nell’ambito del regolamento dei debiti germanici, le clausole oro non sarebbero state mantenute ma potrebbero essere sostituite da una clausola di garanzia di cambio in una forma o nell’altra. Per il Prestito Young, questi Governi reputano naturalmente essenziale mantenere fra le varie serie del prestito stesso la parità di trattamento prevista dal contratto. I Rappresentanti dei portatori europei hanno espresso il loro rammarico di fronte a questa decisione di derogare al diritto contrattuale dei portatori di tale Prestito internazionale di ottenere nella propria moneta e su una base oro il versamento delle somme loro dovute. È unicamente in seguito alla decisione dei Governi che essi hanno compreso nelle «Raccomandazioni convenute per il regolamento dei debiti del Reich e dei debiti di altre autorità pubbliche» (vedi Allegato 3) la disposizione che vi figura attualmente.
Disposizioni corrispondenti sono state inserite, in luogo appropriato, negli altri rapporti.
31. L’Allegato 7 contiene le raccomandazioni convenute per il trattamento dei pagamenti fatti alla Konversationskasse.
32. Gli averi in Deutschemark che potessero spettare a un creditore straniero in seguito al regolamento di un debito germanico contemplato nel piano, dovrebbero poter essere utilizzati, dal creditore primitivo, in modo generalmente conforme ai regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Federale e, segnatamente poter essere trasferiti ad altre persone che risiedono fuori della Germania. Le raccomandazioni convenute per quanto concerne l’utilizzazione degli averi in Deutschemark sono particolareggiatamente esposte nell’Allegato 8.
33. La Conferenza ha pure esaminato la questione della necessità di raccomandare l’adozione, nei paesi creditori, di testi legislativi destinati a limitare la facoltà dei creditori di cercare un regolamento dei loro crediti nei confronti con la Germania. La Conferenza è giunta alla conclusione che tali testi legislativi non sono essenziali per l’attuazione del piano di regolamento.
34. La Conferenza è del parere che le raccomandazioni formulate nel presente Rapporto sono conformi ai principi esposti nel paragrafo 11.
35. I rappresentanti dei creditori privati che hanno partecipato alla Conferenza raccomanderanno ai singoli creditori, in nome dei quali hanno condotto le trattative, di accettare, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità del piano di regolamento.
36. Il Governo della Repubblica Federale di Germania dovrebbe impegnarsi ad accelerare i preparativi tecnici necessari per assicurare la applicazione effettiva delle presenti proposte indicate nei vari Allegati.
37. La Conferenza spera che i Trustee incaricati di amministrare i prestiti siano in grado di cooperare nell’esecuzione delle modalità del Piano di regolamento.
38. Nell’interesse del ristabilimento del credito germanico all’estero, così pure nell’interesse delle persone i cui crediti non hanno da lunghi anni potuto essere regolati, la Conferenza domanda istantemente ai Governi interessati di dar seguito il più presto possibile alle raccomandazioni contenute nel presente Rapporto, per poter giungere alla conclusione di un Accordo Intergovernativo destinato a consacrare internazionalmente il Piano di Regolamento, contemporaneamente a un regolamento dei debiti della Repubblica Federale di Germania contratti per il fatto dell’assistenza economica del dopoguerra.
Adottato nella seduta plenaria della Conferenza l’8 agosto 1952.
Dai testi originali francese e tedesco. ↩
RU 1954 1 ↩
È stato convenuto che la seconda frase del paragrafo 2d debba essere letta come segue: «Per i buoni corrispondenti agli arretrati d’interesse scaduti il 31 dicembre 1944, una prima cedola rappresentante sei mesi d’interessi sarà pagata il 1° giugno 1953». ↩
Vedi Allegato VII. ↩
Vedi Allegato I B. ↩
Allegato 3 al Rapporto della Conferenza (Allegato I dell’Accordo). ↩
Sezione I, 1 a, primo capoverso. ↩
Vedi l’Allegato VII. ↩
Vedi Allegato II A ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi Allegato III A. ↩
Vedi ora l’AllegatoVII. ↩
Il testo di questo paragrafo è stato adottato dalle parti il 12 febbraio 1953. ↩
Le disposizioni dell’Allegato 2 al Rapporto della Conferenza sono divenute prive d’oggetto dopo la conclusione degli Accordi sul regolamento dei crediti concessi dai tre Governi per l’assistenza economica prestata alla Germania nel dopoguerra. Gli Accordi sono stati firmati contemporaneamente all’Accordo sui debiti esterni germanici. L’ultimo paragrafo del presente Accordo si riferisce a tali Accordi. ↩
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