0.946.281Multilateral International Treaty1 oct. 1929
0.946.281
CS 14 284; FF 1929 I 420 ediz. franc. 1929 I 393 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiuso a Ginevra l’11 luglio 1928
Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 19292
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 giugno 1929
Entrato in vigore il 1° ottobre 1929
(Stato 1° ottobre 1929)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente della Repubblica Federale
d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Altezza Serenissima il Governatore dell’Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Altezza Reale
la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; Sua Maestà
il Re di Rumenia; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni; Sua Maestà
il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica
Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica turca:
desiderosi di togliere gli ostacoli che intralciano presentemente il commercio di certe materie prime e di dare al voto espresso nell’Atto finale della Convenzione dell’8 novembre 1927 per l’abolizione dei divieti e delle restrizioni all’importazione e all’esportazione3un’applicazione più favorevole che sia possibile alla produzione e agli scambi internazionali,
hanno designati a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno stipulato le disposizioni seguenti:
Le alte Parti contraenti assumono l’impegno che, a contare dal 1° ottobre 1929, l’esportazione delle pelli e pelliccerie fresche o preparate4non sarà da loro sottoposta ad alcun divieto o restrizione, sotto qualsiasi forma o denominazione.
Le alte Parti contraenti assumono l’impegno che a contare dalla medesima data non sarà mantenuto o istituito, sui prodotti contemplati nell’art. 1, alcun dazio d’esportazione nè alcun tassa – eccettuata quella di statistica – che, in virtù della legislazione rispettiva delle alte Parti contraenti, non fosse applicabile a tutti le operazioni commerciali di cui questi prodotti fossero oggetto.
Il presente Accordo, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi.
Esso potrà essere firmato più tardi fino al 31 dicembre 1928 in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di ogni altro Stato non membro al quale il consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, mandato un esemplare del presente Accordo.
Il presente Accordo sarà ratificato.
Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 1° luglio 1929 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri, parti nel presente Accordo e nella Convenzione dell’8 novembre 19275.
Qualora il presente Accordo non avesse potuto essere ratificato a questa data da certi membri della Società delle Nazioni o da certi Stati non membri, in nome dei quali è stato firmato, le alte Parti contraenti saranno invitate, dal Segretario generale della Società delle Nazioni, a concertarsi sulla possibilità di metterlo in vigore. Esse si obbligano a partecipare a questa consultazione, che dovrà avvenire prima del 1° settembre 1929.
Se alla data del 1° settembre 1929, tutti i membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri, in nome dei quali è stato firmato il presente Accordo, lo hanno ratificato o se, in virtù della procedura prevista nel capoverso precedente, quelli in nome dei quali è stato ratificato risolvono di metterlo in vigore, l’entrata in vigore avverrà alla data del 1° ottobre 19296e sarà notificata per cura del Segretario generale della Società delle Nazioni a tutte le alte Parti contraenti del presente Accordo e della Convenzione dell’8 novembre 19277.
A contare dal 1° gennaio 1929, ogni membro della Società delle Nazioni e ognuno degli Stati di cui all’art. 3 potranno aderire al presente Accordo.
Quest’adesione si compirà con una notificazione fatta al Segretario generale della Società delle Nazioni, per essere depositata negli archivi del segretariato8.
Il Segretario generale notificherà immediatamente questo deposito a tutti quelli che hanno firmato il presente Accordo o vi hanno aderito.
Se, trascorso un periodo di due anni a contare dalla data a cui è messo in vigore il presente Accordo, una domanda di revisione dell’art. 2 fosse indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni9da un terzo almeno degli Stati partecipanti al presente Accordo, siano o no membri della Società delle Nazioni, gli altri si impegnano a prendere parte a tutte le consultazioni che potessero aver luogo a questo scopo.
Ogni Stato partecipante al presente Accordo, sia o no membro della Società delle Nazioni, potrà, qualora questa consultazione si conchiudesse col rifiuto della revisione da esso domandata o se esso stimasse di non poter sottoscrivere l’art. 2 riveduto, riprendere, per quanto concerne la materia di quest’articolo, la sua libertà d’azione sei mesi dopo il rifiuto della revisione o a contare dalla data dell’entrata in vigore dell’art. 2 riveduto, purchè ne avverta il Segretario generale della Società delle Nazioni10.
Ove, in seguito a denunzie avvenute in conformità del capoverso precedente, un terzo degli Stati partecipanti al presente Accordo, siano membri o no della Società delle Nazioni, che non avessero denunziato l’Accordo domandassero una nuova consultazione, tutte le alte Parti contraenti si impegnano a parteciparvi.
Qualsiasi denunzia avvenuta in conformità delle disposizioni di cui sopra sarà notificata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni11a tutte le alte Parti contraenti.
Restando impregiudicate le disposizioni dell’articolo precedente per quanto concerne la denunzia, il presente Accordo potrà essere denunziato in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi Stato non membro, trascorsi che siano cinque anni dalla sua applicazione. Questa denunzia produrrà i suoi effetti dodici mesi dopo la notificazione indirizzata, in nome dello Stato denunziante, al Segretario generale della Società delle Nazioni12.
Questa denunzia non avrà effetto se non per quanto concerne il membro della Società delle Nazioni o lo Stato non membro in nome del quale sarà stata fatta.
Ogni denunzia avvenuta in conformità di questa procedura sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni13a tutte le altre alte Parti contraenti.
Se una delle alte Parti contraenti stima che la denunzia così avvenuta crei una situazione nuova e indirizza una domanda a questo scopo al Segretario generale della Società delle Nazioni14, quest’ultimo convocherà una conferenza alla quale le altre alte Parti contraenti si impegnano a partecipare. La detta conferenza potrà por fine, in un termine da fissarsi da essa, agli obblighi risultanti dal presente Accordo, oppure modificarne le disposizioni. Qualora uno degli Stati partecipanti al presente Accordo, membro o no della Società delle Nazioni, stimasse di non poter accettare le modificazioni intervenute, l’Accordo potrà essere denunziato in suo nome e il rispettivo Stato sarà liberato dai suoi obblighi alla data a cui la denunzia che ha determinato la convocazione della conferenza produrrà i suoi effetti.
Le disposizioni degli art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della Convenzione dell’8 novembre 1927 e le disposizioni del Processo verbale relative a questi articoli, come pure quelle della lett. b del Processo verbale ad art. 1, si applicheranno al presente Accordo nella misura richiesta dagli impegni ivi contenuti e dai prodotti ch’esso contempla. Per l’applicazione della procedura prevista in detto art. 8, non si farà alcuna distinzione tra le disposizioni degli articoli precedenti del presente Accordo15.
In fede di che, i plenipotenziari sunnominati hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra, l’undici luglio millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni16; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i membri della Società delle Nazioni.(Seguono le firme)
Al momento di firmare l’Accordo internazionale relativo all’esportazione delle pelli, conchiuso in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno stipulato le disposizioni seguenti, destinate ad assicurare l’applicazione di questo Accordo.Le disposizioni dell’Accordo relativo all’esportazione delle pelli, in data d’oggi, si applicano ai divieti e alle restrizioni dell’esportazione dei prodotti menzionati nell’art. 1 di detto Accordo, dai territori delle alte Parti contraenti verso il territorio di una qualunque delle altre alte Parti contraenti.Ad art. 1Per «pelli e pelliccerie preparate» a’ sensi del presente Accordo, si intendono le pelli che hanno subito una preparazione destinata unicamente ad assicurare la loro conservazione.Ad art. 2Vista la dichiarazione seguente, stata sottoscritta dal delegato della Romania, le alte Parti contraenti consentono ad esonerare provvisoriamente questo Stato dalle disposizioni dell’art. 2 dell’Accordo oggi conchiuso.Dichiarazione della delegazione rumenaRiservandosi il diritto di mantenere dei dazi d’esportazione sulle pelli e sulle pelliccerie fresche o preparate, il Governo rumeno dichiara di non aver alcuna intenzione di mantenere, per questi articoli, con tasse esagerate, il divieto abolito; esso intende solo garantire tutta la sua libertà per giungere, con la riduzione graduale delle tasse d’esportazione, a una situazione normale, come del resto ha fatto per altre materie prime.(Segue la firma del delegato rumeno)In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Processo verbale.Fatto a Ginevra, l’undici luglio millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i membri della Società delle Nazioni.(Seguono le firme)
| Stati contraenti | Ratificazione o adesione | |
|---|---|---|
| Austria | 26 giugno | 1929 |
| Belgio (con riserva*) | 27 aprile | 1929 |
| Cecoslovacchia | 28 giugno | 1929 |
| Danimarca (con riserva*) | 14 giugno | 1929 |
| Finlandia | 27 giugno | 1929 |
| Francia (con riserva*) | 30 giugno | 1929 |
| Germania | 30 giugno | 1929 |
| Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con riserva*) | 9 aprile | 1929 |
| Italia | 29 giugno | 1929 |
| Jugoslavia (con riserva*) | 30 settembre | 1929 |
| Lussemburgo | 27 giugno | 1929 |
| Norvegia | 26 settembre | 1930 |
| Paesi Bassi (con riserve*) | 29 giugno | 1929 |
| Polonia (con riserva*) | 8 agosto | 1931 |
| Romania (con riserva*) | 30 giugno | 1929 |
| Svezia | 27 giugno | 1929 |
| Svizzera | 27 giugno | 1929 |
| Ungheria (con riserva*) | 26 luglio | 1929 |
| * Vedi qui di seguito. |
Il Governo belga non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne la colonia del Congo belga e il territorio sotto mandato belga di Ruanda Urundi.
La ratificazione non si estende alla Groenlandia.
«Al momento di firmare il presente Accordo, la Francia dichiara che, con la sua accettazione, essa non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne l’insieme delle sue colonie, protettorati e territori posti sotto la sua sovranità o mandato.»
come pure tutte le parti dell’Impero britannico, che non sono membri separati della Società delle Nazioni: «Dichiaro che la mia firma non impegna le colonie, i protettorati o i territori posti sotto la sovranità o il mandato di Sua Maestà britannica.»
«Il sottoscritto, debitamente autorizzato dal Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dichiara che questo Governo si impegna a mettere in vigore, mediante decreto, a contare dal 1° ottobre 1929, tutte le disposizioni dell’Accordo internazionale relativo all’esportazione delle pelli, firmato a Ginevra l’11 luglio 1928, alla condizione che l’Accordo sia messo in vigore alla medesima data dagli Stati seguenti: Germania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia.»
1. Il Governo dei Paesi Bassi non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne i territori d’oltre mare.
2. I Paesi Bassi si impegnano ad estendere l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, cpv. 3, della Convenzione dell’8 novembre 1927, a tutte le controversie giuridiche e non giuridiche che potessero sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo, rispetto a quegli Stati che accetteranno il medesimo obbligo.
«Il sottoscritto, debitamente autorizzato dal Governo polacco, dichiara che quest’ul-timo si impegna a mettere in vigore in via amministrativa, a contare dal 1° ottobre 1929, tutte le disposizioni dell’Accordo internazionale relative all’esportazione delle pelli, firmato a Ginevra l’11 luglio 1928, alla condizione che l’Accordo sia messo in vigore alla stessa data dagli Stati seguenti: Germania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Rumenia, Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia.»
1. Vedi ad art. 2 del Processo verbale pubblicato a pag. 288.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per la Romania allorchè sarà stato ratificato dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Jugoslavia e dalla Cecoslovacchia.
Il presente Accordo entrerà in vigore per l’Ungheria allorchè sarà stato ratificato dall’Austria, dalla Romania, dalla Jugoslavia e dalla Cecoslovacchia.
Dal testo originale francese. ↩
Art. 1 n. 3 del DF del 20 giugno 1929 (RU 46 11). ↩
Questa Convenzione non è mai entrata in vigore per la Svizzera la quale, nel ratificarla, aveva posto delle condizioni che non si sono adempite. ↩
Vedi anche il Processo verbale pubblicato a pag. 288. ↩
Vedi la nota al preambolo. ↩
La messa in vigore per il 1° ottobre 1929 è stata fissata da un Protocollo 11 settembre 1929. ↩
Vedi la nota al preambolo. ↩
Dopo lo scioglimento delle Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. FF 1946 , II, pagg. 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese. ↩
Dopo lo scioglimento delle Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. FF 1946 , II, pagg. 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese. ↩
Dopo lo scioglimento delle Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. FF 1946 , II, pagg. 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
La Convenzione 8 novembre 1927 non è mai entrata in vigore per la Svizzera (vedi la nota al preambolo). ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
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