0.941.291Multilateral International Treaty1 janv. 1876
0.941.291
CS 14 273
Traduzione
Conchiuso il 20 maggio 1875
Approvato dall’Assemblea federale il 2 luglio 18751
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 20 novembre 1875
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1876
Emendato dalla Convenzione conchiusa a Sèvres il 6 ottobre 1921
(Stato 17 aprile 2019)
Sua Eccellenza il Presidente della Confederazione Svizzera; Sua Maestà l’Imperatore di Germania; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria‑Ungheria;
Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l’Imperatore del Brasile; Sua Eccellenza
il Presidente della Confederazione argentina; Sua Maestà il Re di Danimarca;
Sua Maestà il Re di Spagna; Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti d’America; Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà
il Re di Portogallo e delle Algarvie; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie;
Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani
e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela,
mossi dal desiderio di assicurare l’unificazione internazionale e il perfezionamento del sistema metrico, hanno risolto di conchiudere per ciò una Convenzione e hanno a tal fine nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
furono d’accordo nelle disposizioni seguenti:
Gli alti Stati contraenti adottano di fondare e mantenere, a spese comuni, un istituto scientifico e permanente con sede a Parigi, sotto il nome diUfficio internazionale di pesi e misure.
Il Governo francese prenderà le disposizioni necessarie per facilitare l’acquisizione, o al caso, la costruzione di un edifizio specialmente destinato a quest’uopo, nelle condizioni volute dal regolamento relativo al presente Trattato.
L’Ufficio internazionale è sotto l’esclusiva direzione e sorveglianza di unComitato internazionale dei pesi e delle misure, il quale dal canto suo è subordinato all’autorità di unaConferenza generale dei pesi e delle misure formata di delegati di tutti i Governi contraenti.
La presidenza della Conferenza generale dei pesi e delle misure è attribuita al presidente in carica dell’Accademia delle scienze di Parigi.
L’organizzazione dell’Ufficio, come pure la composizione e le attribuzioni del Comitato internazionale e della Conferenza generale dei pesi e delle misure sono determinate dal Regolamento aggiunto al presente Trattato.
All’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure incombono le funzioni seguenti:
Dopo che il Comitato avrà proceduto al lavoro di coordinamento delle misure delle unità elettriche, e dopo che la Conferenza generale lo avrà deciso a voto unanime, l’Ufficio sarà incaricato di fissare e di conservare i prototipi normali delle unità elettriche e i loro testimoni di controllo e di fare i confronti dei campioni nazionali o d’altri campioni di precisione con questi prototipi.
L’Ufficio è inoltre incaricato delle determinazioni delle costanti fisiche, la precisa conoscenza delle quali può contribuire ad accrescere la precisione ed a garantire meglio l’uniformità nei domini cui queste unità appartengono (art. 6 e 7, cpv. 1).
Esso è da ultimo incaricato di procedere al coordinamento delle determinazioni analoghe fatte da altri istituti.
I prototipi e i campioni internazionali, nonchè i loro testimoni, resteranno depositati presso l’Ufficio; l’accesso al luogo in cui saranno conservati sarà riservato unicamente al Comitato internazionale.
Tutte le spese di stabilimento e di organizzazione dell’Ufficio internazionale di pesi e misure, del pari che le spese annuali di manutenzione e quelle del Comitato saranno coperte mediante contributi degli Stati contraenti, stabiliti sopra una scala dedotta dalla loro popolazione attuale.
Le rate formanti la quota delle spese toccante a ciascheduno Stato contraente, saranno versate al principio di ogni anno, pel canale del Ministero degli affari esteri di Francia, alla «Caisse des dépôts et consignations» in Parigi, donde saranno ritirate a seconda del bisogno mediante mandati del direttore dell’Ufficio.
Quei Governi che volessero poscia far uso del diritto riservato ad ogni Stato di entrar a parte del presente Trattato, dovranno prestare un contributo, la cui entità verrà fissata dal Comitato internazionale a tenore dell’art. 9, e che servirà ad aumentare e a perfezionare il materiale scientifico dell’Ufficio.
Gli alti Stati contraenti si riservano la facoltà di recare di comune accordo al presente Trattato tutte le modificazioni che fossero dall’esperienza dimostrato utili.
Passato il periodo di 12 anni, il presente Trattato potrà venire dinunziato dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti.
Il Governo che intendesse far uso per sè di questo diritto di dinunzia, dovrà dichiarare la sua intenzione un anno innanzi, ritenuto che per questo fatto egli rinunzia a tutti i diritti di comproprietà dei prototipi internazionali e dell’Ufficio.
Il presente Trattato sarà ratificato secondo le leggi costituzionali di ciascuno Stato, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel termine di sei mesi o più presto, se è fattibile. Il medesimo entrerà in vigore col 1° gennaio 1876.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l’hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.Così fatto a Parigi, addì 20 maggio 1875.(Seguono le firme)
L’Ufficio internazionale di pesi e misure sarà stabilito in un fabbricato speciale che presenti tutte le guarentigie necessarie di tranquillità e di stabilità.
Oltre al locale appropriato pel deposito dei prototipi, questo fabbricato conterrà delle sale d’osservazione pel collocamento dei comparatori e delle bilance, un laboratorio, una biblioteca, una sala d’archivio, dei gabinetti di lavoro pei funzionari e stanze d’abitazione pel personale di guardia e di servizio.
Il Comitato internazionale è incaricato dell’acquisizione e dell’adattamento della casa, come pure dell’organizzazione dei lavori a cui la medesima è destinata.
Quando il Comitato non trovasse una casa adatta da acquistare, ne sarà costruita una sotto la sua direzione e a seconda dei suoi piani.
Sulla domanda del Comitato internazionale, il Governo francese prenderà le disposizioni necessarie per far conferire all’Ufficio internazionale il carattere di istituto di pubblica utilità.
Il Comitato internazionale si prenderà cura dell’allestimento degli strumenti necessari, come sono: comparatori pei campioni a divisioni lineari e ad estremità armate, apparecchi per le determinazioni delle dilatazioni assolute, bilance per pesatura nell’aria e nel vuoto, comparatori per le aste geodetiche, ecc.
Le spese di compera o di costruzione del fabbricato e le spese di compera e di collocamento degli strumenti ed apparecchi non potranno superare in complesso la somma di 400 000 franchi.
La dotazione annua dell’Ufficio internazionale si compone di due parti, l’una fissa, l’altra complementare.
La parte fissa è, di massima, di fr. 250 000, ma può essere aumentata a fr. 300 000 per decisione unanime del Comitato. Essa è a carico di tutti gli Stati e delle Colonie autonome che hanno aderito al Trattato del metro prima della sesta Conferenza generale.
La parte complementare comprende i contributi degli Stati e delle Colonie autonome che hanno aderito al Trattato dopo la detta Conferenza generale.
Il Comitato è incaricato di stabilire, su proposta del direttore, il preventivo annuale, senza tuttavia sorpassare la somma calcolata in conformità dei due capoversi precedenti. Questo preventivo è comunicato con un rapporto finanziario speciale ai Governi delle alte Parti contraenti.
Qualora il Comitato giudicasse necessario di aumentare oltre i 300 000 franchi la parte fissa della dotazione annua, oppure di modificare il calcolo dei contributi stabiliti dall’art. 20 del presente Regolamento, dovrà notificarlo ai Governi in modo da permetter loro di dare in tempo utile le istruzioni necessarie ai loro delegati alla Conferenza generale seguente, affinchè questa possa validamente deliberare. La decisione sarà valida solo nel caso in cui nessuno degli Stati contraenti vi faccia opposizione.
Allorchè uno Stato non abbia per tre anni pagato il suo contributo, questo viene diviso e pagato dagli altri Stati in proporzione del loro contributo. Le somme, così pagate in più dagli Stati per completare l’importo della dotazione dell’Ufficio, sono considerate come un’anticipazione fatta allo Stato in mora e sono loro rimborsate se detto Stato paga i suoi contributi arretrati.
I vantaggi e i privilegi conferiti dall’adesione al Trattato del metro restano sospesi per quegli Stati che non hanno pagato i contributi di tre anni.
Decorsi ancora tre anni, lo Stato in mora è escluso dal Trattato e il calcolo dei contributi è rifatto in conformità delle disposizioni dell’art. 20 del presente Regolamento.
La Conferenza generale detta all’art. 3 del Trattato si riunirà, convocata dal Comitato internazionale, a Parigi, almeno una volta in ogni periodo di sei anni.
Alla medesima spetta il discutere e provocare le misure necessarie per la propagazione e il perfezionamento del sistema metrico, come pure l’approvare le nuove determinazioni metrologiche fondamentali che fossero state fatte nel frattempo. Essa riceve il rapporto del Comitato internazionale sui lavori eseguiti, e procede a scrutinio segreto alla rinnovazione per metà del Comitato internazionale.
La votazione nella Conferenza generale avviene per Stati; ogni Stato ha un voto.
I membri del Comitato internazionale prendono parte di diritto alle sedute della Conferenza; possono anche essere delegati dei loro Governi.
Il Comitato internazionale, menzionato all’art. 3 del Trattato, si comporrà di diciotto membri appartenenti tutti a Stati differenti.
Procedendosi alla rinnovazione della metà dei membri del Comitato internazionale, sono innanzitutto membri uscenti coloro che furono eletti provvisoriamente, in caso di vacanza, nell’intervallo tra due sessioni della Conferenza; gli altri sono designati dalla sorte.
I membri uscenti sono rieleggibili.
Il Comitato internazionale si costituisce eleggendo esso stesso, a scrutinio segreto, il proprio presidente ed il segretario. Le nomine sono notificate ai Governi delle alte Parti contraenti.
Il presidente e il segretario del Comitato, nonchè il direttore dell’Ufficio, devono appartenere a Stati differenti.
Costituito che sia, il Comitato non può procedere a nuove elezioni o nomine che trascorsi tre mesi da che sarà stata comunicata a tutti i membri la vacanza.
Il Comitato internazionale dirige tutti i lavori metrologici che le alte Parti contraenti decideranno di far eseguire in comune.
Esso è inoltre incaricato di sorvegliare la conservazione dei prototipi e campioni internazionali.
Inoltre, esso può assumersi la collaborazione di specialisti in materia di metrologia e utilizzare i loro lavori.
Il Comitato si riunirà almeno una volta ogni due anni.
Le votazioni del Comitato si fanno a maggioranza di voti; a parità dei voti decide il voto del presidente. Le decisioni non sono valide che allorchè il numero dei membri presenti è eguale ad almeno la metà dei membri eletti che compongono il Comitato.
Sotto riserva di questa condizione, i membri assenti possono farsi rappresentare dai membri presenti e questi ultimi devono dare le prove di averne procura. Lo stesso vale per le nomine a scrutinio segreto.
Il direttore dell’Ufficio ha il diritto di voto in seno al Comitato.
Nell’intervallo tra una sessione e l’altra, il Comitato potrà deliberare per via di corrispondenza.
Affinchè in questo caso una risoluzione sia valevole, bisogna che tutti i membri del Comitato siano stati richiesti del loro avviso.
Il Comitato internazionale di pesi e misure riempie provvisoriamente le vacanze che avessero ad accadere nel suo seno; queste elezioni si fanno per corrispondenza, essendovi invitato a prender parte ogni membro.
Il Comitato internazionale elaborerà un regolamento particolareggiato per l’organizzazione e i lavori dell’Ufficio e stabilirà le tasse da pagarsi pei lavori straordinari previsti agli art. 6 e 7 del Trattato.
Queste tasse saranno devolute a perfezionare i materiali scientifici dell’Ufficio. Dal provento di esse potrà essere prelevata una somma annua a beneficio della cassa pensioni.
Tutte le comunicazioni del Comitato internazionale coi Governi cointeressati si faranno per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici a Parigi.
Per tutti gli affari il cui spaccio spetta ad una amministrazione francese, il Comitato si rivolgerà al Ministero degli affari esteri di Francia.
Un regolamento, allestito dal Comitato, fisserà l’effettivo massimo del personale dell’Ufficio per ogni categoria.
Il direttore e i suoi aggiunti saranno nominati a scrutinio segreto dal Comitato internazionale. La loro nomina sarà notificata ai Governi delle alte Parti contraenti.
Il direttore nominerà gli altri membri del personale, nei limiti stabiliti dal regolamento menzionato al primo capoverso sopra.
Il direttore non potrà entrare nel luogo ove son depositati i prototipi internazionali che in virtù di una risoluzione del Comitato, e in presenza di almeno uno dei suoi membri.
Il luogo dove sono depositati i prototipi non potrà essere aperto che con tre chiavi, di cui una sarà tenuta dal direttore degli archivi di Francia, la seconda dal presidente del Comitato e la terza dal direttore dell’Ufficio.
Per gli ordinari lavori di confronto dell’Ufficio saranno adoperati solo i campioni della categoria dei prototipi nazionali.
Il direttore dell’Ufficio inoltrerà ogni anno al Comitato: 1. un rapporto finanziario sui conti dell’esercizio precedente, di cui, dietro verificazione, gli sarà dato scarico; 2. un rapporto sullo stato del materiale; 3. un rapporto generale dei lavori eseguiti nell’anno decorso.
Il Comitato internazionale dal canto suo inoltrerà a tutti i Governi delle alte Parti contraenti un rapporto annuale sull’insieme delle sue operazioni scientifiche, tecniche ed amministrative e di quello dell’Ufficio.
Il presidente del Comitato darà conto alla Conferenza generale dei lavori eseguiti nel periodo corso dopo l’ultima sua sessione.
I rapporti e le pubblicazioni del Comitato e dell’Ufficio sono redatti in lingua francese. Essi verranno stampati e comunicati ai Governi delle alte Parti cointeressate.
La scala dei contributi, di cui all’art. 9 del Trattato, è per la parte fissa stabilita in base alla dotazione indicata dall’art. 6 del presente Regolamento, e in base alla popolazione; il contributo normale di ogni Stato non può essere inferiore al 5 per mille, nè superiore al 15 per cento della dotazione totale, qualunque sia il numero della sua popolazione.
Per fissare questa scala, si stabilisce dapprima quali sono gli Stati che si trovano nelle condizioni richieste per il minimo e il massimo contributo, e si ripartisce quindi il resto della somma in contributi degli altri Stati, in ragione diretta del numero della loro popolazione.
I contributi così calcolati valgono per tutto il periodo compreso tra due Conferenze generali consecutive, e nell’intervallo non possono essere modificati che nei casi seguenti:
Il contributo complementare è calcolato sulla stessa base della popolazione ed è eguale a quello pagato, nelle stesse condizioni, dagli Stati che hanno aderito anteriormente al Trattato.
Qualora uno Stato che ha aderito al Trattato dichiari di volerne estendere i benefici ad una o più delle sue Colonie non autonome, il numero della popolazione delle dette Colonie sarà aggiunto a quello dello Stato per il computo della scala dei contributi.
Allorchè una colonia riconosciuta autonoma desidererà aderire al Trattato, essa, per quanto concerne la sua adesione al Trattato, sarà considerata, giusta la decisione dello Stato originario, sia come membro di quest’ultimo, sia come Stato contraente.
Le spese d’allestimento dei prototipi internazionali, come pure dei campioni di controllo destinati ad accompagnarli, saranno sopportate dalle alte Parti contraenti giusta la scala stabilita nell’articolo precedente.
Le spese per confronto e verificazione dei campioni richiesti dalla parte di Stati non partecipanti al Trattato, saranno regolate dal Comitato dietro le tasse fissate secondo l’art. 15 del Regolamento.
Il presente Regolamento avrà la forza e il valore medesimo del Trattato a cui va annesso.
Così fatto a Parigi, addì 20 maggio 1875.
(Seguono le firme)
Tutti gli Stati che erano rappresentati nella Commissione internazionale del metro riunita a Parigi nel 1872, sia che abbiano parte o no al presente Trattato, riceveranno i prototipi che hanno domandato, e ciò in tutte le condizioni di garanzia determinate dalla prelodata Commissione internazionale.
La prima riunione della Conferenza generale dei pesi e delle misure mentovata all’art. 3 del Trattato avrà segnatamente per oggetto di approvare i nuovi prototipi, e di distribuirli agli Stati che ne fecero domanda.
Perciò i delegati di tutti i Governi che erano rappresentati nella Commissione internazionale del 1872, del pari che i membri della sezione francese, parteciperanno di diritto a questa prima riunione per concorrere alla sanzione dei prototipi.
Il Comitato internazionale menzionato all’art. 3 del Trattato e composto come è detto all’art. 8 del Regolamento ha l’incarico di ricevere o di confrontare fra loro i nuovi prototipi, secondo le decisioni scientifiche della Commissione internazionale del 1872 e del suo Comitato permanente, con riserva delle modificazioni che potessero essere in avvenire dall’esperienza suggerite.
La sezione francese della Commissione internazionale del 1872 resta incaricata dei lavori affidatile per la costruzione dei nuovi prototipi col concorso del Comitato internazionale.
Le spese di fabbricazione dei campioni metrici apprestati dalla sezione francese saranno rimborsate dai Governi cointeressati giusta il prezzo di costo che sarà stabilito dalla detta sezione per unità.
Il Comitato internazionale è autorizzato a costituirsi immediatamente e a fare tutti gli studi preparatori necessari per dar esecuzione al Trattato, però senza impegnarsi in ispese prima dello scambio delle ratifiche del Trattato medesimo.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentina* | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Australia | 30 novembre | 1907 A | 30 novembre | 1907 |
| Austria | 20 dicembre | 1975 | 1° gennaio | 1856 |
| Belgio | 20 dicembre | 1975 | 1° gennaio | 1876 |
| Brasile | 14 aprile | 1954 | 14 aprile | 1954 |
| Bulgaria | 1° gennaio | 1911 A | 1° gennaio | 1911 |
| Camerun | 7 ottobre | 1970 A | 7 ottobre | 1970 |
| Canada | 15 giugno | 1907 A | 15 giugno | 1907 |
| Ceca, Repubblica | 21 giugno | 1922 A | 21 giugno | 1922 |
| Cile* | 3 aprile | 1908 A | 3 aprile | 1908 |
| Cina | 20 maggio | 1977 A | 20 maggio | 1977 |
| Cina (Taiwan) | 5 ottobre | 1964 A | 5 ottobre | 1964 |
| Colombia | 6 febbraio | 2013 A | 6 febbraio | 2013 |
| Corea (Nord) | 7 maggio | 1982 A | 7 maggio | 1982 |
| Corea (Sud) | 28 luglio | 1959 A | 28 luglio | 1959 |
| Croazia | 23 dicembre | 2008 A | 23 dicembre | 2008 |
| Danimarca | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Dominicana, Repubblica | 24 febbraio | 1954 A | 24 febbraio | 1954 |
| Egitto | 2 novembre | 1962 A | 2 novembre | 1962 |
| Finlandia | 26 novembre | 1920 A | 26 novembre | 1920 |
| Francia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Germania | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Giappone | 19 ottobre | 1885 A | 19 ottobre | 1885 |
| India | 11 gennaio | 1957 A | 11 gennaio | 1957 |
| Indonesia | 30 settembre | 1960 A | 30 settembre | 1960 |
| Iran | 25 febbraio | 1975 A | 25 febbraio | 1975 |
| Irlanda | 29 ottobre | 1925 A | 29 ottobre | 1925 |
| Italia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Kazakistan | 31 dicembre | 2008 A | 31 dicembre | 2008 |
| Kenya | 28 ottobre | 2009 A | 28 ottobre | 2009 |
| Messico | 30 dicembre | 1890 A | 30 dicembre | 1890 |
| Montenegro | 24 gennaio | 2018 A | 24 gennaio | 2018 |
| Norvegia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Nuova Zelanda | 31 maggio | 1991 A | 31 maggio | 1991 |
| Paesi Bassi | 1° gennaio | 1929 A | 1° gennaio | 1929 |
| Pakistan | 12 luglio | 1973 A | 12 luglio | 1973 |
| Perù* | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Polonia | 12 maggio | 1925 A | 12 maggio | 1925 |
| Portogallo | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Regno Unito | 17 settembre | 1884 A | 17 settembre | 1884 |
| Romania | 28 dicembre | 1882 A | 28 dicembre | 1882 |
| Russia | 20 dicembre | 1875 A | 1° gennaio | 1876 |
| Serbia | 21 settembre | 1879 A | 21 settembre | 1879 |
| Slovacchia | 21 giugno | 1922 A | 21 giugno | 1922 |
| Slovenia | 23 marzo | 2016 A | 23 marzo | 2016 |
| Spagna | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Stati Uniti | 2 agosto | 1878 | 2 agosto | 1878 |
| Sud Africa | 31 luglio | 1964 A | 31 luglio | 1964 |
| Svezia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Svizzera | 20 novembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Tailandia | 17 agosto | 1912 A | 17 agosto | 1912 |
| Tunisia | 1° febbraio | 2012 A | 1° febbraio | 2012 |
| Turchia | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Ucraina | 7 agosto | 2018 A | 7 agosto | 2018 |
| Ungheria | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| Uruguay | 26 giugno | 1908 A | 26 giugno | 1908 |
| Venezuela | 20 dicembre | 1875 | 1° gennaio | 1876 |
| * Questo Stato non è vincolato alla Conv. del 6 ott. 1921. |
RU 2 1 ↩
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