0.923.413Bilateral International Treaty10 avr. 1959
0.923.413
RO 1959 369
Traduzione*1*
Conchiusa a Rheinau il 1° novembre 1957
Entrata in vigore il 10 aprile 1959.
(Stato 10 aprile 1959)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Paese del Baden-Württemberg,
animati dal desiderio di conservare e aumentare mediante una economia ittica comune il valore degli invasi del Reno, presso l’officina idroelettrica di Rheinau,
hanno convenuto
di conchiudere una convenzione concernente la pesca in detti invasi, che modifica e completa la convenzione tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l’Alsazia-Lorena del 18 maggio 18872per l’applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e suoi affluenti, compreso il lago di Costanza.
A questo scopo, i Governi dei due Paesi contraenti hanno designato come loro plenipotenziari,
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri e averli riconosciuti di buona e debita forma,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Gli invasi dell’officina idroelettrica di Rheinau, nel senso della presente convenzione, comprendono le acque del Reno dalla cascata sino allo sbarramento ausiliario inferiore presso Rheinau.
Per la pesca è permesso l’uso dei seguenti attrezzi: attrezzi con amo, rete a strascico, tramaglio, sparviero, rete da fondo, rete per battute, nassa, bertovello, guadino a mano.
trota dal 1° ottobre al 31 gennaio
trota arcobaleno dal 1° ottobre al 30 aprile
temolo dal 1° febbraio al 30 aprile
coregone dal 15 novembre al 31 dicembre
luccio dal 1° marzo al 30 aprile
luccio perca dal 1° aprile al 31 maggio
gamberi dal 1° ottobre al 30 giugno 2. Qualsiasi pesce preso durante il tempo proibito deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.
2. E’ considerata pesca, nel senso della presente disposizione, quella esercitata con l’intervento attivo dell’uomo.
trota 28 cm
trota arcobaleno 28 cm
temolo 30 cm
coregone 24 cm
luccio 45 cm
luccioperca 35 cm
pesce persico 15 cm
barbio o barbo 25 cm
tinca 25 cm
anguilla 35 cm
gamberi 7 cm 2. Qualsiasi pesce che fosse preso e non avesse la lunghezza regolamentare deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.
Per conservare a aumentare il patrimonio ittico, i Paesi rivieraschi, di comune intesa, limiteranno, se necessario, il numero dei pesci che le persone autorizzate a pescare possono prendere giornalmente o il numero di dette persone.
Le persone autorizzate a pescare, compresi i titolari di diritti privati di pesca, devono comunicare per tempo e conformemente alla verità le loro immissioni di pesci e i prodotti della loro pesca.
I commissari designati da ciascuno dei Governi delle due Parti contraenti, in virtù dell’articolo 11 della convenzione del 18 maggio 18873, vigileranno all’esecuzione della presente convenzione.
La sorveglianza della pesca è esercitata, in utile collaborazione, dagli organi incaricati di questo compito dall’una e dall’altra Parte.
Le due Parti contraenti s’impegnano a perseguire penalmente le infrazioni alle disposizioni della presente convenzione, alle prescrizioni esecutive, emanate in virtù di essa, e alle singole decisioni.
Ove occorra, i commissari, indicati all’articolo 13, proporranno ai loro Governi le modificazioni da apportare alla presente convenzione.
La presente convenzione può essere disdetta da ciascuna delle Parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno, mediante un preavviso di 12 mesi, la prima volta il 31 dicembre 1960.
La presente convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio dei documenti di ratificazione.
Fatto in quattro esemplari, a Rheinau, il 1° novembre 1957.
| Alfr. Matthey- Doret | Dr. Schefold |
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