0.923.412Multilateral International Treaty19 oct. 1887
0.923.412
RU 14 248
Traduzione*1*
Conchiusa il 18 maggio 1887
Ratificazioni scambiate il 19 ottobre 1887
Entrata in vigore il 19 ottobre 1887
(Stato 19 ottobre 1887)
Essendosi mostrata la necessità di sottoporre ad una revisione la Convenzione stata conchiusa tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l’Alsazia‑Lorena a Basilea il 25 marzo 1875 e a Molusa il 14 luglio 1877, come pure la Convenzione addizionale di Colmar del 21 settembre 1884, sono stati a questo fine nominati a plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali hanno conchiuso, con riserva di ratifica, la Convenzione seguente:
Nella pesca nel Reno e ne’ suoi affluenti, in quanto vi si trovino pesci migratori (salmoni e cheppie), è vietato ogni apparecchio pescatorio permanente (cannicci, gradelle) ed ogni apparecchio fissato alla riva od ancorato nel letto del fiume (nasse, reti d’arresto) per cui sia impedito il passaggio de’ pesci migratori su più della metà della larghezza della corrente, misurata questa larghezza ad acqua bassa ordinaria e in linea retta la più breve da una riva all’altra.
La distanza fra i singoli pali formanti l’apparecchio d’arresto (gradelle) per la presa dei salmoni, come pure fra le traverse di questi pali, deve essere di 10 centimetri almeno.
Non possono esser messi ad un tempo più apparecchi di pescagione del genere qui sopra detto fermati alla riva od ancorati nel letto del fiume, nè più reti fisse ad una medesima riva od alla riva opposta, se non in una distanza l’uno dall’altro, la quale deve essere per lo meno il doppio della lunghezza del rispettivo apparecchio. Ove gli apparecchi fossero di lunghezza diversa, per la distanza tra l’uno e l’altro sarà di norma la lunghezza maggiore.
Le qui premesse disposizioni non sono applicabili ai così detti «Altrheine» (Giessen, piccoli golfi formati dal fiume), quando questi non sono congiunti dalle due parti col corso principale in modo che i pesci migratori possono in ogni tempo passare liberamente.
Nessun apparecchio di pesca, qualunque siane la forma e la denominazione, potrà essere adoperato se le sue aperture o maglie, allo stato umido, non hanno, sia in altezza che in larghezza, per lo meno le dimensioni seguenti:
Nel Reno tra Sciaffusa e Basilea non possono però nella pesca in generale adoperarsi reti le cui maglie, misurate come sopra è detto, siano meno di 3 cm.
Nel controllare gli intrecci e le reti, non si terrà conto della differenza di un decimo.
Nello scopo di pescar pesci da pasto per gli stabilimenti di piscicoltura, come pure pesci da esca, l’autorità di sorveglianza può permettere, sotto riserva di un controllo sufficiente, l’uso di reti a maglie più strette; con ciò però non si porta mutazione alcuna alle disposizioni relative alle dimensioni minime dei pesci (art. 5) nè ai periodi di proibizione della pesca (art. 6).
Le reti flottanti non potranno venir tese nè fissate nell’acqua in guisa da restarvi immobili o sospese.
Nel corso del Reno, dalla cascata di Sciaffusa in giù, e nei suoi affluenti, in quanto servono al passaggio dei salmoni e delle cheppie sino ai luoghi del loro fregolo, è vietato l’uso di reti flottanti che non abbiano una larghezza minima di metri 2,5 tra la ralinga superiore e l’inferiore.
Non possono esser gettate più reti flottanti se non in una distanza le une dalle altre equivalente al doppio della lunghezza della rete più grande.
Se mai la pesca del salmone quale è praticata nel basso Reno con così detti «Zegen», venisse ad essere introdotta nel territorio dell’alto Reno, essa sarebbe vietata pel periodo dal 27 agosto al 26 ottobre inclusivamente.
È vietato:
I pesci delle specie qui sotto nominate non possono nè essere esposti in vendita nè venduti, se, misurati dalla punta del capo sino all’estremità della coda, non hanno almeno la lunghezza seguente:
Salmone (Trutta Salar, L.) = 50 cm
Anguilla (Anguilla fluviatilis, Flem.) = 35 cm;
Luccio persico (Lucioperca Sandra, L.) = 35 cm;
Luccio (Esox lucius, L.) = 30 cm;
Trota lacustre (Trutta lacustris, L.) = 30 cm;
Temolo (Thymallus vulgaris, Nils.) = 25 cm;
Savelino (Salmo Salvelinus, L.) = 25 cm;
Barbio o barbo (Barbus fluviatilis, Agass.) = 25 cm;
Trota fluviale (Trutta Fario, L.) = 20 cm;
Trota arcobaleno (Salmo irideus, Gibb.) = 20 cm;
Coregono fera (Coregonus Fera, Jur.) = 20 cm;
Coregono di Wartmann (Coregonus Wartmanni, Bloch.) = 20 cm;
Coregono jemale (Coregunus hiemalis, Jur.) = 20 cm;
Marena (Coregonus Maraena, Bloch.) = 20 cm;
Marena bianca*(Coregonus albus.)* = 20 cm;
Tinca (Tinca vulgaris, Cuv.) = 20 cm.
Venendo presi pesci non aventi la lunghezza qui sopra specificata, devono essere immediatamente rimessi nell’acqua.
Per le specie di pesci qui sotto indicate, i tempi di pesca proibita sono fissati come segue:
La pesca delle trote sterili, trote bleu e argentine (dette Silber‑ o Schwebforellen), nel lago di Costanza, è permessa nei tempi proibiti.
Se nella pesca permessa vengono presi pesci di cui la pesca è proibita, questi devono essere immediatamente rigettati nell’acqua.
La pesca del salmone ed anche quella dei coregoni (fera, Wartmann, jemale e marena) può pure venir esercitata nel tempo proibito (primo capoverso), ma solo coll’autorizzazione espressa dell’autorità competente. La quale autorizzazione non sarà accordata se non quando siavi la sicurezza che gli elementi di riproduzione (ovi e latte) dei pesci presi al momento del fregolo saranno messi a profitto per la piscicoltura artificiale.
Laddove abbiasi quest’ultima garanzia od ove i pesci debbano servire ad esperimenti scientifici, la competente autorità può anche in dati casi permettere la pesca delle altre summentovate specie (primo capoverso) nel tempo proibito.
Inoltre, nel lago di Costanza può esser esercitata la pesca con reti dal 15 aprile a tutto maggio, ma solo nelle parti profonde del lago e con reti flottanti, evitando diligentemente di toccare le rive franate o scoscese (Halden), i «Reiser» e tutta la flora acquatica (Kräbs).
Nel Reno e in quelle parti dei suoi affluenti da Basilea in giù che servono al passaggio dei salmoni e delle cheppie per ai luoghi di frega, la pesca di questi pesci con qualsia sorta di ordigni è vietata per lo spazio di 24 ore ogni settimana, cioè dalle ore 6 pomeridiane del sabato sino alle ore 6 pomeridiane della domenica.
I pesci la cui presa è proibita se non hanno la lunghezza voluta (art. 5) oppur se sono pescati in tempi interdetti (art. 6), nel primo caso non possono esser messi in vendita, nè venduti, nè spediti, nel secondo caso non lo possono parimenti, salvo nei primi 3 giorni del tempo proibito. Nei medesimi casi è vietato il mettere in tavola questi pesci in alberghi, osterie, locande, ecc.
Questo divieto non ha applicazione ai salmoni e ai coregoni per la cui pesca, a tenore dell’art. 6, penultimo capoverso, è stato dato permesso. Inoltre, in casi straordinari, come trattandosi di pesci rimasti in istagni per effetto di certi fenomeni o d’altri casi di forza maggiore (per es. sviamento di corsi d’acqua, ecc.), le autorità competenti possono, in via d’eccezione e mediante dovuto controllo, autorizzarne la vendita e la spedizione. Questa stessa autorizzazione potrà essere data per pesci destinati alla piscicoltura artificiale.
È vietato il versare, inviare o far affluire in acque pescose residui di fabbriche od altre materie di natura e in copia tale da danneggiare o far fuggire i pesci.
Se e sino a quel punto la premessa prescrizione debba aver applicazione agli scoli già esistenti di stabilimenti agricoli ed industriali, ciò sarà determinato dall’autorità competente.4
Ciascun Governo degli Stati adiacenti alle rive e in questo affare interessati nomina un rappresentante per il suo territorio.
Questi rappresentanti sì comunicheranno reciprocamente gli ordinamenti emanati dai loro Governi relativamente alla pesca nel bacino del Reno e si raduneranno di tempo in tempo per discutere sulle misure da prendersi nell’interesse della pesca nel detto bacino.
I Governi contraenti si obbligano ad introdurre per quanto è possibile nelle leggi e nei regolamenti sull’esercizio della pesca le disposizioni contenute negli art. da 1 a 11.5
Per la presente Convenzione non viene esclusa la facoltà dei singoli Stati di statuire pei loro territori disposizioni più strette di protezione della pesca.6
La presente Convenzione abbraccia nel suo dominio il lago di Costanza e il Reno dal suo uscire da questo lago in giù. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ai pesci migratori (salmoni e cheppie) valgono anche per gli affluenti del Reno.
Questa Convenzione entra in vigore subito dopo la sua ratificazione e rimane obbligatoria per dieci anni. Passati dieci anni dal giorno dello scambio delle ratifiche, sarà libero a ciascuna delle tre Parti contraenti di ritirarsene in ogni tempo, un anno dopo averne dichiarata la denunzia.
La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle dichiarazioni di ratifica seguirà al più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in tre esemplari.Così fatto a Lucerna, addì diciotto maggio mille ottocento ottantasette (1887).(Seguono le firme)
Protocollo finaleAll’atto di firmare la Convenzione conchiusa all’uopo di regolare la pesca nel Reno e suoi affluenti, compreso il lago di Costanza, i plenipotenziari hanno stimato opportuno e necessario di deporre nel presente Protocollo di chiusura le dichiarazioni e spiegazioni seguenti:II plenipotenziari sono unanimi nell’opinare che, ove per causa di uno sviamento d’acque pescose, per causa di difetto d’acqua o di altri eventi, la famiglia de’ pesci sia minacciata di dover perire (art. 1), possa esser reputata ammissibile e permessa l’interdizione temporaria completa della pesca in un corso d’acqua.IISi ritiene convenuto che il primo e l’ultimo giorno dei periodi d’interdizione devono essere compresi nei periodi stessi (art. 4, N. 4, e art. 6 della Convenzione).IIIResta riservato di fissare tempi proibiti per il bacino del lago inferiore (Untersee) anche rispetto alla pesca di altre specie di pesci fuori di quelle denotate nell’art. 6.IVSi fa qui espressa dichiarazione che per la presente Convenzione non si toccano per niente le determinazioni state prese a Basilea in data 22/23 ottobre 1883, nè le prescrizioni emanate in esecuzione delle medesime.VI plenipotenziari sono d’accordo nel ritenere tuttavia valevole per la durata della presente Convenzione l’obbligo stato reciprocamente assunto a suo tempo di versare annualmente nel bacino del Reno, dalla sua cascata presso Sciaffusa in giù, un numero di giovani salmoni, calcolato secondo la lunghezza della sponda (almeno 1000 capi per chilometro).VIÈ considerato come desiderevole che d’ora innanzi non vengano messe nel lago di Costanza nè nel Reno nuove specie di pesci senza previa reciproca intesa tra i Governi degli Stati adiacenti alle rive.
Fatto a Lucerna, il diciotto (18) maggio mille ottocento ottantasette (1887).(Seguono le firme)
Testo originale tedesco. ↩
Vedi anche il Protocollo finale (II) ↩
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 12, cpv. 2, della presente Convenzione, 9 ha fissato dal 1° novembre al 10 gennaio inclusivo il periodo di divieto della pesca del salmone. Vedi il DCF 21 ottobre 1927 (RS 923.43 ). ↩
Vedi il 4. capitolo della LF del 14 dic. 1973 sulla pesca (RS 923.0 ) ↩
Vedi il capitolo sulla pesca, nel diritto interno (RS 923 ). ↩
Vedi il DCF 21 ottobre 1927 che prolunga il periodo di divieto della pesca del salmone (RS 923.43 ). ↩
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