0.916.443.916.31Bilateral International Treaty25 févr. 1948
0.916.443.916.31
RU 1948 165; FF 1947 III 53 ediz. ted.
Traduzione1
Conchiusa il 30 aprile 1947
Approvata dall’Assemblea federale il 9 dicembre 19472
Entrata in vigore il 25 febbraio 1948
(Stato 25 febbraio 1948)
(1). Gli abitanti delle località situate nelle zone di confine possono varcare in ogni tempo il confine, nell’uno o nell’altro senso, coi loro propri animali, per eseguire i lavori agricoli, per esercitare il loro mestiere, condurre le loro bestie alla monta, farle castrare, pesare o sottoporle a cura veterinaria. (2). Ciascuno dei due Paesi disciplinerà questo traffico di vicinato nel modo più semplice possibile.
(1). Sotto riserva della riesportazione o della reimportazione sarà permesso il reciproco passaggio del confine a quegli animali che vanno all’alpeggio in estate o sono caricati sugli alpi, a condizione che gli stessi siano accompagnati da certificati di sanità rilasciati dai servizi competenti. (2). Ciascuno dei due Paesi designerà ogni anno i territori nella zona di confine che potranno essere caricati con animali provenienti dal territorio dell’altro Paese e ne informerà a tempo debito l’altro, indicando ad esso la durata massima del periodo d’alpeggio. (3). Per quanto concerne l’alpeggio in estate e il carico degli alpi al di là del confine, valgono le disposizioni seguenti degli articoli 3 a 7.
(1). Gli animali devono essere annunciati per iscritto, venti giorni prima del passaggio del confine, al veterinario officiale competente (in Svizzera al veterinario cantonale ed in Austria al veterinario di circolo), il quale avviserà il sindaco del comune di destinazione.
(2). La notifica conterrà le seguenti indicazioni:
Il sindaco del comune prende conoscenza della notifica e la trasmette immediatamente all’ufficio competente che sarà designato da ciascuno dei due Paesi.
(1). Qualora sia possibile, il passaggio del confine avrà luogo a un ufficio di dogana o, almeno, al varco più prossimo allo stesso. (2). All’atto del passaggio del confine gli animali devono essere accompagnati da un certificato di sanità rilasciato, al massimo, 5 giorni prima, da veterinari ufficiali ed attestante che gli animali sono sani e che nel comune di provenienza, da almeno 40 giorni, non è stata accertata, per la specie di cui si tratta, alcuna malattia contagiosa, soggetta all’obbligo di denuncia. (3). L’apparizione sporadica del carbonchio amatico, del carbonchio sintomatico, della setticemia dei bovini o della selvaggina, della vaginite granulosa, del mal rossino e della rabbia, nonchè della tubercolosi, non ostacola il rilascio del certificato di sanità qualora tale epizoozie, la tubercolosi esclusa, non siano accertate nelle fattorie dalle quali gli animali provengono; tuttavia essa vi sarà menzionata. Gli animali provenienti da mandre soggette in Svizzera al trattamento contro la tubercolosi da parte dello Stato, potranno essere condotti all’alpeggio d’estate solo se sarà prestata garanzia che essi non entreranno in contatto nel paese vicino con altri animali o solo con animali esenti da tubercolosi. (4). Alla frontiera, gli animali saranno visitati dal competente veterinario di confine, il quale esaminerà il loro stato sanitario ed i certificati che li accompagnano. (5). Se i certificati sono trovati in ordine e il risultato della visita è favorevole sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda la polizia delle epizoozie, il veterinario di confine permetterà l’entrata degli animali. Egli apporrà il visto ai certificati di sanità, i quali saranno rimessi all’autorità competente. Qualora esistesse fondato pericolo che l’afta epizootica si dichiari durante il periodo d’alpeggio, potrà essere ordinata preventivamente la vaccinazione obbligatoria contro tale epizoozia.
Per gli animali appartenenti al medesimo proprietario e condotti nello stesso comune, può essere rilasciato un certificato sanitario collettivo. In tutti gli altri casi è obbligatorio il certificato individuale.
(1). Ogni proprietario è tenuto a consegnare alle autorità doganali dei due Paesi un elenco degli animali, steso in due esemplari e muniti della sua firma. (2). Se si tratta di bestiame grosso, saranno indicati esattamente, oltre la specie, anche il sesso, l’età, i segni caratteristici e specialmente la gravidanza.
Allorchè gli animali ripassano la frontiera, il veterinario di confine restituirà i certificati di sanità alle persone che li accompagnano. Sui certificati egli iscrive la data d’uscita degli animali, indica il loro stato di sanità e la provenienza da luogo non sospetto di malattie epizootiche. Qualora durante il periodo d’alpeggio sia scoppiata una malattia contagiosa in una parte della mandra o in un luogo che gli animali devono attraversare nel ritorno, sarà vietato il ritorno in territorio dell’altro paese, a meno che ragioni imperiose (mancanza di foraggi, cattivo tempo, ecc.) non giustifichino un’eccezione. In quest’ultimo caso, il ritorno degli animali sarà permesso solo se siano stati presi i provvedimenti che le competenti autorità fisseranno fra loro per impedire la propagazione della epizoozia.
(1). Il pascolo giornaliero è permesso purchè sia depositato all’ufficio doganale di entrata, per le singole mandre o i singoli animali di ogni proprietario, un certificato di sanità sul quale sarà indicato tutto l’effettivo degli animali del proprietario, unitamente alle marche metalliche o alle marche a fuoco di ogni singolo animale. (2). Il proprietario degli animali è tenuto a consegnare agli agenti doganali un elenco dettagliato degli animali ammessi al pascolo, munito della sua firma e contenente l’esatta descrizione degli animali. (3). Durante il periodo di pascolo, gli animali saranno sottoposti a visite periodiche da parte di un veterinario ufficiale della località di loro provenienza.
Qualora sia scoppiata una malattia epizootica o si abbia fondato sospetto di epizoozia, ciascuno dei due Paesi avrà la facoltà di limitare il traffico definito negli articoli precedenti, in conformità della propria legislazione sulla polizia delle epizoozie.
(1). Indipendentemente dal regime speciale stabilito negli articoli precedenti, ciascuno dei due Paesi applicherà la propria legislazione sulle epizoozie nel traffico reciproco degli animali di razza bovina, ovina, caprina, porcina o equina, dei volatili domestici, nonchè nel traffico con parti d’animali, prodotti, materie prime ed oggetti che possono essere agenti di contagio di epizoozie. (2). Sono specialmente soggetti alla visita veterinaria di confine, gli animali che sono importati da uno dei Paesi contraenti nell’altro; essi devono essere accompagnati da un certificato di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale e attestante che gli animali sono sani e provenienti da una regione in cui, da 40 giorni almeno, non è stata accertata alcuna epizoozia trasmissibile alla rispettiva specie d’animali.
(1). Gli animali domestici di qualsiasi specie, provenienti dal territorio di uno dei due Paesi, possono attraversare, in transito diretto, senza alcuna restrizione, il territorio dell’altro Paese, qualora essi siano accompagnati dai certificati ufficiali prescritti dalla legislazione del Paese d’origine, concernente lo stato sanitario individuale ed attestante che la località di provenienza degli animali non è affetta da epizoozie e se, inoltre al confine, sono stati trovati esenti da qualsiasi malattia contagiosa trasmissibile alla specie e soggetta all’obbligo di denuncia; infine, se esista la sicurezza che il Paese di destinazione ed altri paesi di transito accetteranno il trasporto. (2). Le parti d’animali, i prodotti, le materie prime e gli oggetti che possono essere portatori d’agenti di contagio d’epizoozie, possono passare, senza restrizione, dal territorio dell’uno dei due Paesi attraverso il territorio dell’altro, in transito diretto, se la merce è trasportata per ferrovia e in carro piombato.
(1). Il transito diretto degli animali domestici di qualsiasi specie provenienti da terzi Paesi, destinati al territorio o al transito in territorio di uno dei due Paesi, sarà permesso alle condizioni seguenti:
(2). Le parti d’animali, i prodotti, le materie prime e gli oggetti provenienti da un terzo paese, che possono essere portatori d’agenti d’infezione di epizoozie per bestiame, saranno ammessi senza restrizione al transito diretto a destinazione del territorio o attraverso il territorio di uno dei due Paesi, se la merce è trasportata in carri piombati e se esiste la sicurezza che il Paese di destinazione ed altri Paesi di transito accetteranno il trasporto.
(3). I due Paesi si comunicheranno reciprocamente per tempo e per telegrafo, tutti i divieti e tutte le limitazioni adottati in questo traffico.
(1). I due Paesi s’impegnano a prendere, in conformità delle loro prescrizioni, tutti i provvedimenti atti a impedire la diffusione delle epizoozie. (2). Essi s’impegnano in modo speciale a far provvedere con tutte le cure volute alla disinfezione del materiale utilizzato per il trasporto degli animali.
(1). I due Paesi si terranno reciprocamente al corrente dello stato delle epizoozie. I rapporti ufficiali pubblicati in questa materia saranno scambiati almeno ogni 14 giorni e con la massima sollecitudine. (2). Qualora dovessero scoppiare la peste bovina e la pleuro-poimonite contagiosa sul territorio di uno dei due Paesi o l’afta epizootica nelle regioni di confine, l’autorità centrale competente dell’altro Paese dovrà essere informata, direttamente e immediatamente, per telegrafo dello scoppio e della propagazione dell’epizoozia. (3). Inoltre le autorità amministrative della zona di confine si intenderanno immediatamente circa i provvedimenti da prendersi reciprocamente qualora scoppiasse una epizoozia nel territorio da loro amministrato. (4). Qualora sia accertata una malattia contagiosa in animali importati dal territorio di uno dei due Paesi nell’altro, dopo che tali animali avranno passato il confine, del fatto sarà steso processo verbale con l’assistenza del veterinario officiale (veterinario del Paese). Copia del processo verbale sarà spedita immediatamente all’altro Paese.
Le disposizioni della presente convenzione si applicano parimente al Principato del Liechtenstein, fino a tanto che sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.3
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