0.812.121.5Multilateral International Treaty9 juil. 1933
0.812.121.5
RU 49 347 e CS 12 485
Traduzione
Conchiusa a Ginevra il 13 luglio 1931
Approvata dall’Assemblea federale il 22 dicembre 19321
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 10 aprile 1933
Entrata in vigore per la Svizzera il 9 luglio 1933
(Stato 7 maggio 2004)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente degli Stati Uniti d’America;
il Presidente della Repubblica Argentina; il Presidente federale della Repubblica Austriaca; S. M. il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia;
il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; S. M. il Re della
Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Domini Britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Costa-Rica; il Presidente della Repubblica di Cuba; S. M. il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica di San Domingo; S. M. il Re d’Egitto; il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica Spagnuola; S. M. l’Imperatore Re dei Re d’Etiopia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; il Presidente della Repubblica di Guatemala; S. M. il Re dell’Ediaz,
del Nedied e dei territori dipendenti; S. M. il Re l’Italia; S. M. l’Imperatore
del Giappone; il Presidente della Repubblica di Liberia; il Presidente della
Repubblica di Lituania; S. A. R. la Granduchessa di Lussemburgo; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; S. A. S. il Principe di Monaco; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; S. M.
la Regina dei Paesi Bassi; S. M. I. lo Scià di Persia; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; S. M. il Re di Romania;
i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino; S. M. il Re del Siam; S. M.
il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica
Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,
desiderando completare le disposizioni delle Convenzioni internazionali dell’oppio firmate all’Aja il 23 gennaio 19122e a Ginevra il 19 febbraio 19253, rendendo effettiva per mezzo di un accordo internazionale la limitazione della fabbricazione degli stupefacenti ai bisogni legittimi del mondo per gli usi medicinali e scientifici, e regolandone la loro distribuzione,
hanno deciso di conchiudere una Convenzione a questo scopo ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Salvo espressa indicazione contraria, le definizioni che seguono si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
Gruppo I Sottogruppo (a): i) la morfina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dall’oppio greggio o medicinale e contenenti più del 20 % di morfina; ii) la diacetilmorfina e gli altri eteri (eteri-sali) della morfina e i loro sali; iii) la cocaina e i suoi sali, comprese le preparazioni fatte partendo direttamente dalla foglia di coca e contenenti più di 0,1 % di cocaina, tutti gli eteri dell’ecgonina e i loro sali; iv) il cloridrato di idroossicodeinone (di cui l’eucodal, nome depositato, è un sale), il di-idrocodeinone (di cui il dicodid, nome depositato, è un sale), il cloridrato di di-idromorfinone (di cui il dilaudid, nome depositato, è un sale), l’acetildiidrocodeinone o l’acetildimetildiidrotebaina (di cui l’acedicon, nome depositato, è un sale), la di-idromorfina (di cui il paramorfan, nome depositato, è un sale) i loro eteri e i sali di una qualsiasi di queste sostanze e i loro eteri, la N-ossimorfina (genomorfina, nome depositato), i composti N‑ossimorfinici, nonchè tutti gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente. Sottogruppo (b): L’ecgonina, la tebaina e i loro sali, gli eteri ossidi della morfina, quali al benzilmorfina, e i loro sali, eccettuati la metilmorfina (codeina) e l’etilmorfina e i loro sali. Gruppo II La metilmorfina (codeina), l’etilmorfina e i loro sali. Le sostanze menzionate nel presente paragrafo saranno considerate come «droghe», anche se esse fossero prodotte per via sintetica. I termini «Gruppo I» e «Gruppo II» designano rispettivamente i gruppi I e II del presente paragrafo. 3. Per «oppio greggio» si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero*(Papaver somniferum L.)* che abbia subìto solo le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materie neutre, secondo le esigenze della farmacopea.
Per «morfina» si intende il principale alcaloide dell’oppio, avente la formola C17H19O3N.
Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola (C21H23O5N) (C17H17(C2H3O)2O3N).
Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’Erythroxylon coca Lamark, dell’Erythroxylon novo-granatense (Morris)Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle Eritrossilacee e le foglie di altre specie di questo genere, da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta per trasformazione chimica.
Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([a] D 20° = – 16°4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C17H21O4N.
Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata ([a] D 20° = – 45°6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C9H15O3N+H2O e tutti i derivati dell’ecgonina che potessero servire industrialmente a ritrasformarla.
Le «droghe» seguenti sono definite con le loro formole chimiche come segue:
| Di‑idroossicodeinone | C | |
|---|---|---|
| Di‑idrocodeinone | C | |
| Di‑idromorfinone | C | |
| Acetildiidrocodeinone o Acetildimetildiidrotebaina | } | C |
| Di‑idromorfina | C | |
| N‑ossimorfina | C | |
| Tebaina | C | |
| Metilmorfina (codeina) | C | |
| Etilmorfina | C | |
| Benzilmorfina | C |
Per «trasformazione» si intende la trasformazione di una «droga» per via chimica, eccettuata la trasformazione degli alcaloidi nei loro sali.
Allorchè una delle «droghe» è trasformata in un’altra «droga», quest’operazione è considerata come una trasformazione per rapporto alla prima «droga» e come una fabbricazione per rapporto alla seconda.
Per «valutazioni» si intendono le valutazioni fornite in conformità degli art. da 2 a 5 della presente Convenzione e, salvo indicazione contraria del contesto, comprese le valutazioni supplementari.
Il termine «scorte di riserva», nel caso di una droga qualsiasi designa le scorte richieste: i) per il consumo interno normale del paese o del territorio in cui sono tenute, ii) per la trasformazione, in questo paese o in questo territorio, e iii) per l’esportazione.
Il termine «scorte di Stato», nel caso di una «droga» qualsiasi, indica le scorte mantenute sotto controllo dello Stato per uso dello Stato, e per far fronte a circostanze eccezionali.
Salvo indicazione contraria del contesto, la parola «esportazione» è considerata come comprendente la riesportazione.
Qualsiasi alta Parte contraente potrà fornire, se è necessario, per un anno qualsiasi e per uno qualsiasi dei suoi territori, delle valutazioni valevoli per il detto territorio e pel detto anno, esponendo le ragioni che le giustifichino.
Per totale delle valutazioni per ciascun paese o territorio si intende la somma delle quantità specificate alle lett. a e b del presente numero, aggiuntevi le quantità, che possono essere necessarie per portare le scorte delle riserve e le scorte di Stato al livello voluto, o dedottavi la quantità per cui queste riserve venissero a sorpassare il livello voluto. Di questi aumenti o di queste diminuzioni sarà tuttavia tenuto conto in quanto le alte Parti contraenti interessate avranno fatto giungere in tempo utile al Comitato centrale permanente le valutazioni necessarie. 3. Ogni valutazione sarà accompagnata da una spiegazione del metodo usato per calcolare le differenti quantità che vi sono iscritte. Se le quantità calcolate comportano un margine per tener conto delle fluttuazioni possibili della domanda, la valutazione dovrà precisare l’ammontare del margine così previsto. Resta inteso che, nel caso di una qualsiasi delle «droghe» che sono o possono essere comprese nel gruppo II, può essere necessario di lasciar un margine più largo che per le altre «droghe». 4. Tutte le valutazioni dovranno essere mandate al Comitato centrale permanente al più tardi per il 1oagosto dell’anno che precede quello per cui sarà stata stabilita la valutazione. 5. Le valutazioni supplementari dovranno essere mandate al Comitato centrale permanente non appena siano state stabilite. 6. Le valutazioni saranno esaminate da un Organo di controllo di quattro membri. L’Organizzazione mondiale della sanità nominerà due membri e la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale, come pure il Comitato centrale permanente, nomineranno ciascuno un membro. Il Segretariato dell’Organo di controllo funzionerà a cura del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale si assicurerà la stretta collaborazione del Comitato centrale permanente.6
Per ciascun paese o territorio per cui sia stata fornita una valutazione, l’Organo di controllo potrà chiedere, salvo quanto concerne i bisogni dello Stato, qualsiasi indicazione o chiarimento di precisione supplementare che ritenesse necessario, tanto per completare la valutazione, quanto per spiegare le indicazioni ivi iscritte; in seguito alle informazioni così raccolte, esso potrà modificare le valutazioni, col consenso dello Stato interessato. Nel caso di una qualsiasi delle «droghe» che sono o possono essere comprese nel gruppo Il, sarà sufficiente una dichiarazione sommaria. 7. Dopo aver esaminato, in conformità del N. 6 precedente, le valutazioni fornite e dopo aver fissato in conformità dell’art. 2, le valutazioni per i paesi o territori pei quali non ne fossero state fornite, l’Organo di controllo stenderà, per opera del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al più tardi pel 15 dicembre di ogni anno, e manderà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all’art. 287, un elenco contenente le valutazioni per ciascun paese o territorio; questo elenco sarà accompagnato, per quanto l’Organo di controllo lo giudichi necessario, da una relazione sullo spiegazioni fornite o chieste, in conformità del N. 6 precedente, e di tutte le osservazioni che l’Organo di controllo riterrà di presentare circa qualsiasi valutazione, spiegazione o domanda di spiegazione. 8. Qualsiasi valutazione complementare comunicata al Comitato centrale permanente nel corso dell’anno dovrà essere trattata senza indugio dall’Organo di controllo secondo la procedura specificata ai N. 6 e 7 precedenti.
Per ogni «droga» sarà dedotta dalla quantità di cui è permessa la fabbricazione, in conformità dell’art. 6, nel corso di un anno qualsiasi, in un paese o territorio qualsiasi: i) qualsiasi quantità della «droga» importata, compreso ciò che sarebbe di ritorno da esportazione e deduzion fatta di ciò che sarebbe stato riesportato; ii) qualsiasi quantità di detta «droga» fermata e utilizzata come tale pel consumo interno o la trasformazione.
Se durante l’esercizio in corso è impossibile fare una delle deduzioni menzionate sopra, qualsiasi quantità che costituisca eccedenza alla fine dell’esercizio sarà dedotta dalle valutazioni dell’anno seguente.
La quantità di una «droga» qualsiasi importata o fabbricata in un paese o territorio a scopo di trasformazione, in conformità delle valutazioni di questo paese o di questo territorio, dovrà essere utilizzata, se possibile, tutta a questo scopo durante il periodo previsto dalla valutazione.
Tuttavia, se sia impossibile utilizzare la quantità totale nel periodo in questione, la frazione che resta inutilizzata alla fine dell’anno sarà dedotta dalle valutazioni dell’anno seguente per questo paese o questo territorio.
Se al momento in cui tutte le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili, le riserve di una «droga» esistente in questo momento in un paese o territorio sorpassano l’ammontare delle scorte di riserva di questa «droga» che detto paese o territorio desidera mantenere in conformità delle sue valutazioni, quest’eccedenza sarà dedotta della quantità che, normalmente, potrebbe essere fabbricata o importata, secondo il caso, nel corso dell’anno, giusta le disposizioni della presente Convenzione.
Se non sia applicabile questa procedura, il Governo prenderà a suo carico le riserve eccedenti che esistono al momento in cui saranno applicabili tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il Governo non ne svincolerà, a determinati intervalli, che le quantità che possono essere svincolate in conformità della Convenzione. Tutte le quantità così fornite nel corso dell’anno dovranno essere dedotte dalla quantità totale destinata, secondo i casi, a essere fabbricata o importata nel corso di questo stesso anno.
In questo caso, a meno che il Governo non decida che il prodotto in causa non è tale da produrre la tossicomania o di essere convertito in un prodotto atto a produrre la tossicomania, le quantità di cui è permessa la fabbricazione non dovranno, in attesa delle decisioni menzionate qui appresso, sorpassare il totale dei bisogni interni del paese o del territorio, per scopi medici e scientifici, e la quantità necessaria per eseguire le ordinazioni d’esportazione; e le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate a detto prodotto.
2.8L’alta Parte contraente che permetterà il commercio o la fabbricazione commerciale di uno di questi prodotti ne avviserà immediatamente il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che comunicherà questa notificazione alle altre alte Parti contraenti e all’Organizzazione mondiale della sanità.
3.9L’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito il Comitato dei periti da essa nominato, deciderà se il prodotto di cui si – tratta possa produrre la tossicomania (e perciò debba essere equiparato alle «droghe» menzionate nel sottogruppo a del gruppo I), o se possa essere trasformato in una di queste stesse droghe (ed essere perciò equiparato alle «droghe» menzionate nel sottogruppo b del gruppo I o del gruppo II).
4.10Se l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito il Comitato dei periti da essa nominato, decide che, senza essere una «droga» suscettibile di produrre la tossicomania, il prodotto di cui si tratta può essere trasformato in una tale «droga», la questione di sapere se detta «droga» entri nel sottogruppo b del gruppo I o del gruppo II sarà sottoposta per decisione ad un Comitato di tre periti qualificati per esaminarne gli aspetti scientifici e tecnici. Due di questi periti saranno designati rispettivamente dal Governo interessato e dalla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale; il terzo sarà designato dai due anzidetti periti.
5.11Qualsiasi decisione presa in conformità dei due numeri precedenti sarà notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la comunicherà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati nell’art. 28. 6. Se risulta da queste decisioni che il prodotto in questione è atto a produrre la tossicomania o può essere trasformato in una «droga» atta a produrla, le alte Parti contraenti, non appena ricevuta la comunicazione del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite12sottoporranno detta «droga» al regime previsto dalla presente Convenzione, a seconda che essa sia compresa nel gruppo I o nel gruppo II. 7. Su domanda presentata da qualsiasi alta Parte contraente al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite13, qualsiasi decisione di questa natura potrà essere riveduta in base all’esperienza acquisita e in conformità della procedura indicata sopra.
Se risulta dal detto elenco che l’una delle alte Parti contraenti ha o può aver mancato agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Comitato avrà il diritto di chiederle delle spiegazioni per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite14; sarà applicabile la procedura prevista dall’art. 2, N. da 2 a 7, della Convenzione di Ginevra.
Il Comitato pubblicherà, più presto possibile, l’elenco indicato sopra e, a meno ch’esso non lo ritenga necessario, un estratto delle spiegazioni date o chieste in conformità del capoverso precedente, nonchè tutte le osservazioni che riterrà di dover fare circa queste spiegazioni o domande di spiegazioni.
Pubblicando le statistiche ed altre informazioni che riceva in virtù della presente Convenzione, il Comitato centrale permanente avrà cura di non inserire in queste pubblicazioni indicazione alcuna atta a favorire le operazioni degli speculatori o a portar danno al commercio legittimo di una qualsiasi delle alte Parti contraenti.
Le alte Parti contraenti prenderanno tutte le misure legislative o altre necessarie per dare effetto alle risoluzioni della presente Convenzione dei loro territori.
Le alte Parti contraenti stabiliranno, se già non l’hanno fatto, una amministrazione speciale, avente per scopo:
Ciascuna delle alte Parti contraenti obbligherà ogni fabbricante stabilito sui suoi territori a fornire ogni trimestre dei rapporti indicanti:
Ciascuna delle alte Parti contraenti obbligherà ogni negoziante all’ingrosso stabilito sui suoi territori a fornire, alla fine di ogni anno, un rapporto che specifichi per ciascuna «droga» la quantità di questa «droga» contenuta nelle preparazioni esportate o importate nel corso dell’anno e per l’esportazione o l’importazione delle quali non è necessario il permesso.
Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna a che tutte le «droghe» del gruppo I che essa sequestrerà nel traffico illecito vengano distrutte o trasformate in sostanze non stupefacenti o riservate all’uso medico o scientifico, sia dal Governo, sia sotto il suo controllo, dopo che queste «droghe» non saranno più necessarie per la procedura giudiziaria o qualsiasi altra azione da parte delle autorità dello Stato. In tutti i casi la diacetilmorfina dovrà essere distrutta o trasformata.
Le alte Parti contraenti esigeranno che i cartellini sotto i quali è messa in vendita una «droga» qualsiasi o una preparazione contenente questa «droga» indichino la percentuale di quest’ultima. Essi dovranno anche indicare il nome del modo previsto dalla legislazione nazionale.
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite16, le leggi e i regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione e gli manderanno un rapporto annuo relativo all’esecuzione della Convenzione sul loro territorio, secondo un modulo stabilito dalla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale17.
Le alte Parti contraenti, nelle statistiche annuali da esse fornite al Comitato centrale permanente indicheranno le quantità di ciascuna «droga» usate dai fabbricanti e grossisti per la confezione di preparazioni, destinate al consumo interno o all’esportazione, per l’esportazione delle quali non sono necessari i permessi.
Le alte Parti contraenti inseriranno pure nelle loro statistiche un estratto dei rapporti stesi dai fabbricanti in conformità dell’art. 17.
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite18, in un termine per quanto possibile breve, delle informazioni su ogni caso di traffico illecito scoperto da esse e che sia di importanza, sia in ragione della quantità di droghe in causa, sia per le indicazioni che questo caso potrà fornire sulle fonti che provvedono di «droghe» il traffico illecito o i metodi usati dai trafficanti fuori legge.
Queste informazioni indicheranno, nella misura possibile:
La presente Convenzione completerà la Convenzione dell’Aja dell’anno 1912 e quella di Ginevra dell’anno 1925 nei rapporti tra le alte Parti contraenti vincolate da una almeno di queste ultime Convenzioni.
Qualora dovesse sorgere fra le alte Parti contraenti una contestazione qualsiasi circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, e la contestazione non avesse potuto essere risolta in modo soddisfacente per via diplomatica, essa sarà composta in conformità delle disposizioni in vigore tra le Parti circa il regolamento delle controversie internazionali.
Nel caso in cui siffatte disposizioni non esistessero tra le Parti in controversia, esse sottoporranno la contestazione ad una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di accordo sulla scelta di un altro tribunale, esse sottoporranno, a richiesta di una di esse, la contestazione alla Corte Internazionale di Giustizia se esse tutte partecipano allo Statuto19e, se non vi fanno parte, ad un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190720per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali21.
Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che accettando la presente Convenzione non assume obbligo alcuno per l’insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato, e la presente Convenzione non si applicherà ai territori menzionati in questa dichiarazione.
Ciascuna delle alte Parti contraenti, potrà inoltre, in qualsiasi momento, avvisare il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite22che essa desidera che la presente Convenzione si applichi all’insieme o a una parte di quei suoi territori che fossero stati oggetto di una dichiarazione ai sensi del capoverso precedente, e la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori menzionati nell’avviso, come nel caso di un paese che ratifichi la Convenzione o vi aderisca.
Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà dichiarare in qualsiasi momento che dopo scaduto il periodo di cinque anni previsto nell’art. 32, essa desidera che la presente Convenzione cessi dall’applicarsi all’insieme o a una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare, o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato, e la Convenzione cesserà di applicarsi ai territori menzionati in questa Dichiarazione, come se si trattasse di una disdetta data in conformità delle disposizioni dell’art. 32.
Il Segretario generale comunicherà a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché a tutti gli Stati non membri menzionati nell’art. 28, tutte le Dichiarazioni e tutti gli avvisi ricevuti ai sensi del presente articolo.23
La presente Convenzione, di cui testi francese e inglese faranno ugualmente fede, porterà la data l’oggi e sarà, fino al 31 dicembre 1931, aperta alla firma in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni24, e di qualsiasi Stato non membro che si sia fatto rappresentare alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione, o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni abbia comunicato a questo effetto copia della presente Convenzione.
La presente Convenzione sarà ratificata. A contare dal 1° gennaio 1947, gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne notificherà il deposito a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché agli Stati non membri ai quali il Segretario generale avrà comunicato una copia della Convenzione.
Qualsiasi membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro indicato nell’art. 28 potrà aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché agli Stati non membri indicati nell’art. 28.
La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto le ratificazioni o le adesioni di venticinque Membri della Società delle Nazioni25o Stati non membri, compresivi quattro Stati fra i seguenti: Germania, Stati Uniti d’America, Francia, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia.
Tutte le disposizioni, eccettuate quelle degli art. da 2 a 5, non saranno tuttavia applicabili che a contare dal 1° gennaio del primo anno pel quale saranno fornite delle valutazioni in conformità degli art. da 2 a 5.
Le ratificazioni o adesioni depositate dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto scaduto che sia un termine di novanta giorni a contare dalla data del loro ricevimento da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.26
Alla scadenza di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, questa potrà essere disdetta mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.27Questa disdetta, se è ricevuta dal Segretario generale il 1° luglio di un anno qualsiasi o prima di questa data, avrà effetto il 1° gennaio dell’anno seguente, e se essa è ricevuta dopo il 1° luglio, avrà effetto come se fosse ricevuta il 1° luglio dell’anno seguente o anteriormente a questa data. Ogni disdetta sarà operante solo per l’alta Parte contraente in nome della quale essa sarà stata depositata.28
Il Segretario generale notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all’art. 28 le disdette così ricevute.29
Se in seguito a disdette simultanee o successive il numero delle alte Parti contraenti30venisse ridotto a meno di venticinque, la Convenzione cesserà di essere in vigore a contare dalla data alla quale avrà effetto l’ultima di queste disdette, in conformità delle disposizioni del presente articolo.
La domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere presentata in qualsiasi tempo da qualsiasi alta Parte contraente31, per mezzo di notificazione da mandarsi al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite32. Questa notificazione, dal Segretario generale sarà comunicata a tutte le alte Parti contraenti33, e, se essa è appoggiata da un terzo almeno di essi, le alte Parti contraenti si impegnano a riunirsi in conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione.
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni34il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari menzionati sopra hanno firmata la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il tredici luglio millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri menzionati all’art. 27.(Seguono le firme)
La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni della Convenzione del 13 luglio 1931 emendata dal Protocollo dell’11 dicembre 1946 (RS0.812.121.21 ) verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS0.812.121.0 , art. 44 n. 1 lett. d) oppure non vi hanno aderito: Albania Cambogia Rep. Centrafricana Ruanda Sierra Leone Tanzania Vietnam
Art. 1 del DF del 22 dic. 1932 (RU 49 345). Questa Dec. d’approvazione e stata sottoposta al referendum secondo l’art. 89 cst. fed. nella sua versione del 22 gen. 1939 (CS 1 3). ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.193.212 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il 18 apr.1946 (BBl 1946 II 1233). ↩
La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il 18 apr. 1946 (BBl 1946 II 1233). ↩
La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il 18 apr. 1946 (BBl 1946 II 1233). ↩
La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il 18 apr. 1946 (BBl 1946 II 1233). ↩
Nuovo testo dell’ultima frase giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del Prot. d’emendamento dell’11 dic., in vigore dal 21 nov. 1947 (RSRS 0.812.121.21 , art. I, nota a piè di pagina). ↩
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La Società delle Nazioni è stata dissolta dalla decisione della sua Assemblea il 18 apr. 1946 (BBl 1946 II 1233). ↩
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