0.812.121.4Multilateral International Treaty2 juil. 1929
0.812.121.4
RU 45 113 e RS 12 465
Traduzione 1
Conchiusa a Ginevra il 19 febbraio 1925
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19282
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 3 aprile 1929
Entrata in vigore per la Svizzera il 2 luglio 1929
(Stato 1° settembre 1971)
L’Albania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero Britannico, il Canadà,
il Commonwealth d’Australia, l’Unione Sud-Africana, la Nuova Zelanda,
lo Stato Libero d’Irlanda e l’India, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, il Chilì, Cuba,
la Danimarca, la Francia, la Germania, il Giappone, la Grecia, la Lettonia,
il Lussemburgo, il Nicaragua, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo,
il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Spagna, il Sudan, la Svizzera,
l’Ungheria e l’Uruguay,
considerando che l’applicazione delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 23 gennaio 19123fatta dalle Parti contraenti ha avuto risultati di grande importanza, ma che il contrabbando e l’abuso delle sostanze colpite dalla Convenzione continuano ancora su grande scala;
convinti che il contrabbando e l’abuso di queste sostanze non possono essere effettivamente soppressi che riducendo in modo più efficace la produzione e la fabbricazione di queste sostanze ed esercitando sul commercio internazionale un controllo ed una vigilanza più severa di quanto è previsto da detta Convenzione;
desiderando prendere nuovi provvedimenti per raggiungere lo scopo prefissosi dalla Convenzione nominata e di completare e rafforzare le sue disposizioni;
convinti che questa riduzione e questo controllo esigono la cooperazione di tutte le Parti contraenti;
confidando che a quest’opera umanitaria abbiano a dare l’adesione tutti i paesi interessati;
le alti Parti contraenti hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Agli scopi della presente Convenzione, le Parti contraenti convengono di accettare le definizioni seguenti:
Oppio greggio. – Per «oppio greggio» si intende il succo, coagulato spontaneamente, ottentuto dalle capsule del papavero*(Papaver somniferum L.)* che non abbia subìto che le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Oppio medicinale. – Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materia neutre, secondo le esigenze della farmacopea.
Morfina. – Per «morfina» si intende l’alcaloide principale dell’oppio, avente la formola chimica C17H19NO3.
Diacetilmorfina. – Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola C21H23NO5.
Foglie di coca. – Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’Erythroxylon coca Lamarch , dell’Erythroxylon novo-granatense (Morris)Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle eritrossilacee, e le foglie di altre specie di questo genere da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente o ottenuta per trasformazione chimica.
Cocaina greggia. – Per «cocaina greggia» si intendono tutti i prodotti estratti dalla foglia di coca che possono, direttamente o indirettamente, servire alla preparazione della cocaina.
Cocaina. – Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([α] D20° = –16° 4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C17H21NO4.
Ecgonina. – Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([α] D20° = – 45° 6 in una soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C9H15NO3H2O, e tutti i derivati di questa ecgonina che potessero servire a ritrasformarla.
Canape indiana. – Per «canape indiana» si intende la sommità fiorita o fruttifera, femmina, essiccata, dellaCannabis sativa L. dalla quale non sia stata estratta la resina, sotto qualsiasi denominazione venga presentata in commercio.
Le Parti contraenti si impegnano a emanare leggi e regolamenti, se ciò non è ancora stato fatto, per assicurare un controllo efficace della produzione, della distribuzione e dell’esportazione dell’oppio greggio; esse si impegnano pure a rivedere periodicamente e rafforzare, per quanto sarà necessario, le leggi e i regolamenti che esse avranno emanato in materia, in virtù dell’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 19124o della presente Convenzione.
Le Parti contraenti limiteranno, tenendo conto della differenza delle loro condizioni commerciali, il numero delle città, porti o altre località da cui sarà permessa l’esportazione o l’importazione dell’oppio greggio e delle foglie di coca.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle sostanze seguenti:
Le Parti contraenti emaneranno leggi o regolamenti efficaci in modo da limitare esclusivamente agli usi medicinali e scientifici la fabbricazione, l’importazione, la vendita, la distribuzione, l’esportazione e l’impiego delle sostanze cui si applica il presente capitolo. Esse coopereranno vicendevolmente allo scopo di impedire l’uso di queste sostanze per qualsiasi altro oggetto.
Le Parti contraenti controlleranno tutti coloro che fabbricano, importano, vendono, distribuiscono o esportano le sostanze alle quali si applica il presente capitolo, nonchè tutti gli edifici dove queste persone esercitano l’industria o il commercio menzionati.
A questo scopo le Parti contraenti dovranno:
Le Parti contraenti prenderanno provvedimenti per vietare, nel loro commercio interno, che le sostanze cui si applica il presente capitolo vengano cedute a persone non autorizzate, o tenute da esse.
Allorchè l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito un Comitato di periti nominato da essa, avrà constatato che certe preparazioni contenenti gli stupefacenti contemplati nel presente capitolo non possono dar luogo alla tossicomania, per la natura delle sostanze medicamentose con le quali questi stupefacenti sono uniti e che impediscono di ricuperarli praticamente, l’Organizzazione mondiale della sanità notificherà questa circostanza al Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio comunicherà questa constatazione alle Parti contraenti e ciò avrà l’effetto di sottrarre al regime della presente Convenzione le preparazioni in questione.
Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare le farmacie a somministrare, sotto la propria responsabilità, a titolo di medicamento per l’uso immediato in caso d’urgenza, le preparazioni officinali oppiacee seguenti: tintura d’oppio, laudano di Sydenham, polvere di Dover; tuttavia la dosa massima che può in questi casi essere somministrata non deve contenere più di 0,25 gr di oppio officinale, e il farmacista dovrà iscrivere nei suoi libri, in conformità dell’art. 6, lett. c, la quantità fornita.
Allorchè l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver sentito un Comitato di periti nominato da essa, avrà constatato che uno stupefacente qualsiasi al quale non si applica la presente Convenzione sia atto a dar luogo ad abusi analoghi ed a produrre effetti nocivi quanto quelli delle sostanze contemplate dal presente capitolo della Convenzione, l’Organizzazione mondiale della sanità ne informerà il Consiglio economico e sociale e raccomanderà ad esso che le disposizioni della presente Convenzione siano applicate a questa sostanza.
Il Consiglio economico e sociale comunicherà questa raccomandazione alle Parti contraenti. Ciascuna delle Parti contraenti che accetti la raccomandazione notificherà la sua accettazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne avviserà le altre Parti contraenti.
Le disposizioni della presente Convenzione saranno immediatamente applicabili alla sostanza in questione nelle relazioni tra le Parti contraenti che avranno accettato la raccomandazione di cui ai paragrafi precedenti.
Ciascuna delle Parti contraenti esigerà che sia presentato un permesso d’importazione distinto per ciascuna delle importazioni di qualsiasi delle sostanze cui si applica la presente Convenzione. Il permesso indicherà la quantità da importarsi, il nome e l’indirizzo dell’importatore, nonchè il nome e l’indirizzo dell’esportatore.
Il permesso d’importazione indicherà il termine entro il quale dovrà esser fatta l’importazione; essa potrà ammettere l’importazione in diversi invii.
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad adottare, per quanto possibile, il certificato d’importazione giusta il modello annesso alla presente Convenzione. 3. Il permesso d’esportazione indicherà il termine nel quale dovrà essere fatta l’esportazione e menzionerà il numero e la data del certificato d’importazione, nonchè l’autorità che l’ha rilasciato. 4. Copia del permesso d’esportazione accompagnerà l’invio e il Governo che rilascia il permesso d’esportazione ne manderà copia al Governo del paese importatore. 5. Allorchè l’importazione sarà stata eseguita, o allorchè il termine fissato per l’importazione sarà scorso, il Governo del paese importatore rimanderà il permesso d’esportazione, facendovi l’annotazione che sarà del caso, al Governo del paese esportatore. L’annotazione indicherà la quantità effettivamente importata. 6. Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella specificata nel permesso d’esportazione, le autorità competenti indicheranno questa quantità sul permesso d’esportazione e su tutte le copie ufficiali di questo permesso. 7. Se la domanda d’esportazione concerne un invio destinato ad essere depositato in un magazzino doganale del paese importatore, l’autorità competente del paese esportatore potrà accettare, invece del certificato d’importazione menzionato sopra, un certificato speciale col quale l’autorità competente del paese importatore attesterà che essa approva l’importazione dell’invio nelle condizioni indicate sopra. In questo caso il permesso d’esportazione indicherà che l’invio è esportato per essere depositato in un magazzino doganale.
Allo scopo di assicurare l’applicazione e l’esecuzione integrale delle disposizioni della presente Convenzione nei porti franchi e nelle zone franche, le Parti contraenti si impegnano ad applicare le leggi ed i regolamenti, in vigore nel paese, ai porti franchi ed alle zone franche situati nel loro territorio ed a esercitarvi la stessa vigilanza e lo stesso controllo che esercitano sulle altre parti del loro territorio per quanto concerne le sostanze cui si riferisce la presente Convenzione.
Tuttavia questo articolo non impedisce che, nei porti franchi e nelle zone franche, una delle Parti contraenti abbia ad applicare alle dette sostanze delle disposizioni più energiche di quelle applicate in altre parti del suo territorio.
Inoltre, il Governo del paese che permette la deviazione dell’invio dovrà conservare la copia del primitivo permesso d’esportazione (o il certificato di deviazione) che accompagnava l’invio al momento del suo arrivo sul territorio di detto paese e rimandarlo al Governo che l’ha rilasciato, notificando in pari tempo a quest’ultimo il nome del paese a destinazione del quale la deviazione è stata permessa. 3. Nel caso in cui il trasporto sia fatto per via aerea, le disposizioni precedenti del presente articolo non saranno applicabili se l’aeromobile sorvola il territorio del terzo paese senza atterrare. Se l’aeromobile atterra sul territorio di detto terzo paese, le disposizioni menzionate saranno applicabili in quella misura che sarà permessa dalle circostanze. 4. I N. da 1 a 3 del presente articolo non pregiudicano le disposizioni degli accordi internazionali limitanti il controllo che può essere esercitato dall’una delle Parti contraenti sulle sostanze cui riferiscesi la presente Convenzione, allorchè esse saranno spedite in transito diretto. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di queste sostanze per posta.
Se un invio di una delle sostanze cui si riferisce la presente Convenzione viene sbarcato sul territorio di una delle Parti contraenti e depositato in un magazzino doganale, da esso potrà essere ritirato solo presentando all’autorità da cui dipende il magazzino doganale un certificato d’importazione, rilasciato dal Governo del paese di destinazione e attestante che l’importazione è approvata. Detta autorità rilascerà un permesso speciale per ogni invio così ritirato ed esso sostituirà il permesso d’esportazione menzionato agli art. 13, 14 e 15.
Allorchè le sostanze cui si riferisce la presente Convenzione attraverseranno in transito i territori di una Parte contraente o vi saranno depositati in un magazzino doganale, esse non potranno essere sottoposte ad alcuna operazione che modifichi sia la loro natura, sia, salvo permesso dell’autorità competente, il loro imballaggio.
Se l’una delle Parti contraenti ritiene che sia impossibile applicare una qualsiasi delle disposizioni del presente capitolo al suo commercio con un altro paese pel fatto che quest’ultimo non faccia parte della presente Convenzione, la Parte contraente menzionata non sarà tenuta ad applicare le disposizioni del presente capitolo che nella misura permessa dalle circostanze.
Un Comitato centrale permanente sarà nominato, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
Il Comitato centrale comprenderà otto persone che ispirino fiducia generale per la loro competenza tecnica, la loro imparzialità e la loro indipendenza.
I membri del Comitato centrale saranno nominati dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite5.
.6
Procedendo a queste nomine si terrà conto che è importante che facciano parte del Comitato centrale, in equa proporzione, delle persone, che conoscano la questione degli stupefacenti, dei paesi produttori e manifatturieri da una parte, e dei paesi consumatori, dall’altra parte, e che appartengano a questi paesi.
I membri del Comitato centrale non possono esercitare funzioni che li mettano in posizioni di dipendenza diretta dai loro Governi.
I membri del Comitato centrale eserciteranno il loro mandato per una durata di cinque anni e saranno rieleggibili.
Il Comitato nominerà il suo presidente e stabilirà il suo regolamento interno.
Il numero necessario stabilito per le riunioni del Comitato sarà di quattro membri.
Le decisioni del Comitato relative agli art. 24 e 26 dovranno esser prese a maggioranza assoluta di tutti i membri.
Il Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, d’accordo col Comitato, prenderà le disposizioni necessarie per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato, allo scopo di garantire la piena indipendenza di quest’organismo nell’esecuzione delle sue funzioni tecniche, in conformità della presente Convenzione, e di assicurare per mezzo del Segretario generale, il funzionamento dei servizi amministrativi del Comitato.
Il Segretario generale nominerà il segretario e i funzionari del Comitato centrale sulle designazioni di detto Comitato e con riserva dell’approvazione del Consiglio.
Le Parti contraenti convengono di notificare ogni anno, prima del 31 dicembre, al Comitato centrale permanente di cui all’art. 19, la quantità delle sostanze, cui si riferisce la presente Convenzione, che prevedono di importare nei loro territori pel consumo interno, nel corso dell’anno seguente, a scopi medicinali, scientifici ed altri.
La quantità indicata, non dovrà essere considerata come limite vincolante dal Governo interessato; essa servirà al Comitato centrale da indicazione per l’esercizio del suo mandato.
Nel caso in cui le circostanze obbligassero un paese a modificare nel corso dell’anno la quantità indicata, esso notificherà al Comitato centrale le cifre modificate.
Allo scopo di completare le informazioni fornite al Comitato centrale circa la destinazione definitiva data alla quantità totale dell’oppio esistente nel mondo intiero, i Governi dei paesi dove l’uso dell’oppio preparato è temporaneamente permesso forniranno ogni anno al Comitato, nel modo che sarà da esso prescritto, oltre le statistiche prescritte all’art. 22, tre mesi al più tardi dopo la fine dell’anno, le statistiche complete ed esatte per quanto possibile, relative all’anno precedente:
Resta inteso che il Comitato non avrà alcuna competenza di fare domande od esporre opinioni di qualsiasi specie circa queste statistiche e che le disposizioni dell’art. 24 non saranno applicabili per quanto concerne le questioni cui si riferisce l’articolo presente, a meno che il Comitato venga a constatare che estistano in misura rilevante dei traffici internazionali illeciti.
Se esso non crede di doverlo fare, informerà immediatamente il Comitato centrale ch’esso non è disposto a conformarsi alla raccomandazione del Consiglio, dandone, se possibile, le ragioni. 5. Il Comitato centrale avrà il diritto di pubblicare un rapporto sulla questione e di comunicarlo al Consiglio che lo trasmetterà ai Governi delle Parti contraenti. 6. Qualora, in un caso qualsiasi, la decisione del Comitato centrale non è presa all’unanimità, dovranno pure essere esposti i pareri della minoranza. 7. Ogni paese sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute del Comitato centrale in cui sarà esaminata una questione che lo interessi direttamente.
Ciascuna delle Parti contraenti avrà il diritto di richiamare in via amichevole l’attenzione del Comitato su qualsiasi questione di cui ad essa sembri necessario un esame. Tuttavia il presente articolo non potrà essere interpretato nel senso di estendere i poteri del Comitato.
Per quanto concerne i paesi che non fanno parte della presente Convenzione, il Comitato centrale potrà prendere i provvedimenti indicati nell’art. 24 nel caso in cui le informazioni di cui dispone lo inducano a concludere che un dato paese minaccia di diventare un centro di traffico illecito; in questo caso, il Comitato prenderà i provvedimenti indicati nell’articolo citato per quanto concerne la notificazione al paese interessato.
In questo caso sono applicabili i cpv. 3, 4 e 7 dell’art. 24.
Il Comitato centrale presenterà ogni anno al Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto intorno ai propri lavori. Il rapporto sarà pubblicato e comunicato a tutte le Parti contraenti.
Il Comitato prenderà tutti i provvedimenti necessari affinchè i dati, le statistiche, le informazioni e le spiegazioni di cui dispone, in conformità degli art. 21, 22, 23, 24, 25 o 26 della presente Convenzione, non siano resi pubblici in maniera da facilitare le operazioni degli speculatori o danneggiare il commercio legittimo di una qualsiasi delle Parti contraenti.
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a colpire con sanzioni penali adeguate, comprendendovi, dato il caso, la confisca delle sostanze che sono oggetto del reato, le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti relativi all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Le Parti contraenti esamineranno con le più favorevoli disposizioni di spirito la possibilità di prendere dei provvedimenti legislativi per punire gli atti commessi nel dominio di loro giurisdizione allo scopo di aiutare o di assistere a commettere, in qualsiasi luogo situato fuori del dominio di loro giurisdizione, un atto che costituisca infrazione alle leggi in vigore in questo luogo circa gli oggetti cui si riferisce la presente Convenzione.
Le Parti contraenti si comunicheranno per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qualora esse non l’abbiano già fatto, le loro leggi e i loro regolamenti concernenti le materie cui si riferisce la presente Convenzione, nonchè le leggi e i regolamenti che esse emanassero per metterla in vigore.
La presente Convenzione sostituisce, fra le Parti contraenti, le disposizioni dei capitoli I, III e V della Convenzione firmata all’Aja il 23 gennaio 19127. Queste disposizioni resteranno in vigore tra le Parti contraenti e tutti gli Stati facenti parte della Convenzione dell’Aja e non facenti invece parte della presente Convenzione.
La presente Convenzione, della quale fanno parimente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data d’oggi e sarà aperta alle firme, fino al 30 settembre 1925, di tutti gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza in cui essa fu elaborata, di tutti i Membri della Società delle Nazioni e di tutti gli Stati ai quali la Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato un esemplare della presente Convenzione.
La presente Convenzione è sottoposta a ratificazione. A contare dal 1° gennaio 1947 gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia della Convenzione.
A contare dal 30 settembre 1925 ogni Stato rappresentato alla Conferenza in cui fu elaborata la presente Convenzione e che non l’abbia firmata, ogni Membro delle Nazioni Unite e ogni Stato non membro menzionato nell’art. 34, potrà aderire alla presente Convenzione.
L’adesione si farà per mezzo di uno strumento comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che sarà depositato negli archivi del Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale notificherà immediatamente il deposito fatto ai Membri delle Nazioni Unite che hanno firmato la Convenzione, agli altri Stati firmatari menzionati nell’art. 34 ed agli Stati aderenti.
La presente Convenzione non entrerà in vigore che dopo essere stata ratificata da dieci Stati, compresi sette degli Stati che parteciperanno alla nomina del Comitato centrale, in conformità dell’art. 19, di cui due Stati almeno membri permanenti del Consiglio della Società delle Nazioni. Essa entrerà in vigore novanta giorni dopo ricevuta, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, l’ultima delle ratificazioni necessarie. Inoltre, la presente Convenzione avrà effetto per quanto concerne ciascuna delle Parti, novanta giorni dopo ricevuta la ratificazione o la notificazione dell’adesione.
In conformità delle disposizioni dell’art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno della sua entrata in vigore.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite terrà un elenco delle Parti che hanno firmato o ratificato la presente Convenzione, vi hanno aderito o l’hanno denunciata. Questo elenco resterà costantemente aperto alle Parti contraenti e sarà pubblicato di tanto in tanto.
La presente Convenzione potrà essere denunciata con notificazione scritta da darsi al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denunzia avrà effetto scorso che sia un anno dalla data in cui è stata ricevuta da parte del Segretario generale, e avrà effetto solo per quanto concerne lo Stato che fa la denunzia.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite porterà a conoscenza di ciascuno dei Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Stati menzionati nell’art. 34 ogni denunzia da esso ricevuta.9
Ogni Stato che partecipa alla presente Convenzione potrà dichiarare, sia al momento della firma, sia al momento del deposito della sua ratificazione o della sua adesione, che l’accettazione da parte sua della presente Convenzione non impegna sia tutti sia taluno dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltremare sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, o pel quale abbia accettato un mandato dalla Società delle Nazioni, e potrà ulteriormente e in conformità dell’art. 35, aderire separatamente o in nome di uno qualsiasi dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltremare, esclusi con una tale dichiarazione.
La denunzia potrà parimente essere fatta separatamente per ogni protettorato, colonia, possedimento o territorio d’oltremare; le disposizioni dell’art. 38 si applicheranno a questa denunzia.
In fede di che, i plenipotenziari menzionati sopra hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il diciannove febbraio 1925, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni; copia certificata conforme sarà consegnata a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza e a ciascun Membro della Società delle Nazioni.(Seguono le firme)Modello del certificato d’importazione
No.
Noi certifichiamo con la presente che il Ministero de . incaricato dell’applicazione della legge sugli stupefacenti prevista dalla Convenzione internazionale dell’oppio ha permesso l’importazione da parte:
| a) | Nome, indirizzo e professione dell’importatore. | a) | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Descrizione esatta dello stupefacente e quantità destinata all’importazione. | di b) | ||
| c) | Nome e indirizzo della ditta del paese esportatore che fornisce lo stupefacente. | proveniente da c) | ||
| d) | Indicare tutte le condizioni speciali da osservarsi; menzionare, per esempio, che lo stupefacente non può essere spedito per posta. | fatta riserva delle condizioni sotto d) | ||
| e dichiariamo che l’invio destinato all’importazione è neccessario: | ||||
| 1. per bisogni legittimi (nel caso dell’oppio greggio e della foglia di coca)*; | ||||
| 2. per bisogni esclusivamente medicinali o scientifici (nel caso degli stupefacenti di cui al capitolo III della Convenzione, e della canape indiana). | ||||
| Pel ministro e per suo ordine | ||||
| (Data) | ||||
| (firmato) | ||||
| (titolo) | ||||
| * I paesi che non hanno soppresso l’abitudine di fumare l’oppio e desiderano importare dell’oppio greggio per la fabbricazione dell’oppio preparato devono rilasciare dei certificati accertanti che l’oppio greggio da importarsi è destinato alla fabbricazione dell’oppio preparato, che i fumatori sono sottoposti alle restrizioni ordinate dal Governo, in attesa della soppressione completa dell’oppio e che l’oppio importato non sarà riesportato. |
La Svizzera rimane vincolata dalla disposizioni della convenzione internazionale dell’oppio 1925 emendata dal protocollo dell’11 dicembre 1946 (0.812.121.41) verso gli Stati (e i Territori cui fu estesa l’applicazione) seguenti, i quali non hanno ratificato la convenzione unica sugli stupefacenti 1961 (0.812.121.0 – art. 44 n. 1 lett. c) oppure non vi hanno aderito: Cambogia, Repubblica Centroafricana, Congo, El Salvador10, San Marino Estensione territoriale : alle Nuove Ebridi, dalla Francia
Siccome la Gran Bretagna ha esteso l’applicazione della convenzione 1925 a tutte le Colonie e Territori da essa protetti, la Svizzera resta vincolata dalla convenzione rispetto a questi Territori, in quanto la convenzione unica sugli stupefacenti non sia loro applicabile (elenco dei Territori vincolati dalla convenzione unica in RU1970 895).
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 45 111 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
Nuovo testo giusta il Protocollo dell’11 dicembre 1946 d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti (Allegato, N. 2) in vigore dal 3 febbraio 1948 (RS 0.812.121.21 ). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Il quarto capoverso è stato abrogato dal Protocollo dell’11 dicembre 1946 (Allegato, N. 2) (RS 0.812.121.21 ). ↩
RS 0.812.121.2 ↩
Nuovo testo giusta il Protocollo dell’11 dicembre 1946 d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti (Allegato, N. 2) in vigore dal 3 febbraio 1948 (RS 0.812.121.21 ). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il Protocollo dell’11 dicembre 1946 d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti (Allegato, N. 2) in vigore dal 3 febbraio 1948 (RS 0.812.121.21 ). ↩
Non avendo accettato il prot. dell’11 dic. 1946 (CS 12 508) emendante la conv. dell’oppio 1925, rimane vincolato rispetto alla Svizzera dalla versione originale di detta conv. ↩
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