0.811.119.454.1Bilateral International Treaty15 sept. 1888
0.811.119.454.1
RS 12 422; FF 1888 III 754 ediz. ted. 1888 III 461 ediz franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 28 giugno 1888
Approvata dall’Assemblea federale il 29 giugno 18882
Ratificazioni scambiate il 29 luglio 1888
Entrata in vigore il 15 settembre 1888
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
riconoscendo l’utilità di reciprocamente autorizzare all’esercizio della loro professione i medici, i chirurghi3, i veterinari e le levatrici che hanno stanza vicino al confine, decisero di conchiudere una Convenzione a questo proposito e nominarono per ciò a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:
I medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del paese svizzero che abitano vicino al confine svizzero-italiano, hanno il diritto di esercitare la loro professione nelle località italiane prossime al confine in quella stessa misura che lor è dato di ciò fare nella Svizzera, riservata la restrizione contenuta nell’art. 2; e reciprocamente, i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del paese italiano che abitano vicino al confine italo-svizzero sono autorizzati ad esercitare la loro professione nelle località svizzere situate vicino al confine.
Le persone qui sopra designate, nell’esercitare la loro professione nel paese vicino, non hanno il diritto di fornire esse medesime le medicine ai malati, a meno che non si tratti del caso di pericolo della vita.
Le persone che in virtù dell’art. 1 esercitano la loro professione ne’ paesi confinari, non hanno il diritto di stabilirvisi stabilmente, nè di conchiudere Convenzioni speciali con comuni dell’altro paese per servizi sanitari, nè di dichiararvi domicilio, se non a condizione di sottomettersi alle leggi del paese e di subire un nuovo esame.
Resta ben inteso che i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici dell’uno e dell’altro de due paesi che intendono far uso del diritto lor conferito dall’art. 1 della presente Convenzione, devono, allorchè esercitano la loro professione nelle località limitrofe del paese vicino, uniformarsi alle leggi e alle prescrizioni amministrative in vigore in quest’ultimo paese, e in particolare, giustificare la loro qualità ogniqualvolta ne siano richiesti, mediante un foglio di ricognizione che lor sarà dato rispettivamente dal Governo cantonale o dal prefetto della provincia italiana.
Le persone di cui qui si tratta, potranno passar il confine in ogni ora del giorno e della notte, a piedi, a cavallo od in vettura, anche per vie fuori delle strade daziarie, purchè non portino merci soggette al dazio d’entrata.
Esse saranno visitate dai doganieri al punto di passaggio della linea daziaria, senza essere obbligate a presentarsi all’ufficio del dazio, semprechè però non abbiano seco oggetti sottoposti a dazio.
La presente Convenzione entrerà in vigore col ventesimo giorno dopo la sua promulgazione nelle forme statuite dalle leggi de’ due paesi e continuerà ad avere il suo effetto sino a che non siano passati sei mesi dal giorno in cui sarà stata dall’una o dall’altra delle Parti contraenti dinunziata. Essa sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà al più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Berna il 28 giugno 1888.(Seguono le firme)
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