0.783.594.542Bilateral International Treaty25 mai 1906
0.783.594.542
CS 13 670; FF 1906 II 479 ediz. ted.
Traduzione 1
Conchiusa il 24 marzo 1906
Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 19062
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 1906
Entrata in vigore il 25 maggio 1906
(Stato 25 maggio 1906)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando regolare con una convenzione il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola, in esecuzione degli art. 2 e 15 della Convenzione del 2 dicembre 18993fra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con quella italiana attraverso il Sempione e per l’esercizio della sezione Iselle–Domodossola, e degli art. 20 e 21 della Convenzione postale universale4hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.
Salvo stipulazioni contrarie del presente accordo, le relazioni postali fra la Svizzera e l’Italia sono regolate sotto ogni rispetto dalle Convenzioni, Accordi e Regolamenti dell’Unione postale universale, e dalla Convenzione postale dell’8 agosto 18615fra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia, coi suoi articoli addizionali e regolamenti, in quanto questa Convenzione e i suoi Articoli addizionali e Regolamenti non siano stati sostituiti dai trattati dell’Unione postale universale.
La consegna degli invii postali agli uffici ambulanti svizzeri e all’agenzia delle poste svizzere nella stazione di Domodossola, vien fatta dal personale italiano. 3. Gli impiegati incaricati di eseguire queste consegne devono portare dei distintivi di servizio. 4. La consegna reciproca dei colli postali e degli articoli di messaggeria deve aver luogo, almeno due volte il giorno, a Domodossola.
La consegna degli invii postali s’effettua per mezzo di distinte stabilite in doppia copia. Una copia spetta alla parte che riceve gli invii, mentre l’altra vien resa da questa, debitamente quietanzata, alla parte che ha consegnato gli invii. La responsabilità di quest’ultima cessa al momento in cui vien preso possesso degli invii senza osservazioni o riserve.
Le Amministrazioni postali dei due paesi designeranno, di comune accordo, gli altri uffici postali e gli uffici ambulanti da mettere in relazione per lo scambio dei dispacci-lettere e dei colli postali a mezzo della ferrovia del Sempione.
Esse stabiliranno altresì le ore di spedizione e la composizione dei dispacci-lettere e dei colli postali, in base orari dei treni ed alle corse postali e secondo le esigenze del servizio.
Per quanto concerne lo scambio della messaggeria, questo accordo sarà stabilito fra l’Amministrazione delle ferrovie italiane e l’Amministrazione delle poste svizzere.
Le due amministrazioni postali si garantiscono reciprocamente la libertà del transito per gli invii del loro servizio interno.
Il transito deve aver luogo in dispacci chiusi. Eccezionalmente, se si tratta d’un piccolo numero di invii, gli oggetti di corrispondenza e i colli postali possono essere trasmessi allo scoperto.
Il servizio postale nei treni che viaggiano fra Briga e Domodossola è assunto dall’Amministrazione delle poste svizzere.
Quest’Amministrazione può anche incaricare il personale ferroviario del trasporto dei dispacci-lettere.
Tuttavia, se l’accompagnamento di treni da parte del personale postale sul percorso Domodossola–Iselle–Domodossola è reso necessario unicamente dal servizio delle stazioni italiane, l’Amministrazione delle poste italiane bonifica all’Amministrazione svizzera le spese effettive di questo accompagnamento. È per altro lecito all’Amministrazione italiana di incaricare il suo proprio personale dell’accompagnamento di questi treni. In tal caso essa non avrà da pagare nessuna indennità all’Amministrazione svizzera. 3. Le Amministrazioni postali delle due nazioni si riservano la facoltà di trasformare di comune accordo le bonificazioni di cui al N. 2 in un’indennità annuale e di modificare quest’ultima, parimente previo accordo, secondo le fluttuazioni del traffico. 4. L’Amministrazione delle poste svizzere non richiede nessun’altra indennità dall’Amministrazione italiana per il servizio postale nei treni fra Iselle e Domodossola. 5. Dal canto loro le Amministrazioni italiane rinunciano, di fronte all’Amministrazione delle poste svizzera, a qualunque indennità per il trasporto, sul percorso italiano, dei vagoni postali svizzeri, compreso il loro caricamento, e del personale svizzero di scorta.
Le manovre e la rimessa dei vagoni postali a Domodossola e, se occorre, nelle altre stazioni, hanno pure luogo gratuitamente. 6. Lo scambio degli invii postali nelle stazioni ha luogo ai vagoni postali. 7. Le spese di trasporto fra la stazione e l’ufficio postale d’una medesima località o fra diverse stazioni situate nella stessa località, sono a carico del paese sul cui territorio si trovano le stazioni.
Gli agenti della dogana italiana hanno il diritto di accompagnare la vettura postale sul percorso italiano. 5. I colli postali e gli articoli di messaggeria provenienti dalle località svizzere della strada del Sempione, a destinazione dell’Italia o al di là e viceversa, vengono, senza eccezione, sdoganati a Domodossola. 6. Le formalità prescritte dalla dogana italiana per i trasporti previsti in questo articolo saranno adempiute per cura dell’Amministrazione delle poste svizzere.
In virtù dell’art. 5 della Convenzione postale dell’8 agosto 1861 conchiusa fra la Confederazione Svizzera ed il Regno d’Italia7, il Governo del Regno d’Italia esenta la Confederazione Svizzera da qualsiasi imposta per l’esercizio del servizio di diligenza di cui al N. 1 dell’art. 12 qui sopra e per i veicoli e cavalli necessari per questo esercizio.
In applicazione del medesimo principio, il Governo del Regno d’Italia esonera la Confederazione Svizzera da qualsiasi imposta di Stato per l’esercizio delle agenzie postali svizzere menzionate all’art. 3, N. 2, ed all’art. 13, e per il materiale e gli impianti appartenenti a questo esercizio. Il Governo italiano accorda egualmente l’esenzione dei diritti doganali per tutto il materiale, appartenente all’esercizio delle dette agenzie e della corsa postale, introdotto dalla Svizzera in Italia.
Le operazioni doganali per gli invii trasportati coi servizi postali sono eseguite alla stazione di Domodossola, anche per gli invii da e per le località situate fra Briga e Domodossola.
Le autorità italiane accorderanno ai funzionari ed impiegati delle poste svizzere, nell’esercizio delle loro funzioni, la medesima protezione che agli organi dell’Amministrazione delle poste d’Italia.
Per tutto ciò che concerne il servizio e la disciplina, i funzionari ed impiegati delle poste svizzere di servizio a Domodossola e ad Iselle, nonché fra Iselle e Domodossola, dipendono esclusivamente dalle autorità svizzere.
I suddetti funzionari ed impiegati, come pure i membri delle loro famiglie, non saranno obbligati a nessun servizio militare ne ad alcuna altra prestazione personale a profitto dello Stato italiano.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o l’altra delle alte Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Roma, il 24 marzo mille novecentosei.
| G.B. Pioda | Guicciardini |
|---|
Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
N. 1 lett. a dell DF del 29 marzo 1906 (RU 22 181) ↩
RS 0.742.140.22 ↩
Oggi «Convenzione postale universale» del 14 settembre 1994, conclusa a Seoul (RS 0.783.52 ) . ↩
RS 0.783.594.541 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
RS 0.783.594.541 ↩
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