0.783.593.49Bilateral International Treaty26 avr. 1915
(Stato 10 giugno 1997)0.783.593.491ro
0.783.593.49
Traduzione*2*
Conchiusa l’11 luglio 1914
Approvata dall’Assemblea federale il 9 aprile 19153
Ratificazioni scambiate il 26 aprile 1915
Entrata in vigore il 26 aprile 1915
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Francese,
desiderando regolare con una convenzione il servizio postale sulle linee da Frasne a Vallorbe e da Pontarlier a Vallorbe, nonché nella stazione internazionale di Vallorbe, in esecuzione della Convenzione internazionale del 18 giugno 19094per le linee d’accesso al Sempione e degli art. 20 e 21 della Convenzione postale universale5, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Salvo stipulazioni contrarie del presente accordo, le relazioni postali fra la Svizzera e la Francia sono regolate sotto ogni rispetto dalle Convenzioni, Accordi, e Regolamenti dell’Unione postale universale e dalle Convenzioni e Accordi speciali conchiusi fra i due paesi o fra le loro amministrazioni postali.
Lo scambio regolare delle corrispondenze, dei colli postali e degli articoli di messaggeria spediti, sia direttamente, sia in transito, sarà assicurato fra il territorio della Svizzera e il territorio della Francia, sulle linee da Frasne a Vallorbe e da Pontarlier a Vallorbe, per mezzo dell’amministrazione francese.
I due paesi si obbligano ciascuno per quanto lo concerne, a spedire il più rapidamente possibile le corrispondenze, i colli postali e gli articoli di messaggeria di cui è loro affidato il trasporto. Essi dovranno specialmente servirsi in ogni tempo, per il trasporto degli oggetti di corrispondenza, dei mezzi più celeri di cui dispongono.
La consegna delle corrispondenze, dei colli postali e degli articoli di messaggeria scambiati fra la Svizzera e la Francia e trasportati sulle linee Frasne–Vallorbe e Pontarlier–Vallorbe, si farà alla stazione di Vallorbe.
L’amministrazione francese istituirà alla stazione di Vallorbe un ufficio per lo scambio dei colli postali e degli articoli di messaggeria.
Conformemente all’art. 13 del Trattato conchiuso il 14/15 ottobre 1902 fra la Compagnia ferroviaria Parigi–Lione–Mediterraneo e la Società del Giura–Sempione per la costruzione d’una linea attraverso il Mont-d’Or che si congiunga al Vallorbe colla rete svizzera, i locali per questo ufficio saranno forniti dall’amministrazione francese alle condizioni indicate in questo Trattato.
La consegna a Vallorbe sarà eseguita:
Gli impiegati incaricati di eseguire queste consegne devono portare dei distintivi di servizio.
La consegna reciproca dei colli postali e degli articoli di messaggeria deve farsi almeno due volte il giorno.
La consegna dei dispacci-lettere si farà per mezzo di distinte stabilite in doppia copia di cui una sarà resa, debitamente quietanzata, alla parte che ha consegnato gli invii; la consegna dei colli postali e degli articoli di messaggeria si farà mediante iscrizione sopra un foglio di via stabilito in tre esemplari di cui uno per il servizio delle dogane, il secondo per il servizio che riceve gli invii e il terzo, debitamente quietanzato, per il servizio che fa la consegna. Le osservazioni o riserve eventuali saranno esposte sulla distinta o sul foglio di via quietanzato.
Le amministrazioni postali dei due paesi designeranno, di comune accordo, gli uffici postali e gli uffici ambulanti da mettere in relazione per lo scambio dei dispacci-lettere e dei colli postali per mezzo delle linee da Frasne a Vallorbe e da Pontarlier a Vallorbe. Esse stabiliranno altresì le ore di spedizione e la composizione dei dispacci-lettere e dei colli postali, in base agli orari dei treni ed alle corse postali e secondo le esigenze del servizio.
Per quanto concerne lo scambio della messaggeria, questo accordo sarà stabilito fra l’amministrazione delle ferrovie Parigi–Lione–Mediterraneo e l’amministrazione delle poste svizzere.
Le amministrazioni postali si garantiscono reciprocamente la libertà e la gratuità del transito per gli invii di lettere del loro servizio interno. Il transito si farà in dispacci chiusi. Eccezionalmente, se si tratta d’un piccolo numero di invii, gli oggetti di corrispondenza potranno esser trasmessi allo scoperto.
In via eccezionale, le corrispondenze ufficiali scambiate fra il personale svizzero delle poste e delle dogane in servizio nelle stazioni francesi e le amministrazioni dello Stato alle quali questo personale appartiene possono essere consegnate direttamente ai funzionari destinatari o ricevute, da questi stessi funzionari, dagli uffici ambulanti e corrieri svizzeri che mettono capo alle stazioni dove si trovano i detti funzionari.
E, reciprocamente, le corrispondenze ufficiali scambiate fra il personale francese delle poste e delle dogane in servizio nelle stazioni svizzere e le amministrazioni dello Stato alle quali questo personale appartiene possono essere consegnate direttamente ai funzionari destinatari o ricevute, da questi stessi funzionari, dagli uffici ambulanti o corrieri francesi che mettono capo alle stazioni dove si trovano i detti funzionari.
Gli uffici ambulanti o corrieri francesi che prolungano il loro percorso sino in Svizzera, e, reciprocamente, gli uffici ambulanti o corrieri svizzeri che prolungano il loro percorso sino in Francia, non possono ricevere direttamente dal pubblico sul territorio svizzero o francese ne distribuire sullo stesso territorio delle corrispondenze private.
Le corrispondenze di questa natura devono essere consegnate al servizio postale in partenza dalla posta locale o consegnante a questa medesima posta dal servizio in arrivo.
Le cassette per le lettere degli uffici ambulanti e corrieri francesi o svizzeri non sono messe a disposizione del pubblico durante il passaggio o la fermata dei detti servizi in territorio svizzero o francese.
Gli uffici ambulanti della posta e i compartimenti di vetture o di carri adibiti, nei treni, al trasporto delle corrispondenze dalla Svizzera in Francia o dalla Francia nella Svizzera, possono, quando oltrepassino il confine, essere visitati dai capi della dogana svizzera o francese.
La verificazione doganale non può essere eseguita che in presenza dei funzionari postali di servizio negli uffici ambulanti da visitarsi o dei corrieri che accompagnano i dispacci. Essa va fatta, per quanto sia possibile, all’arrivo del treno, nella prima stazione dove è stabilito un posto doganale e sempre in modo da non recare nessun pregiudizio al servizio postale e da non ritardare i treni.
I capi degli uffici doganali possono chiedere che siano loro comunicate le distinte di consegna o i fogli di via sui quali sono descritti i dispacci postali, ma non devono in nessun caso aprire i dispacci postali debitamente chiusi e muniti di indirizzo. Ove esista sospetto di frode, spetta a loro di sorvegliare i dispacci durante la fermata del treno nella stazione, nonché di accompagnarli, se lo stimino necessario, sino all’ufficio postale destinatario indicato sull’indirizzo o sino all’uscita dal territorio sul quale è esercitata la loro azione.
L’amministrazione delle poste francese sarà esentata da qualsiasi imposta a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato di Vaud o del comune di Vallorbe per l’esercizio postale internazionale nella stazione di Vallorbe e per il materiale appartenente a questo esercizio. Questo materiale sarà parimente esente dai diritti della dogana svizzera.
Le autorità dei due paesi accorderanno ai funzionari ed impiegati dell’altro paese, nell’esercizio delle loro funzioni, la medesima protezione che agli organi del loro proprio paese.
Per tutto ciò che concerne il servizio e la disciplina, i funzionari ed impiegati dell’esercizio postale francese in servizio a Vallorbe dipenderanno esclusivamente dalle autorità francesi. Parimente, il personale postale svizzero, in servizio sul territorio francese, dipenderà dalle autorità svizzere.
In caso di contravvenzioni alle leggi e regolamenti di polizia in vigore nella Svizzera e nella Francia, il personale dei due paesi menzionato al capoverso precedente sarà sottoposto alle leggi e regolamenti del paese sul territorio del quale la contravvenzione sia stata commessa.
I funzionari ed impiegati di nazionalità francese che fanno il servizio postale francese, dimoranti a Vallorbe, nonché i membri delle loro famiglie, non saranno obbligati a nessun servizio militare ne ad alcun’altra prestazione di servizio personale a pro dello Stato svizzero, del Cantone di Vaud o del comune di Vallorbe. Essi non saranno sottoposti ad alcuna tassa o imposta dalla quale fossero dispensati gli altri abitanti di Vallorbe.
I due Governi si riservano la facoltà di portare alla presente Convenzione, per semplice corrispondenza diplomatica, le modificazioni di cui l’esperienza avesse fatto riconoscere l’opportunità.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Parigi l’11 luglio 1914.(Seguono le firme)
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