0.748.131.934.92Bilateral International Treaty25 nov. 1950
0.748.131.934.92
RU 1950 1312; FF 1949 II 741 ediz. ted. e franc.
Traduzione
Conchiusa il 4 luglio 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19491
Entrata in vigore il 25 novembre 1950
(Stato 25 febbraio 1971)
Detto Ente sarà qui di seguito designato con l’espressione l’Aeroporto. 3. L’Aeroporto è retto dagli statuti e dal capitolato d’oneri qui allegati e dalla legge francese per quanto non vi deroghino la presente Convenzione ed i suoi allegati. 4. Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città surrogherà il Consiglio federale svizzero, conformemente alle modalità tecniche e finanziarie da convenirsi tra queste due Autorità, in tutto quanto concerne gli obblighi derivanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’aeroporto.
Tali lavori ed impianti saranno eseguiti dall’Aeroporto. Quest’ultimo conchiuderà, a domanda del Consiglio federale svizzero, contratti con personale ed impresari svizzeri fino a concorrenza die due terzi dell’importo complessivo delle spese a carico della Confederazione Svizzera.
Le somme che la Confederazione Svizzera deve versare in applicazione del capoverso precedente potranno, ad eccezione di quelle il cui pagamento a personale ed impresari svizzeri è stato stipulato in franchi svizzeri, essere pagate in franchi francesi, conformemente ad un accordo speciale da conchiudersi tra i due Governi. 4. Il Governo francese s’impegna a dichiarare questi lavori ed impianti urgenti e di pubblica utilità. 5. I due Governi s’impegnano: – a concedere tutte le autorizzazioni necessarie per permettere il raccordo tra l’aeroporto e le reti dell’uno e dell’altro Stato indispensabili al funzionamento dell’aeroporto stesso, come reti stradali, ferroviarie, elettriche e telefoniche; – a garantire all’aeroporto la libertà da ostacoli aerei, così come è garantita a qualsiasi altro aeroporto di pari importanza. Le legislazioni francese e svizzera sulle servitù saranno applicabili rispettivamente in territorio francese e in territorio svizzero. Saranno conchiusi accordi locali per garantire la libertà da ostacoli aerei in territorio svizzero e in territorio francese.
Ciascuno dei due Governi assumerà suo territorio le spese di tali servitù. 6. Per facilitare l’esercizio dei controlli doganali e di polizia, gl’impianti e gli edifici comprenderanno tre settori: – un settore adibito ai servizi francesi incaricati di procedere al controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti o diretti in Francia; – un settore adibito ai servizi svizzeri incaricati di procedere al controllo dei viaggiatori e delle merci provenienti o diretti in Svizzera; – un settore, che comprende le piste, adibito ai servizi generali dell’aeroporto e al traffico dei viaggiatori e delle merci.
Essi potranno rivestire le loro uniformi regolamentari entro i confini dell’aeroporto, come pure tra l’aeroporto e il loro domicilio.
Entro i limiti dell’aeroporto sono applicabili esclusivamente la legislazione e la procedura francese, salve restando le espresse derogazioni apportate a tale norma dalla presente Convenzione e dai suoi allegati.
Le persone di qualsiasi nazionalità che transitano attraverso il territorio francese senza uscire dai limiti dell’aeroporto e quelle che s’imbarcano o sbarcano all’aeroporto a destinazione della Svizzera o provenienti da questo paese saranno esonerati dalla presentazione del visto francese.
Non sarà frapposto ostacolo alcuno all’importazione in Francia nella zona svizzera dell’aeroporto, o alla riesportazione eventuale di oggetti o materie necessarie ai bisogni die servizi, alla riparazione o all’approvvigionamento degli aeromobili, all’impianto e all’approvvigionamento dei servizi annessi.
L’importazione o la riesportazione eventuale si farà in franchigia di qualsiasi dazio o tassa. 2. Gli agenti dell’Aeroporto come pure il personale delle Amministrazioni svizzere fruiranno, al momento in cui si stabiliscono per la prima volta in Francia, della franchigia di dazio e di altri diritti o tasse per i mobili, gli effetti personali e gli altri oggetti casalinghi usati. In cambio, le provviste alimentari e le bevande saranno sottoposte a dazio.
La custodia dell’aeroporto potrà essere affidata a custodi francesi e svizzeri. Questi saranno posti sotto la diretta autorità del Comandante dell’aeroporto. Soltanto gli agenti francesi giurati avranno la facoltà di stendere processo verbale.
Nel settore in cui sono comprese le piste, le autorità svizzere saranno autorizzate a controllare gli aeromobili provenienti dalla Svizzera o ivi diretti, come pure le merci ed i viaggiatori che essi trasportano. In tal caso, essi applicheranno la legislazione doganale svizzera. Qualora l’applicazione della legislazione doganale francese o della legislazione svizzera richiedesse il fermo o il sequestro di una merce, la priorità spetterà all’autorità doganale del paese esportatore.
Questa commissione avrà la missione di: – appianare, nel servizio doganale, le difficoltà che dovessero risultare dall’applicazione del regime previsto dalla presente Convenzione; – prendere i provvedimenti intesi ad adeguare il servizio doganale ai bisogni del traffico; – elaborare i preavvisi e le proposte concernenti il servizio doganale, da sottoporre ai due Governi. 2. I casi per i quali non si giungesse ad un’intesa in seno alla commissione saranno sottoposti senz’indugio ai due Governi che li regoleranno in via diplomatica o facendo capo, ove occorra, alla procedura prevista nell’articolo 20.
– che qualsiasi aeromobile svizzero o francese dovrà sottoporsi alla propria legislazione nazionale; – che qualsiasi aeromobili di un terzo Stato sarà sottoposto al disciplinamento internazionale o, in mancanza, alla leggo francese.
Se aeromobili di terzi Stati sono adibiti agli stessi scopi, essi saranno posti al beneficio, in condizioni analoghe e fatto riserva della regolamentazione svizzera in materia, della stessa autorizzazione, a condizione che l’accesso all’aeroporto non sia loro negato per motivi di sicurezza nazionale. 5. L’utilizzazione dell’aeroporto da parte di aeromobili militari sarà autorizzata esclusivamente per attività identiche a quelle della aviazione civile e sotto la responsabilità del Comandante dell’aeroporto.
Tale disdetta avrà effetto entro un termine di tre mesi a contare dalla sua notificazione per via diplomatica.
La revisione degli statuti e del capitolato d’oneri, chiesta con decisione del Consiglio d’amministrazione presa alla maggioranza dei due terzi dei membri in carica, potrà essere eseguita d’intesa tra i due Governi.
Qualsiasi contestazione concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non potesse essere risolta mediante trattative dirette potrà essere sottoposta, a domanda di uno dei due Governi, alla Corte Internazionale di Giustizia.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Parigi.
Essa entrerà in vigore non appena scambiati gli strumenti di ratificazione.
Fatta a Berna, il 4 luglio 1949, in doppio esemplare.
| Per il Consiglio federale svizzero: Max Petitpierre | Per il Governo della Repubblica Francese: H. Hoppenot |
|---|
L’Ente di diritto pubblico chiamato Aeroporto di Basilea-Mulhouse ha per oggetto la costruzione e l’esercizio di un aeroporto, situato in territorio francese, destinato esclusivamente al traffico civile, conformemente alle capitolato d’oneri e nello stato descrittivo e valutativo allegati, come pure, in generale, tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che si riferiscono direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ad uno qualsiasi degli scopi dell’Ente di diritto pubblico o a tutti gli altri scopi analoghi o connessi.
La sede dell’Ente di diritto pubblico è situata in Francia, in territorio del comune di Blotzheim.
Possono essere designate come membri del Consiglio d’amministrazione soltanto le persone di nazionalità francese o svizzera in possesso dei loro diritti civili e politici.
I membri del Consiglio d’amministrazione non potranno essere interessati direttamente o indirettamente in un’impresa personale o che abbia forma di società civile o commerciale, o in una filiale d’azienda che tratti con l’Aeroporto, a meno che non ne siano espressamente autorizzati mediante decisione speciale del Consiglio d’amministrazione, presa alla maggioranza dei due terzi e su proposta dei Controllori finanziari previsti nell’articolo 23.
Il Consiglio d’amministrazione può essere sciolto, se la sua gestione è contraria all’interesse pubblico, mediante decisione comune dei Governi francese e svizzero, su rapporto dei Controllori delle finanze. In tale caso, è sostituito provvisoriamente da una delegazione istituita mediante la stessa decisione e incaricata di sbrigare gli affari correnti. Un nuovo Consiglio sarà designato nelle forme qui sopra definite entro un termine di tre mesi al massimo.
| – tra i suoi membri: | il suo Presidente il suo Vicepresidente, |
|---|---|
| – fuori del Consiglio: | il Direttore il Vicedirettore Aggiunto. |
Il Consiglio d’amministrazione allestisce il suo regolamento interno. Esso costituisce nel proprio seno un Comitato direttivo, di composizione paritetica franco-svizzera, il quale comprende il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio delega una parte delle sue competenze al Comitato che deve rendergli periodicamente conto della sua attività.
Definire la politica generale dell’Aeroporto.
Rappresentare l’aeroporto verso i terzi, le amministrazioni e i Governi francese e svizzero.
Emanare i regolamenti interni dell’aeroporto.
Creare agenzie o uffici ovunque lo creda utile, in Francia e in Svizzera.
Decidere il piano d’organizzazione e di funzionamento dei servizi dell’aeroporto e fissare le tabelle d’effettivi per categorie generali, ad eccezione dei servizi che dipendono esclusivamente dai Governi francese e svizzero.
Procedere alla nomina, pronunciare la revoca, fissare le condizioni d’ammissione o di pensionamento di tutti gli agenti e impiegati dell’aeroporto, ad eccezione del Comandante dell’aeroporto, dei capi dei servizi radioelettrici e meteorologici e degli agenti nominati dai Governi francese e svizzero allo scopo di assicurare i servizi di cui hanno la gestione; il Consiglio d’amministrazione ha, sotto tale riguardo, soltanto il potere di esprimere desideri.
Fissare, con riserva dell’articolo 22, gli stipendi, i salari, le indennità, gli abbuoni, le gratificazioni di tutti gli agenti ed impiegati; organizzare le casse di soccorso e le casse pensioni del personale.
Sbrigare le formalità necessarie per sottoporre l’aeroporto alle legislazioni dei paesi nei quali potrebbe essere chiamato ad operare e nominare gli agenti responsabili.
Allestire il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, che deve essere comunicato almeno tre settimane prima della deliberazione ai Controlli finanziari previsti nell’articolo 23.
Riscuotere le somme dovute all’aeroporto e pagare quelle di cui è debitore.
Determinare il collocamento delle somme disponibili e regolare l’uso dei fondi di riserva.
Sottoscrivere, girare, accettare e pagare effetti commerciali.
Statuire sui contratti, sulle delibere, sulle aggiudicazioni a cottimo o altre, che interessano l’attività dell’aeroporto.
Autorizzare l’acquisto, il ritiro, il trasferimento e l’alienazione di redditi, valori, crediti, brevetti o licenze di brevetti d’invenzione e diritti mobiliari d’ogni genere.
Consentire, cedere o disdire affitti e locazioni con o senza promessa di vendita.
Autorizzare l’acquisto, la permuta di beni immobili come pure la vendita di quelli che considera inutili, ad eccezione dei beni o dei diritti immobili appartenenti al demanio statale.
Decidere l’esecuzione di costruzioni e di lavori.
Stabilire ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili, il programma generale dei lavori ordinari e straordinari da eseguire e approvare gli avanprogetti o i progetti corrispondenti.
Approvare il piano d’insieme dell’aeroporto o le sue modificazioni, come pure l’espansione, l’ampliamento e le nuove creazioni che potessero imporsi.
Prendere l’iniziativa dei provvedimenti necessarie per la creazione di risorse destinate a coprire gli oneri d’amministrazione, di manutenzione, d’esercizio o di miglioramento e, in modo particolare, fissare le condizioni d’uso e le tariffe delle tasse e dei canoni che l’aeroporto riscuote.
Contrarre prestiti mediante apertura di crediti o altrimenti.
Consentire ipoteche, fornire pegni, dare deleghe, prestare cauzioni, avalli e altre garanzie, mobiliari e immobiliari, sui beni appartenenti all’aeroporto.
Effettuare prestiti e anticipazioni.
Esaminare e trasmettere ai Governi francese e svizzero, con le sue conclusioni, il rapporto annuale del Direttore, fissare lo stato di situazione, allestire gli inventari ed i conti.
Agire in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Autorizzare transazioni, compromessi, adesioni, desistenze, come pure priorità e surrogazioni, con o senza garanzia, e levate di sequestro, di iscrizione, di opposizione e altri diritti anteriori o posteriori al pagamento.
Dare parere, ogni volta che è interpellato dalle competenti Autorità francesi o svizzere, su tutte le questioni inerenti ai vari servizi pubblici e concernenti l’esercizio dell’aeroporto.
Egli rappresenta l’aeroporto nei suoi rapporti coi Governi francese e svizzero.
Egli prepara e trasmette il rapporto che il Consiglio deve presentare ogni anno a questi Governi sulla situazione dell’aeroporto e sullo stato dei vari servizi. Il rapporto del Direttore, il processo verbale delle deliberazioni che l’approvano e il rapporto del Consiglio devono essere trasmessi ogni anno, entro il 1° aprile, alle competenti Autorità francesi e svizzere, a titolo di rendiconto generale. 2. Il Vicepresidente assiste il Presidente. In caso di assenza o di altro impedimento, egli lo sostituisce provvisoriamente nella pienezza delle sue funzioni. In mancanza del Vicepresidente, il Consiglio può designare, a tale scopo, un amministratore.
Il Presidente, il Vicepresidente e gli amministratori sono responsabili conformemente alle norme del diritto comune, individualmente o solidalmente, secondo il caso, verso l’aeroporto o verso i terzi, delle infrazioni alla Convenzione ed ai suoi allegati e degli errori commessi nella gestione dell’aeroporto.
La loro responsabilità civile verso l’Aeroporto può essere chiamata in causa, sia dall’aeroporto stesso, sia dal Governo francese, sia dal Consiglio federale svizzero.
Tutti gli atti che impegnano l’aeroporto verso i terzi sono firmati dal Presidente e da un amministratore o dal Direttore e da un amministratore di nazionalità diversa, a meno che il Consiglio d’amministrazione non deleghi espressamente il Presidente o il Direttore o un solo amministratore.
Egli è incaricato d’allestire ed applicare il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite dell’aeroporto.
Egli rappresenta l’aeroporto in giustizia e in tutti gli atti della vita civile.
Egli riceve delega speciale permanente nei limiti stabiliti mediante decisione del Consiglio d’amministrazione, conformemente alle disposizione previste nell’articolo 13 (1), per l’approvazione dei progetti e dei contratti, la conclusione di contratti di locazione d’immobili, gli acquisti, le vendite, l’affitto e la trasformazione di oggetti mobili, le transazioni nei casi litigiosi. La sua funzione in materia finanziaria è definita nell’articolo 30. 2. Mediante delega generale e nei limiti degli effettivi autorizzati dal Consiglio d’amministrazione, egli nomina gli impiegati, eccettuati gli agenti che i Governi francese e svizzero delegano presso l’aeroporto, conformemente agli articoli 12, 19 e 22. 3. Le nomine degli impiegati di direzione sono fatte soltanto con l’approvazione del Consiglio d’amministrazione.
Il Direttore stende ogni anno un rapporto nel quale rende conto del funzionalmente dei servizi e della situazione generale dell’aeroporto.
Egli esercita una funzione di coordinamento generale. Egli risponde, in modo generale, davanti al Consiglio d’amministrazione del funzionamento dei servizi che gli sono affidati.
La sua responsabilità verso i terzi e verso l’aeroporto è sottoposta alle norme dell’articolo 15.
Il suo stipendio è fissato dal Consiglio d’amministrazione ed è sottoposto alla ratificazione delle competenti Autorità francesi e svizzere.
In caso d’assenza, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore Aggiunto. Se tale assenza si prolunga di oltre sei mesi, si potrà, su proposta del Consiglio d’amminis-trazione, procedere alla nomina di un nuovo Direttore.
In caso d’assenza, il Comandante dell’aeroporto è sostituito dal suo primo aggiunto francese, il quale esercita le funzioni di comandante d’aeroporto ad interim; i capi dei servizi radioelettrici e meteorologico sono sostituiti da funzionari di nazionalità francese.
Gli stipendi del personale di direzione di cui alla lettera c sono pagati dal Governo francese, e rimborsati dall’aeroporto. Qualsiasi indennità o rimunerazione suppletiva, di qualsivoglia natura, assegnata direttamente dall’aeroporto deve essere sottoposta all’approvazione delle competenti Autorità francesi e svizzere, conformemente all’articolo 13 (2).
Essi hanno inoltre il potere di chiedere lo scioglimento del Consiglio d’Amminis-trazione nelle condizioni previste dall’articolo 7.
I contratti conchiusi dall’Aeroporto sono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali. Le operazioni in valuta ed altre sono registrate mediante scritture nella forma commerciale; le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite nelle forme usuali del commercio. I loro risultati sono determinati dagli inventari, dal conto d’esercizio e dal bilancio annuale.
a. alle entrate: – le tasse ed i canoni di qualsiasi natura la cui riscossione sia stata regolarmente autorizzata, – i redditi degli immobili, – il risultato dell’esercizio dell’Aeroporto e delle attrezzature che esso amministra direttamente i che cede in affitto, – i sussidi versati per la manutenzione e il funzionamento dell’aeroporto e dei suoi accessi, – i prelevamenti dai fondi di riserva, – le entrate occasionali. b. alle uscite: – le imposte e le tasse, – il servizio dei prestiti, – gli stipendi, i salari e le indennità del personale, – le spese d’esercizio, – le spese di manutenzione e di riparazione.
L’eventuale disavanzo sarà ripartito tra i due Governi proporzionatamente al traffico, in applicazione dell’articolo 5 della Convenzione.
La sezione straordinaria comprende segnatamente: a. alle entrate: – i sussidi dello Stato francese e della Confederazione Svizzera, degli enti pubblici, delle camere di commercio e di altri istituti pubblici, come pure dei gruppi economici e dei privati, versati sotto forma di capitale o di annualità e destinati esclusivamente alle spese di primo impianto, – i fondi di prestiti, – i prelevamenti sui fondi di riserva, – le entrate occasionali. b. alle uscite: – le spese di primo impianto, di miglioramento, d’ampliamento dell’aeroporto e delle vie d’accesso, comprese le spese corrispondenti per il personale.
Il Direttore stabilisce l’ordine delle entrato, procede all’apertura, alla liquidazione e all’ordine di pagamento delle spese.
Egli può, sotto responsabilità, delegare a tale effetto la sua firma ad uno o più agenti dichiarati accetti dal Consiglio d’amministrazione.
Egli tiene la contabilità dell’apertura delle spese e dell’emissione dei titolo di entrate e degli ordini di pagamento che trasmette all’Agente contabile.
Il conto generale delle entrate e delle uscite comprende due sezioni: – un conto d’esercizio corrispondente alla sezione ordinaria del bilancio di previsione; – un conto di costruzione corrispondente alla sezione straordinaria del bilancio di previsione.
A sostegno di questo ultimo conto è fornita una situazione dei prestiti contratti dall’aeroporto. 2. Il conto generale e il bilancio dell’aeroporto sono trasmessi, con la scorta dei risultati dell’inventario e di un rapporto sui risultati dell’esercizio precedente, direttamente ai due Governi i quali statuiscono sull’approvazione dei conti, la destinazione degli utile e fissano il bilancio definitivo entro tre mesi dal ricevimento dei documenti.
Il prodotto delle tasse e delle entrate d’esercizio che l’Aeroporto è autorizzato a riscuotere è destinato:
In caso di scioglimento all’amichevole o di disdetta della Convenzione, i Governi nominano uno o più amministratori liquidatori,
di cui delimiteranno i poteri, ed un agente contabile liquidatore con poteri identici a quelli dell’Agente contabile dell’aeroporto.
Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri del Consiglio d’amministrazione, del Direttore e dell’Agente contabile, ai quali essi si sostituiscono.
Il potere di approvare i conti di liquidazione e di dare scarico ai liquidatori spetta alle Autorità competenti francesi e svizzere.
Dopo regolamento del passivo e degli oneri dell’aeroporto, il ricavo netto della liquidazione, compreso il fondo di riserva, è ripartito tra i due Governi proporzionatamente al traffico medio dell’aeroporto a destinazione della Francia e della Svizzera durante i cinque precedenti esercizi.
L’importo massimo delle anticipazioni, il modo di giustificazione e l’uso delle anticipazioni, come pure la natura e l’importo delle garanzie richieste a detti amministratori sono definiti dal Consiglio d’amministrazione d’intesa coi Controllori finanziari.
Il Direttore può designare degli amministratori per la riscossione dei crediti che saranno enumerati con decisione del Consiglio d’amministrazione d’intesa coi Controllori finanziari. Detta decisione fisserà parimente le modalità di riscossione dei crediti da parte di tali amministratori e di versamento alla cassa dell’Agente contabile, come pure, dato il caso, la natura e l’importo delle garanzie richieste agli amministratori stessi.
L’Ente di diritto pubblico chiamato aeroporto di Basilea-Mulhouse potrà validamente funzionare il giorno dell’inizio del primo esercizio fissato nel primo bilancio preventivo delle entrate e delle uscite sottoposto all’approvazione dei due Governi.Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione farà proposte ai due Governi, mediante decisione e conformemente all’articolo 13 (2) degli statuti, circa le opere e gl’impianti da eseguire per l’esercizio dell’aeroporto.
Servizi radioelettrici, dei teletipi e della meteorologia,
– della navigazione aerea e della pista, – di controllo delle attività aeree, – di controllo sanitario, – di dogana e di polizia. 2. Esso dovrà, segnatamente, mettere gratuitamente a disposizione delle amministrazioni incaricate di assicurare questi servizi i locali necessari, come pure l’alloggio per il personale di cui è indispensabile la presenza permanente sull’aeroporto. 3. I piani dei locali e degli alloggi saranno sottoposti per approvazione a dette amministrazioni.
Tutte le indennità che fossero dovute a terzi per il fatto dell’esecuzione, della manutenzione o del funzionamento delle opere date in concessione, sono a carico dell’aeroporto, salvo restando il diritto di regresso, ad eccezione delle indennità chieste pel fatto dell’esistenza stessa dell’aeroporto; queste ultime saranno a carico dei due Governi, conformemente all’articolo 5 della Convenzione.
Se, dopo completa attuazione dello stato descrittivo e del preventivo, le opere o gli impianti si dimostrano insufficienti, le condizioni d’installazione e di messa in servizio delle opere o degli impianti suppletori saranno stabilite mediante aggiunta al presente capitolato d’oneri, nelle condizioni previste dall’articolo 19 della Convenzione.
L’Aeroporto può, alle condizioni previste dall’articolo 13 degli statuti, affidare ad imprese francesi o svizzere l’esercizio di tutta o parte delle opere o impianti e la riscossione delle tasse corrispondenti, ma resta personalmente responsabile di fronte ai Governi francese e svizzero e di fronte ai terzi dell’adempimento di tutti gli obblighi impostigli dalla Convenzione, dagli statuti e dal presente capitolato d’oneri.
Gli esercizi annessi, istallati dall’aeroporto o dai suoi concessionari sull’aeroporto stesso, sono sottoposti alla legislazione francese.
1.4Le condizioni secondo le quali l’aeroporto, le compagnie di navigazione aerea e le imprese incaricate dell’esecuzione di lavori immobiliari per l’aeroporto, possono essere assoggettati ad obblighi fiscali da parte della Francia, formeranno oggetto di un accordo tra i due Governi. 2. Il personale svizzero domiciliato in territorio francese non è soggetto a nessuna delle imposte o tasse dalle quali sono esenti gli altri abitanti delle stesse località; inoltre, gli agenti svizzeri e i membri della loro famiglia non sono soggetti ad alcuna tassa di polizia francese.
I due Governi determineranno, di comune accordo, le condizioni alle quali potrà essere derogato alle leggi o ai regolamenti francesi concernenti le attività professionali rimunerate di stranieri e la sicurezza sociale.
L’aeroporto dovrà presentare, mensilmente ed annualmente, ai Governi francese e svizzero un rendiconto statistico dell’esercizio allestito conformemente ad un modello che sarà stabilito d’intesa tra le competenti autorità francesi e svizzere.
L’aeroporto è autorizzato a riscuotere tasse e a fissarne l’aliquota, all’espressa condizione che adempia tutti gli obblighi assegnatigli dalla Convenzione, dagli statuti e dal presente capitolato d’oneri. La natura e l’importo delle tasse saranno determinati mediante decisione del Consiglio d’amministrazione, sottoposta alla ratificazione delle competenti Autorità francesi e svizzere, alle condizioni previste dall’articolo 13 degli statuti.
Alle imprese di navigazione aerea ed agli ute ti dell’aeroporto potranno essere dati in locazione immobili, terreni liberi da costruzioni e impianti. I contratti di locazione dovranno contenere una clausola di disdetta immediata in caso di cessazione dell’esercizio dell’aeroporto.
I locatari non potranno costruire sui terreni affittati né apportare modificazioni agl’immobili ed agl’impianti senza l’espressa autorizzazione dell’aeroporto; in caso di lavori importanti, l’autorizzazione è concessa dopo decisione del Consiglio d’amministrazione alle condizioni previste nell’articolo 13 (2) degli statuti, e d’intesa con servizi che partecipano all’esercizio ed al controllo dell’aeroporto.
Stato descrittivo
Il presente stato descrittivo definisce le disposizioni generali dell’Aeroporto, come pure l’entità dei lavori di primo impianto che devono essere attuati conformemente all’articolo 2 della Convenzione.
I. Infrastruttura
L’Aeroporto risponderà almeno alle caratteristiche della classe A delle norme francesi.
Esso comprenderà due piste.
La prima formerà con il Nord geografico un angelo di 355° e servirà particolarmente per gli atterramenti con cattiva visibilità.
La seconda formerà con il Nord geografico un angolo di 260° e corrisponderà sensibilmente alla direzione dei venti frequenti e più impetuosi.
Queste piste saranno larghe 60 metri e lunghe almeno 4000 metri la prima e 2000 metri la seconda.
I tappeti verdi associati a queste piste saranno larghi almeno 300 e rispettivamente 150 metri.
Le piste saranno messe in comunicazione con la zona degli impianti mediante vie di circolazione larghe 25 metri.
Oltre alle piste per l’aviazione commerciale e parallelamente ad esse, potranno essere apprestate strisce di decollaggio per aeroplani leggeri, in ragione di una striscia per ogni pista.
La striscia d’involo corrispondente alla pista A. M. V. può essere sostituita con una pista di una lunghezza massima di 1800 metri costruita parallelamente e detta striscia è destinata a aumentare la capacità mediante segregazione dell’Aviazione Generale.
II. Impianti
Gli impianti saranno situati negli angoli Nord-Est e Nord-Ovest delle piste. Essi comprenderanno almeno un’aerostazione e una stazione bagagli con una superficie coperta di 21 000 e rispettivamente 10 500 m2, compresi gli uffici dei servizi generali e quelli per i servizi doganali e di polizia aeroportuali.
Gli impianti aeroportuali comprenderanno parimenti le autorimesse e gli alloggi per quel personale che, nell’interesse del servizio, deve risiedere nel luogo.
Le rimesse avranno approssimativamente 10 000 m2di superficie coperta.
Gli impianti per la sicurezza della navigazione aerea comprenderanno al minimo, oltre all’equipaggiamento classico delle torri di controllo: – un impianto radar di sorveglianza SRE – un impianto d’atterramento in volo strumentale ILS nelle fasi 2 e 3 a – un radiogoniometro – un impianto VOR – la radiosegnaletica necessaria alle evoluzioni degli aeromobili nella regione di controllo terminale.
III. Allacciamento stradale
L’allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale svizzera sarà fatto mediante un’autostrada che varcherà la frontiera tra Saint-Louis e Bourgfelden e che permetterà ai cittadini svizzeri di accedere senza formalità doganali all’aeroporto.
L’autostrada sarà costruita lungo una striscia di terreno larga almeno 20 metri che sarà provvista di cinte indicanti il limite doganale, conformemente alle disposizioni che i servizi doganali francesi e svizzeri giudicheranno necessarie.
L’allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale francese sarà fatto mediante raccordo all’autostrada A 35 e un raccordo stradale al CD 12bis.
All’interno dell’impresa aeroportuale saranno costruite le strade necessarie per assicurare l’allacciamento dei diversi settori svizzeri e francesi con la rete stradale dei rispettivi Paesi.
Saranno considerati come lavori spettanti all’Aeroporto la strada di allacciamento tra l’Aeroporto e la Svizzera limitata al confine, come pure la strada di allacciamento tra l’Aeroporto e la rete stradale francese.
IV. Estensione
Il piano sommario n. 509, stabilito dall’Aeroporto di Basilea-Mulhouse il 6 febbraio 1969, qui allegato, definisce l’estensione massima che potrà essere data all’Aero-porto.
La superficie massima da espropriare comporta 536 ha di terreno di cui circa 380 in territorio del Comune di Blotzheim, 127 su quello di Hésingue e 29 su quello di Saint-Louis.
Preventivo delle spese
Le modificazioni apportate al preventivo dell’allegato III della Convenzione del 4 luglio 19495sono le seguenti:
| Operazioni | Complemento del 15.5.1965 Indice al 1.8.1960 Fr. sv. | Complemento 1970 Indice 1.3.1970 Fr. sv. |
|---|---|---|
| 1. Acquisto terreni | pro memoria | pro memoria |
| 2. Lavori di genio civile | 36 321 000.– | 29 535 000.–1) |
| 3. Impianti elettrici | 8 035 000.– | 5 315 000.–1) |
| 4. Apparecchiature radioelettriche | 4 515 000.– | 1 905 000.–1) |
| 5. Edifici amministrativi | 22 150 000.– | – |
| 6. Edifici per la compagnie | 14 697 000.– | – |
| 7. Spostamento degli ostacoli | 1 474 000.– | – |
| 87 192 000.–2) | 36 755 000.–3) |
Osservazioni:
| 1) | – | Prolungamento della pista principale Nord-Sud a 4000 × 60 m compresa la segnaletica ad alta intensità e la linea d’avvicinamento |
|---|
– Costruzione della prima tappa di 1000 × 45 m della pista d’Aviazione Generale, compresa la segnaletica – Ampliamento delle aree di stazionamento di 45 000 m2 – Area di traffico del centro d’aviazione ovest e strada di raccordo con questa zona ovest – Modificazione degli impianti di sicurezza aerea
2)Ovvero, in franchi francesi al cambio dell’1,135, un subtotale di FFr. 98 962 920 il quale può essere soggetto ad aumento dovuto al rincaro nell’edilizia a contare dal 1° agosto 1960.
3)Ovvero, in franchi francesi al cambio dell’1,27 un subtotale di FFr. 46 678 850 il quale può essere soggetto ad aumento dovuto al rincaro nell’edilizia a contare dal 1° marzo 1970.
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"title": "Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim",
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