0.748.127.196.54Bilateral International Treaty9 déc. 1946
0.748.127.196.54
Conchiuso il 9 dicembre 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 19513
Entrato in vigore il 9 dicembre 1946
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo portoghese,
considerato
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono notevolmente aumentate;
che è desiderabile organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari e continuare nella più vasta misura possibile lo sviluppo della cooperazione internazionale in questo campo;
che è perciò necessario concludere tra la Svizzera ed il Portogallo un Accordo che regoli i trasporti aerei su linee regolari;
hanno, a questo scopo, designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
a) Le Parti contraenti si concedono reciprocamente i diritti, specificati nell’Allegato al presente Accordo, per lo stabilimento delle linee internazionali designate nell’Allegato stesso, che attraversano i loro rispettivi territori o collegano gli stessi.
b) Ogni Parte contraente designa una o parecchie imprese di trasporti aerei per l’esercizio delle linee che essa può in tal modo stabilire e fissa la data d’apertura di queste linee.
a) Ogni Parte contraente deve, con riserva di quanto previsto dall’art. 6, del presente Accordo, concedere l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’impresa od alle imprese designate dall’altra Parte contraente.
b) Tuttavia, prima di essere autorizzate ad aprire le linee specificate nell’Allegato, questo imprese possono essere tenute a provare la loro idoneità, conformemente alle leggi ed ai regolamenti generalmente applicati dalle autorità aeronautiche che concedono l’autorizzazione d’esercizio.
a) Le Parti contraenti convengono che le tasse percepite dall’impresa o dalle imprese di trasporti aerei di ciascuna di esse per l’utilizzazione degli aeroporti e di altri impianti non supereranno le tasse che sono pagate per l’utilizzazione di detti aeroporti e altri impianti dai propri aeromobili nazionali adibiti a linee internazionali simili.
b) I carburanti, i lubrificanti ed i pezzi di ricambio importati o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente da un’impresa di trasporti aerei designata dall’altra Parte contraente o per il conto di una siffatta impresa aerea e destinati solo all’uso degli apparecchi di quest’impresa sono posti al beneficio del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne i diritti di dogana, le spese di ispezione o gli altri diritti e tasse nazionali.
c) Qualsiasi aeromobile utilizzato dall’impresa o dalle imprese designata da una Parte contraente sulle linee aeree che formano oggetto del presente Accordo, come pure i carburanti, il lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’equipaggiamento normale e le provviste di bordo che si trovano nell’aeromobile sono esenti, al loro arrivo sul territorio dell’altra Parte contraente o alla loro partenza, dalle tasse doganali, dalle spese d’ispezione od altri diritti e tasse simili, anche se le provviste sono usate o consumate dall’aeromobile o a bordo dall’aeromobile nel corso di voli al disopra di detto territorio.
I certificati di navigabilità, le patenti d’abilitazione e le licenze rilasciate o rese valide da una Parte contraente saranno riconosciute dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle linee definite nell’Allegato. Tuttavia ogni Parte contraente si riserva il diritto, per la circolazione al disopra del proprio territorio4, di non riconoscere le patenti d’abilitazione e le licenze rilasciate da un altro Stato ai suoi cittadini.
a) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti che reggono l’entrata e l’uscita dal rispettivo territorio di aeromobili adibiti alla navigazione internazionale, o che disciplinano l’esercizio e la navigazione di detti aeromobili mentre si trovano entro i confini del loro territorio sono applicabili anche agli aeromobili dell’impresa o delle imprese dell’altra Parte contraente.
b) I passeggeri, gli equipaggi e gli speditori di merci sono tenuti a conformarsi, sia personalmente sia per mezzo di un terzo che agisca in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano, sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, come per esempio quelli che si applicano all’entrata, alle formalità di congedo, all’immigrazione, ai passaporti, alle operazioni doganali ed alla quarantena.
Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte contraente, se non ha la prova che un’importante parte della proprietà ed il controllo effettivo di quest’impresa sono in possesso di cittadini dell’una o dell’altra Parte contraente, o se l’impresa non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui si tratta nell’art. 5, oppure non soddisfa agli obblighi che derivano dal presente Accordo.
a) Le Parti contraenti convengono di sottoporre a decisione arbitrale qualsiasi controversia concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo o del suo Allegato, che non fosse risolta mediante trattative dirette.
b) Una siffatta controversia sarà portata davanti al Consiglio dell’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile, istituto dalla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19445, oppure, in attesa dell’entrata in vigore di detta Convenzione tra le Parti contraenti, davanti al Consiglio interinale istituito dall’Accordo provvisorio sulla navigazione aerea civile internazionale, firmato a Chicago alla medesima data.
c) Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare la controversia portandola, sia davanti ad un tribunale arbitrale, sia davanti a qualsiasi altra persona od organismo da esse designato. In tutti i casi è riservata la procedura prevista alla lett. b.
Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Il presente Accordo e tutti i contratti che vi si riferiscono saranno registrati presso l’Organizzazione internazionale provvisoria della navigazione aerea civile istituita dall’Accordo provvisorio sulla navigazione aerea civile internazionale, firmato a Chicago il 7 dicembre 1944, oppure presso l’Organizzazione che ne prenderà il posto.
a) Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
b) Le competenti autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto, animati da spirito di stretta collaborazione, per accertarsi se i principi enunciati nell’Accordo e nell’Allegato sono applicabili ed eseguiti in modo soddisfacente.
c) Il presente Accordo ed il suo Allegato devono essere adattati ad ogni accordo di carattere plurilaterale che dovesse in avvenire vincolare le due Parti contraenti.
d) Se una delle Parti contraenti desidera modificare i termini dell’Allegato al presente Accordo, essa può domandare una consultazione tra le competenti autorità aeronautiche delle due Parti contraenti; siffatta consultazione deve essere iniziata entro i sessanta giorni che seguono la domanda. Qualsiasi modificazione dell’Allegato convenuta tra dette autorità entrerà in vigore quando sarà stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.
e) Ogni Parte contraenti può porre fine all’Accordo mediante preavviso di un anno all’altra Parte.
Fatto a Lisbona il 9 dicembre 1946, in doppio esemplare, nelle lingue francese e portoghese, che fanno egualmente fede.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: | Per il Governo del Portogallo: |
|---|---|
| Jaeger | Salazar |
a) Per l’esercizio delle linee aeree definite nelle tabelle che seguono, le imprese svizzere e portoghesi designate fruiscono sul territorio dell’altra Parte contraente del diritto di sorvolo e scalo per fini non commerciali; esse possono anche utilizzare gli aeroporti e gli impianti complementari destinati al traffico internazionale.
b) Per l’esercizio delle linee aeree definite nella parte A della tabella I e nella tabella II qui appresso, le imprese svizzere e portoghesi designate fruiscono inoltre, sul territorio dell’altra Parte contraente, del diritto di prendere a bordo e di sbarcare nel traffico internazionale passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste nel presente Allegato6.
Le Parti contraenti convengono che:
1. alle esigenze del traffico tra il paese d’origine ed i paesi di destinazione;
2. alle esigenze di un esercizio economico delle linee di cui si tratta;
3. alle esigenze del traffico nelle regioni sorvolate, tenuto conto delle linee locali e regionali.
e)7 Le modalità dell’esercizio dei diritti qui di seguito saranno stabiliti dalle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.
a) Le tariffe di ogni servizio convenuto sono fissate a aliquote ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, compresi le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche presentate da ogni singolo servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.
b) Le tariffe di cui al capoverso a) del presente paragrafo sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa tra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, totalmente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.
c) Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.
d) Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.
e) Persistendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 7.
f) Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta le disposizioni del presente articolo o dell’articolo 7 del presente Accordo, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti.
Tavola I 8
Linee che possono essere esercitate dall’impresa svizzera di trasporti aerei:
| Punti di partenza: | Punti in Portogallo: | Punti oltre il Portogallo: |
|---|---|---|
| 1. Punti in Svizzera | Lisbona e/o Porto e/o Santa Maria | |
| 2. Punti in Svizzera | Lisbona o Porto | L’Avana, Panama, Guatemala, Messico D. F. |
Tavola II 9
Linee che possono essere esercitate dall’impresa portoghese di trasporti aerei:
| Punti di partenza: | Punti in Svizzera: | Punti oltre la Svizzera: |
|---|---|---|
| 1. Punti in Portogallo | Basilea e/o Ginevra e/o Zurigo | |
| 2. Punti in Portogallo | Ginevra o Zurigo | Punti oltre la Svizzera da convenire ulteriormente |
Note
1. A scelta dell’impresa designata, possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli, alla condizione che le omissioni siano previamente annunciate al pubblico.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono stati enumerati.
3. L’impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di servire punti non menzionati nella rispettiva tavola delle linee, alla condizione che a) non venga esercitato alcun diritto di traffico tra detto punto e il territorio dell’altra Parte e b) che l’esercizio di detti punti non pregiudichi i servizi svolti dall’impresa designata di questa Parte lungo le linee che servono la medesima regione.
4. Ogni servizio sarà esercitato su una rotta ragionevolmente diretta.
(Del 9 dicembre 1946)
Conformemente alle convenzioni che hanno condotto, in data di questo giorno, alla conclusione di un accordo provvisorio concernente i trasporti aerei tra la Svizzera ed il Portogallo, resta inteso che
1. …10
2. la disposizione del N. 1b dell’Allegato a detto Accordo non si applica ai trasporti tra il Portogallo e la Spagna sulle linee delle imprese svizzere.
CS 13 624 ↩
Il testo originale francese è pubblicato nell’edizione francese di questa Collezione. ↩
Art. 1 del DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585) ↩
Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
RS 0.748.0 ↩
Vedi però lo Scambio di note 9 dicembre 1946 qui appresso. ↩
Introdotto dalla lett. b mediante scambio di note ↩
Nuovo testo giusta la lett. d mediante scambio di note del 25 e 30 agosto 1975RU 1975 1890). ↩
Nuovo testo giusta la lett. d mediante scambio di note del 25 e 30 agosto 1975 (RU 1975 1890). ↩
Abrogato mediante scambio di lettere del 5 e 26 gen. 1962 (RU 1962 143). ↩
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