0.748.127.194.41Bilateral International Treaty6 mai 1948
0.748.127.194.41
RU 1948 758; FF 1949 II 841 ediz. franc. 1949 II 849 ediz. ted.
Traduzione
Conchiuso il 6 maggio 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 19511
Entrato in vigore: 6 maggio 1948
(Stato 7 novembre 1957)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo Irlandese,
considerando:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;
che è per conseguenza necessario concludere tra la Svizzera e l’Irlanda un accordo che disciplina i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari,
hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
a. Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura di aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
b. Ciascuna Parte contraente designerà una o più aziende di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilirà la data d’apertura di dette linee.
a. Ciascuna Parte contraente dovrà, con riserva dell’articolo 8 qui appresso, rilasciare l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’azienda o alle aziende designate dall’altra parte contraente.
b. Tuttavia, prima di essere autorizzate ad esercitare le aviolinee convenute, tali aziende potranno essere richieste di provare la loro idoneità, conformemente alle leggi ed ai regolamenti normalmente applicati dalle autorità aeronautiche che rilasciano l’autorizzazione di esercitare aviolinee.
Le Parti contraenti convengono che:
1. alle esigenze del traffico tra il paese d’origine e quello di destinazione;
2. alle esigenze di un economico esercizio delle aviolinee convenute;
3. alle esigenze del traffico esistente nelle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.
Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna linea, come la rapidità e le comodità. Sarà pure tenuto conto delle raccomandazioni dell’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA). In mancanza di tali raccomandazioni, le aziende svizzere ed irlandesi sentiranno le aziende di trasporti aerei di altri paesi le cui aviolinee passano per la stessa rotta. I loro accordi saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle rispettive parti contraenti. Se le aziende non hanno potuto giungere ad un’intesa, dette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, si ricorrerà alla procedura prevista nell’articolo 9 del presente accordo.
a. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla o alle rispettive aziende di trasporti aerei, non saranno superiori a quelle pagate, per l’utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.
b. I carburanti, i lubrificanti ed i pezzi di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti da una azienda di trasporti aerei designata dall’altra parte contraente o per conto di una tale azienda e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di questa azienda, godranno del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita per quanto concerne l’imposizione di dazi doganali, di spese d’ispezione o di altre tasse nazionali da parte dell’altro Stato contraente sul territorio del quale sarà penetrato l’aeromobile.
c. Qualsiasi aeromobile che la o le aziende di trasporti aerei designati da una Parte contraente utilizzano sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio doganale, da spese d’ispezione o altre tasse nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili lungo il sorvolo di detto territorio.
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio, si applicheranno agli aeromobili dell’azienda o delle aziende di trasporti aerei dell’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come pure quelli concernenti le modalità di congedo, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili delle aziende dell’altra parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti saranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi doganali, spese d’ispezione e tasse del genere.
Ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio ad un’azienda designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa azienda sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’azienda non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all’articolo 7 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.
b. Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19442:
c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti ad un’altra persona o organismo da essere designato. In ogni caso, resta riservata la procedura prevista alla lettera b.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale creata dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
a. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto per assicurarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con tutti gli accordi di carattere multilaterale che dovessero vincolare le due Parti contraenti.
d. Tra le autorità aeronautiche competenti potranno essere convenute modificazioni all’allegato al presente accordo come pure alle tavole I e II.
e. Ciascuna Parte contraente potrà disdire l’accordo mediante notificazione fatta un anno prima all’altra Parte contraente.
Fatto a Dublino, il sei maggio mille nove cento quarantotto, in doppio esemplare, nelle lingue francese ed inglese, l’una e l’altra facendo parimente stato.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo Irlandese: |
|---|---|
| W. v. Burg | Sean MacBride |
1.a. Per esercitare le aviolinee delle tavole I e II qui appresso, le aziende designate da una delle Parti contraenti godranno sul territorio dell’altra il diritto di transito e di atterramento per scopi non commerciali; esse potranno parimente utilizzare gli aeroporti e fruire delle altre facilitazioni previste per il traffico internazionale.b. Qualora lo chieda la Parte contraente sul territorio della quale si fanno scali non commerciali, le imprese dell’altra Parte contraente dovranno assicurare in questi scali adeguati servizi commerciali per il trasporto dei passeggeri, degli invii postali e delle merci.c. …32.Per esercitare le aviolinee delle tavole I e II qui appresso, le aziende designate da una delle Parti contraenti godranno inoltre, sul territorio dell’altra Parte il diritto d’imbarcare e quello di sbarcare nel traffico internazionale passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente accordo.
| Tavola I | Aviolinee Svizzere |
|---|---|
| 1. Svizzera (Zurigo e (o) Ginevra e (o) Basilea) – Dublino, con scali intermedi o no, nelle due direzioni.2. Svizzera – Shannon – Terra Nova e (o) Canada e (o) Stati Uniti d’America, con scali intermedi o no, nelle due direzioni. |
| Tavola II | Aviolinee Irlandesi |
|---|---|
| Shannon e (o) Dublino – Zurigo (Ginevra o Basilea) e oltre, con scali intermedi o no, nelle due direzioni. |
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