0.748.127.193.72Bilateral International Treaty26 mai 1948
0.748.127.193.72
RU 1949 525; FF 1949 II 841 ediz. franc. 1949 II 849 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiuso il 26 maggio 1948
Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 19512
Entrata in vigore il 26 maggio 1948
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo Reale di Grecia,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo concernente l’organizzazione di comunicazioni aeree regolari tra la Svizzera e la Grecia, hanno, a tale scopo, designato i loro plenipotenziari i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti Contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura di aviolinee civili internazionali e l’introduzione di servizi definiti nell’allegato stesso.
Detti servizi potranno essere inaugurati immediatamente o ad una data ulteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tali diritti sono accordati.
a. Ciascuno dei servizi aerei cosi definiti sarà messo in efficienza non appena la Parte Contraente la quale, in virtù dell’articolo 1, ha il diritto di designare una o più aziende di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee di cui si tratta, avrà proceduto a detta designazione.
La Parte Contraente che avrà accordato tale diritto dovrà, con riserva della lettera b del presente articolo e dell’articolo 6 qui appresso, rilasciare senz’indugio l’autoriz-zazione d’esercizio necessaria all’azienda o alle aziende interessate.
b. L’azienda o le aziende cosi designate potranno essere richieste, prima di essere autorizzate ad esercitare le aviolinee definite nel presente accordo, a provare la loro idoneità alle autorità aeronautiche competenti dell’altra Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest’ultimo paese sull’esercizio dei servizi aerei civili internazionali da parte di aziende commerciali di trasporti aerei.
Nelle regioni occupate militarmente o destinate all’occupazione militare, l’introduzione di tali servizi sarà sottoposta all’approvazione delle autorità militari competenti.
Per evitare qualsiasi discriminazione e garantire la parità di trattamento, è convenuto che:
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall’altra Parte Contraente per l’esercizio dei servizi definiti nell’allegato, Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti Contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o che disciplinano l’esercizio e la navigazione di questi aeromobili quando si trovano entro i confini di detto territorio, si applicheranno agli aeromobili della azienda o delle aziende di trasporti aerei dell’altra Parte Contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti Contraenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come quelli concernenti le modalità di congedo, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’altra Parte Contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio ad un’azienda designata dall’altra Parte Contraente o di revocarla qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa azienda sono nelle mani di cittadini di quest’ultima Parte Contraente o quando l’azienda non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all’articolo 5 che precede o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19443.
In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.
Qualora una delle Parti Contraenti reputi opportuno modificare una disposizione dell’allegato al presente accordo, le competenti autorità aeronautiche delle Parti Contraenti potranno, mediante intesa diretta tra di esse, procedere a tale modificazione.
Le contestazioni tra le Parti Contraenti concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non potessero essere regolate mediante trattative dirette, saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione della Navigazione aerea civile internazionale, conformemente all’articolo 84 della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 19444. Tuttavia, le Parti Contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona o organismo da esse designato.
Le Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Qualora per le due Parti Contraenti dovesse entrare in vigore una convenzione di carattere multilaterale concernente la navigazione aerea internazionale, il presente accordo ed il suo allegato dovrebbero essere messi in concordanza con detta convenzione.
Ciascuna Parte Contraente potrà, in ogni tempo, notificare all’altra Parte Contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Tale disdetta avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione dell’altra Parte Contraente, purchè tale notificazione non sia revocata, di comune accordo, prima dello spirare di detto termine.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Il Governo Reale di Grecia comunicherà al Consiglio federale svizzero la ratificazione del presente accordo da parte del Parlamento Ellenico e il Consiglio federale svizzero considererà questo accordo come definitivo a contare dalla data di tale comunicazione.
In fede di che , i plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati dal loro Governo rispettivo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto ad Atene, il 26 maggio 1948, in doppio esemplare, nelle lingue greca e fran- cese, l’una e l’altra facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo Reale di Grecia: |
|---|---|
| C. Stucki | C. Tsaldaris |
IL’azienda o le aziende greche di trasporti aerei autorizzate in virtù del presente accordo fruiranno del diritto di sorvolare il territorio svizzero e di farvi scalo per scopi non commerciali, come pure del diritto d’imbarcare di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, merci ed invii postali sulle rotte seguenti: Atene – Svizzera (in volo diretto o per scali intermedi) ed oltre, e viceversa.IIL’azienda o le aziende svizzere di trasporti aerei autorizzate in virtù del presente accordo fruiranno del diritto di sorvolare il territorio greco e di farvi scalo per scopi non commerciali, come pure del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, merci ed invii postali sulle rotte seguenti: Svizzera – Atene (in volo diretto o per scali intermedi) e oltre, e viceversa.IIIIn previsione dell’organizzazione e dell’esercizio dei servizi che formano oggetto del presente accordo e del suo allegato, resta inteso tra le Parti Contraenti:
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