0.748.0Multilateral International Treaty4 avr. 1947
0.748.0
CS 13 569; ed. franc. FF 1946 III 583
Traduzione
Conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1946
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 6 febbraio 1947
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947
(Stato 27 novembre 2025)
Preambolo
Considerato che lo sviluppo della navigazione aerea civile internazionale può validamente contribuire a suscitare e mantenere l’amicizia e la comprensione tra le nazioni ed i popoli e che, per contro, qualsiasi abuso può diventare un pericolo per la sicurezza generale;
Considerato che è desiderabile evitare qualsiasi attrito e sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, questa collaborazione da cui dipende la pace universale;
Conseguentemente, i Governi sottoscritti, dopo aver convenuto determinati principi ed accordi affinché la navigazione aerea civile internazionale possa svilupparsi in modo sicuro ed ordinato ed i servizi internazionali di trasporti aerei possano essere organizzati su una base di possibilità eguali per tutti ed esercitati in modo sano ed economico,
hanno a questi fini conchiuso la presente Convenzione.
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio.
Ai fini della presente Convenzione, per territorio di uno Stato s’intendono le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti poste sotto la sovranità, la signorìa, il protettorato o il mandato di detto Stato.
Ogni Stato contraente si impegna a non adibire l’aviazione civile a scopi incompatibili con la presente Convenzione.
Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri Stati contraenti non adibiti a servizi aerei internazionali regolari, hanno il diritto di sorvolare il suo territorio, sia per entrarvi, sia per attraversarlo senza atterrarvi, sia per farvi scali non commerciali, senza per ciò chiedere un’autorizzazione speciale, a condizione che siano osservate le norme della presente Convenzione e con la riserva del diritto dello Stato sorvolato di esigere un atterramento. Tuttavia, ogni Stato contraente si riserva il diritto di esigere, per ragioni di sicurezza di volo, che gli aeromobili coi quali si vogliono sorvolare regioni inaccessibili o prive d’impianti e servizi idonei di navigazione aerea, seguano la rotta prestabilita o ottengano un’autorizzazione speciale.
Allorché detti aeromobili sono adibiti al trasporto di passeggeri, merci o posta, contro rimunerazione o in virtù di un contratto di locazione, all’infuori dei servizi aerei internazionali regolari, essi hanno anche il privilegio, riservate le disposizioni dell’articolo 7, di imbarcare o di sbarcare passeggeri, merci o posta, con riserva del diritto dello Stato ove ha luogo l’imbarco o lo sbarco di imporre quelle norme, condizioni o limitazioni che giudicherà utili.
Nessun servizio aereo internazionale regolare può essere esercitato sopra al territorio di uno Stato contraente o all’interno di esso, salvo permesso speciale o qualsiasi altra autorizzazione di detto Stato e conformemente alle condizioni di questo permesso o di quest’autorizzazione.
Ogni Stato contraente ha il diritto di rifiutare agli aeromobili di un altro Stato contraente il permesso di imbarcare sul suo territorio passeggeri, posta o merci per trasportarli, contro rimunerazione o in virtù di un contratto di locazione, in un altro punto del suo territorio. Ogni Stato contraente si impegna a non concludere accordo alcuno per la concessione specifica ed esclusiva di qualsiasi privilegio di tale natura ad un altro Stato o impresa di trasporti aerei di un altro Stato, e a non farsi concedere simile privilegio esclusivo da un altro Stato.
Nessun aeromobile manovrabile senza pilota può sorvolare senza pilota il territorio di uno Stato contraente, salvo autorizzazione speciale di detto Stato e conformemente alle condizioni di questa. Ogni Stato contraente si impegna a provvedere affinché il volo senza pilota di un tale aeromobile nelle regioni aperte agli aeromobili civili sia controllato in modo da evitare qualsiasi pericolo agli aeromobili civili.
Salvo il caso in cui, ai sensi della presente Convenzione o in virtù di un’autorizzazione speciale, un aeromobile può attraversare il territorio di uno Stato contraente senza atterrarvi, ogni aeromobile che penetra sul territorio di uno Stato contraente deve, se i regolamenti di questo Stato lo esigono, atterrare su un aeroporto designato dal medesimo per subirvi la visita doganale o altre ispezioni. Detto aeromobile, lasciando il territorio di uno Stato contraente, deve partire da un aeroporto doganale designato agli stessi fini. Le caratteristiche di tutti gli aeroporti doganali designati saranno pubblicate dallo Stato e comunicate all’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, istituita in virtù della parte seconda della presente Convenzione, per comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.
Salvo restando le disposizioni della presente Convenzione, le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente che disciplinano l’entrata e l’uscita dal suo territorio degli acromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o regolano l’esercizio e la navigazione di detti aeromobili all’interno del suo territorio, sono applicabili, senza distinzione di nazionalità, agli aeromobili di tutti gli Stati contraenti; detti aeromobili debbono conformarvisi all’entrata, all’uscita e all’interno del territorio di questo Stato.
Ogni Stato contraente si obbliga a prendere provvedimenti per garantire che ogni aeromobile che sorvola il suo territorio o che manovra al disopra di esso, come pure ogni aeromobile munito di contrassegno della sua nazionalità, dovunque si trovi, si conformi alle norme e ai regolamenti vigenti in quel territorio al volo e alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente si obbliga ad uniformare, per quanto possibile, i suoi regolamenti sulla navigazione aerea a quelli che potrebbero essere stabiliti in applicazione della presente Convenzione. Le norme vigenti per la navigazione aerea in alto mare sono quelle fissate in applicazione della presente Convenzione. Ogni Stato contraente si impegna a procedere contro i contravventori dei regolamenti applicabili.
Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata o l’uscita di passeggeri, di equipaggi o di merci mediante aeromobili, come per esempio quelli che si applicano all’entrata, alla licenza di partire, all’immigrazione, ai passaporti, alle operazioni doganali e all’igiene, debbono essere osservati dai passeggeri, dagli equipaggi e per le merci, sia personalmente, sia dai terzi incaricati di agire per loro conto, al momento dell’entrata, dell’uscita o all’interno del territorio di detto Stato.
Gli Stati contraenti convengono di prendere provvedimenti efficaci per prevenire la propagazione, occasionata dalla navigazione aerea, del colera, del tifo epidemico, del vaiolo, della febbre gialla e della peste, come pure di qualsiasi altra malattia contagiosa che gli Stati contraenti crederanno utile di designare di volta in volta. A questo scopo, gli Stati contraenti si terranno in stretta relazione con le autorità incaricate di elaborare i regolamenti. internazionali sulle misure sanitarie applicabili agli aeromobili. Gli scambi di vedute non debbono ostacolare per nulla l’applicazione di qualsiasi convenzione sanitaria internazionale in vigore di cui gli Stati contraenti potrebbero far parte.
Ogni aeroporto situato in uno Stato contraente e aperto al pubblico uso degli aeromobili di questo Stato è, salve le disposizioni dell’articolo 68, aperto, in condizioni uniformi, agli aeromobili di tutti gli altri Stati contraenti. Condizioni parimenti uniformi si applicano all’uso, da parte degli aeromobili di ciascuno Stato contraente, di tutti gli impianti e di tutti i servizi di navigazione aerea, compresi i servizi di radiocomunicazioni e meteorologici, installati ai fini dell’uso pubblico per la sicurezza e la rapidità della navigazione aerea.
Le tasse percepite o autorizzate da uno Stato contraente, per l’utilizzazione di detti aeroporti e di detti impianti e servizi di navigazione aerea da parte di aeromobili di un altro Stato contraente, non debbono superare:
Tutte queste tasse debbono essere pubblicate e comunicate all’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, restando beninteso che, su istanza di uno Stato contraente interessato, le tasse imposte per l’uso degli aeroporti e di altri impianti e servizi debbono formare oggetto d’esame da parte del Consiglio, il quale stenderà un rapporto e sottoporrà raccomandazioni a questo proposito allo Stato o agli Stati interessati. Nessuna tassa, imposta o altro onere concernente unicamente il diritto di transito, d’entrata o d’uscita dal suo territorio, può essere imposta da uno Stato contraente agli aeromobili di un altro Stato contraente né alle persone o ai beni che si trovano a bordo di questi aeromobili.
Le autorità competenti di ognuno degli Stati contraenti hanno il diritto di visitare, all’atterramento e alla partenza, ma senza eccessivo ritardo, gli aeromobili degli altri Stati contraenti e di esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione.
Gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro dei quale sono immatricolati.
Un aeromobile non può essere validamente immatricolato in più di uno Stato, ma la sua immatricolazione può essere trasferita da uno Stato all’altro.
L’immatricolazione o il trasferimento di immatricolazione di un aeromobile in uno Stato contraente sarà fatto conformemente alle leggi e ai regolamenti di detto Stato.
Nella navigazione, aerea internazionale, ogni aeromobile deve portare i distintivi di nazionalità e di immatricolazione che gli sono propri.
Ogni Stato contraente si impegna a fornire, se richiesto, a qualsiasi altro Stato contraente o all’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, informazioni sull’immatricolazione e la proprietà di qualsiasi aeromobile immatricolato in detto Stato. Inoltre, ogni Stato contraente presenterà all’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, secondo i regolamenti che questa ha facoltà di emanare, i rendiconti che diano tutte le possibili e precise informazioni sulla proprietà e sul controllo degli aeromobili immatricolati in questo Stato e normalmente adibiti alla navigazione aerea internazionale. L’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale, se richiesta, metterà le informazioni così ottenute a disposizione degli altri Stati contraenti.
Gli Stati contraenti convengono di adottare, mediante regolamenti speciali o in qualsiasi altro modo, tutti i provvedimenti possibili per facilitare e rendere più spedita la navigazione degli aeromobili fra i territori degli Stati contraenti, ed evitare inutili ritardi agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed al carico, specialmente per quanto concerne l’applicazione delle leggi sull’immigrazione, l’igiene, le formalità doganali e la licenza di partire.
Ogni Stato contraente si impegna, in quanto lo ritiene possibile, ad emanare regolamenti doganali e sull’immigrazione applicabili alla navigazione aerea internazionale, conformemente ai metodi che potrebbero essere stabiliti o raccomandati in virtù della presente Convenzione. Nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come inteso ad intralciare la creazione di aeroporti franchi.
Ogni Stato contraente si impegna a prendere i provvedimenti che giudicherà attuabili per venire in aiuto agli aeromobili in pericolo sul suo territorio e a permettere, riservato il controllo delle proprie autorità, ai proprietari dell’aeromobile o alle autorità dello Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato di prendere tutte le misure d’assistenza richieste dalle circostanze. Ogni Stato contraente, quando si effettuano ricerche per ritrovare un aeromobile scomparso, vi parteciperà secondo le misure coordinate che potrebbero essere raccomandate in virtù della presente Convenzione.
In caso di infortunio sopravvenuto ad un aeromobile di uno Stato contraente, sul territorio di un altro Stato contraente, che abbia cagionato morti o feriti gravi, o abbia rivelato l’esistenza di gravi difetti tecnici dell’aeromobile o degli impianti e servizi di navigazione aerea, lo Stato nel quale si è prodotto l’infortunio aprirà un’inchiesta sulle circostanze in cui si è prodotto l’infortunio, attenendosi, per quanto le sue leggi glielo permettano, alla procedura che potrà essere raccomandata dall’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale. Lo Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato è autorizzato a mandare osservatori che assisteranno all’inchiesta e lo Stato che procederà all’inchiesta gliene comunicherà il rapporto e le conclusioni.
Ogni Stato contraente si impegna, per quanto lo ritenga possibile:
Ogni aeromobile di uno Stato contraente, adibito alla navigazione aerea internazionale, deve, in conformità delle condizioni prescritte dalla presente Convenzione, avere a bordo i seguenti documenti:
Ogni aeromobile adibito alla navigazione aerea internazionale dev’essere munito di un certificato di navigabilità rilasciato o reso valido dallo Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato.
I certificati di navigabilità le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciati o resi validi dallo Stato contraente nel quale l’aeromobile è immatricolato, sono riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purché le condizioni richieste per il rilascio o la convalidazione di queste patenti e licenze siano equivalenti o superiori ai requisiti minimi che potrebbero essere stabiliti in virtù della presente Convenzione.
Per ogni aeromobile adibito alla navigazione aerea internazionale, è tenuto un libro di bordo sul quale sono registrate le caratteristiche dell’aeromobile e le informazioni concernenti l’equipaggio ed ogni singolo viaggio, secondo le modalità che potrebbero essere prescritte in virtù della presente Convenzione.
Ogni Stato contraente può vietare o regolare l’uso di apparecchi fotografici a bordo degli aeromobili che sorvolano il suo territorio.
Ogni Stato contraente si impegna a prestare il suo concorso per raggiungere il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nelle norme, nei procedimenti e nei metodi d’organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle aviolinee ed ai servizi ausiliari, laddove tale uniformità faciliterebbe e migliorerebbe la navigazione aerea.
A tale scopo, l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale adotta e modifica, secondo le necessità, le norme, i metodi raccomandati e i procedimenti internazionali che concernono:
e, se ciò sembri appropriato, tutte le altre questioni concernenti la sicurezza, la regolarità e il buon funzionamento della navigazione aerea.
Qualora uno Stato reputi di non poter attenersi in tutto alle norme e ai procedimenti internazionali e di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o metodi alle norme ed ai procedimenti internazionali emendati, o qualora reputi necessario adottare regole o metodi che si differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, avvertirà immediatamente l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale delle differenze esistenti tra i suoi metodi e quelli stabiliti dalla norma internazionale. Se si tratta di un emendamento ad una norma internazionale, lo Stato che non apporterà ai suoi propri regolamenti o metodi l’emendamento appropriato deve avvertirne il Consiglio entro sessanta giorni dalla adozione dell’emendamento alla norma internazionale o indicare i provvedimenti che si propone di prendere. In tal caso, il Consiglio avvertirà immediatamente tutti gli altri Stati della diversità esistente con uno o più punti della norma internazionale e il metodo nazionale corrispondente dello Stato di cui si tratta.
Nessun aeromobile o membro del personale il cui certificato o la cui licenza è stata in tal modo annotata può partecipare alla navigazione aerea internazionale senza l’espressa autorizzazione dello Stato o degli Stati sul cui territorio egli penetra. L’immatricolazione o l’uso di tale aeromobile, o di un elemento certificato di aeromobile, in uno Stato che non sia quello d’immatricolazione d’origine, saranno lasciati al beneplacito dello Stato nel quale l’aeromobile o l’elemento di cui si tratta è importato.
Le disposizioni del presente Capo non si applicano né agli aeromobili né all’attrezzatura di aeromobili appartenenti a modelli il cui prototipo sia stato sottoposto alle autorità nazionali competenti per omologazione entro tre anni dalla data d’adozione di una norma internazionale di navigabilità per tale attrezzatura.
Le disposizioni del presente Capo non si applicano al personale le cui licenze originali siano state rilasciate nel corso dell’anno susseguente alla data dell’attuazione di una norma internazionale sui requisiti di tale personale; esse si applicano però in ogni caso al personale le cui licenze siano ancora valide cinque anni dopo l’adozione detta norma.
È istituita un’organizzazione che porterà il nome di Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale. Essa sarà composta di un’Assemblea, di un Consiglio e di tutti gli altri organi che potrebbero rendersi necessari.
L’Organizzazione ha per scopi e obiettivi di elaborare i principi e la tecnica della navigazione aerea internazionale e di promuovere la pianificazione e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali in modo da:
Il luogo della sede permanente dell’Organizzazione è fissato, durante l’ultima riunione, dall’Assemblea interinale dell’Organizzazione provvisoria per l’Aviazione civile internazionale, stabilita dall’Accordo provvisorio sulla navigazione aerea civile internazionale, firmato a Chicago il 7 dicembre 1944. Questa sede può essere trasferita provvisoriamente in un altro luogo mediante decisione del Consiglio e, non provvisoriamente, mediante una decisione dell’Assemblea, presa con il numero di voti che l’Assemblea stessa avrà stabilito, tale però che non sia inferiore ai tre quinti del numero totale degli Stati contraenti.
Per la sua prima riunione, l’Assemblea è convocata dal Consiglio interinale dell’Organizzazione provvisoria sopra menzionata, non appena entrata in vigore la presente Convenzione, alla data e nel luogo che fisserà il Consiglio interinale.
L’Organizzazione ha, sul territorio di ogni Stato contraente, la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni. Essa ha completa personalità giuridica laddove la costituzione e le leggi dello Stato interessato lo permettano.
I poteri e gli obblighi dell’Assemblea sono i seguenti:
Il Consiglio elegge il suo Presidente per un periodo di tre anni. Il presidente è rieleggibile. Non ha diritto di voto. Il Consiglio elegge nel suo seno uno o più Vicepresidenti, i quali conservano il loro diritto di voto quando funzionano come Presidente. Il Presidente non è necessariamente scelto tra i rappresentanti dei membri del Consiglio ma, se uno di questi rappresentanti è eletto presidente, il suo, posto è considerato vacante e lo Stato che egli rappresentava provvederà a sostituirlo. Le funzioni del Presidente sono le seguenti:
Le decisioni del Consiglio debbono essere approvate dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio può delegare i suoi poteri, per qualsiasi oggetto determinato, ad un comitato composto di membri del Consiglio. Ogni Stato contraente interessato può ricorrere al Consiglio contro le decisioni di qualsiasi comitato di detto Consiglio.
Ogni Stato contraente può partecipare, senza diritto di voto, all’esame, da parte del Consiglio, come anche dei comitati e delle sottocommissioni, di qualsiasi questione che tocca particolarmente i suoi interessi. Nessun membro del Consiglio può votare in occasione dell’esame, da parte del Consiglio, di una contestazione in cui esso è parte interessata.
Il Consiglio deve:
Il Consiglio può:
La Commissione di Navigazione aerea è composta di diciannove membri nominati dal Consiglio tra le persone proposte dagli Stati contraenti. Queste persone debbono avere i titoli e le capacità come anche l’esperienza necessari per quanto concerne la conoscenza e la pratica delle questioni aeronautiche. Il Consiglio invita tutti gli Stati contraenti a sottoporgli i loro candidati. Il Presidente della Commissione di Navigazione aerea è nominato dal Consiglio.
La Commissione di Navigazione aerea deve:
Con riserva delle norme emanate dall’Assemblea e delle disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio determina il modo di nomina e di cessazione dell’impiego, la formazione e le retribuzioni, le indennità e le condizioni di servizio del Segretario generale e degli altri membri del personale dell’Organizzazione, e può assumere cittadini di qualsiasi Stato contraente o far capo ai loro servigi.
Il Presidente del Consiglio, il Segretario generale e gli altri membri del personale non debbono, per quanto concerne l’esercizio delle loro funzioni, chiedere o accettare istruzioni da autorità estranee all’Organizzazione. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare in tutto il carattere internazionale delle funzioni di questo personale e ad astenersi dall’influenzare in qualsiasi modo i suoi cittadini nell’esercizio delle loro funzioni.
Ogni Stato contraente si impegna, per quanto ciò sia conforme al suo regime costituzionale, a concedere al Presidente del Consiglio, al Segretario generale e agli altri membri del personale dell’Organizzazione i privilegi e le immunità concessi ai membri corrispondenti del personale di altre organizzazioni internazionali pubbliche. Se dovesse intervenire un accordo internazionale generale sulle immunità ed i privilegi dei funzionari internazionali, le immunità e i privilegi concessi al Presidente del Consiglio, al Segretario generale e agli altri membri del personale dell’Organizzazione saranno eguali a quelli concessi ai sensi dei detto accordo internazionale.
Il Consiglio sottopone all’Assemblea dei bilanci annuali, come pure dei rapporti sulla situazione patrimoniale e dei preventivi delle entrate e delle uscite annuali. L’Assemblea voterà i bilanci, apportandovi tutte le modificazioni che stimerà necessarie e, eccettuati i contributi fissati in virtù del Capo XV riguardo agli Stati che vi consentono, ripartisce le spese dell’Organizzazione tra gli Stati contraenti nelle proporzioni che fisserà all’occorrenza.
L’Assemblea può sospendere dal diritto di voto in seno all’Assemblea o al Consiglio quegli Stati che non soddisfano, entro un termine ragionevole, ai loro obblighi finanziari verso l’Organizzazione.
Ogni Stato contraente si assume le spese della sua propria delegazione all’Assemblea, come pure le rimunerazioni, le spese di trasferta ed altre delle persone che esso ha nominato a rappresentarlo nel Consiglio e delle persone ch’esso propone come membri o designa come rappresentanti nei comitati o nelle sottocommissioni dell’Organizzazione.
Mediante un voto dell’Assemblea, l’Organizzazione può, per le questioni aeronautiche di sua competenza riferentisi direttamente alla sicurezza universale, concludere accordi appropriati con qualsiasi organizzazione generale costituita dalle nazioni del mondo intero per preservare la pace.
Il Consiglio può, in nome dell’Organizzazione, conchiudere accordi con altri organismi internazionali allo scopo di provvedere a dei servizi comuni, addivenire ad intese circa il personale e, col consenso dell’Assemblea, addivenire ad altri accordi per facilitare i lavori dell’Organizzazione.
Ogni Stato contraente si impegna che le sue imprese di trasporti aerei internazionali presentino al Consiglio, alle condizioni poste da quest’ultimo, dei rapporti sul loro traffico e sui loro prezzi di costo, come pure dei rapporti sulla loro situazione finanziaria, con l’indicazione, segnatamente, dell’importo e dell’origine di tutte le loro entrate.
Ogni Stato contraente può, con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, designare la rotta da seguire sul suo territorio da qualsiasi servizio aereo internazionale, come pure gli aeroporti utilizzabili da detto servizio.
Miglioramento degli impianti e dei servizi di navigazione aerea
Il Consiglio, se reputa che gli aeroporti o altri impianti e servizi di navigazione aerea di uno Stato contraente, compresi i servizi delle radiocomunicazioni e meteorologici, non siano sufficienti per garantire un esercizio sicuro, regolare, efficace ed economico dei servizi aerei internazionali già esistenti o progettati, si consulta con lo Stato direttamente in causa e con gli altri Stati interessati per trovare i mezzi atti a por rimedio alla situazione e può fare delle raccomandazioni a questo scopo. Nessuno Stato contraente che tralascia di mettere in esecuzione tali raccomandazioni potrà essere considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione.
Uno Stato contraente può, nelle circostanze previste dall’articolo 69, concludere un accordo col Consiglio per poter dar seguito a tali raccomandazioni. Lo Stato può decidere di prendere a suo carico tutte le spese cagionate dall’accordo suddetto. In caso contrario, il Consiglio può accettare, a domanda dello Stato, di fornire tutti o parte dei fondi necessari.
Se uno Stato contraente ne fa domanda, il Consiglio può accettare di fornire, provvedere del personale necessario, mantenere ed amministrare tutti o parte degli aeroporti e degli altri impianti e servizi di navigazione aerea, compresi i servizi delle radiocomunicazioni e meteorologici che, sul territorio di detto Stato, sono necessari all’esercizio sicuro, regolare, efficace ed economico dei servizi aerei internazionali degli altri Stati contraenti e può fissare delle tasse eque e ragionevoli per l’utilizzazione degli impianti e dei servizi forniti.
Nel caso in cui fossero necessari dei terreni per gli impianti e i servizi di cui tutte o parte delle spese sono sopportate dal Consiglio a domanda di uno Stato contraente, quest’ultimo deve o fornire esso stesso tali terreni, conservandone, se lo desidera, la proprietà, oppure facilitarne l’utilizzazione da parte del Consiglio a condizioni eque e ragionevoli e conformemente alle proprie leggi interne.
Nel limite dei fondi che l’Assemblea potrebbe destinare a questo scopo in virtù del Capo XII, il Consiglio può sopperire alle spese correnti, nel senso del presente Capo, attingendo ai fondi generali dell’Organizzazione. Il Consiglio stabilisce i contributi necessari alle operazioni previste nel presente Capo nelle proporzioni precedentemente convenute per un periodo di tempo ragionevole tra gli Stati contraenti che vi consentono e le cui imprese di trasporti aerei utilizzano gli impianti e i servizi in causa. Il Consiglio può inoltre stabilire contributi ai fondi d’esercizio necessari, per gli Stati che vi consentono.
Allorquando il Consiglio, a domanda di uno Stato contraente, fornisce tutti o parte degli aeroporti o degli altri impianti e servizi, l’accordo può prevedere, purché lo Stato di cui si tratta vi consenta, un’assistenza tecnica per la direzione e l’esercizio degli aeroporti e degli altri impianti e servizi, come anche il pagamento delle spese d’esercizio, degli interessi e degli ammortamenti con il provento delle entrate d’esercizio di tali aeroporti, impianti e servizi.
Uno Stato contraente può in ogni tempo svincolarsi dagli obblighi contratti conformemente all’articolo 70 e prendere possesso degli aeroporti e degli altri impianti e servizi installati dal Consiglio sul suo territorio, secondo le disposizioni degli articoli 71 e 72, versando al Consiglio stesso la somma che quest’ultimo riterrà adeguata al caso particolare. Se lo Stato interessato reputa che la somma fissata dal Consiglio sia eccessiva, può, contro la decisione del Consiglio, appellarsi all’Assemblea, la quale confermerà o modificherà tale decisione.
1 fondi raccolti dal Consiglio per rimborso attuato conformemente all’articolo 75 e provenienti dal pagamento di interessi e ammortamenti in virtù dell’articolo 74, sono, nel caso delle anticipazioni finanziate originariamente da alcuni Stati in virtù dell’articolo 73, restituiti agli Stati per i quali sono stati stabiliti contributi iniziali, proporzionatamente ai loro contributi, secondo la decisione del Consiglio.
Giusta la presente Convenzione nulla si oppone a che due o più Stati contraenti costituiscano per il trasporto aereo, delle organizzazioni d’esercizio in comune o degli organismi internazionali d’esercizio, né di cumulare i loro servizi aerei lungo qualsiasi rotta o in qualsiasi regione. Tuttavia, tali organizzazioni o organismi e tali servizi cumulativi saranno sottoposti a tutte le disposizioni della presente Convenzione, comprese quelle che si riferiscono alla registrazione presso il Consiglio degli accordi di cui si tratta. Il Consiglio fissa il modo in cui le disposizioni della presente Convenzione sulla nazionalità degli aeromobili saranno applicate agli aeromobili esercitati da organismi internazionali d’esercizio.
Il Consiglio può raccomandare agli Stati contraenti interessati di costituire organizzazioni in comune per l’esercizio dei servizi aerei lungo qualsiasi rotta o in qualsiasi regione.
Uno Stato può far parte di organizzazioni d’esercizio in comune o partecipare a servizi aerei cumulativi, sia pel tramite del suo Governo, sia pel tramite di una o più compagnie di trasporti aerei designate dal suo Governo. Tali compagnie possono, col beneplacito esclusivo dello Stato interessato, appartenergli in tutto o in parte, come pure appartenere a privati.
Ogni Stato contraente si impegna a denunciare, non appena entrata in vigore la presente Convenzione, quella per il regolamento della navigazione aerea, firmata a Parigi il 13 ottobre 1919 o quella sul traffico aereo commerciale, firmata all’Avana il 20 febbraio 1928, qualora faccia parte dell’una o dell’altra di dette Convenzioni. La presente Convenzione sostituisce, per gli Stati contraenti, la Convenzione di Parigi e quella dell’Avana.
Qualsiasi accordo sulla navigazione aerea esistente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione tra uno Stato contraente e un altro Stato, o tra un’impresa di trasporti aerei di uno Stato contraente ed un altro Stato od un’altra impresa di trasporti aerei di un altro Stato, deve essere registrato immediatamente presso il Consiglio.
Gli Stati contraenti riconoscono che la presente Convenzione abroga qualsiasi obbligo ed intesa esistenti tra di loro ed incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, e si impegnano a non contrarre tali obblighi né a conchiuder tali intese. Ogni Stato contraente che, prima di diventare membro dell’Organizzazione, ha assunto verso uno Stato non contraente o un cittadino di uno Stato contraente o d’uno Stato non contraente degli obblighi incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione, deve prendere senza indugio i provvedimenti necessari per svincolarsene. Qualora un’impresa di trasporti aerei appartenente ad uno Stato contraente abbia assunto tali obblighi incompatibili, lo Stato di cui ha la nazionalità si adopererà per ottenere immediatamente la cessazione di questi obblighi e, in ogni caso, li farà cessare non appena sarà giuridicamente possibile, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Con riserva delle disposizioni dell’articolo precedente, ogni Stato contraente ha il diritto di concludere qualsiasi accordo compatibile con le disposizioni della presente Convenzione. Tali accordi saranno immediatamente registrati presso il Consiglio, che li pubblicherà non appena possibile.
In caso di dissenso tra due o più Stati contraenti, relativamente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione e dei suoi Allegati, che non potesse essere regolato mediante trattative, decide il Consiglio, a richiesta di qualsiasi Stato implicato. Nessun membro del Consiglio può votare quando il Consiglio esamina una controversia di cui esso è parte in causa. Con riserva dell’articolo 85, ogni Stato contraente può, contro la decisione del Consiglio, appellarsi ad un tribunale arbitrale ad hoc istituito d’intesa con le altre parti contendenti, o alla Corte permanente di Giustizia internazionale7. Qualsiasi appello dei genere deve essere notificato al Consiglio entro sessanta giorni dalla data alla quale è stata ricevuta la notificazione della decisione del Consiglio.
Se uno Stato contraente, parte in causa in una controversia nella quale la decisione del Consiglio è in istanza d’appello, non ha accettato gli Statuti della Corte permanente di Giustizia internazionale8e se gli Stati contraenti, parti in causa nella controversia suddetta, non si accordano sulla scelta del tribunale arbitrale, ciascuno degli Stati contraenti parti in causa nella controversia designa un arbitro e gli arbitri così designati si riuniranno per scegliere un superarbitro. Nel caso in cui l’uno o l’altro degli Stati contraenti, parti in causa nella controversia, non designi il suo arbitro entro tre mesi dalla data del ricorso, il Presidente del Consiglio designa l’arbitro in nome dello Stato di cui si tratti, scegliendolo su una lista di persone qualificate e disponibili tenuta dal Consiglio. Se, entro trenta giorni, gli arbitri non riescono ad accordarsi sulla scelta di un superarbitro, il Presidente del Consiglio ne designa uno tra le persone figuranti nella lista summenzionata. Gli arbitri e il superarbitro riuniti costituiscono un tribunale arbitrale. Ogni tribunale arbitrale costituito in virtù del presente articolo o dell’articolo precedente fissa le proprie norme di procedura e delibera a maggioranza dei voti, essendo beninteso che il Consiglio ha la facoltà di decidere sulle questioni di procedura, nel caso di ritardo eccessivo.
Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni decisione dei Consiglio concernente la questione di sapere se un’impresa di trasporti aerei internazionali sia esercitata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione conserva la sua efficacia fintanto che non sia infirmata in appello. Su tutte le altre questioni, le decisioni del Consiglio sono sospese in caso di appello, fintanto che il tribunale si sia pronunciato. Le decisioni della Corte permanente di Giustizia internazionale9o del tribunale arbitrale sono inappellabili ed obbligatorie.
Ogni Stato contraente s’impegna a vietare, nello spazio aereo sopra al suo territorio, l’esercizio di un’impresa di trasporti aerei appartenente ad uno Stato contraente, qualora il Consiglio giudichi che l’impresa di cui si tratta non si conformi a una decisione inappellabile presa conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente.
L’Assemblea sospende dal diritto di voto in seno all’Assemblea stessa o al Consiglio qualsiasi Stato contraente che contravviene alle disposizioni del presente Capo.
In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la libertà d’azione degli Stati contraenti, sia come belligeranti sia come neutrali. Lo stesso principio è applicabile ad ogni Stato contraente che proclami uno stato di crisi nazionale e lo notifichi al Consiglio.
Riservata l’approvazione da parte di qualsiasi organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo intero per preservare la pace, altri Stati che non siano quelli cui s’applicano gli articoli 91 e 92 a), potranno essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione, mediante voto dei quattro quinti dell’Assemblea ed alle condizioni che quest’ultima potrà prescrivere, purché per ogni singolo caso ogni Stato invaso od aggredito durante la guerra attuale dallo Stato richiedente, abbia dato il suo consenso.
Nel senso della presente Convenzione:
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, firmano la presente Convenzione in nome dei loro rispettivi Governi, il giorno che figura a lato della loro firma.Fatto a Chicago, il settimo giorno del mese di dicembre 1944, in lingua inglese. I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa fanno parimenti fede. I testi saranno depositati presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America e copie certificate conformi saranno trasmesse da quel Governo ai Governi di tutti gli Stati che firmeranno la presente Convenzione o vi aderiranno. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington (D.C.).10(Seguono le firme)
1. Gli allegati alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in vigore sono i seguenti:
Quattordicesima edizione, luglio 2018, applicabile dal 3 novembre 2022Ultimo emendamento: n. 179, applicabile dal 28 novembre 2024
Decima edizione, luglio 2005Ultimo emendamento: n. 48, applicabile dal 28 novembre 2024
Ventesima edizione, luglio 2018Parte II: Appendici e supplementiUltimo emendamento: n. 82, applicabile dal 27 novembre 2025
Undicesima edizione, luglio 2009Ultimo emendamento: n. 62, applicabile dal 28 novembre 2024
Quinta edizione, luglio 2010, applicabile dal 18 novembre 2010Ultimo emendamento: –
Parte I: Trasporto aereo commerciale internazionale – AeroplaniUndicesima edizione, luglio 2018, applicabile dall’8 novembre 2018Ultimo emendamento: n. 49, applicabile dal 28 novembre 2024Parte II: Aviazione generale internazionale – AeroplaniUndicesima edizione, luglio 2022, applicabile dal 3 novembre 2022Ultimo emendamento: n. 41, applicabile dal 28 novembre 2024Parte III: Voli internazionali – ElicotteriUndicesima edizione, luglio 2018, applicabile dal 3 novembre 2022Ultimo emendamento: n. 25, applicabile dal 28 novembre 2024
Sesta edizione, luglio 2012Ultimo emendamento: n. 7, applicabile dal 2 novembre 2023 e dal 26 novembre 2026
Tredicesima edizione, luglio 2022, applicabile dal 3 novembre 2022Ultimo emendamento: –
Sedicesima edizione, luglio 2022, applicabile dal 18 novembre 2022Ultimo emendamento: n. 30, applicabile dall’11 luglio 2025
Volume I: Aiuti di radionavigazioneSettima edizione, luglio 2018Ultimo emendamento: n. 94, applicabile dal 27 novembre 2025Volume II: Procedure di comunicazioneSettima edizione, luglio 2016Ultimo emendamento: n. 94, applicabile dal 27 novembre 2025Volume III: Sistemi di comunicazione (Parte 1: Sistemi di comunicazione di dati digitali; Parte 2: Sistemi di comunicazione vocale)Seconda edizione, luglio 2007Ultimo emendamento: n. 93, applicabile dal 27 novembre 2025Volume IV: Sistemi di sorveglianza e anticollisioneQuinta edizione, luglio 2014Ultimo emendamento: n. 91, applicabile dal 3 novembre 2022Volume V: Impiego dello spettro delle radiofrequenzeTerza edizione, luglio 2013, applicabile dal 14 novembre 2013Ultimo emendamento: n. 91, applicabile dal 27 novembre 2025
Quindicesima edizione, luglio 2018Ultimo emendamento: n. 54, applicabile dal 27 novembre 2025
Ottava edizione, luglio 2004Ultimo emendamento: n. 19, applicabile dal 28 novembre 2024
Dodicesima edizione, luglio 2020, applicabile dal 5 novembre 2020Ultimo emendamento: n. 19, applicabile dal 28 novembre 2024
Volume I: Pianificazione ed esercizio degli aerodromiNona edizione, luglio 2022, applicabile dal 3 novembre 2022Ultimo emendamento: n. 18, applicabile dal 27 novembre 2025Volume II: EliportiQuinta edizione, applicabile dal 5 novembre 2020Ultimo emendamento: –
Sedicesima edizione, luglio 2018Ultimo emendamento: n. 44, applicabile dal 27 novembre 2025
Volume I: Rumore degli aeromobiliOttava edizione, luglio 2017Ultimo emendamento: n. 13, applicabile dal 1° gennaio 2021Volume II: Emissioni dei motori degli aeromobiliQuarta edizione, luglio 2017Ultimo emendamento: n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2021Volume III: Emissioni di CO2degli aeromobiliPrima edizione, luglio 2017Ultimo emendamento: n. 1, applicabile dal 1° gennaio 2021Volume IV: CORSIAPrima edizione, ottobre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2019Ultimo emendamento: –
Dodicesima edizione, luglio 2022, applicabile dal 18 novembre 2022Ultimo emendamento: –
Quarta edizione, luglio 2011Ultimo emendamento: n. 12, applicabile dal 12 novembre 2015
Seconda edizione, luglio 2016, applicabile dal 7 novembre 2019Ultimo emendamento: –2. Gli allegati e i loro emendamenti non sono né pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né tradotti nelle lingue nazionali, ad eccezione del francese che è una lingua ufficiale dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI).3. Gli allegati sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)11. Possono inoltre essere acquistati presso l’OACI.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4 aprile | 1947 | 4 maggio | 1947 |
| Albania | 28 marzo | 1991 A | 27 aprile | 1991 |
| Algeria | 7 maggio | 1963 A | 6 giugno | 1963 |
| Andorra | 26 gennaio | 2001 A | 25 febbraio | 2001 |
| Angola | 11 marzo | 1977 A | 10 aprile | 1977 |
| Antigua e Barbuda | 10 novembre | 1981 A | 10 dicembre | 1981 |
| Arabia Saudita | 19 febbraio | 1962 A | 21 marzo | 1962 |
| Argentina | 4 giugno | 1946 A | 4 aprile | 1947 |
| Armenia | 18 giugno | 1992 A | 18 luglio | 1992 |
| Australia | 1° marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Austria | 26 agosto | 1948 A | 25 settembre | 1948 |
| Azerbaigian | 9 ottobre | 1992 A | 8 novembre | 1992 |
| Bahamas | 27 maggio | 1975 A | 26 giugno | 1975 |
| Bahrein | 20 agosto | 1971 A | 19 settembre | 1971 |
| Bangladesh | 22 dicembre | 1972 A | 21 gennaio | 1973 |
| Barbados | 21 marzo | 1967 A | 20 aprile | 1967 |
| Belarus | 4 giugno | 1993 A | 4 luglio | 1993 |
| Belgio | 5 maggio | 1947 | 4 giugno | 1947 |
| Belize | 7 dicembre | 1990 A | 6 gennaio | 1991 |
| Benin | 29 maggio | 1961 A | 28 giugno | 1961 |
| Bhutan | 17 maggio | 1989 A | 16 giugno | 1989 |
| Bolivia | 4 aprile | 1947 | 4 maggio | 1947 |
| Bosnia e Erzegovina | 13 gennaio | 1993 A | 12 febbraio | 1993 |
| Botswana | 28 dicembre | 1978 A | 27 gennaio | 1979 |
| Brasile | 8 luglio | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Brunei | 4 dicembre | 1984 A | 3 gennaio | 1985 |
| Bulgaria | 8 giugno | 1967 A | 8 luglio | 1967 |
| Burkina Faso | 21 marzo | 1962 A | 20 aprile | 1962 |
| Burundi | 19 gennaio | 1968 A | 18 febbraio | 1968 |
| Cambogia | 16 gennaio | 1956 A | 15 febbraio | 1956 |
| Camerun | 15 gennaio | 1960 A | 14 febbraio | 1960 |
| Canada | 13 febbraio | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Capo Verde | 19 agosto | 1976 A | 18 settembre | 1976 |
| Ciad | 3 luglio | 1962 A | 2 agosto | 1962 |
| Cile | 11 marzo | 1947 | 10 aprile | 1947 |
| Cina* | 20 febbraio | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Hong Konga* | 3 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macaob* | 6 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 17 gennaio | 1961 A | 16 febbraio | 1961 |
| Colombia | 31 ottobre | 1947 | 30 novembre | 1947 |
| Comore | 15 gennaio | 1985 A | 14 febbraio | 1985 |
| Congo (Brazzaville) | 26 aprile | 1962 A | 26 maggio | 1962 |
| Congo (Kinshasa) | 27 luglio | 1961 A | 26 agosto | 1961 |
| Corea (Nord) | 16 agosto | 1977 A | 15 settembre | 1977 |
| Corea (Sud) | 11 novembre | 1952 A | 11 dicembre | 1952 |
| Costa Rica | 1° maggio | 1958 | 31 maggio | 1958 |
| Côte d’Ivoire | 31 ottobre | 1960 A | 30 novembre | 1960 |
| Croazia | 9 aprile | 1992 A | 9 maggio | 1992 |
| Cuba | 11 maggio | 1949 | 10 giugno | 1949 |
| Danimarca | 28 febbraio | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Dominica | 14 marzo | 2019 A | 13 aprile | 2019 |
| Dominicana, Repubblica | 25 gennaio | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Ecuador | 20 agosto | 1954 | 19 settembre | 1954 |
| Egitto | 13 marzo | 1947 | 12 aprile | 1947 |
| El Salvador | 11 giugno | 1947 | 11 luglio | 1947 |
| Emirati Arabi Uniti | 25 aprile | 1972 A | 25 maggio | 1972 |
| Eritrea | 17 settembre | 1993 A | 17 ottobre | 1993 |
| Estonia | 24 gennaio | 1992 A | 23 febbraio | 1992 |
| Eswatini | 14 febbraio | 1973 A | 16 marzo | 1973 |
| Etiopia | 1° marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Figi | 5 marzo | 1973 A | 4 aprile | 1973 |
| Filippine | 1° marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Finlandia | 30 marzo | 1949 A | 29 aprile | 1949 |
| Francia | 25 marzo | 1947 | 24 aprile | 1947 |
| Gabon | 18 gennaio | 1962 A | 17 febbraio | 1962 |
| Gambia | 13 maggio | 1977 A | 12 giugno | 1977 |
| Georgia | 21 gennaio | 1994 A | 20 febbraio | 1994 |
| Germania | 9 maggio | 1956 A | 8 giugno | 1956 |
| Ghana | 9 maggio | 1957 A | 8 giugno | 1957 |
| Giamaica | 26 marzo | 1963 A | 25 aprile | 1963 |
| Giappone | 8 settembre | 1953 A | 8 ottobre | 1953 |
| Gibuti | 30 giugno | 1978 A | 30 luglio | 1978 |
| Giordania | 18 marzo | 1947 A | 17 aprile | 1947 |
| Grecia | 13 marzo | 1947 | 12 aprile | 1947 |
| Grenada | 31 agosto | 1981 A | 30 settembre | 1981 |
| Guatemala | 28 aprile | 1947 | 28 maggio | 1947 |
| Guinea | 27 marzo | 1959 A | 26 aprile | 1959 |
| Guinea equatoriale | 22 febbraio | 1972 A | 23 marzo | 1972 |
| Guinea-Bissau | 15 dicembre | 1977 A | 14 gennaio | 1978 |
| Guyana | 3 febbraio | 1967 A | 5 marzo | 1967 |
| Haiti | 25 marzo | 1948 | 24 aprile | 1948 |
| Honduras | 7 maggio | 1953 | 6 giugno | 1953 |
| India | 1° marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Indonesia | 27 aprile | 1950 A | 27 maggio | 1950 |
| Iran | 19 aprile | 1950 | 19 maggio | 1950 |
| Iraq | 2 giugno | 1947 | 2 luglio | 1947 |
| Irlanda | 31 ottobre | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Islanda | 21 marzo | 1947 | 20 aprile | 1947 |
| Isole Cook | 20 agosto | 1986 A | 19 settembre | 1986 |
| Isole Marshall | 18 marzo | 1988 A | 17 aprile | 1988 |
| Israele | 24 maggio | 1949 A | 23 giugno | 1949 |
| Italia | 31 ottobre | 1947 A | 30 novembre | 1947 |
| Kazakstan | 21 agosto | 1992 A | 20 settembre | 1992 |
| Kenya | 1° maggio | 1964 A | 31 maggio | 1964 |
| Kirghizistan | 25 febbraio | 1993 A | 27 marzo | 1993 |
| Kiribati | 14 aprile | 1981 A | 14 maggio | 1981 |
| Kuwait | 18 maggio | 1960 A | 17 giugno | 1960 |
| Laos | 13 giugno | 1955 A | 13 luglio | 1955 |
| Lesotho | 19 maggio | 1975 A | 18 giugno | 1975 |
| Lettonia | 13 luglio | 1992 A | 12 agosto | 1992 |
| Libano | 19 giugno | 1949 | 19 ottobre | 1949 |
| Liberia | 11 febbraio | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Libia | 29 gennaio | 1953 A | 28 febbraio | 1953 |
| Lituania | 8 gennaio | 1992 A | 7 febbraio | 1992 |
| Lussemburgo | 28 aprile | 1948 | 28 maggio | 1948 |
| Macedonia del Nord | 10 dicembre | 1992 A | 9 gennaio | 1993 |
| Madagascar | 14 aprile | 1962 A | 14 maggio | 1962 |
| Malawi | 11 settembre | 1964 A | 11 ottobre | 1964 |
| Malaysia | 7 aprile | 1958 A | 7 maggio | 1958 |
| Maldive | 12 marzo | 1974 A | 11 aprile | 1974 |
| Mali | 8 novembre | 1960 A | 8 dicembre | 1960 |
| Malta | 5 gennaio | 1965 A | 4 febbraio | 1965 |
| Marocco | 13 novembre | 1956 A | 13 dicembre | 1956 |
| Mauritania | 13 gennaio | 1962 A | 12 febbraio | 1962 |
| Maurizio | 30 gennaio | 1970 A | 1° marzo | 1970 |
| Messico | 25 giugno | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Micronesia | 27 settembre | 1988 A | 27 ottobre | 1988 |
| Moldova | 1° giugno | 1992 A | 1° luglio | 1992 |
| Monaco | 4 gennaio | 1980 A | 3 febbraio | 1980 |
| Mongolia | 7 settembre | 1989 A | 7 ottobre | 1989 |
| Montenegro | 12 febbraio | 2007 A | 14 marzo | 2007 |
| Mozambico | 5 gennaio | 1977 A | 4 febbraio | 1977 |
| Myanmar | 8 luglio | 1948 A | 7 agosto | 1948 |
| Namibia | 30 aprile | 1991 A | 30 maggio | 1991 |
| Nauru | 25 agosto | 1975 A | 24 settembre | 1975 |
| Nepal | 29 giugno | 1960 A | 29 luglio | 1960 |
| Nicaragua | 28 dicembre | 1945 | 4 aprile | 1947 |
| Niger | 29 maggio | 1961 A | 28 giugno | 1961 |
| Nigeria | 14 novembre | 1960 A | 14 dicembre | 1960 |
| Norvegia | 5 maggio | 1947 | 4 giugno | 1947 |
| Nuova Zelanda | 7 marzo | 1947 | 6 aprile | 1947 |
| Oman | 24 gennaio | 1973 A | 23 febbraio | 1973 |
| Paesi Bassi | 26 marzo | 1947 | 25 aprile | 1947 |
| Aruba | 1° gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao | 1° ottobre | 2010 | 1° ottobre | 2010 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 1° ottobre | 2010 | 1° ottobre | 2010 |
| Sint Maarten | 1° ottobre | 2010 | 1° ottobre | 2010 |
| Pakistan | 6 novembre | 1947 A | 6 dicembre | 1947 |
| Palau | 4 ottobre | 1995 A | 3 novembre | 1995 |
| Panama* | 18 gennaio | 1960 A | 17 febbraio | 1960 |
| Papua Nuova Guinea | 15 dicembre | 1975 A | 14 gennaio | 1976 |
| Paraguay | 21 gennaio | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Perù | 8 aprile | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Polonia | 6 aprile | 1945 | 4 aprile | 1947 |
| Portogallo | 27 febbraio | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Qatar | 5 settembre | 1971 A | 5 ottobre | 1971 |
| Regno Unito* | 1omarzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Repubblica Ceca | 4 marzo | 1993 S | 3 aprile | 1993 |
| Repepubblica Centrafricana | 28 giugno | 1961 A | 28 luglio | 1961 |
| Romania | 30 aprile | 1965 A | 30 maggio | 1965 |
| Ruanda | 3 febbraio | 1964 A | 4 marzo | 1964 |
| Russia | 15 ottobre | 1970 A | 14 novembre | 1970 |
| Saint Kitts e Nevis | 21 maggio | 2002 A | 20 giugno | 2002 |
| Saint Lucia | 20 novembre | 1979 A | 20 dicembre | 1979 |
| Saint Vincent e Grenadine | 15 novembre | 1983 A | 15 dicembre | 1983 |
| Salomone, Isole | 11 aprile | 1985 A | 11 maggio | 1985 |
| Samoa | 21 novembre | 1996 A | 21 dicembre | 1996 |
| San Marino | 13 maggio | 1988 A | 12 giugno | 1988 |
| São Tomé e Príncipe | 28 febbraio | 1977 A | 30 marzo | 1977 |
| Seicelle | 25 aprile | 1977 A | 25 maggio | 1977 |
| Senegal | 11 novembre | 1960 A | 11 dicembre | 1960 |
| Serbia | 14 dicembre | 2000 A | 13 gennaio | 2001 |
| Sierra Leone | 22 novembre | 1961 A | 22 dicembre | 1961 |
| Singapore | 20 maggio | 1966 A | 19 giugno | 1966 |
| Siria | 21 dicembre | 1949 | 20 gennaio | 1950 |
| Slovacchia | 15 marzo | 1993 S | 14 aprile | 1993 |
| Slovenia | 9 aprile | 1992 A | 9 maggio | 1992 |
| Somalia | 2 marzo | 1964 A | 1° aprile | 1964 |
| Spagna | 5 marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Sri Lanka | 1° giugno | 1948 A | 1° luglio | 1948 |
| Stati Uniti | 9 agosto | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Sudafrica | 1° marzo | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Sudan | 29 giugno | 1956 A | 29 luglio | 1956 |
| Sudan del Sud | 11 ottobre | 2011 A | 10 novembre | 2011 |
| Suriname | 5 marzo | 1976 A | 4 aprile | 1976 |
| Svezia | 7 novembre | 1946 | 4 aprile | 1947 |
| Svizzera* | 6 febbraio | 1947 | 4 aprile | 1947 |
| Tagikistan | 3 settembre | 1993 A | 3 ottobre | 1993 |
| Tanzania | 23 aprile | 1962 A | 23 maggio | 1962 |
| Thailandia | 4 aprile | 1947 | 4 maggio | 1947 |
| Timor-Leste | 4 agosto | 2005 A | 3 settembre | 2005 |
| Togo | 18 maggio | 1965 A | 17 giugno | 1965 |
| Tonga | 2 novembre | 1984 A | 2 dicembre | 1984 |
| Trinidad e Tobago | 14 marzo | 1963 A | 13 aprile | 1963 |
| Tunisia | 18 novembre | 1957 A | 18 dicembre | 1957 |
| Turchia | 20 dicembre | 1945 | 4 aprile | 1947 |
| Turkmenistan | 15 marzo | 1993 A | 14 aprile | 1993 |
| Tuvalu | 19 ottobre | 2017 A | 18 novembre | 2017 |
| Ucraina | 10 agosto | 1992 A | 9 settembre | 1992 |
| Uganda | 10 aprile | 1967 A | 10 maggio | 1967 |
| Ungheria | 30 settembre | 1969 A | 30 ottobre | 1969 |
| Uruguay | 14 gennaio | 1954 | 13 febbraio | 1954 |
| Uzbekistan | 13 ottobre | 1992 A | 12 novembre | 1992 |
| Vanuatu | 17 agosto | 1983 A | 16 settembre | 1983 |
| Venezuela | 1° aprile | 1947 A | 1° maggio | 1947 |
| Vietnam | 13 marzo | 1980 A | 12 aprile | 1980 |
| Yemen | 17 aprile | 1964 A | 17 maggio | 1964 |
| Zambia | 30 ottobre | 1964 A | 29 novembre | 1964 |
| Zimbabwe | 11 febbraio | 1981 A | 13 marzo | 1981 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti:www.state.gov/convention-on-international-civil-aviation-chicago, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Dal 4 apr. 1947 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong che faceva parte del territorio del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997, dal 1° lug. 1997 la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong. | ||||
| b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese dell’8 dic. 1999, dal 20 dic. 1999 la Conv. è applicabile alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. | ||||
| Svizzera All’atto del deposito dello strumento di ratificazione, il 6 febbraio 1947, la Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:«Il mio Governo mi ha incaricato di notificarvi che le autorità svizzere hanno convenuto con le autorità del Principato del Liechtenstein che la convenzione s’applicherà parimenti a detto Principato fintanto che vigerà il trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192312tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein». |
RS 0.120 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 ↩
Emendato dai Prot. del 14 giu. 1954, approvato dall’AF il 12 mar. 1956 (RU 1957 216; FF 1955 II 499 ediz. franc.; BBl 1955 II 495 ediz. ted.) e del 15 set. 1962, approvato dall’AF il 19 lug. 1963, in vigore per la Svizzera dall’11 set. 1975 (RU 1976 496; FF 1963 II 171 ediz. franc.; BBl 1963 II 192 ediz. ted.). ↩
Emendato dal Prot. del 14 giu. 1954, approvato dall’AF il 12 mar. 1956, in vigore dal 12 dic. 1956 (RU 1957 216; FF 1955 II 499 ediz. franc.; BBl 1955 II 495 ediz. ted.) ↩
Emendato dal Prot. del 26 ott. 1990, in vigore per la Svizzera dal 28 nov. 2002 (RU 2004 3999). ↩
RS 0.748.111.2 ↩
Ora: Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia –RS 0.193.501 ). ↩
Emendato dal Prot. del 30 set. 1977, approvato dall’AF il 12 dic. 1979, in vigore per la Svizzera dal 17 ago. 1999 (RU 2004 39993993;FF 1979 II 1). ↩
www.bazl.admin.ch> Temi > Basi legali > Organizzazione dell’aviazione civile internazionale > Allegati della Convenzione dell’OACI. ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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