0.747.224.052.2Multilateral International Treaty19 mai 1930
0.747.224.052.2
CS 12 534
Traduzione*1*
Firmato a Ginevra il 18 dicembre 1929
Approvato dal Consiglio federale il 26 marzo 1930
Entrato in vigore il 19 maggio 1930
I rappresentanti dei Governi della Germania, della Francia e della Svizzera, cioè:
(Seguono i nomi dei rappresentanti)
si sono riuniti dal 4 al 18 novembre 1929 a Strasburgo e dal 15 al 18 dicembre 1929 a Ginevra allo scopo di preparare il testo dell’Accordo previsto dalla Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 1925 (cap. I, N. 3)2e destinato a regolare le modalità della collaborazione tecnica ed amministrativa dei loro paesi per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo e Istein.
I detti rappresentanti si sono accordati circa le disposizioni seguenti ed hanno convenuto di raccomandare ai loro rispettivi Governi di adottarle più presto possibile e di notificarsi reciprocamente la loro approvazione.
La Germania e la Svizzera eseguiranno la sistemazione del Reno da Strasburgo/Kehl a Istein, in conformità del progetto approvato dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (Risoluzione del 29 aprile 1925)3. La Francia darà a quest’impresa il suo appoggio tecnico ed amministrativo.
Le opere di sistemazione comprendono:
1.4L’esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata alla «Badische Wasser- und Strassenbaudirektion» a Karlsruhe, detta: Direzione dei lavori. 2. La Direzione dei lavori assume il personale, si procura le installazioni da cantiere e acquista i materiali di costruzione. Essa provvede al servizio di contabilità e stabilisce il regolamento dei conti.
In esecuzione dell’impegno preso dalla Germania e dalla Svizzera al capitolo I, N. 2, lett. a, della Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 19255, la Direzione dei lavori sarà incaricata di prendere le disposizioni necessarie affinché la navigazione non subisca intralcio notevole durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione.
610. Allorché la Francia avrà preso possesso, in conformità del N. 2 del presente articolo, di tutte le opere comprese nei lavori di sistemazione situati sul suo territorio, essa assumerà integralmente la manutenzione di queste opere.
I Governi della Germania, della Francia e della Svizzera stabiliranno di comune accordo una procedura speciale per fissare, dato il caso, l’ammontare dei danni, che non siano quelli previsti dall’art. 10 precedente, che fossero causati dall’esecuzione dei lavori di sistemazione e per quali gli Stati che eseguiscono questi lavori sono tenuti a pagare indennità.
In esecuzione del capitolo I, N. 3, della Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 192512, gli Stati rivieraschi si impegnano a facilitare del loro meglio l’esecuzione dei lavori della sistemazione concedendo le agevolezze seguenti:
Con riserva delle disposizioni dell’art. 9, gli Stati rivieraschi continueranno a loro spese, durante i lavori, la manutenzione delle sponde e del letto del fiume, per quanto questa manutenzione non fosse resa necessaria dall’esecuzione o dall’esistenza della sistemazione.
Fatto in tre esemplari, ognuno d’essi in tedesco e in francese.Ginevra, 18 dicembre 1929.(Seguono le firme)
| Seliger Hoebel Spiess | Dreyfus | Herold |
|---|
Conchiusa il 3 gennaio 1955
Approvata dall’Assemblea Federale il 21 giugno 195519
Entrata in vigore 30 il settembre 1955I sottoscritti rappresentanti dei Governi germanico, francese e svizzero, ossia:(Seguono i nomi dei rappresentanti)debitamente autorizzati, si sono riuniti a Basilea per– porre fine al regime transitorio istituito dall’accordo concernente l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein, conchiuso a Berna il 19 dicembre 194720fra la Svizzera e la Francia,
– tener conto delle modificazioni del progetto di sistemazione rese necessarie sia dalle esperienze fatte nel corso dei lavori sia dalla costruzione del gran canale di Alsazia e decise, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, numero 3, del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 192921, dalla Commissione dei lavori istituita dall’articolo 7 di detto protocollo,
– accordarsi sulle conseguenze dell’aver tralasciato lo stabilimento dell’alveo conformemente alla risoluzione N. 32 della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 28 ottobre 1954.Essi hanno convenuto le disposizioni seguenti, che completano e modificano quelle del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929:I.È inserito un articolo 3bis:Articolo 3bis. Non appena nel Grande Canale di Alsazia è aperta alla navigazione una conca, nel settore corrispondente del Reno non sarà più eseguito alcun lavoro di sistemazione.Se nel Grande Canale di Alsazia è in costruzione una conca, nel settore corrispondente del Reno i lavori di sistemazione saranno limitati a quanto occorre per mantenere condizioni di navigabilità analoghe a quelle esistenti a valle, fino al momento in cui detta conca sarà aperta alla navigazione. Tali lavori saranno sospesi non appena sembrasse sicuro che queste condizioni si manterranno fino a detto momento.Tuttavia, la Commissione dei lavori potrà decidere che sia costruito un determinato tronco all’estremità a valle delle sezioni nelle quali i lavori di sistemazione sono stati sospesi, in modo da assicurare il collegamento con la sezione che si trova a valle.II.Il numero l dell’articolo 5 è annullato e sostituito dal testo seguente: «L’esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata al servizio competente della Deutsche Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, denominata Direzione dei lavori».III.Il termine di tre anni, previsto nel numero 2, dell’articolo 9, è prorogato a sei anni.IV.22Il numero 6 dell’articolo 9 è completato come segue:«Tuttavia, la Francia, nell’accettare che sia tralasciato lo stabilimento dell’alveo, dichiara che intende limitare le spese, che la concernono, alla somma annua, prevista nel numero 4 del presente articolo, destinata ogni anno alla sezione del fiume che ancora serve alla navigazione generale.Se, allo scadere di un periodo di sei anni a contare dal 1° gennaio 1960, detta somma si avverasse insufficiente, i rappresentanti della Svizzera e della Francia si riuniranno per esaminare il modo con cui sopportare in comune l’ulteriore eccedenza di spese.Il Servizio francese della navigazione terrà al corrente dei lavori di manutenzione e delle relative spese il Servizio federale delle acque23. Esso autorizzerà i rappresentanti di quest’ultimo a visitare sul posto i lavori».V.È aggiunto un articolo 9bis:Articolo 9 bis. Al momento dell’entrata in vigore della presente aggiunta, il possesso delle opere di sistemazione delle sezioni parallele alle conche di Kembs e di Ottmarsheim, sarà assunto definitivamente dallo Stato in cui esse si trovano.Le altre opere di sistemazione, i cui lavori saranno stati terminati conformemente all’articolo 3bische precede, verranno definitivamente assunte in possesso dallo Stato sul cui territorio si trovano, a contare dal momento in cui la conca corrispondente del canale laterale sarà aperta alla navigazione.Nelle sezioni parallele alle conche del Grande Canale d’Alsazia già aperte alla navigazione, gli Stati rivieraschi non assumeranno alcun obbligo di manutenzione delle opere di sistemazione.In queste sezioni, gli Stati rivieraschi assumeranno soltanto la manutenzione dell’alveo, come è prevista nella norma seguente della risoluzione N. 10 del 1° luglio 1948 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno:«È necessario che l’alveo parallelo al Grande Canale d’Alsazia sia sempre mantenuto almeno in modo che il fiume non straripi e non risulti diminuita la navigabilità delle sezioni che si trovano a valle.VI.L’articolo 12, lettera a, è completato come segue:«Per facilitare l’applicazione dell’articolo 1 del presente protocollo, la Direzione dei lavori disporrà a Strasburgo di un ufficio incaricato di assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Francia.Il Servizio federale delle acque24a Berna, si adopererà per assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Svizzera».VII.L’articolo 12, lettera e, è completato come segue:«Le agevolezze e i vantaggi, concessi in precedenza per le forniture destinate all’impresa addetta alla sistemazione del Reno, saranno mantenute».VIII.Le presenti disposizioni abrogano l’accordo conchiuso a Berna il 19 dicembre 194725fra la Svizzera e la Francia concernente l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno.Esse entrano in vigore non appena saranno state approvate dai tre Governi interessati. Ciascuno di questi Governi notificherà la sua approvazione agli altri due. Il Governo svizzero constaterà che tutte queste notificazioni siano state fatte e ne darà comunicazione agli altri due Governi, indicando la data dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.Basilea, 3 gennaio 1955.
| (firm.) Feyerabend | (firm.) Graff | (firm.) Zschokke |
|---|
Ad articolo 4 del protocollo di Ginevra
È inteso che lo stabilimento dell’alveo eseguito dall’impresa per la sistemazione del Reno a valle dell’imbocco del canale di scarico dell’officina di Kembs non costituisce un precedente per quanto concerne l’esecuzione di lavori analoghi per gli altri canali.
Ad articolo IV dell’aggiunta
È inteso che l’importo delle spese effettive di manutenzione sostenute dalla Francia sarà calcolato fondandosi su quanto sarà stato deciso per l’applicazione dell’articolo 9, numero 4, del protocollo di Ginevra.
Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.
Basilea, 3 gennaio 1955.
| (firm.) Feyerabend | (firm.) Graff | (firm.) Zschokke |
|---|
I testi originali sono pubblicati nelle ediz. ted. e franc. di questa Collezione, Vol. 12, pag. 561 e pag. 516, rispettivamente. ↩
Vedi FF 1929 II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc. ↩
Vedi FF 1929 II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc. ↩
Per una nuova versione di questo numero vedere numero II dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso. ↩
Vedi FF 1929, II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese. ↩
(CS 12 541; RU 1958 1112) ↩
La corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ) ↩
(CS 12 543) ↩
Per un nuovo termine vedere numero III dell’appendice qui appresso del 3 gennaio 1955. ↩
Per un complemento di questo numero vedere numero IV dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso. ↩
Vedi FF 1929 , II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese. ↩
Vedi FF 1929 , II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese. ↩
Per un complemento questa lettera vedere numero VI dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso. ↩
Per un complemento questa lettera vedere numero VII dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso. ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia al cui Statuto hanno aderito la Svizzera ( RS 0.193.501 ), la Francia e la Germania. ↩
A questo articolo corrisponde l’art. 29 dello Statuto 26 giugno 1945 della nuova Corte Internazionale di Giustizia ( RS 0.193.501 ) ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia al cui Statuto hanno aderito la Svizzera ( RS 0.193.501 ), la Francia e la Germania. ↩
( RS 0.193.212 ) ↩
I testi originali sono pubblicati nella RU 1955, ed. ted., a pag. 943, ed. franc., a pag. 969. ↩
Non pubblicato in italiano. Il testo originale è pubblicato nel FF 1950, ed. franc., a pag. 219, ed. ted., a pag. 224. ↩
vedere davanti ↩
Vedere anche il protocollo di chiusura qui appresso. ↩
Oggi: Ufficio federale dell’economia delle acque. ↩
Oggi: Ufficio federale dell’economia delle acque. ↩
FF 1950 II pag. 224 edizione tedesca e pag. 219 edizione francese. ↩
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