0.742.140.316.31Multilateral International Treaty21 janv. 1871
0.742.140.316.31
CS 13 297; FF 1869 III 612 ediz. ted. e franc. 1870 III 905 ediz. ted. 935 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 27 agosto 1870
Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 18702
Ratificazioni scambiate il 21 gennaio 1871
Essendochè il Trattato del 5 agosto 1865 tra i Governi della Svizzera, dell’Austria e della Baviera pel compimento di una rete ferroviaria intorno al Lago di Costanza non ebbe il suo pieno effetto, ed essendo nel frattempo venute in mezzo circostanze tali da indurre a parziale modificazione delle disposizioni prima ammesse; perciò il Consiglio federale svizzero in nome della Confederazione Svizzera e del Cantone di Sangallo, come pure il Governo di Austria-Ungheria, ad un tempo con rappresentanza del Liechtenstein, e il Governo di Baviera, hanno risolto di sottoporre il detto Trattato ad una revisione, ed hanno a questo fine nominato plenipotenziari, cioè:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali hanno conchiuso il seguente Trattato che deve entrare in luogo del precedente.
Dovrà essere costruita
Le dette ferrovie devono alle loro estremità essere convenientemente poste in immediata congiunzione colle linee che ivi metton capo e quindi essere introdotte nelle stazioni già esistenti o ancora da erigersi.
Pel caso che si volesse da parte svizzera, da Oberriet via3, costruire una strada ferrata da congiungersi alla linea Feldkirch–Bregenz, rispettivamente per a Feldkirch, da parte austriaca è assicurato che sarà data la concessione per la costruzione e l’esercizio di detta linea, senza però che abbia ad essere causato impegno finanziario alcuno al Governo imperiale reale.
Nel fissare il punto di congiunzione sarà da parte dell’Imperiale e Reale Governo austriaco portato conveniente riguardo ai voti della Svizzera.
La costruzione della linea menzionata all’art. 1, lett. a, sarà sul tronco bavarese assunta dal Reale Governo dello Stato di Baviera.
Il Governo Imperiale e Reale dello Stato austriaco ha commesso la costruzione dei tratti ferroviari su territorio austriaco ai concessionari della ferrovia del Vorarlberg con concessione del 17 agosto 1869, il Governo del Principato di Liechtenstein per quel che riguarda il suo territorio con concessione del 14 gennaio 1870.
La costruzione delle sezioni ferrate su territorio svizzero è stata commessa ai medesimi concessionari del Governo sangallese con concessione del 1° dicembre 1869, e questa concessione è stata approvata dall’Assemblea federale della Confederazione Svizzera con risoluzione del 22 dicembre 18694.
La determinazione della linea ferrata speciale, come anche dei siti di stazione, è riservata a ciascun Governo sul suo territorio, dovrà però, per quanto è possibile, tenersi la linea più breve fra i due punti capitali della ferrovia menzionati nell’art. 1. La congiunzione immediata delle singole sezioni della linea ferrata al confine del paese in linea orizzontale e verticale sarà fissata mediante particolare intesa in base a tecnico rilievo.
A quest’uopo dovranno reciprocamente essere comunicati i piani di dettaglio dei tronchi confinari prima di dar principio all’esecuzione, anche i tecnici direttori delle opere dovranno durante la costruzione di questi tronchi tenersi in continua relazione.
La costruzione dei detti tronchi ferrati dovrà condursi per modo che possano aprirsi all’esercizio regolare pel 17 agosto 1872 al più tardi.
Tutti i tronchi della ferrovia dovranno avere una larghezza eguale di 4 piedi 8½ pollici misura inglese di luce tra le rotaie.
Riguardo ai ponti da costruirsi sul Reno è stabilito che il passaggio del Reno sulla linea St. Margrethen–Bregenz–Lindau dovrà farsi presso Brugg, e sulla linea Buchs–Feldkirch presso alla stazione Buchs.
L’erezione di questi ponti dovrà dall’una parte e dall’altra mettersi in armonia colle opere di correzione del Reno e costruirsi a norma dei piani da approvarsi di comune intesa dai Governi dell’Austria e della Svizzera, nel che questi Governi accordano reciprocamente che si mettano marciapiedi della larghezza di metri 1½, pei pedoni.
Inoltre il Governo Imperiale e Reale austriaco e il Governo del Cantone di Sangallo, quest’ultimo con riserva della ratifica federale, danno il loro assenso a che i due suddetti ponti sul Reno possano essere o originariamente costruiti o poscia dilatati in guisa che abbiano a servire anche per vetture ordinarie5.
A rendere l’esercizio dell’intiera linea da Lindau a St. Margrethen il più possibilmente uniforme, dovrà, come quello del ramo Feldkirch–Buchs, essere commesso ad un’unica amministrazione d’esercizio.
A questo fine il Governo del Cantone di Sangallo e rispettivamente il Governo federale svizzero dovrà commettere l’esercizio dei tronchi correnti su territorio svizzero dal confine svizzero–austriaco sino a St. Margrethen e Buchs ai concessionari della ferrovia del Vorarlberg colla concessione mentovata all’art. 3; e il Governo Reale bavarese si dichiara parimenti disposto a commettere l’esercizio sul tronco da Lindau sino al confine bavaro–austriaco ai medesimi concessionari contro un proporzionato affitto e mediante l’obbligo loro di corrispondente manutenzione della linea.
Le più speciali disposizioni in questo risguardo, come pure pei rapporti del servizio comune della ferrovia nelle stazioni di Lindau, St. Margrethen e Buchs, saranno regolate per mezzo di speciali convenzioni delle rispettive amministrazioni d’esercizio.
Il Reale Governo bavarese accorderà ai concessionari della ferrovia la coutilizzazione della stazione di Lindau sotto convenienti condizioni.
La coutilizzazione delle stazioni di St. Margrethen e di Buchs viene accordata ai concessionari sotto riserva delle condizioni da combinarsi coll’ammini strazi one delle ferrovie svizzere unite, e il Governo di Sangallo si prenderà perciò al caso la cura che si conviene.
Il materiale di trasporto destinato alla circolazione transitante dovrà essere organizzato così che senza inciampo alcuno possa passare sia sulla linea Reale bavarese, sia sulle ferrovie svizzere unite, sia sulle linee ferrate austriache6.
Le altre disposizioni per l’esercizio dovranno pure, per quanto è possibile, essere messe in armonia colle già esistenti.
Le locomotive e i vagoni stati da uno dei Governi contraenti debitamente esaminati riguardo alla loro attitudine per l’esercizio, devono potere senz’altro passare anche sulle linee situate nel territorio degli altri Stati quali sono mentovate nell’art. 17.
La piena giurisdizione (e quindi anche l’esercizio del potere giudiziario e di polizia) resta riservata assolutamente ed esclusivamente a ciascun Governo pei tronchi di ferrovia giacenti sul suo territorio.
La polizia sulla linea ferrata in attività sarà esercitata, sotto la sorveglianza delle autorità competenti a ciò destinate in ciascun territorio e a tenore delle norme nel medesimo vigenti, in primo luogo per mezzo dei funzionari dell’amministrazione dell’esercizio della ferrovia, ai quali tanto in Austria come in Baviera ed in Svizzera saranno attribuite quelle facoltà che ivi sono applicate in generale pei funzionari di altre linee private.
La nomina del personale per l’esercizio, riservate le disposizioni degli atti di concessione a ciò relativi, spetta all’amministrazione dell’esercizio.
Tutto il personale, dei funzionari, degli inservienti e degli operai, è sottomesso alle leggi e agli ordinamenti di polizia di quello Stato in cui si trova.
Occorrendo però di dover fare arresti, si dovrà, laddove una dilazione non rechi pericolo, aver conveniente riguardo alle esigenze del servizio ed informarne l’autorità superiore d’esercizio.
Sulle linee contemplate nel presente Trattato non potranno impiegarsi persone state giuridicamente condannate per crimini o delitti comuni, per contrabbando, o per gravi contravvenzioni.
Lo stabilimento delle tariffe e dell’ordine delle corse resta riservato all’approvazione dei rispettivi Governi rispetto alle loro linee, in quanto ciò sia prescritto dalle concessioni date dall’Austria e dalla Svizzera o dalle leggi ed ordinanze in vigore nei tre Stati contraenti sull’esercizio delle vie ferrate.
Riguardo ai prezzi di trasmissione e al tempo della spedizione non dovrà farsi distinzione tra gli abitanti degli Stati contraenti; nominatamente, i trasporti passanti dal territorio dell’uno Stato nel territorio di un altro Stato non dovranno, nè riguardo alla spedizione, nè riguardo ai prezzi essere trattati con maggior disfavore di quelli che partono dallo Stato rispettivo o che nel medesimo rimangono8.
L’impresa delle ferrovie dette nell’art. 1 ha l’obbligo di consentire ad altre imprese ferroviarie svizzere la congiunzione dell’esercizio in modo che, in quanto ciò si mostri necessario nell’interesse di un esercizio coerente, si lasci libero corso a carri transitanti per la circolazione delle mercanzie (compresi quelli dei burò postali ambulanti) e alle bollette dirette di spedizione per persone, pacchi e mercanzie, come pure che le tasse non abbiano a fare disparità in disfavore delle linee imboccanti.
All’impresa sul principio mentovata è in ricambio garantito un eguale vantaggio in tutti i suddetti rapporti rispetto alle imprese ferroviarie svizzere.
Le ferrovie mentovate nell’art. 1 dovranno servire anche al trasporto delle spedizioni postali.
A quest’uopo le Amministrazioni delle poste della Baviera, dell’Austria e della Svizzera faranno di mettersi d’accordo per fissare le ore di partenza e la celerità almeno per uno dei convogli che partono giornalmente da ciascuna stazione principale.
Lunghesso le menzionate ferrovie sarà disposta una linea telegrafica per l’esercizio della via ferrata.
Se per la pratica del servizio postale e telegrafico faranno bisogno altre particolari disposizioni, si intenderanno per ciò fra loro le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi degli Stati coffiteressati.
L’Amministrazione della ferrovia ha l’obbligo di mettere gratuitamente a disposizione dei rispettivi uffici i locali che i Governi cointeressati avranno riconosciuto necessari pel servizio daziario, postale, telegrafico e di polizia.
E qualora, oltre ai locali d’officio propriamente detti e al locale per la guardia di dazio e di finanza, fossero riconosciute necessarie altre stanze ancora per addetti al servizio, l’Amministrazione ferroviaria sarà bensì obbligata a fornirle, ma le rispettive autorità amministrative le bonificheranno per l’avuta spesa il cinque per cento in forma di pagamento di affitto.
Le spese dell’organizzazione interna, della manutenzione, dei chiari e della pulizia saranno a carico delle Amministrazioni che di quei locali approfittano.
Nel caso che le mentovate linee giacenti su territorio austriaco o svizzero avessero ad essere mediante riscatto o per causa di scadenza acquisite dai Governi rispettivi, si provvederà alla continuazione dell’esercizio su dette linee con apposita conveniente convenzione.
Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna nel più breve termine possibile, e in ogni caso ancora nel corso di quest’anno.
Così fatto a Bregenz il 27 agosto 1870.
(Seguono le firme)
I sottoscritti plenipotenziari all’atto di chiudere e sottoscrivere oggi un Trattato tra la Svizzera, l’Austria-Ungheria e la Baviera per la costruzione di una ferrovia da Lindau per Bregenz a St. Margrethen ed anche da Feldkirch a Buchs hanno adottato le seguenti dilucidazioni e più speciali disposizioni nel presente Protocollo finale.I. all’art. 2Superiormente al punto di congiunzione di Oberriet mentovato nell’art. 2 deve intendersi in generale una congiunzione nella vicinanza di Oberriet, secondo il risultato di maggiore convenienza della medesima in conseguenza di perizia tecnica. Nel dare la concessione per la linea da Oberriet a quella di Feldkirch–Bregenz, rispettivamente a Feldkirch, non dovranno porsi condizioni, riguardo alla costruzione e all’esercizio, meno favorevoli di quelle per la linea del Vorarlberg, tranne che siffatte condizioni non si mostrassero giustificate da circostanze locali.Per la coutilizzazione delle stazioni saranno applicate le massime poste nel presente Trattato.II. all’art. 4Il Governo I. R. austriaco nell’approvare i piani di costruzione avrà considerazione a che gli inconvenienti di una stazione di testa a Lauterach siano il più possibilmente evitati sia per le comunicazioni da Lindau a St. Margrethen, sia anche nella direzione da Feldkirch a St. Margrethen, e ciò colla costruzione di curve di congiunzione.Si ritiene come già di per sé inteso, che gli accordi per l’immediata congiunzione al confine non devono avvenire in forma di nuovo trattato, ma solamente mediante concerto da prendersi tra i Governi interessati, in quella forma qualunque che si risputerà acconcia.Si osserva che la costruzione del ponte per la ferrovia sulla Leiblach formante confine di territorio viene assunta dal Reale Governo di Baviera, che si sottopone anche alla metà della relativa spesa.L’altra metà della spesa insieme colla manutenzione del ponte sarà a carico dei concessionari della linea del Vorarlberg.III. all’art. 5Quando la costruzione della linea del Vorarlberg avesse a compiersi prima del termine fissato nell’art. 5, il R. Governo di Baviera vedrà di far sì che sia compìto anche il tronco sul territorio bavarese contemporaneamente colla linea Vorarlberg.Se mai per causa di guerra o di altre straordinarie vicende politiche accadesse un essenziale impedimento a compire la ferrovia nel termine voluto dal Trattato, gli Stati contraenti si intenderanno insieme per una conveniente proroga del medesimo.IV. all’art. 7L’assenso per l’eventuale costruzione di vie carreggiabili per veicoli ordinari ai due ponti sul Reno mentovati all’art. 7 non deve in caso veruno stabilire un obbligo di prestazione di sussidio a carico dei Governi interessati.In quanto alla indennità da retribuirsi ai concessionari per le spese di costruzione dei marciapiedi, si riserva un’ulteriore intesa.V. agli art. 8 e 9Si ritiene che il Reale Governo di Baviera faccia a suo tempo coi concessionari della linea una convenzione per l’indirizzo della stazione di Lindau a servizio comune, non meno che per lasciar loro l’esercizio sul tratto da Lindau sino al confine, e che tale convenzione stia in concordanza colle disposizioni del presente Trattato.Per l’importo del compenso da corrispondersi dai concessionari pel suddetto servizio in comune della stazione e per l’affitto del tronco ferrato di qui sino al confine, si osserva da parte del Reale Governo di Baviera che nel determinare il prezzo di questo affitto è sua intenzione di prendere come base quella spesa che esso medesimo è obbligato a fare per la disposizione e gli interessi delle somme da applicarsi agli oggetti di costruzione in quistione.I plenipotenziari bavaresi osservano ad un tempo che, secondo la mente del loro Governo, il compenso da corrispondersi dai concessionari debba comprendere anche una quota corrispondente pel servizio in comune degli oggetti e delle organizzazioni già esistenti.VI. all’art. 15Il secondo alinea di questo articolo ha di mira soltanto di prevenire una particolare tendenza che per caso avesse ad ingenerarsi per favorire o disfavorire il commercio degli attinenti dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti. Non devono quindi venir escluse moderazioni di tariffa od altre agevolezze di trasporto nè per certe classi o quantità di merci, nè pure per certi tratti di via, in quanto esse vengano applicate per tutti gli attinenti degli Stati contraenti che si trovano in posizione di poter profittarne.Egli è parimenti riconosciuto, che le disposizioni sulla fissazione della tariffa, contenute nell’atto di concessione austriaco del 17 agosto 1869, non siano in contraddizione colla disposizione dell’art. 15 del Trattato.VII. all’art. 16Resta di comune accordo stabilito che nel movimento dell’impresa delle ferrovie menzionate nell’art. 1 del Trattato colle ferrovie svizzere e viceversa, non sarà esclusa l’applicazione delle così dette tariffe differenziali, in quanto siano ammissibili secondo le prescrizioni in ciascuno Stato vigenti.VIII. all’art. 22i Governi contraenti, uniformemente al desiderio espresso dai plenipotenziari svizzeri, si occuperanno della presta introduzione di Burò postali ambulanti sul tratto da Lindau a St. Margrethen.IX. all’art. 23L’obbligo assuntosi dall’Amministrazione delle ferrovie, della gratuita erezione e cessione di locali pel servizio dei Dazi, delle Poste, dei Telegrafi e di Polizia si estende solo a quei locali che venissero necessari in conseguenza delle congiunzioni di ferrovie.Se per i suddetti uffici vengono occupati locali già esistenti, l’Amministrazione delle ferrovie corrisponderà un proporzionato indennizzo, rispettivamente un proporzionato fitto.Riguardo all’esecuzione dei lavori di costruzione necessari conforme a questo articolo nelle stazioni di Buchs e di St. Margrethen i concessionari della ferrovia del Vorarlberg si intenderanno coll’Amministrazione delle ferrovie svizzere unite.X.Secondo il desiderio dell’imperiale regio Governo austriaco, il regio Governo bavarese dichiarasi pronto, quando il regio Governo wurtemberghese ne prenda l’iniziativa, ad entrare di nuovo con quest’ultimo in trattativa per la continuazione della ferrovia bodamica da Lindau a Friedrichshafen, sotto però l’espressa condizione, che esso Governo wurtemberghese accordi al Governo bavarese, onde migliorare la congiunzione delle sue ferrovie col lago Bodamico, una linea sul territorio wurtemberghese dal confine presso Memmingen nella direzione di Hergatz, secondo il tracciato chiesto dalla Baviera.Bregenz, li 27 agosto 1870(Seguono le firme)
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU X 380 ↩
Vedi anche il Protocollo finale qui di seguito. ↩
Non pubblicata. ↩
Vedi anche il Protocollo finale qui di seguito. ↩
La Svizzera, l’Austria e la Germania hanno aderito alla «Unità tecnica delle ferrovie» (RS 742.141.3 ). ↩
La Svizzera, l’Austria e la Germania hanno aderito alla «Unità tecnica delle ferrovie» (RS 742.141.3 ). ↩
Vedi anche il Protocollo finale qui di seguito. ↩
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