0.742.140.313.67
RU 1973 907
Traduzione*1*
Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero
Conchiuso il 25 agosto 1953
Entrato in vigore il 1° settembre 1953
Animati dal desiderio di definire le questioni riguardanti l’esercizio delle linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero e di sviluppare, tra i due Paesi, una collaborazione nel campo ferroviario,
il Capo del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie
e
il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Amministrazione che cura l’esercizio
- La manutenzione e l’esercizio delle linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero sono curati dalla Ferrovia federale germanica, rappresentata dalla sua Direzione di Karlsruhe.
- La ferrovia federale germanica designa un alto funzionario della sua Direzione di Karlsruhe, con luoghi di servizio e di domicilio a Basilea, per curare a titolo di mandatario, relazioni dirette con le autorità federali e cantonali per tutte le questioni inerenti all’amministrazione o all’esercizio delle linee ferroviarie germaniche in Svizzera.
Art. 2 Disposizioni generali sull’esercizio
La Ferrovia federale germanica gestisce le sue linee in virtù delle seguenti convenzioni e disposizioni:
- i trattati2conchiusi negli anni 1852 e 1858 tra la Confederazione Svizzera, il Cantone di Basilea-Città e il Cantone di Sciaffusa, da un lato, e il Granducato di Baden, d’altro lato, con i complementi, le dichiarazioni e i relativi protocolli;
- le disposizioni del presente accordo;
- le convenzioni e gli accordi germano–svizzeri concernenti il servizio delle poste e delle telecomunicazioni, i servizi della polizia e delle dogane come pure il servizio sanitario alla frontiera, nella misura in cui si tratti d’esercizio ferroviario;
- le convenzioni e gli accordi conchiusi tra le amministrazioni ferroviarie germaniche e svizzere, con le aggiunte e i complementi, in particolare per quanto concerne – la costruzione e l’esercizio di una linea di raccordo tra la stazione badese a Basilea e la stazione delle Ferrovie federali svizzere a Basilea,
– la stazione comune di Sciaffusa,
– il raccordo della rete ferroviaria del porto con la stazione di smistamento badese e l’esercizio di questa rete tra il porto renano e la città di Basilea a Kleinhüningen e la stazione di smistamento badese a cura delle Ferrovie federali svizzere;
e) le prescrizioni germaniche determinanti, nella misura in cui il presente accordo non disponga altrimenti.
Art. 3 Diritti di sovranità della Svizzera
- Sono espressamente riservati i diritti di sovranità della Svizzera nella misura in cui i trattati menzionati nell’articolo 2 non prevedano deroghe.
- La Ferrovia federale germanica si asterrà in particolare
- dal modificare o pregiudicare in modo qualsiasi l’efficienza dei dispositivi applicati alle costruzioni e agli impianti ferroviari germanici nell’interesse della difesa nazionale svizzera;
- dal procedere a inchieste riguardanti particolarità tecniche di impianti ferroviari germanici o di prendere misure a tale scopo per informare altre autorità che non siano la Ferrovia federale germanica o la sua autorità di vigilanza;
- dal trasportare su territorio svizzero formazioni di militari armati di qualsiasi genere o arma, munizione, veicoli, dispositivi o attrezzi destinati a scopi militari. La Ferrovia federale germanica farà in modo che i suoi agenti che svolgono il servizio su territorio svizzero rispettino i diritti di sovranità della Svizzera e osservino le rispettive disposizioni della legislazione svizzera.
Art. 4 Costruzione e manutenzione
- La Ferrovia federale germanica provvede alla manutenzione e all’esercizio degli impianti, compresi i veicoli, conformemente alle norme di costruzione e d’esercizio delle ferrovie principali.
- La Ferrovia federale germanica comunica all’autorità federale di vigilanza delle ferrovie le modifiche e le soppressioni di impianti esistenti e la creazione di nuovi impianti, ad eccezione dei lavori di manutenzione, e sottopone a detta autorità, nella misura richiesta, i progetti di costruzione ai sensi degli articoli 3 e 40 del trattato del 18523.
- La Ferrovia federale germanica invia all’autorità federale di vigilanza delle ferrovie, di regola, alla fine di ogni quinquennio civile, l’elenco degli investimenti relativi alle nuove costruzioni da sottoporre al Consiglio federale; il primo termine scade il 31 dicembre 1955. In quest’occasione saranno comunicati anche gli investimenti relativi alle costruzioni che, in seguito agli avvenimenti bellici e post-bellici, non sono stati ancora riconosciuti da parte svizzera.
- La Ferrovia federale germanica costituisce in territorio svizzero una riserva appropriata di materiale da costruzione e per l’esercizio, tale da assicurare l’esercizio in caso di perturbazioni o incidenti.
- La Ferrovia federale germanica disporrà di una adeguata riserva di valuta svizzera tale da poter coprire per un periodo di due mesi le spese della sua amministrazione e del suo esercizio in Svizzera, compresi gli stipendi, i salari, le prestazioni sociali, le pensioni e le prestazioni assicurative in caso di malattia o di infortuni. Se necessario, adatte misure saranno prese in Germania per il trasferimento immediato in Svizzera di valuta svizzera.
Art. 5 Traffico
La Ferrovia federale germanica adatterà l’orario delle sue linee nel Cantone di Sciaffusa ai bisogni delle località servite cercando, per quanto possibile, dì prevedere coincidenze favorevoli con le Ferrovie federali svizzere. Sulle linee del Cantone di Sciaffusa, le condizioni di trasporto e tariffali saranno adattate, nei limiti del possibile, a quelle delle Ferrovie federali svizzere.
Art. 6 Personale
- La Ferrovia federale germanica disporrà in Svizzera del personale necessario ad assicurare in condizioni normali l’esercizio e la manutenzione dei suoi impianti. Il personale indispensabile per la manutenzione e il funzionamento degli impianti, il personale d’esercizio e il personale direttivo avranno generalmente il loro domicilio in Svizzera. Per quanto riguarda l’entrata in Svizzera, restano riservate le decisioni delle autorità federali e cantonali competenti; lo stesso vale per le autorizzazioni di soggiorno e di dimora.
- I cittadini svizzeri avranno lo stesso trattamento dei cittadini germanici per quanto riguarda la loro assunzione e l’accesso ai diversi gradi e funzioni della Ferrovia federale germanica. Quest’ultima farà in modo da mantenere sempre nella sua amministrazione svizzera, l’effettivo degli agenti di nazionalità svizzera proporzionale a quello degli agenti di nazionalità germanica. A richiesta delle autorità federali competenti, la Ferrovia federale germanica sottoporrà a dette autorità, una tabella degli effettivi e la composizione del personale in Svizzera, indicando nello stesso tempo le funzioni più importanti ricoperte dagli agenti.
- Le disposizioni previste per il personale della Ferrovia federale germanica si applicano in Svizzera; è fatta riserva della legge svizzera sulla durata del lavoro nelle ferrovie e nelle altre imprese di trasporto e di comunicazione. Per tener conto delle condizioni esistenti in Svizzera, l’applicazione delle prescrizioni germaniche relative alla rappresentanza del personale nei confronti della Ferrovia federale germanica e la modifica della natura e della forma degli impegni assunti dagli agenti di nazionalità svizzera al momento della loro entrata in servizio presso la Ferrovia federale germanica faranno oggetto di accordi tra le autorità germaniche e quelle svizzere competenti.
- La Ferrovia federale germanica adatterà i trattamenti e i salari dei suoi agenti domiciliati in Svizzera all’indice del costo della vita in questo paese.
- Come per il passato, la Ferrovia federale germanica si rivolgerà a medici contrattuali svizzeri per il controllo sanitario degli agenti di nazionalità svizzera.
Art. 7 Assicurazioni sociali
Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le assicurazioni sociali a favore del personale sono regolate dalle prescrizioni germaniche in materia. Restano riservate le disposizioni delle convenzioni sulle assicurazioni sociali concluse tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania.
Art. 8 Assicurazione malattie
Salvo convenzione contraria conclusa tra le autorità competenti dei due Paesi, la Ferrovia federale germanica manterrà in vigore l’assicurazione malattie degli assicurati domiciliati in Svizzera nei Cantoni di Basilea-Città e di Sciaffusa.
Art. 9 Pensionati, beneficiari di rendite e superstiti
- La Ferrovia federale germanica adatterà le prestazioni sociali fornite in Svizzera ai cittadini germanici e svizzeri all’indice del costo della vita in questo Paese.
- I cittadini svizzeri che a pensionamento avvenuto mantengono il loro domicilio in Svizzera, riceveranno prestazioni basate sugli ammontari del salario che riscuotevano precedentemente; la stessa regolamentazione vale pure per i loro superstiti.
Art. 10 Commissione mista. Compiti e attribuzioni
- Per trattare gli affari della Ferrovia federale germanica su territorio svizzero, è costituita una commissione mista della quale fanno parte i rappresentanti delle autorità svizzere e germaniche.
- La commissione ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
- prendere atto delle comunicazioni, dei rapporti e delle proposte delle autorità e delle amministrazioni ferroviarie dei due Stati;
- procedere a visite dei luoghi ed assumere informazioni presso le autorità e le amministrazioni ferroviarie interessate;
- deliberare sulle proposte presentate dalle delegazioni, fare rapporto alle autorità interessate in merito alle costatazioni e deliberazioni e sottoporre alle stesse tutte le proposte ch’essa riterrà utili per la gestione e per l’esercizio delle linee ferroviarie germaniche in Svizzera.
- Il ricorso al Tribunale arbitrale previsto nell’articolo 41 del trattato del 18524resta riservato; esso è tuttavia escluso fintanto che la commissione non ha avuto l’occasione di deliberare sull’oggetto litigioso.
Art. 11 Composizione e procedura
- La delegazione svizzera comprenderà in tutti i casi un rappresentante del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie5, del Dipartimento politico federale6, dei Governi dei Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa come pure delle Ferrovie federali svizzere. La delegazione germanica comprenderà in tutti i casi un rappresentante del Ministero dei trasporti della Repubblica federale di Germania, del Paese di Baden-Würtemberg, della Direzione generale e della Direzione di Karlsruhe della Ferrovia federale germanica.
- La commissione si riunisce, di regola, una volta all’anno alternativamente nella Repubblica federale di Germania e in Svizzera. Le deliberazioni formano oggetto dì un processo verbale sommario. La commissione stessa emana il suo regolamento interno.
- Ogni parte prende a suo carico le spese della sua delegazione e la metà delle spese del segretariato.
Art. 12 Forma, entrata in vigore e durata della convenzione
- Il presente accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca. Esso entra in vigore il 1° settembre 1953.
- Esso rimane in vigore fino al 31 dicembre 1954 e, dopo tale data, è rinnovato di anno in anno, ove non sia disdetto tre mesi prima di ogni scadenza.
- Esso sostituisce la convenzione che era stata conchiusa il 20 aprile 19517tra il Capo del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania per disciplinare l’amministrazione e l’esercizio delle linee ferroviarie germaniche in Svizzera.
| Berna, il 25 agosto 1953 | Bonn, il 25 agosto 1953 |
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Il capo del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie: | Il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania: |
| Escher | Seebohm |