0.742.140.21Bilateral International Treaty28 juil. 1898
0.742.140.21
CS 13 165; FF 1896 IV 927 ediz. ted. III 705 IV 961 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 25 novembre 1895
Approvato dall’Assemblea federale il 21 dicembre 18962
Ratificazioni scambiate il 28 luglio 1898
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderosi l’uno e l’altro di estendere le relazioni commerciali fra la Svizzera e l’Italia, si sono impegnati, nel Trattato di commercio del 19 aprile 18923, a favorire con ogni loro potere la creazione di nuove vie di comunicazione fra i due paesi.
Riconoscendo che la costruzione di una via ferrata attraverso il Sempione sarebbe eminentemente di tal natura da concorrere allo scopo che essi si prefiggono, il Consiglio federale svizzero e Sua Maestà il Re d’Italia hanno nominato loro plenipotenziari, coll’incarico di definire le condizioni generali secondo cui questa linea sarà eseguita ed esercitata,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli travati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Le alte Parti contraenti si accordano per assicurare un nuovo allacciamento fra le reti ferroviarie dei due paesi per mezzo di una linea da costruirsi attraverso il massiccio del Sempione fra le stazioni finali di Briga e Domodossola.
L’allacciamento da stabilire comprende tre tronchi:
Il punto di congiunzione propriamente detto è situato nell’interno della grande galleria, a circa 9100 metri dalla testa nord di essa, e circa 10 630 metri dalla testa sud.
Il Consiglio federale svizzero assume l’impegno, nei limiti della concessione accordata alla Compagnia delle strade ferrate Giura–Sempione4, di prendere i provvedimenti necessari affine di assicurare l’esecuzione e l’esercizio della linea d’accesso nord nonché della grande galleria stessa, compresa la sezione di linea tra la testa sud della grande galleria e lo scambio d’accesso della stazione d’Iselle.
Il Governo italiano, s’impegna, dal canto suo, ad assicurare l’esecuzione e l’esercizio della linea d’accesso dal lato sud, dalla stazione di Domodossola fino, e compresa, alla stazione di Iselle, e ad accordare alla Compagnia Giura–Sempione la concessione necessaria per costruire ed esercitare la parte della grande galleria situata su territorio italiano, compresavi la sezione di linea tra la testa sud della grande galleria e lo scambio d’accesso della stazione di Iselle.5
La grande galleria sarà costruita in conformità dei piani generali annessi6al presente Trattato e agli atti di concessione.
Le linee d’accesso alla grande galleria dovranno essere stabilite nelle condizioni richieste da una gran linea internazionale. Esse saranno progettate per due binari, uno solo dei quali sarà dapprima costruito. Peraltro, dovunque l’allargamento ulteriore del piano stradale durante l’esercizio richiedesse un forte aumento di spesa, i lavori saranno eseguiti fin da principio per due binari.
Il raggio minimo delle curve è fissato in 300 metri, la pendenza massima dal lato nord al 10 ‰ e la pendenza massima dal lato sud al 25 ‰.
Ciascuno dei due Governi compilerà e approverà i progetti di costruzione dei tronchi della strada ferrata situati sul suo territorio e ne vigilerà l’esecuzione.
Però, siccome la grande galleria costituisce una sola e medesima impresa, il controllo e la vigilanza della sua esecuzione, tanto per il primo quanto per il secondo binario, sono devoluti al Consiglio federale svizzero.
Il Governo italiano avrà peraltro sempre il diritto di far visitare i lavori della grande galleria dai delegati tecnici che saranno da esso nominati, per accertarsi che i detti lavori procedono regolarmente.
Resta inteso che il controllo e la vigilanza del Consiglio federale sull’esecuzione dei lavori, di cui al precedente capoverso, si limitano ai lavori accessori che servono a render possibile l’esercizio della linea ferroviaria, e non potranno quindi esercitarsi sui lavori che l’Italia, per sua difesa, credesse di dover costruire a proprie spese allo sbocco sud della galleria o nella galleria stessa, sulla parte situata nel suo territorio. Per questi lavori il Governo italiano avrà un personale suo proprio, eserciterà la vigilanza per mezzo dei suoi agenti e prenderà tutti i provvedimenti che credesse necessari per assicurare il segreto sulla natura e la posizione dei lavori di cui si tratta. Accordi diretti fra il Governo svizzero e il Governo italiano regoleranno tutti i particolari che si riferiscono alla questione militare, vale a dire all’accesso degli agenti dell’amministrazione militare nella galleria per la costruzione di opere militari e alle disposizioni prese per assicurare il segreto sulla natura e la posizione di dette opere.78
Resta inteso che la costruzione di queste opere dovrà conciliarsi con le esigenze dell’esercizio e della sua sicurezza e che lo Stato italiano assume la responsabilità degli infortuni e dei danni che la detta costruzione potesse cagionare.9
I due Governi invigileranno che nella costruzione dei tronchi di linea sottoposti al loro controllo siano strettamente osservate le prescrizioni concernenti l’unità tecnica internazionale in materia di strade ferrate10.
Il Consiglio federale svizzero farà eseguire le prescrizioni dei presente Trattato concernenti la costruzione della grande galleria, e deciderà tutte le questioni che si riferiscono a questa costruzione, sentito peraltro il parere dei delegati tecnici italiani ogni qualvolta le dette questioni concernono i lavori su territorio italiano.
I due Governi si comunicheranno reciprocamente dei rapporti periodici sull’andamento e sullo stato d’avanzamento dei lavori sottoposti al loro controllo rispettivo.
I lavori saranno diretti e proseguiti, su ambedue i territori, in guisa che l’intera linea da Briga a Domodossola possa essere aperta all’esercizio entro un termine massimo di otto anni, contando dal giorno in cui saranno scambiate le ratificazioni del presente Trattato. Questo termine sarà stabilito con maggiore esattezza due anni dopo che saranno incominciati i lavori della grande galleria.
…11
L’autorizzazione di incominciare i lavori non sarà concessa alla Compagnia Giura–Sempione se non dopo che questa abbia provato ai due Governi di possedere mezzi pecuniari sufficienti per l’esecuzione delle sue concessioni.
Il Consiglio federale svizzero assume l’obbligo di destinare al traforo del Sempione il sussidio di quattro milioni e mezzo di franchi accordato con legge federale del 22 agosto 187812sui sussidi per le ferrovie delle Alpi, a occidente del Gottardo.
Il Governo italiano assume, a sua volta, l’obbligo di pagare alla Compagnia Giura–Sempione una sovvenzione annua di sessantaseimila lire, dal giorno in cui la grande galleria e le due linee d’accesso indicate all’art. 2 saranno aperte all’esercizio, fino a quello in cui ha termine la concessione.
La Compagnia Giura–Sempione prevede inoltre il conseguimento di una sovvenzione di dieci milioni e mezzo di franchi da parte della Svizzera (Cantoni, comuni, e corporazioni) e di quattro milioni di lire da parte dell’Italia (Province, comuni e corporazioni interessate all’impresa).
La rinuncia ai diritti detti di riversione che, secondo le concessioni, spettano ai Cantoni su certi tronchi di linea situati nei loro territori, potrà esser compresa nella predetta sovvenzione di dieci milioni e mezzo da accordarsi dalla Svizzera.
La Confederazione Svizzera si obbliga a costruire, senza alcun concorso da parte dell’Italia, il secondo binario non appena il prodotto lordo del traffico fra Briga e Domodossola avrà superato i 50 000 franchi per chilometro della lunghezza effettiva e per anno.
Il secondo binario sarà aperto all’esercizio entro un termine massimo di cinque anni dal giorno in cui sarà stato ufficialmente accertato che la somma di 50 000 franchi è sorpassata.
Il Governo italiano sarà obbligato a prolungare, entro lo stesso termine, il secondo binario fra Iselle e Domodossola.
Se, al tempo della costruzione del secondo binario, l’Italia credesse di dover erigere delle fortificazioni sia allo sbocco sud della galleria, sia nell’interno, la riserva aggiunta all’art. 7, relativamente al controllo e alla vigilanza dei lavori, sarà anche allora applicabile.13
Le Parti contraenti si metteranno d’accordo per facilitare quanto più possono il traffico sulla strada ferrata del Sempione e per assicurare il trasporto delle persone, delle merci e degli oggetti postali di ogni sorta nel modo più regolare e più rapido, e con la minor spesa possibile.
L’esercizio della linea fra Briga e Domodossola sarà fatto da una sola delle due Compagnie di congiunzione, cioè dalla Compagnia Giura–Sempione quale concessionaria della costruzione e dell’esercizio della grande galleria che costituisce la parte più importante della linea. Una convenzione speciale determinerà le condizioni d’esercizio del tronco da Iselle a Domodossola14.
I due Governi15invigileranno che nella compilazione delle tariffe non si applichino sulle linee d’accesso alla grande galleria tasse più elevate che sulle linee di congiunzione. Invigileranno altresì che siano stabilite tariffe dirette pel transito attraverso il Sempione. Queste tariffe, come pure le modificazioni che si stimasse opportuno introdurvi, dovranno essere approvate dai Governi di ambedue i paesi.
Affine di assicurare l’unità delle tariffe sul tronco della grande galleria, le tasse di trasporto per viaggiatori e per le merci sono fissate per l’intero tratto da Briga a Iselle sulle basi della concessione svizzera. In considerazione delle grandi spese d’esercizio di questo tronco, tutte le tariffe potranno esser calcolate, fra Briga ed Iselle, sulla base di un aumento di lunghezza di 22 chilometri, ossia Il chilometri su ciascuno dei due territori.
Il Consiglio federale svizzero concede che un equo numero di membri da nominarsi da esso, su la proposta del Governo italiano, facciano parte del Consiglio d’amministrazione della Compagnia Giura–Sempione, non appena scambiate le ratificazioni del presente Trattato.16
Le persone condannate per crimini o delitti comuni e per contravvenzioni alle leggi doganali non potranno essere impiegate dalla Compagnia Giura–Sempione fra le stazioni di congiunzione.
Nel resto non vien menomamente derogato ai diritti di sovranità spettanti a ciascuno degli Stati sulla parte della strada ferrata situata sul suo territorio.
I due Governi s’accorderanno per assicurare la coincidenza, sia a Briga che a Domodossola, con le partenze e con gli arrivi dei treni più diretti delle reti di congiunzione. Essi si riservano di determinare il numero minimo dei treni destinati al trasporto dei viaggiatori; questo numero non potrà, in nessun caso, essere minore di quattro al giorno in ogni direzione, e uno almeno sarà un direttissimo.
Su tutta la linea non sarà fatta alcuna differenza fra gli abitanti dei due Stati nè quanto al modo e ai prezzi di trasporto, nè quanto ai tempi e al modo della spedizione. A questo effetto i viaggiatori e le merci che passano da uno dei due Stati nell’altro, o che vi transitano, non saranno trattati, per nessun rispetto, meno favorevolmente dei viaggiatori e delle merci che escono dal territorio o che circolano all’interno.
I due Governi convengono reciprocamente che le formalità da adempire, al caso, per la verificazione dei passaporti e la polizia dei viaggiatori, saranno regolate quanto più favorevolmente è possibile secondo la legislazione di ognuno dei due paesi.
I due Governi accorderanno ai viaggiatori, ai loro bagagli e alle merci trasportate, per ciò che riguarda le formalità doganali, tutte le facilitazioni compatibili con le leggi e i regolamenti generali dei due Stati, e segnatamente le facilitazioni che sono o saranno col tempo accordate su qualsiasi altra strada ferrata che oltrepassi la frontiera di uno dei due Stati.
Le merci e i bagagli trasportati dall’uno dei due paesi nell’altro, a destinazione di stazioni che non siano quelle di congiunzione, potranno proseguire fino alla stazione destinataria senza essere sottoposti alle visite della dogana negli uffici situati alla frontiera, purchè concorrano le seguenti condizioni:
I due Governi si conferiscono reciprocamente il diritto di fare scortare dai loro impiegati di dogana i convogli viaggianti fra le stazioni di congiunzione dei due paesi.
La via ferrata da Briga a Domodossola sarà considerata come strada internazionale aperta, per ambedue i paesi, all’importazione, all’esportazione e al transito delle merci non proibite, nonché al trasporto dei viaggiatori sia di giorno che di notte, senza distinzione di giorni feriali e festivi, per ciò che riguarda i treni previsti nell’orario.
Le Compagnie o amministrazioni incaricate dell’esercizio della strada ferrata tra Briga e Domodossola, saranno tenute, per ciò che riguarda il servizio delle poste nelle stazioni di congiunzione e fra queste stazioni, ad assumere le seguenti obbligazioni: l. trasportare con ogni treno-viaggiatori, le vetture postali dei due Governi, le corrispondenze, i pacchi e oggetti postali di ogni specie e gli impiegati incaricati del servizio, alle condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione e nel capitolato d’oneri; 2. accordare agli impiegati dell’amministrazione postale il libero accesso alle vetture postali, e la facoltà di prendere e di rimettere le lettere e i pacchi; 3. mettere a disposizione delle amministrazioni postali dei due paesi, nelle stazioni che saranno a ciò designate, un’area su cui costruire gli edifizi o tettoie necessarie al servizio della posta, e il cui prezzo di locazione sarà fissato di comune accordo o per mezzo di periti; 4. stabilire, per quanto è possibile, fra l’esercizio della strada ferrata e il servizio di trasporto delle lettere, la conformità che sarà stimata necessaria dai due Governi per ottenere un trasporto il più regolare e pronto possibile.
Le amministrazioni postali dei due Stati si intenderanno fra loro quanto all’uso della strada ferrata per servizio postale fra le due stazioni di confine.17
I due Governi concedono che siano stabiliti dei telegrafi elettro-magnetici e dei telefoni pel servizio della strada ferrata, nonché gli impianti necessari sui loro territori per istituire e mantenere, se occorre, un servizio di trazione elettrica fra le stazioni di Briga e di Iselle.
Potranno pure essere stabiliti, lungo la strada ferrata, dei telegrafi e dei telefoni per servizio internazionale e pubblico, per cura dei due Governi, ciascuno sul proprio territorio.
Le amministrazioni svizzera e italiana avranno diritto, fra le due stazioni di confine, al trasporto gratuito degli impiegati e del materiale necessario per l’impianto, il mantenimento e la vigilanza delle linee telegrafiche e telefoniche stabilite da ognuna di esse lungo la strada ferrata.
La designazione della stazione internazionale o, se occorre, delle stazioni internazionali, come pure la stipulazione delle disposizioni concernenti il servizio della dogana, della posta, del telegrafo, della polizia in generale e della polizia sanitaria dei due Stati, da applicarsi nella o nelle stazioni internazionali sopra dette, restano, in quanto questi punti non siano regolati nel presente Trattato, espressamente riservati a un ulteriore accordo fra i Governi dei due Stati.18
Il presente Trattato sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale e del Parlamento italiano, e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna in doppio esemplare, addì venticinque novembre mille ottocento novantacinque.
| Zemp A. Lachenal E. Frey | A. Peiroleri A. Ferrucci |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 16 808. ↩
[RU 12 929. RU 21 163 art. 19]. Vedi ora il Tratt. di commercio del 27 gen. 1923 fra la Svizzera e l’Italia (RS 0.946.294.541 ). ↩
Le Ferrovie federali svizzere hanno sostituito la Compagnia delle strade ferrate Giura–Sempione (art. 1 e 12 lett. b della conv. del 16 mag. 1903 –RS 0.742.140.23 ). ↩
La concessione è stata rilascata il 22 feb. 1896. (Vedi l’All. IV alla «Raccolta degli atti officiali relativi alle ferrovie svizzere», Vol 1896/1897, Nuova serie, Tomo 14). ↩
Questi piani non sono stati pubblicati nella RU. ↩
Cpv. introdotto dall’art. 6 della Conv. del 16 mag. 1903 (RS 0.742.140.23 ). ↩
Vedi anche l’Acc. del 17 nov./26 dic. 1908 (RS 0.742.140.27 ). ↩
Cpv. introdotto dall’art. 6 della Conv. del 16 mag. 1903 (RS 0.742.140.23 ). ↩
RS 0.742.141.3 ↩
Ultimo cpv. abrogato dall’art. 5 cpv. 2 della Conv. del 16 mag. 1903 (RS 742.140.23 ). ↩
RS 742.191 ↩
Vedi anche l’Acc. del 17 nov./26 dic. 1908 (RS 0.742.140.27 ). ↩
Vedi la conv. del 2 dic. 1899 (RS 0.742.140.22 ). ↩
Vedi gli art. 11 e 12 lett. b della conv. del 16 mag. 1903 (RS 0.742.140.23 ). ↩
Dopo il riscatto della Compagnia Giura–Sempione, l’Italia esercita la sua vigilanza nella Delegazione internazionale per gli affari della strada ferrata del Sempione (art. 11–14 della conv. del 16 mag. 1903 –RS 0.742.140.23 ). ↩
Vedi la conv. del 24 mar. 1906 fra la Svizzera e l’Italia che regola il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.783.594.542 ). ↩
Vedi gli art. 2 a 4 della conv. del 2 dic. 1899 (RS 0.742.140.22 ), le conv. fra la Svizzera e l’Italia del 18 gen. 1906 che regolano il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.742.140.26 ) e il servizio telegrafico e telefonico nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.784.194.542 ), del 24 mar. 1906 che regolano il servizio di polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.818.109.454 ), il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola (RS 0.631.252.945.44 ) e il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola (RS 0.783.594.542 ). ↩
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