0.742.101Multilateral International Treaty21 janv. 1927
0.742.101
CS 13 13; FF 1926 1175 ediz. ted. 237 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19262
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 23 ottobre 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1927
(Stato 22 agosto 2006)
La Germania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico (comprese la
Nuova Zelanda e l’India), la Bulgaria, il Cile, la Danimarca, la Città libera di Danzica, la Spagna, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia e l’Uruguay;
desiderosi di assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito e di facilitare, a questo scopo, lo sviluppo della cooperazione internazionale nell’organizzazione e nell’esecuzione dei trasporti per strada ferrata;
desiderosi parimente di assicurare l’applicazione, al regime dei trasporti internazionali per strada ferrata, della massima dell’equo trattamento del commercio;
considerando che il miglior modo per giungere ad un risultato in questa materia è quello di stipulare una convenzione generale, alla quale ulteriormente potrà aderire il maggior numero possibile di Stati;
riconoscendo che l’intesa internazionale in materia di trasporti per strada ferrata è già stata oggetto di numerose convenzioni speciali fra Stati e fra amministrazioni ferroviarie, e che proprio per mezzo di tali convenzioni speciali si possono perseguire più efficacemente, nei particolari dell’applicazione dei principi stabiliti con una convenzione generale, i progressi dell’intesa internazionale in questo campo;
ma, ritenendo che, senza ostacolare il libero gioco di dette convenzioni speciali né i rapporti diretti e gli sforzi di intesa fra le amministrazioni ferroviarie, e senza menomemente ledere i diritti di sovranità o d’autorità dei diversi Stati, si è appunto mediante l’elaborazione di un regolamento sommario e sistematico degli obblighi internazionali riconosciuti in materia di trasporti internazionali per strada ferrata, che si potrà dare ai principi già acquisiti fra certi Stati o certe amministrazioni la maggior estensione possibile e che si potrà nel futuro facilitare maggiormente la stipulazione di nuove convenzioni speciali, secondo i bisogni risultanti dallo sviluppo del traffico internazionale;
considerando che la Conferenza riunita a Barcellona il 10 marzo 1921, dietro invito della Società delle Nazioni, ha espresso il voto che venga stipulata, entro un termine di due anni, una convenzione generale sul regime internazionale delle strade ferrate;
che la Conferenza radunatasi a Genova il 10 aprile 1922 domandò, in una risoluzione trasmessa agli organi competenti della Società delle Nazioni con l’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea della Società, che fossero stipulate e messe in vigore il più presto possibile le convenzioni internazionali relative al regime delle comunicazioni, previste nei Trattati di Pace, e che l’art. 379 del Trattato di Versailles3e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati hanno previsto l’elaborazione di una Convenzione generale sul regime internazionale delle strade ferrate;
avendo accolto l’invito della Società delle Nazioni di partecipare ad una conferenza riunita a Ginevra il 15 novembre 1923;
nell’intento di mettere in vigore le disposizioni dello Statuto relativo al regime internazionale delle strade ferrate ivi adottato, e di stipulare a questo scopo una Convenzione generale;
le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Gli Stati contraenti dichiarano di accettare lo Statuto4qui annesso, relativo al regime internazionale delle strade ferrate, adottato dalla seconda Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923.
Questo Statuto sarà considerato come facente parte integrale della presente Convenzione. Per conseguenza, essi dichiarano di accettare gli obblighi e gli impegni risultanti da esso, in conformità dei termini e secondo le condizioni ivi stabiliti.
La presente Convenzione lascia intatti i diritti e gli obblighi che risultano dalle disposizioni del Trattato di Pace firmato a Versailles il 28 giugno 1919, o dalle disposizioni degli altri trattati analoghi, in ciò che concerne le Potenze firmatarie o beneficiarie di detti trattati.
La presente Convenzione, per la quale fanno parimente stato i testi francese e inglese, porterà la data d’oggi e fino al 31 ottobre 1924 sarà aperta alla firma di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza di Ginevra, di ogni singolo Membro della Società delle Nazioni, e di ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà a tal uopo comunicato un esemplare della Convenzione stessa.
La presente Convenzione deve essere ratificata. Gli istrumenti di ratificazione dovranno essere trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, il quale ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
A contare dal primo novembre 1924, ogni Stato rappresentato alla Conferenza di cui all’art. 1, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà a tal uopo comunicato un esemplare, potrà aderire alla presente Convenzione.
Detta adesione si effettuerà per mezzo di un istrumento, comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni5, affinché sia depositato negli archivi del Segretariato. Il Segretario generale notificherà immediatamente l’avvenuto deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
La presente Convenzione non entrerà in vigore se non dopo essere stata ratificata in nome di cinque Stati. La data dell’entrata in vigore rimane stabilita al novantesimo giorno da che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto la quinta ratificazione. Ulteriormente, per quanto concerne ciascuna delle Parti, la presente Convenzione avrà effetto novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell’adesione.
In conformità delle disposizioni dell’art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno dell’entrata in vigore di quest’ultima.
Un apposito catalogo, tenuto dal Segretario generale della Società delle Nazioni6, indicherà, tenuto conto dell’art. 9, quali Parti abbiano firmato o ratificato la presente Convenzione, quali vi abbiano aderito o l’abbiano disdetta. Detto catalogo rimarrà ognora aperto ai Membri della Società e sarà pubblicato il più spesso possibile, giusta le indicazioni del Consiglio.
Riservate le disposizioni dell’art. 2, la presente Convenzione potrà essere disdetta da una qualsiasi delle Parti, spirato che sia il termine di 5 anni, a contare dalla data della sua entrata in vigore per la rispettiva Parte. La disdetta sarà data con una notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni7. Quest’ultimo trasmetterà immediatamente copia di questa notificazione alle rimanenti Parti, informandole della data in cui l’ha ricevuta.
La disdetta avrà effetto un anno dopo ch’essa sarà pervenuta al Segretario generale, e non sarà operante che per ciò che concerne lo Stato che l’avrà data.
Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, o che vi aderisca, ha facoltà di dichiarare, sia al momento della firma, sia al momento della sua ratifica o della sua adesione, che la sua accettazione della presente Convenzione non impegna sia il complesso, sia taluno dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltre mare sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, e può, più tardi, giusta l’art. 5, aderirvi separatamente in nome di uno qualsiasi di tali protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltre mare esclusi da questa dichiarazione.
La disdetta potrà pure essere data separatamente per ogni singolo protettorato, colonia, possedimento o territorio d’oltre mare; ad essa si applicheranno le disposizioni dell’art. 8.
Allo spirare di ogni periodo di 5 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, cinque Stati contraenti avranno facoltà di chiederne la revisione. In ogni altro tempo, la revisione della presente Convenzione potrà venir richiesta da un terzo degli Stati contraenti.
In fede di che, i sunnominati plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, addì nove dicembre millenovecentoventitrè, in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni8.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 20 gennaio | 1927 | 20 aprile | 1927 | |
| Belgio | 16 maggio | 1927 | 14 agosto | 1927 | |
| Danimarca | 27 aprile | 1926 | 26 luglio | 1926 | |
| Estonia | 21 settembre | 1929 | 20 dicembre | 1929 | |
| Etiopia | 20 settembre | 1928 A | 19 dicembre | 1928 | |
| Finlandia | 11 febbraio | 1937 | 12 maggio | 1937 | |
| Francia | 28 agosto | 1935 | 26 novembre | 1935 | |
| Germania | 5 dicembre | 1927 | 4 marzo | 1928 | |
| Giappone | 30 settembre | 1926 | 29 dicembre | 1926 | |
| Grecia | 6 marzo | 1929 | 4 giugno | 1929 | |
| India | 1° aprile | 1925 | 23 marzo | 1926 | |
| Italia | 10 dicembre | 1934 | 10 marzo | 1935 | |
| Lettonia | 8 ottobre | 1934 | 6 gennaio | 1935 | |
| Malawi | 7 gennaio | 1969 S | 6 luglio | 1964 | |
| Norvegia | 24 febbraio | 1926 | 25 maggio | 1926 | |
| Nuova Zelanda | |||||
| Samoa occidentale | 1° aprile | 1925 | 23 marzo | 1926 | |
| Paesi Bassia | 22 febbraio | 1928 | 22 maggio | 1928 | |
| Polonia | 7 gennaio | 1928 | 6 aprile | 1928 | |
| Regno Unito | 29 agosto | 1924 | 23 marzo | 1926 | |
| Romania | 23 dicembre | 1925 | 23 marzo | 1926 | |
| Serbia | 7 maggio | 1930 | 5 settembre | 1930 | |
| Spagna | 15 gennaio | 1930 | 15 aprile | 1930 | |
| Svezia | 15 settembre | 1927 | 14 dicembre | 1927 | |
| Svizzera | 23 ottobre | 1926 | 21 gennaio | 1927 | |
| Thailandia | 9 gennaio | 1925 | 23 marzo | 1926 | |
| Ungheria | 21 marzo | 1929 | 19 giugno | 1929 | |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 | |
| a | Per il Regno in Europa. |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 44 777 ↩
L’art. 379 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore: «Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le saranno imposti dal presente Trattato a profitto delle Potenze alleate ed associate, la Germania si impegna ad aderire ad ogni Convenzione generale concernente il regime internazionale del trasito, delle vie di navigazione, dei porti e delle ferrovie, che potesse essere conclusa, con l’approvazione della Società delle Nazioni, fra le Potenze alleate ed associate nel termine di cinque anni dalla messa in vigore del presente Trattato». ↩
RS 0.742.101.1 ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.) ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.) ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
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